§ 27.7.195 – L. 12 giugno 1985, n. 295.
Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:12/06/1985
Numero:295


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo [...]
Art. 2.      Il primo alinea e la lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 361, sono sostituiti nel modo seguente
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 620 miliardi nell'anno 1985, di lire 650 miliardi nel 1986 e di lire 200 miliardi nel 1987, [...]


§ 27.7.195 – L. 12 giugno 1985, n. 295. [1]

Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88.

(G.U. 22 giugno 1985, n. 146).

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 giugno 1984, è autorizzata, per il periodo 1985-1988, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi.

     Le somme di cui al precedente comma si intendono complessivamente destinate, quanto a lire 905 miliardi, agli interventi in favore dell'industria delle costruzioni navali e, quanto a lire 370 miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale.

     Per le finalità di cui al primo comma sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986.

     E' inoltre autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986.

     Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986 concernenti il rifinanziamento della legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca Navale - di Roma, un contributo aggiuntivo annuo, per un importo non superiore rispettivamente per il 1985 a duemila milioni di lire e per il 1986 a tremila milioni di lire, per gli oneri derivanti dalla esecuzione di esperienze su modelli, dalla realizzazione e completamento delle infrastrutture di ricerca, dall'acquisto di strumentazioni e di risorse di informatica, dallo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica e dalla documentazione e diffusione delle conoscenze, connessi al programma di ricerca relativo al biennio 1984-1985 ed a quello relativo all'anno 1986, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali oneri debbono essere esposti in allegato ai relativi programmi di ricerca.

     Il Ministero della marina mercantile, successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista.

     La liquidazione del contributo è disposta dal Ministero della marina mercantile sulla base dei documenti contabili relativi ai sopraddetti oneri.

     Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario 1985, di cui al primo comma, è così ripartito:

     a) lire 225 mila milioni per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

     b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;

     c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e dei corrispondenti contributi sui piani di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1984;

     d) lire 5 mila milioni per la concessione dei contributi sugli immobilizzi pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili svolta dai cantieri maggiori;

     e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo terzo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

     f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo primo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;

     g) lire 10 mila milioni per incrementare il Fondo centrale di garanzia costituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 13 della legge 11 dicembre 1984, n. 848.

     Gli stanziamenti di cui allo stesso comma, relativi agli anni successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro del tesoro.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede annualmente alla ripartizione delle somme di cui al secondo comma tra gli specifici interventi individuati sulla base delle linee programmatiche richiamate nel primo comma.

 

          Art. 2.

     Il primo alinea e la lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge 10 giugno 1982, n. 361, sono sostituiti nel modo seguente:

     "Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

     a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri".

     Il termine previsto dall'art. 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificato dal secondo comma dell'art. 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, può essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qualora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I limiti di età previsti al punto 1) dell'art. 21 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, non si applicano per le navi aventi stazza lorda uguale o inferiore a 13.000 tonnellate, purchè di proprietà alla data del 1° gennaio 1985 della stessa impresa armatoriale che provvede alla nuova costruzione.

     Tale disposizione si applica ai contratti di demolizione stipulati dal 1° luglio 1984.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione di lire 620 miliardi nell'anno 1985, di lire 650 miliardi nel 1986 e di lire 200 miliardi nel 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti "Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifinanziamento leggi numeri 361, 598, 599 e 600 del 1982)" e "Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.