§ 98.1.30859 - D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322.
Attuazione della Direttiva (CEE) n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/05/1982
Numero:322


Sommario
Art. 1.      1 L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto
Art. 2.      1 L'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla [...]
Art. 3.      1 Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni
Art. 4.      1 La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o, in mancanza, il nome consacrato da usi e [...]
Art. 5.      1 Agli effetti del presente decreto per “ingrediente” s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora [...]
Art. 6.      1 Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia
Art. 7.      1 Non sono considerati ingredienti
Art. 8.      1 Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per [...]
Art. 9.      1 La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il [...]
Art. 10.      1 Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione
Art. 11.      1 L'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto ovvero nel [...]
Art. 12.      1 I prodotti alimentari preconfezionati devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3, secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera a)
Art. 13.      1 I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento devono essere muniti di apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono ovvero [...]
Art. 14.      1 I prodotti alimentari preconfezionati, posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici, debbono riportare le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto
Art. 15.      1 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327
Art. 16.      1 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto è punito con la sanzione [...]
Art. 17.      1 Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione
Art. 18.      1 Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di etichettatura diverse da quelle previste dal presente decreto ad eccezione delle disposizioni di etichettatura relative ai seguenti prodotti
Art. 19.      1 È consentita per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento [...]
Art. 20.      1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30859 - D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322. [1]

Attuazione della Direttiva (CEE) n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della Direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare [2]

(G.U. 9 giugno 1982, n. 156)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Viste le direttive n. 79/112 del 18 dicembre 1978 e n. 77/94 del 21 dicembre 1976, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, ed i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

     Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1982;

     decreta:

 

     Art. 1.

     1 L'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.

     2 Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ad altre collettività simili.

     3 Agli effetti del presente decreto si intende:

     a) per etichettatura, l'insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su una etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 12, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

     b) per prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato, l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

 

          Art. 2.

     1 L'etichettatura non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla qualità, sulla durabilità, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso.

     2 L'etichettatura non deve altresì attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie né accennare a tali proprietà, salvo quanto possa essere previsto da norme specifiche, ovvero attribuire effetti o proprietà che non possiede, o caratteristiche particolari quando tutti i prodotti, alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

     3 I divieti e le limitazioni di cui ai precedenti commi riguardano anche le modalità di realizzazione dell'etichettatura nonché la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità.

     4 Per presentazione dei prodotti alimentari deve intendersi:

     a) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

     b) il materiale utilizzato per il confezionamento;

     c) il modo in cui sono disposti;

     d) l'ambiente nel quale sono esposti.

 

          Art. 3.

     1 Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione di vendita;

     b) l'elenco degli ingredienti;

     c) il quantitativo netto;

     d) il termine minimo di conservazione:

     e) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

     f) le istruzioni per l'uso;

     g) il luogo di origine o di provenienza;

     h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Economia Europea;

     i) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

     2 È vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma.

     3 Qualora le indicazioni siano fornite in più lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.

     4 Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o più specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici.

 

          Art. 4.

     1 La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o, in mancanza, il nome consacrato da usi e consuetudini, o una descrizione del prodotto accompagnato, se necessario, da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscerne la natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

     2 La denominazione di vendita non può essere sostituita da un marchio di fabbrica o di commercio, o da una denominazione di fantasia.

     3 La denominazione di vendita comporta, inoltre una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito quando l'omissione di tale indicazione possa creare confusione nell'acquirente.

 

          Art. 5.

     1 Agli effetti del presente decreto per “ingrediente” s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

     2 L'elenco degli ingredienti è costituito dall'enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione. Esso è preceduto da un'indicazione appropriata contenente la parola “ingredienti”.

     3 L'acqua e gli ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingredienti in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti adoperati al momento della loro messa in opera. L'acqua aggiunta può non essere indicata ove non superi, in peso, nel prodotto finito il 5 per cento.

     4 Qualora trattasi di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.

     5 Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo “ingredienti del prodotto ricostituito” o “ingredienti del prodotto pronto per il consumo”.

     6 Nel caso di miscuglio di frutta o ortaggi, in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo “in proporzione variabile”.

     7 Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da un'indicazione del tipo “in proporzione variabile”.

     8 Le carni, utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne, devono essere indicate col nome della specie animale.

 

          Art. 6.

     1 Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

     a) gli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 1 del presente decreto e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; nei casi in cui il prodotto alimentare sia costituito, unicamente da una miscela di oli ottenuti da semi diversi deve essere indicato l'elenco degli ingredienti solo se ciascuno di essi sia impiegato in quantità non inferiore al 20 per cento;

     b) agli ingredienti che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato 2 del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 5 lettere f) e g), 10 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

     2 Si provvede con decreti ministeriali all'aggiornamento dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

     3 Per l'indicazione degli aromi contenuti nei prodotti alimentari valgono le norme stabilite ai sensi degli artt. 5 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

     4 Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso, in funzione del suo peso globale, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri componenti.

     5 La enumerazione di cui al precedente comma non è obbligatoria:

     a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25 per cento del prodotto finito;

     b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto da norme specifiche;

     c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

     6 Quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma non si applica agli additivi, fatti salvi i casi indicati alle lettere b) e c) del primo comma del successivo art. 7.

     7 L'indicazione dell'acqua non è richiesta:

     a) se questa è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostruzione nel suo stato di origine di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata;

     b) nel caso del liquido di copertura che non viene normalmente consumato;

     c) per l'aceto, l'alcole, le acqueviti e le altre bevande alcoliche quando è indicata la gradazione acetica o alcolica.

 

          Art. 7.

     1 Non sono considerati ingredienti:

     a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

     b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 5, lettera g) e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     c) i coadiuvanti tecnologici;

     d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.

     2 L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

     a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente;

     b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subìto trattamenti;

     c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione. In ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi o fusi e per il burro;

     d) nelle acque gassate quando dalla denominazione del prodotto si rilevi tale caratteristica;

     e) negli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.

 

          Art. 8.

     1 Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

     2 Il precedente comma non si applica:

     a) nel caso di un'etichettatura destinata a caratterizzare un prodotto alimentare conformemente all'art. 4, primo comma, e comunque quando si tratta di prodotti alimentari la cui specifica denominazione di vendita è già regolata da norme vigenti che ne consentano l'uso solo se nel prodotto siano contenuti determinati ingredienti in quantità prefissata;

     b) nel caso di ingredienti utilizzati esclusivamente in debole dose come aromatizzanti.

     3 La indicazione di cui al primo comma deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.

 

          Art. 9.

     1 La quantità netta dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro, il centilitro, il millilitro e per gli altri il chilogrammo o il grammo.

     2 Nel caso di imballaggio preconfezionato, costituito da due o più preimballaggi individuali, contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità netta di ciascuno di essi.

     3 Le indicazioni di cui al comma precedente non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e quando almeno una indicazione della quantità netta contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

     4 Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita menzionando la quantità netta totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crackers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e i prodotti a base di zucchero, è sufficiente l'indicazione della quantità netta totale.

     5 Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di copertura deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato del prodotto.

     6 Per liquido di copertura si intendono: l'acqua, l'acqua salata, le salamoie, l'aceto, le soluzioni acquose di zuccheri, i succhi di frutta e di ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi, anche se mescolati tra loro, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto.

     7 L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria:

     a) per i prodotti soggetti a notevoli perdite di volume o massa, venduti al pezzo o pesati in presenza dell'acquirente, che debbono però recare rispettivamente l'indicazione “da vendersi a pezzo” o “da vendersi a peso”;

     b) per i prodotti la cui quantità netta sia inferiore a 5 gr o 5 ml, salvo che per le spezie, le piante aromatiche, gli aromi e i lieviti;

     c) per i prodotti dolciari la cui quantità netta non sia superiore a 30 grammi.

 

          Art. 10.

     1 Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare è la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

     2 Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione: “da consumarsi preferibilmente entro ...”, ovvero con la menzione: “da consumarsi entro ...”, nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiologico.

     3 La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

     4 Qualora non sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validità è stato determinato.

     5 La data si compone nell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.

     6 In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data può essere espressa:

     a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

     b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi, ma non per oltre diciotto mesi;

     c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di diciotto mesi.

     7 L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta:

     a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati, sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazionesbucciati o tagliati e che non hanno subito trattamenti analoghi;

     b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati;

     c) per le bevande con un contenuto alcolico pari o superiore al 10 per cento in volume;

     d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per la loro natura;

     e) per gli aceti;

     f) per il sale da cucina;

     g) per gli zuccheri solidi;

     h) per i prodotti di confetteria;

     i) per i gelati monodose.

     8 Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione non è inferiore a 12 mesi possono non riportare la indicazione del termine minimo di conservazione.

 

          Art. 11.

     1 L'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto ovvero nel caso sia espressamente prevista da norme specifiche.

     2 L'indicazione delle istruzioni per l'uso è obbligatoria, quando l'omissione non consentirebbe all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto stesso.

 

          Art. 12.

     1 I prodotti alimentari preconfezionati devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3, secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera a).

     2 Le indicazioni devono essere indelebili e apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili.

     3 La denominazione di vendita, la quantità netta ed il termine minimo di conservazione devono figurare nello stesso campo visivo.

     4 L'obbligo di cui al precedente comma non si applica per un periodo di sette anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata, in modo indelebile, una delle diciture di cui al precedente comma o anche denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.

     5 Nel caso di imballaggi o recipienti, la cui superficie piana più grande sia inferiore a 10 centimetri quadrati, possono essere indicati soltanto la denominazione di vendita, la quantità netta ed il termine minimo di conservazione.

     6 I prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati alla industria o ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni di cui all'art. 3 solo sui documenti commerciali di vendita.

 

          Art. 13.

     1 I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento devono essere muniti di apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.

     2 Sul cartello devono essere riportate le indicazioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 3, nonché qualora trattasi di prodotti alimentari deperibili, anche le indicazioni previste dalla lettera e) dello stesso articolo.

     3 Nel caso di paste fresche e di paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere aggiunta l'indicazione di cui alla lettera d) dell'art. 3.

     4 Il cartello non deve essere applicato sul recipiente qualora questo riporti le indicazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo [3] .

     5 Nel caso di prodotti omogenei della pasticceria, gelateria e gastronomia, la cui denominazione legale, merceologica o di uso ne definisce la natura e le caratteristiche generali di composizione, l'indicazione prevista dalla lettera b) del precedente art. 3 può essere riportata su un unico cartello tenuto bene in vista.

     6 Per i prodotti alimentari posti in contenitori o in involucri protettivi ai fini della vendita per self-service, le indicazioni di cui al secondo e al terzo comma possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.

     7 I prodotti di cui al precedente comma devono riportare sul contenitore o sull'involucro, agli effetti del presente decreto, almeno le seguenti indicazioni:

     a) il numero del comparto cui corrisponde il prodotto quando non sia riportata la denominazione merceologica;

     b) il peso netto del prodotto.

     8 Le indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere omesse nel caso di tagli di carne fresca, formaggi o prodotti ortofrutticoli, visibili all'esterno, sempre che sul cartello apposto al comparto, nel quale i prodotti sono sistemati per la vendita, venga indicata la denominazione merceologica.

 

          Art. 14.

     1 I prodotti alimentari preconfezionati, posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici, debbono riportare le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

     2 Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate, poste in involucri protettivi, ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, nonché quelle relative all'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

     3 Le indicazioni di cui ai commi precedenti debbono essere in lingua italiana e chiaramente visibili e leggibili.

 

          Art. 15.

     1 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327.

     2 Tali prodotti, tuttavia, oltre alle indicazioni previste dall'art. 3 del presente decreto, devono continuare a riportare le indicazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 7) dell'art. 9 del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, nonché l'indicazione in kilocalorie (kcal) ed in kilo Joules (kJ) del valore energetico per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto.

     3 Tale indicazione può essere sostituita dalla dizione: “valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal) per 100 g” ovvero dalla dizione “valore energetico inferiore a 50 kJ (12 kcal) per ogni ml” quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kJ (12 kcal).

     4 Quando trattasi di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico e della validità dietetica, il termine minimo di conservazione deve essere sempre indicato con la menzione: “da consumarsi entro ...”.

     5 Sono invece esentati dall'obbligo dell'indicazione della data i sali dietetici, gli zuccheri dietetici, gli alcoli dolcificanti dietetici e loro miscele, le preparazioni dietetiche di confetteria ed i prodotti in genere aventi caratteristiche assimilabili a quelle previste dall'art. 10, penultimo comma.

 

          Art. 16.

     1 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

     2 Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge.

 

          Art. 17.

     1 Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

 

          Art. 18.

     1 Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di etichettatura diverse da quelle previste dal presente decreto ad eccezione delle disposizioni di etichettatura relative ai seguenti prodotti:

     a) uova;

     b) volatili, conigli allevati e selvaggina;

     c) cacao e cioccolato;

     d) estratti di caffè e cicoria;

     e) vini;

     f) gli zuccheri di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 139;

     g) miele;

     h) succhi di frutta e prodotti simili;

     i) confetture, marmellate e gelatine di frutta e crema di marroni;

     l) latte conservato parzialmente o totalmente disidratato;

     m) acque minerali;

     n) prosciutto di Parma;

     o) prosciutto di San Daniele.

     2 È fatto salvo altresì quanto previsto all'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione delle sostanze alimentari e bevande.

     3 Restano altresì salve le disposizioni in materia di etichettatura degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume.

 

          Art. 19.

     1 È consentita per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, o alle norme concernenti i singoli prodotti alimentari.

     2 I prodotti etichettati ai sensi del primo comma possono essere posti in vendita sino al 31 dicembre 1983, ovvero sino al 31 dicembre 1985 per i prodotti a lunga conservazione.

 

          Art. 20.

     1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato I

     Categorie di ingredienti che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico

 

Definizione

Designazione

Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva

«Olio, completata:

 

- o dall'aggettivo qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi;

 

- o dalla indicazione dell'origine specifica vegetale od animale.

 

Inoltre nel caso di olio idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall'attributo «idrogenato».

 

«Grasso», completata:

 

- o dall'aggettivo qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi;

 

- o dalla indicazione dell'origine specifica vegetale od animale.

 

Inoltre nel caso di grasso idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall'attributo «idrogenato».

Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali

«Farina», seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui proviene, in ordine decrescente di peso.

Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica

Amido, fecola.

Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce e sempreché gli ingredienti di cui trattasi abbiano un valore quantitativo secondario rispetto agli altri ingredienti

Pesce.

Qualsiasi specie di carne di volatile quando detta carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di carne volatile

Carni di volatili.

Qualsiasi specie di brodo ottenuto esclusivamente dalla cottura di carni

Brodo di carni.

Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggio costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio.

Formaggio.

Tutte le spezie e loro estratti, che non superano il 2% in peso del prodotto

Spezia (e) o miscela di spezie.

Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superano il 2% in peso del prodotto

Piante aromatiche

Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare

Gomma base.

Pangrattato di qualsiasi origine

Pangrattato.

Qualsiasi categoria di saccarosio

Zucchero.

Destrosio anidro e monoidrato

Destrosio.

Caseinati di qualsiasi natura

Caseinati.

Burro di cacao di pressione, di torsione o raffinato

Burro di cacao.

Tutta la frutta candita che non supera il 10% in peso del prodotto finito

Frutta candita.

Tutti gli ortaggi che non superano il 10% del peso netto sgocciolato del prodotto finito

Ortaggi misti.

Miscela di succhi di agrumi nelle bevande analcoliche

Succo di agrumi.

 

 

     Allegato II

     Categorie di ingredienti che devono essere obbligatoriamente designaticon il nome della loro categoria seguito dal rispettivo nome specifico o dal numero CEE

 

     Colorante

     Conservante

     Antiossidante

     Emulsionante

     Addensante

     Gelificante

     Stabilizzante

     Esaltatore di sapidità

     Acidificante

     Correttore di acidità

     Antiagglomerante

     Amido modificato

     Edulcorante artificiale

     Polvere lievitante

     Antischiumogeno

     Agente di rivestimento

     Sali di fusione

     Agente di trattamento della farina

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1983, n. 48.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 18 febbraio 1983, n. 48.