§ 2.3.110 - L. 8 agosto 1985, n. 430.
Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:08/08/1985
Numero:430


Sommario
Art. 1.      1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario, introdotto con finalità di sostegno al processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna [...]
Art. 2.      1. Per l'applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunità europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a [...]
Art. 3.      Per lo svolgimento delle attività connesse alla rete di informazione contabile agricola, istituita dal regolamento CEE n. 79/65 del Consiglio delle Comunità europee, in data 19 giugno 1965, è [...]
Art. 4.      1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1 aprile 1986
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi nel triennio 1985-87, di cui lire 88 miliardi nell'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a [...]


§ 2.3.110 - L. 8 agosto 1985, n. 430.

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo.

(G.U. 22 agosto 1985, n. 197).

 

Art. 1.

     1. Per il pagamento dell'importo perequativo straordinario, introdotto con finalità di sostegno al processo di ristrutturazione in corso, relativamente allo zucchero prodotto nella campagna bieticolo-saccarifera 1984-85 è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 72 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     2. [1].

 

     Art. 2.

     1. Per l'applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio delle Comunità europee, in data 31 marzo 1984, possono essere accordati contributi a favore dei produttori agricoli per incentivi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere o giovenche.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere, per l'anno 1985, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 3.

     Per lo svolgimento delle attività connesse alla rete di informazione contabile agricola, istituita dal regolamento CEE n. 79/65 del Consiglio delle Comunità europee, in data 19 giugno 1965, è assegnato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) un contributo straordinario di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.

 

     Art. 4.

     1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1 aprile 1986.

     2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90 miliardi nel triennio 1985-87, di cui lire 88 miliardi nell'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 87 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)" e, quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni fino al 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "INEA - Integrazione del contributo per lo svolgimento delle attività comunitarie".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Sostituisce il secondo comma, art. 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 700.