§ 4.3.19 – L. 4 luglio 1967, n. 580.
Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:04/07/1967
Numero:580


Sommario
Art. 1.      E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa
Art. 2.      Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di [...]
Art. 3.      I cereali di cui all'art. 1, nonchè quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere [...]
Art. 4.      I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi. Le [...]
Art. 5.      Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11
Art. 16.      Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto [...]
Art. 17.      Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato "pane di tipo 00"
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta [...]
Art. 22. 
Art. 23.      Il pane deve essere venduto a peso
Art. 24.      La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale [...]
Art. 25.      Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli [...]
Art. 26.      Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di [...]
Art. 27.      E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali
Artt. 28. – 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39.      I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, [...]
Art. 40.      E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonchè nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui [...]
Art. 41.      Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento
Art. 42. 
Art. 43.      La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonchè di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità [...]
Art. 44.      Salvo che il fatto costituisca più grave reato
Art. 45.      Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale [...]
Art. 46.      Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente art. 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in [...]
Art. 47.      Nei casi previsti dal settimo comma dell'art. 42, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale
Art. 48.      Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della [...]
Art. 49.      Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni [...]
Art. 50.      (Omissis)
Art. 51.      Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche [...]
Art. 52.      La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta [...]
Art. 53.      Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'industria, per il [...]
Art. 54.      Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, [...]


§ 4.3.19 – L. 4 luglio 1967, n. 580.

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

(G.U. 29 luglio 1967, n. 189).

 

Titolo I

CEREALI

 

     Art. 1.

     E' vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.

 

          Art. 2.

     Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:

     a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma Githago), il melampiro (Melampyrum pratense seu arvense), la trigonella (Trigonella foenum graecum);

     b) invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.), il carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);

     c) invasi da parassiti animali.

 

          Art. 3.

     I cereali di cui all'art. 1, nonchè quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

 

          Art. 4.

     I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo art. 53.

 

          Art. 5.

     Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito dall'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

Titolo II

SFARINATI

 

          Art. 6. [1]

 

          Art. 7. [2]

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11. [6]

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13. [8]

 

Titolo III

PANE

 

          Art. 14. [9]

     1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

     2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

     3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonchè la menzione "surgelato".

     4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

     5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

 

          Art. 15.

     Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.

 

          Art. 16.

     Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso [10]:

 

pezzature

sino

a

70

grammi, massimo 29%

"

da 100

a

250

grammi, massimo 31%

"

da 300

a

500

grammi, massimo 34%

"

da 600

a

1.000

grammi, massimo 38%

"

oltre i 1.000

 

 

grammi, massimo 40%

 

     Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

     Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

 

          Art. 17.

     Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato "pane di tipo 00".

     Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato "pane di tipo 0".

     Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato "pane di tipo 1".

     Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato "pane di tipo 2".

     Il pane prodotto con farina integrale è denominato "pane di tipo integrale".

     Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente "pane di semola" e "pane di semolato".

     Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

 

          Art. 18.

     (Omissis) [11].

     E' altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.

 

          Art. 19. [12]

 

          Art. 20. [13]

 

          Art. 21.

     I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione "pane" della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

     Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'art. 20.

 

          Art. 22. [14]

 

          Art. 23.

     Il pane deve essere venduto a peso.

 

          Art. 24.

     La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico.

     Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

 

          Art. 25.

     Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.

     (Omissis) [17].

 

          Art. 26.

     Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

     E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purchè vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 27.

     E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

 

Titolo IV

PASTA

 

          Artt. 28. – 36. [18]

 

Titolo V

LIEVITO

 

          Art. 37. [19]

 

          Art. 38. [20]

 

Titolo VI

LOCALI DI PRODUZIONE

 

          Art. 39.

     I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.

 

          Art. 40.

     E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonchè nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.

 

Titolo VII

PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E CONTROLLI

 

          Art. 41.

     Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.

 

          Art. 42. [21]

     I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'art. 24.

     Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

     Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione.

     Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma dei presente articolo.

     In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denuncie al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo art. 44.

     Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro II del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria.

     In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del Codice di procedura penale.

     Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

     Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

 

          Art. 43.

     La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonchè di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     A tal fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresì, procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare la distruzione delle merci sequestrate.

     Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

 

Titolo VIII

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Art. 44.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

     a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), è punita con l'ammenda sino a lire 6.000.000 [22];

     b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con l'ammenda sino a lire 600.000 [23];

     c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonchè dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con l'ammenda sino a lire 3.000.000 [24].

     In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

     Ai sensi dell'art. 15 del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441.

 

          Art. 45.

     Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.

     Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente art. 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate.

     Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio.

 

          Art. 46.

     Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente art. 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

     Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal settimo comma dell'art. 42 il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.

     L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

     Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.

     Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

     Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'art. 35 del Codice penale.

     Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

 

          Art. 47.

     Nei casi previsti dal settimo comma dell'art. 42, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.

     Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra, adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.

     Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.

     Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente art. 46.

     Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso art. 46.

 

          Art. 48.

     Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.

 

          Art. 49.

     Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 50.

     (Omissis) [25].

     Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima [26].

 

          Art. 51.

     Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti:

 

Tipo e denomina- zione

Umidità massima per cento

Su cento parti di sostanza secca

Acidità espressa in gradi massimo (*)

 

 

Ceneri

Cellulosa

Sostanze azotate (azoto x 5,70) minimo

 

 

 

minimo

massimo

minimo

massimo

 

 

Pasta comune

12,50

0,86

1

0,80

11

5

(*) Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare grammi 100 di sostanza secca,

 

     La vendita di detto tipo di pasta è consentita sino al 30 giugno 1968.

 

          Art. 52.

     La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

     Le disposizioni dell'art. 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 53.

     Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

 

          Art. 54.

     Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.


[1] Articolo sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e ora abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[5] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[7] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[8] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[9] Articolo già sostituito dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e così ulteriormente sostituito dall'art. 44 della L. 22 febbraio 1994, n. 146.

[10] Alinea così modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[14] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[16] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[17] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[18] Articoli abrogati dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[19] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[20] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli articoli 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

[22] L’importo della sanzione di cui alla presente lettera è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[23] L’importo della sanzione di cui alla presente lettera è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[24] L’importo della sanzione di cui alla presente lettera è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[25] Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.

[26] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.