§ 77.5.34 – D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304.
Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:31/10/1947
Numero:1304


Sommario
Art. 1.      Fin quando non sarà provveduto a disciplinare in, modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori, si applicano le disposizioni del presente [...]
Art. 2.      Le indennità giornaliere di malattia e gli altri assegni in denaro per gli iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, appartenenti al [...]
Art. 3.      L'indennità giornaliera di malattia è dovuta a decorrere dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno
Art. 4.      Alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie provvede per mezzo della [...]
Art. 5.      Gli iscritti aventi qualifica impiegatizia, i quali preferiscono di avvalersi anzichè dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le [...]
Art. 6.      Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 4 si estendono con le norme e nei limiti vigenti per il settore dell'industria, anche ai componenti il nucleo familiare degli [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 77.5.34 – D.Lgs.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304. [1]

Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

(G.U. 29 novembre 1947, n. 275).

 

     Art. 1.

     Fin quando non sarà provveduto a disciplinare in, modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo diretto a regolare il vigente ordinamento del settore dei lavoratori del commercio e di quello del credito, assicurazione, e servizi tributari appaltati, in modo analogo a quello disposto col decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, concernente modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione e malattia per i lavoratori dell'industria e col decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, concernente modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

 

          Art. 2.

     Le indennità giornaliere di malattia e gli altri assegni in denaro per gli iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, appartenenti al settore del commercio e a quello del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati ed i contributi dovuti per l'assicurazione malattia, sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle A) e B) allegate al presente decreto e vistate, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Le tabelle predette possono essere modificate in tutto o in parte con decreto del Capo provvisorio dello Stato sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le organizzazioni Sindacali interessate, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

     Fin quando non sarà diversamente disposto, si applicano per il carico contributivo, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.

 

          Art. 3.

     L'indennità giornaliera di malattia è dovuta a decorrere dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno.

     I contributi sono dovuti sul complessivo importo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

     Agli effetti della determinazione della indennità giornaliera di malattia e della determinazione dell'importo dei contributi, per retribuzione s'intende quella risultante dall'applicazione delle norme stabilite con il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

 

          Art. 4.

     Alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 5 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie provvede per mezzo della propria organizzazione sanitaria nei limiti e con le norme attualmente vigenti per il settore dell'industria.

     Le prestazioni sanitarie sono concesse per un periodo massimo di 180 giorni in un anno.

 

          Art. 5.

     Gli iscritti aventi qualifica impiegatizia, i quali preferiscono di avvalersi anzichè dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, di medici e di luoghi di cura di proprio gradimento, debbono farne dichiarazione all'Istituto stesso al principio di ogni anno.

     In questi casi l'iscritto ha diritto ad una quota di concorso nella spesa effettiva in misura uguale a quella della spesa che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie avrebbe sopportata con la prestazione diretta. A questo fine l'Istituto predetto predisporrà una apposita tariffa che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; con la tariffa saranno anche stabilite le norme e i limiti per le prestazioni a rimborso ed in particolare quella per il controllo delle prestazioni, uniformandole alle norme vigenti per il settore dell'industria.

     La dichiarazione prevista nel primo comma dovrà essere fatta per l'anno 1947 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Le prestazioni sanitarie di cui all'art. 4 si estendono con le norme e nei limiti vigenti per il settore dell'industria, anche ai componenti il nucleo familiare degli iscritti.

     Agli effetti del precedente comma sono considerati componenti il nucleo familiare:

     1) il coniuge purchè non separato legalmente per sua colpa;

     2) i figli legittimi, naturali ed adottivi fino all'età di 18 anni e senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro e, se si tratta di figlie nubili, siano viventi a completo carico dell'iscritto;

     3) i genitori a carico dell'iscritto purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 anni per la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

     4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto ed a suo carico nelle condizioni previste dal numero 2).

     Sono equiparati ai figli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

     Sono esclusi dal diritto alle prestazioni le persone occupate in lavoro remunerativo anche se non sussista per esse l'obbligo dell'assicurazione.

     Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone affette da inabilità permanente non inferiore al 50%.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano al personale dipendente dagli enti di diritto pubblico.

     Il personale, comunque denominato, dipendente da tutti gli enti di diritto pubblico, è iscritto obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico. L'obbligo dell'iscrizione è confermato per il personale dipendente dagli enti compresi nell'elenco allegato al regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'ente predetto.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio di Stato, decide sull'obbligo dell'iscrizione del personale dipendente dagli enti la cui qualifica di persona giuridica pubblica non risulti espressamente dichiarata in leggi, regolamenti o decreti.

     Il parere del Consiglio di Stato e la decisione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di cui al comma precedente, hanno effetto limitatamente ai fini del presente decreto.

     Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1939, n. 1436, nel regolamento di esecuzione della legge stessa e nelle successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

 

     A) TABELLA DELLE PRESTAZIONI

     1) Indennità giornaliera di malattia (settore del commercio).

     Addetti al commercio

     Indennità giornaliera in misura uguale a metà dell'intera retribuzione.

     Qualora i contratti di lavoro garantiscano ai lavoratori una indennità giornaliera di malattia superiore a quella suindicata ed i datori di lavoro vogliano provvedere al migliore trattamento per mezzo dell'Istituto nazionale anzichè direttamente, questo applicherà nei confronti di essi un supplemento di contributo nella misura proposta dall'Istituto nazionale ed approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Lavoratori barbieri e parrucchieri. Operai dipendenti da proprietari di fabbricati. Operai stagionali avventizi e giornalieri dipendenti da aziende ortofrutticole.

     Indennità giornaliera in misura uguale al 50% della retribuzione giornaliera media percepita nel mese precedente la malattia considerato il mese di venticinque giornate lavorative.

     Turnisti dipendenti da aziende di panificazione.

     Indennità giornaliera in misura uguale al 50% della retribuzione giornaliera media percepita nei tre mesi precedenti quello in cui è stata denunciata la malattia, considerato questo periodo come composto di novanta giorni.

     Per le altre categorie (impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati. Piazzisti e viaggiatori. Portieri). Solo prestazioni sanitarie.

     2) Assegni di parto (assegni per i settori del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati).

     In caso di parto di una lavoratrice iscritta è corrisposto un assegno di lire 1.000.

     3) Assegni per il caso di morte (settore del commercio).

     In caso di morte di un iscritto è corrisposto un assegno funerario di L. 2.000.

     Settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati:

     A) in caso di morte dell'iscritto: L. 20.000;

     B) in caso di morte del coniuge: L. 15.000;

     C) in caso di morte di un altro appartenente al nucleo familiare L. 10.000;

     D) per i nati morti: L. 5.000.

 

     B) TABELLA DEI CONTRIBUTI

     Settori del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati.

     Le aliquote di contributo sono le seguenti:

     1) il 4,50% dell'importo complessivo delle retribuzioni per le categorie per le quali è stabilito il diritto all'indennità giornaliera di malattia;

     2) il 3% dell'importo predetto per le altre categorie.


[1] Ratificato dalla L. 11 dicembre 1952, n. 2462.