§ 8.3.15 - Regolamento 26 giugno 1969, n. 1191.
Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:26/06/1969
Numero:1191


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa [...]
Art. 3.      1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la [...]
Art. 4.      1. Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale [...]
Art. 5.      1. Un obbligo di esercizio o di trasporto comporta svantaggi economici se la diminuzione delle spese che potrebbe essere realizzata con la soppressione totale o parziale di tale obbligo riguardo [...]
Art. 6.      1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all'articolo 4.
Art. 7.      1. La decisione di mantenimento può essere subordinata a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all'obbligo in questione.
Art. 8.      1. Lo Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla loro esecuzione, le misure di soppressione degli obblighi di esercizio o di trasporto che osso intende adottare per le linee o i [...]
Art. 9.      1. L'ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all'applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una [...]
Art. 10.      1. Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli [...]
Art. 11      1. Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 1, e pari alla differenza fra due termini:
Art. 12.      Per la determinazione dei costi risultati dal mantenimento degli obblighi, si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualità adeguata.
Art. 13.      1. le decisioni prese in virtù degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un anno. Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare [...]
Art. 14      1. Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi [...]
Art. 15.      Le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri, prese in conformità delle disposizioni del presente regolamento, devono essere motivate e formare oggetto di una pubblicazione adeguata.
Art. 16.      Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto in quanto tali la possibilità di far valere, con mezzi idonei, i loro interessi nei confronti delle decisioni prese in esecuzione delle [...]
Art. 17.      1. La Commissione può chiedere agli Stati membri qualsiasi informazione utile sull'applicazione del presente regolamento. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione procede ad una [...]
Art. 18.      1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969. Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 8.3.15 - Regolamento 26 giugno 1969, n. 1191. [1]

Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. L 156).

 

SEZIONE 1

Disposizioni generali

 

Art. 1. [2]

     1. Il presente regolamento si applica alle imprese di trasporto che forniscono servizi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.

     2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

     - "servizi urbani ed extraurbani", servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia;

     - "servizi regionali", servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione.

     3. Le competenti autorità degli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti dal presente regolamento, imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

     4. Per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un'impresa di trasporto. Le condizioni e le modalità di tali contratti sono definite nella sezione V.

     5. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 per i servizi urbani, extraurbani e regionali di trasporto di passeggeri. Le condizioni e le modalità, compresi i metodi di compensazione, sono definiti nelle sezioni II, III e IV.

Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:

     a) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;

     b) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d'attività dell'impresa.

     6. Inoltre le autorità competenti di uno Stato membro possono non applicare i paragrafi 3 e 4, nel settore dei trasporti di passeggeri, alle tariffe ed alle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari.

 

     Art. 2.

     1. Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura ne alle stesse condizioni.

     2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.

     3. Per obbligo di esercizio, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità Tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonché l'obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete.

     4. Per obbligo di trasporto, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati.

     5. Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni. Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo.

 

SEZIONE II

Principi comuni per la soppressione o il mantenimento

degli obblighi di servizio pubblico

 

     Art. 3.

     1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività.

     2. La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi:

     a) l'interesse generale;

     b) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto considerate;

     c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti.

 

     Art. 4.

     1. Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici.

     2. Le imprese di trasporto possono proporre, nella loro domanda, di sostituire con un'altra tecnica di trasporto quella attualmente impiegata. Le imprese determinano le economie che possono migliorare i risultati della loro gestione finanziaria, applicando le disposizioni dell'articolo 5

 

     Art. 5.

     1. Un obbligo di esercizio o di trasporto comporta svantaggi economici se la diminuzione delle spese che potrebbe essere realizzata con la soppressione totale o parziale di tale obbligo riguardo a una prestazione o ad un complesso di prestazioni soggette a tale obbligo, superiore alla diminuzione degli introiti risultante da detta soppressione. Gli svantaggi economici sono determinati sulla base di un consuntivo, se del caso attualizzato, degli svantaggi economici annui costituiti dalla differenza fra la riduzione degli oneri annui e la riduzione degli introiti annui derivanti dalla soppressione dell'obbligo.

Tuttavia, se degli obblighi di esercizio o di trasporto sono relativi ad una o più categorie di traffico di persone o di merci su una rete o su una parte considerevole di una rete, la valutazione degli oneri che possono essere eliminati in caso di soppressione dell'obbligo viene fatta sulla base di una suddivisione fra la varie categorie di traffico dei costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto. Lo svantaggio economico e in tal caso pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impressa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e il corrispondente introito.

Gli svantaggi economici vengono determinati tenendo conto delle ripercussioni dell'obbligo sul complesso dell'attività dell'impresa.

     2. L'obbligo tariffario comporta svantaggi economici quando la differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico soggetto all'obbligo e inferiore alla differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico risultante da una gestione commerciale che tenga conto dei costi delle prestazione soggette a detto obbligo nonché della situazione del mercato.

 

     Art. 6.

     1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all'articolo 4.

Le imprese di trasporto possono presentare domanda, dopo la scadenza del termine summenzionato, se costatano il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

     2. Le decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, a totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione determinata secondo i metodi comuni di cui agli articolo 10, 11, 12 e 13.

     3. Le autorità competenti degli Stati membri decidono entro il termine di un anno dalla data della presentazione della domanda per quanto concerne gli obblighi di esercizio e di trasporto ed entro il termine di ai mesi per quanto concerne gli obblighi tariffari.

Il diritto alla compensazione sorge dal giorno della decisione delle autorità competenti e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1971.

     4. Tuttavia, se le autorità competenti degli Stati membri lo ritengono necessario per il numero e l'importanza delle domande presentate da ogni impresa, possono prorogare il termine di cui al primo comma del paragrafo 3 fino e non oltre il 1° gennaio 1972. In questo caso il diritto alla compensazione sorge in questa stressa data.

Qualora intendano avvalersi di questa facoltà, le autorità competenti degli Stati membri ne informano le imprese interessate entro sei mesi dalla presentazione delle domande.

In caso di particolari difficoltà di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare tale Stato a prorogare il termine di cui al primo comma sino al primo comma sino al 1° gennaio 1973.

     5. Se le autorità competenti non hanno preso una decisione nei termini previsti, l'obbligo di cui e chiesta la soppressione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, e soppresso.

     6. Il Consiglio esaminerà, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1972, la situazione esistente in ogni Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 7.

     1. La decisione di mantenimento può essere subordinata a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all'obbligo in questione.

     2. La decisione di soppressione può prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo. In tal caso, la soppressione avrà efficacia non prima del momento in cui entrerà in esercizio il servizio sostitutivo.

 

     Art. 8.

     1. Lo Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla loro esecuzione, le misure di soppressione degli obblighi di esercizio o di trasporto che osso intende adottare per le linee o i servizi di trasporto che possono pregiudicare il commercio o il traffico fra Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri.

     2. Se lo ritiene utile, ovvero a richiesta di un altro Stato membro, la Commissione procede ad una consultazione con gli Stati membri in merito alle misure previste.

     3. La Commissione rivolge a ciascuno Stato membro interessato un parere o una raccomandazione nei due mesi successivi al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1.

 

SEZIONE III

Applicazione ai trasporti di persone di prezzi e

condizioni di trasporto imposti a favore di una o

più categorie sociali particolari

 

     Art. 9.

     1. L'ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all'applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari, e determinato secondo i metodi comuni previsti agli articoli 11, 12 e 13.

     2. La compensazione e dovuta a decorrere dai 1° gennaio 1971. In caso di particolari difficoltà di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare tale Stato a prorogare detta decorrenza al 1° gennaio 1972.

     3. Domande di compensazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

 

SEZIONE IV

Metodi comuni di compensazione

 

     Art. 10.

     1. Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivate, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione. Tuttavia, se gli svantaggi economici sono stati calcolati suddividendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto fra le varie parti di questa attività di trasporto, l'ammontare della compensazione e pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente.

 

     Art. 11

     1. Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 1, e pari alla differenza fra due termini:

     a) Il primo termine e pari alla differenza tra, da un lato, il prodotto del numero delle unita di trasporto previste

     - per la tariffa più favorevole che potrebbe essere rivendicata dagli utenti se non esistesse l'obbligo in questione

     - o, in mancanza di tale tariffa, per il prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale che tenesse conto dei costi della prestazione in questione nonché della situazione del mercato e, dall'altro il prodotto del numero delle unita di trasporto effettive per la tariffa imposta durante il periodo di tempo considerato.

     b) Il secondo termine e pari alla differenza fra il costo che risulterebbe dall'applicazione della tariffa più favorevole o del prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale e il costo che risulta dall'applicazione della tariffa imposta.

     2. Se, per la situazione del mercato, la compensazione calcolata in applicazione del paragrafo 1 non consente di coprire i costi complessivi del traffico soggetto all'obbligo tariffario in questione, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, e pari alla differenza tra detti costi e gli introiti di detto traffico. Le eventuali compensazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 10 sono prese in considerazione in questo calcolo.

 

     Art. 12.

     Per la determinazione dei costi risultati dal mantenimento degli obblighi, si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualità adeguata.

Gli interessi sul capitale proprio possono essere dedotti dagli interessi contabili.

 

     Art. 13.

     1. le decisioni prese in virtù degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un anno. Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare una revisione degli importi.

     2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a revisione ogni anno dopo la chiusura della contabilità dell'esercizio dell'impresa.

     3. Il pagamento delle compensazioni fissate in anticipo e effettuato mediante versamenti rateizzati. Il pagamento degli importi dovuti in base ad una revisione di cui al paragrafo 2 e effettuato immediatamente dopo la revisione.

 

SEZIONE V [3]

Contratti di servizio pubblico

 

     Art. 14

     1. Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.

In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

     - servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

     - servizi di trasporto complementari;

     - servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;

     - adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

     2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:

     a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

     b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;

     c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

     d) il periodo di validità del contratto;

     e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

     3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.

     4. L'impresa che desidera metter fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi.

Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione. Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto.

     5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.

Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.

     6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezione II, III e IV.

 

SEZIONE VI

Disposizioni finali

 

     Art. 15.

     Le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri, prese in conformità delle disposizioni del presente regolamento, devono essere motivate e formare oggetto di una pubblicazione adeguata.

 

     Art. 16.

     Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto in quanto tali la possibilità di far valere, con mezzi idonei, i loro interessi nei confronti delle decisioni prese in esecuzione delle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 17.

     1. La Commissione può chiedere agli Stati membri qualsiasi informazione utile sull'applicazione del presente regolamento. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione procede ad una consultazione degli Stati membri interessati.

     2. Le compensazioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per categoria d'obblighi, le compensazioni degli oneri derivanti per le imprese di trasporto dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 e dall'applicazione ai trasporti di viaggiatori di prezzi e condizioni di trasporto imposti nell'interesse di una o più categorie sociali particolari.

 

     Art. 18.

     1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento ed in particolare dell'articolo 4.

     2. Se uno Stato membro lo richiede, o se la Commissione lo ritiene opportuno, quest'ultima procede ad una consultazione con gli Stati membri interessati in merito ai progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 19. [4]

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969. Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Abrogato dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1983/91.

[3] Sezione così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1983/91.

[4] Articolo soppresso dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1983/91.