§ 55.1.40 - Legge 14 agosto 1982, n. 598.
Provvidenze a favore della riparazione navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:14/08/1982
Numero:598


Sommario
Art. 1.  Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale.
Art. 2.  Imprese ammesse al contributo
Art. 3.  Campo di applicazione.
Art. 4.  Liquidazione del contributo.
Art. 5.  Controllo e vigilanza.
Art. 6.  Contributo ai cantieri di demolizione navale
Art. 7.  Norme fiscali.
Art. 8.  Obbligo di certificazione dei bilanci
Art. 9.  Norme applicative.
Art. 10.  Oneri finanziari.
Art. 11.  Copertura finanziaria.


§ 55.1.40 - Legge 14 agosto 1982, n. 598.

Provvidenze a favore della riparazione navale.

(G.U. 25 agosto 1982, n. 233)

 

 

     Art. 1. Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale.

     Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonché trasformazione e modificazione di unità di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, può essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.

     Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota è elevata di 5 punti percentuali.

     Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire [1] .

     (Omissis) [2].

     Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, può elevare detta percentuale.

 

          Art. 2. Imprese ammesse al contributo [3].

     Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 1 le imprese che, in esercizio dal 1° gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purchè limitate nel tempo.

 

          Art. 3. Campo di applicazione.

     Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni:

     a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonchè per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi [4] ;

     b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

     c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonchè per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate [5] .

     Sono esclusi i lavori effettuati su unità militari, da diporto, nonchè su quelle appartenenti allo Stato [6] .

 

          Art. 4. Liquidazione del contributo.

     L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dalla presente legge è delegato al Registro italiano navale.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione dei contributi, nonché i termini da osservarsi, a pena di decadenza, ai predetti fini; la liquidazione del contributo avverrà a lavori ultimati, previo accertamento della congruità del prezzo.

 

          Art. 5. Controllo e vigilanza.

     Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al precedente art. 1, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

     Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonché ogni altra notizia richiesta dalla Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta.

     Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

     Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonché quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attività e nella problematica attinente l'industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

     Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale la metà della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.

 

          Art. 6. Contributo ai cantieri di demolizione navale [7].

 

          Art. 7. Norme fiscali.

     Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 8. Obbligo di certificazione dei bilanci [8].

 

          Art. 9. Norme applicative.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

     La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

     dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

     da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

     da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

     da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

     da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     da un rappresentante del Ministero della difesa.

     Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

     Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 10. Oneri finanziari.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

     La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 10.000 milioni.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 10.000 milioni la voce "Fondo investimenti e occupazioni".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 marzo 1985, n. 111.

[2]  Comma abrogato dall'art. 9 della L. 22 marzo 1985, n. 111.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 22 marzo 1985, n. 111.

[4]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 22 marzo 1985, n. 111.

[5]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 22 marzo 1985, n. 111.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 22 marzo 1985, n. 111.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 26 luglio 1984, n. 396.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 22 marzo 1985, n. 111.