§ 77.2.4F - Legge 17 marzo 1975, n. 68.
Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:17/03/1975
Numero:68


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:


§ 77.2.4F - Legge 17 marzo 1975, n. 68.

Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

(G.U. 2 aprile 1975, n. 87)

 

     Art. 1.

     L'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

     “Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     Le revisioni del grado di invalidità non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.

     L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'art. 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto art. 85".

 

          Art. 2.

     L'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

     “ualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio.

     Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti".

 

          Art. 3.

     L'art. 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

     “Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attività, l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti un'inabilità permanente assoluta".