§ 57.7.321 - D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215.
Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/01/1967
Numero:215


Sommario
Art. 1.  (Destinazione all'estero)
Art. 2.  (Maestri elementari con funzioni direttive)
Art. 3.  (Corsi di informazione)
Art. 4.  (Collocamento fuori ruolo)
Art. 5.  (Durata del servizio all'estero)
Art. 6.  (Periodi minimi di permanenza in sede e del primo servizio all'estero)
Art. 7.  (Trattamento economico durante i congedi - Aspettative)
Art. 8.  (Rapporti informativi)
Art. 9.  (Richiamo per ragioni di servizio)
Art. 10.  (Assegnazione alle sedi metropolitane)
Art. 11.  (Assegni di sede)
Art. 12.  (Aumenti per situazione di famiglia)
Art. 13.  (Alloggi demaniali all'estero)
Art. 14.  (Indennità di sistemazione)
Art. 15.  (Contributo spese per abitazione)
Art. 16.  (Provvidenze scolastiche)
Art. 17.  (Spese di viaggio per congedo)
Art. 18.  (Viaggi di trasferimento)
Art. 19.  (Trasporto degli effetti)
Art. 20.  (Trasporto per aereo o automezzo)
Art. 21.  (Trattamento del personale con comando annuale)
Art. 22.  (Viaggi di servizio)
Art. 23.  (Modalità di pagamento delle competenze)
Art. 24.  (Rinvio)
Art. 25.  (Valutazione del servizio prestato all'estero)
Art. 26.  (Disposizione transitoria)
Art. 27.  (Decorrenze)
Art. 28.  (Spese)
Art. 29.  (Materie non disciplinate dal presente decreto)


§ 57.7.321 - D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215. [1]

Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

(G.U. 26 aprile 1967, n. 104)

 

     Art. 1. (Destinazione all'estero)

     Il personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, i professori universitari ed i funzionari dei ruoli dello Stato, salvo quando si tratti di funzionari dello stesso Ministero degli affari esteri, sono destinati all'estero, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 7, 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, con decreto del Ministro per gli affari esteri previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione o del Ministero da cui dipendono. La destinazione è disposta previo accertamento del possesso di idonei requisiti ed attitudini nonché in base ai titoli posseduti e ad un colloquio.

     L'accertamento di cui al precedente comma è compiuto, in relazione all'incarico da conferire, da una Commissione presieduta dal direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, o, in sua assenza, dal vice direttore generale o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2 classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali e composta di tre rappresentanti del Ministero stesso e di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, designati, di volta in volta, dai rispettivi Ministri. La Commissione medesima accerta anche i requisiti di idoneità del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 nel succitato testo unico [2] .

     Il personale di cui al presente articolo non può essere destinato all'estero se non ha superato il periodo di straordinario o di prova nel ruolo di appartenenza.

 

          Art. 2. (Maestri elementari con funzioni direttive)

     Per esigenze di servizio le funzioni di direttore didattico possono essere affidate a maestri elementari ordinari di ruolo normale.

     Tale servizio costituisce titolo da valutarsi ai fini del concorso a posti di direttore didattico.

 

          Art. 3. (Corsi di informazione)

     Il personale da destinare all'estero può essere chiamato a frequentare, in base all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, appositi corsi di informazione ed orientamento sul servizio all'estero.

     I corsi per il personale insegnante hanno luogo durante le vacanze di fine anno scolastico.

 

          Art. 4. (Collocamento fuori ruolo)

     Il personale da destinare all'estero per l'esercizio delle funzioni indicate aI primo comma dell'art. 1, fatta eccezione del personale da comandare ai sensi dell'art. 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni stesse, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Il personale suddetto conserva diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera.

     Per la sostituzione del personale ispettivo, direttivo ed insegnante destinato all'estero il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di provvedere di anno in anno con l'assegnazione di personale di ruolo.

 

          Art. 5. (Durata del servizio all'estero)

     La permanenza all'estero del personale di cui al presente decreto non può essere superiore ad un periodo complessivo di 14 anni. Tale periodo deve essere interrotto, per la durata di almeno un triennio di servizio di istituto in Italia, dopo sette anni di servizio all'estero, anche se prestati in sedi diverse.

     Per esigenze di servizio l'Amministrazione ha facoltà di dispensare dal periodo di interruzione di cui al primo comma i direttori e vice direttori degli istituti di cultura, i presidi di ruolo titolari delle scuole secondarie di I e II grado, gli ispettori scolastici e i direttori didattici compresi quelli con funzioni ispettive.

     I direttori e vice direttori degli istituti di cultura possono essere impiegati all'estero per un ulteriore periodo di sette anni, purché preceduto da almeno un triennio di effettivo servizio di istituto in Italia comunque prestato dopo la loro prima destinazione all'estero.

 

          Art. 6. (Periodi minimi di permanenza in sede e del primo servizio all'estero)

     La destinazione da una ad altra sede all'estero del personale di cui al presente decreto non può aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

     Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.

 

          Art. 7. (Trattamento economico durante i congedi - Aspettative)

     Ferma restando la disciplina della corresponsione dell'assegno personale durante il congedo ordinario stabilita dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, durante i periodi di congedo straordinario per infermità, gravidanza e puerperio, l'assegno personale è corrisposto per intero durante il primo mese e con la riduzione del venti per cento per il restante periodo. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di congedo straordinario previsti per le singole categorie di personale dai rispettivi ordinamenti la corresponsione dell'assegno personale è sospesa.

     Il personale collocato in aspettativa è restituito ai ruoli di provenienza.

 

          Art. 8. (Rapporti informativi)

     La redazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio sintetico competono:

     a) al superiore scolastico in loco per il personale insegnante e non insegnante delle scuole;

     b) al direttore dell'istituto di cultura per il personale in servizio presso l'istituto stesso;

     c) al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria per i direttori di istituti di cultura, per i presidi, per gli ispettori scolastici, per i direttori didattici con funzioni ispettive, per i direttori didattici non dipendenti da ispettori scolastici nonché per il personale non compreso nelle lettere a) e b).

     I rapporti sono in ogni caso inoltrati dall'autorità diplomatica o consolare, che appone le sue eventuali osservazioni.

     Le attribuzioni ministeriali in materia di rapporti informativi sono di competenza del Ministero cui l'impiegato appartiene.

 

          Art. 9. (Richiamo per ragioni di servizio)

     La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.

     Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente.

 

          Art. 10. (Assegnazione alle sedi metropolitane)

     All'atto della restituzione ai ruoli di provenienza i professori universitari riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, i professori di scuole secondarie e i maestri elementari riacquistano la sede scolastica nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all'estero, se il loro servizio all'estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

     I capi di istituto, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero, e gli altri appartenenti al personale di ruolo, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all'atto della loro destinazione all'estero, ovvero ad una sede scolastica, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per gli insegnanti di scuole secondarie è limitata alle sedi della stessa categoria di quelle di provenienza, ferma restando la disposizione transitoria di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1120, e successive proroghe.

 

          Art. 11. (Assegni di sede)

     Al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

     a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella allegata al presente decreto;

     b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e locali, nonché dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del corso dei cambi e delle particolari condizioni locali anche in relazione agli eventuali disagi della sede, al costo degli alloggi, del personale domestico e dei servizi.

     Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno escluse le indennità per i servizi o funzioni di carattere speciale.

 

          Art. 12. (Aumenti per situazione di famiglia)

     L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.

     L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

     All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.

     Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15 ed al 5%.

     Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, semprechè minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.

     Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.

     Ai fini del presente decreto si intende per "assegno di sede" quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

     Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'art. 174, all'undicesimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 13. (Alloggi demaniali all'estero)

     Al personale che usufruisca di alloggio demaniale si applicano le disposizioni di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 14. (Indennità di sistemazione)

     All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennità stessa è ridotta del 20% per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

 

          Art. 15. (Contributo spese per abitazione)

     Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20% dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

     Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 18% dell'assegno personale. Nel caso in cui il canone superi il 25% dell'assegno personale, il contributo è concesso, per la parte compresa tra il 25% e il 30%, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30% è elevato al 32,50% e al 35% per il personale che presta servizio rispettivamente nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate di cui all'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.

     Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo si applicano le disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 2 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

 

          Art. 16. (Provvidenze scolastiche)

     Al personale con ex coefficiente di stipendio non superiore a 500, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di ventimila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di trentamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

     Il contributo è accordato senza limitazione di coefficiente al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.

 

          Art. 17. (Spese di viaggio per congedo)

     Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione del congedo ordinario, purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni biennio nella misura di due terzi al personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti al personale in servizio in altri paesi. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino a Roma e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.

     Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla prima classe spetta solo al personale con qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 670 e ai familiari a carico.

     Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 18 mesi di servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

     Fermo il disposto di cui al precedente comma, i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.

     Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai precedenti commi e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.

 

          Art. 18. (Viaggi di trasferimento)

     Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:

     a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai direttori, vice direttori e docenti degli istituti di cultura, presidi, professori dei ruoli A e B, ispettori scolastici, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;

     b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per un posto di prima classe al restante personale;

     c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la prima classe al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo e per la classe turistica al restante personale.

     Per i tragitti effettuati con altri mezzi si applicano le disposizioni dell'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Oltre al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi spetta il trattamento di cui all'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Ai viaggi di trasferimento del personale di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     I trattamenti di cui sopra si estendono, con l'osservanza dei criteri previsti all'art. 196, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai familiari a carico di cui all'art. 12 del presente decreto.

     Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per sè e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente decreto, delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

 

          Art. 19. (Trasporto degli effetti)

     Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg. 500 e di kg. 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg. 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed a kg. 500 per ciascun familiare a loro carico.

     l quantitativi indicati nel precedente comma si intendono al netto di imballaggio.

     L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg. 150.

     Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.

     E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per quanto riguarda le spedizioni da e per l'Italia, le spedizioni stesse possono essere effettuate, nei limiti di peso sopraindicati, da qualunque località sita in Italia alla sede di servizio e viceversa.

 

          Art. 20. (Trasporto per aereo o automezzo)

     Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa è pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo è pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente.

     L'Amministrazione può autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 20 kg. per il dipendente e di 10 kg. per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

 

          Art. 21. (Trattamento del personale con comando annuale)

     Al personale con comando annuale di cui all'art. 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta il trattamento di cui agli articoli 11, 15 e 16. La indennità di cui all'art. 14 è ridotta alla metà e non spetta nel caso di rinnovo del comando nella stessa sede.

     Spettano inoltre le spese per il trasporto personale ed il trasporto degli effetti a norma degli articoli 18, 19 e 20 con esclusione di quanto riguarda i familiari a carico.

     Resta salva la corresponsione delle aggiunte di famiglia sul trattamento economico metropolitano.

 

          Art. 22. (Viaggi di servizio)

     Coloro che, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia conservano, per un periodo massimo di dieci giorni oltre quelli necessari per il viaggio, l'intero assegno personale. L'intero assegno personale e altresì mantenuto, per un periodo massimo di dieci giorni, a coloro che siano trattenuti in Italia per ragioni di servizio durante o allo scadere del congedo ordinario.

     A coloro che compiono viaggi nel paese di residenza o in altri paesi esteri, oltre all'assegno personale in godimento, spetta:

     a) nei casi di viaggi nel paese in cui prestano servizio, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno di sede mensile;

     b) nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri paesi, un'indennità giornaliera pari a un sessantesimo dell'assegno base mensile maggiorato del coefficiente previsto per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali in servizio nella sede dove si svolge la missione. In mancanza di tale coefficiente, il coefficiente da applicarsi è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Per i viaggi compiuti ai sensi del presente articolo sono corrisposte, oltre alle spese di cui all'art. 18, anche le spese per la spedizione del bagaglio-presso fino a un peso di 50 kg.

     I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 23. (Modalità di pagamento delle competenze)

     Per il pagamento delle competenze al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero si applicano le disposizioni previste dall'art. 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 24. (Rinvio)

     Sono estese al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, nei limiti delle disposizioni del presente decreto, le provvidenze di cui agli articoli 207, 208 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti i casi di decesso durante il servizio all'estero, l'indennizzo per danni e l'assistenza sanitaria, limitatamente, per questa ultima, agli aventi diritto all'assistenza ENPAS.

 

          Art. 25. (Valutazione del servizio prestato all'estero)

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside, ogni biennio di servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato come un anno di insegnamento effettivo; ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato come direttore di istituto di cultura è considerato come servizio prestato da preside incaricato.

 

          Art. 26. (Disposizione transitoria)

     Le disposizioni dell'art. 5 non si applicano al personale in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto: ad esso continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento, sentito, per i criteri generali di richiamo e di avvicendamento, il comitato consultivo misto di cui alla lettera d) dell'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 27. (Decorrenze)

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     Le disposizioni degli articoli 11, 12, 15, 16, 22 e 23 nonché la tabella allegata al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1967. La disposizione dell'art. 14 si applica a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 31 marzo 1967. Fino alle date suddette, si applicano le norme del precedente ordinamento.

     Le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 si applicano ai viaggi e ai trasporti effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per i primi due anni di applicazione del presente decreto, il beneficio di cui all'art. 17 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per i periodi di congedo maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al personale in servizio nelle sedi che saranno determinate dal Ministro, tenuto conto delle condizioni di disagio e della lontananza delle sedi medesime.

 

          Art. 28. (Spese)

     Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede secondo quanto stabilito dall'art. 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 29. (Materie non disciplinate dal presente decreto)

     Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano in vigore le norme di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni.

     Al personale in servizio all'estero presso le "scuole europee" si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali. Durante il servizio presso le "scuole europee" non si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6, pur restando i periodi di servizio presso le scuole medesime computabili ai fini dei limiti previsti dalle disposizioni dell'art. 5 nei riguardi degli incarichi di cui al presente decreto.

 

 

     Tabella degli assegni base per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

 

     A) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane

 

 

 

Assegno mensile lordo lire

1.

Preside di istituto di istruzione secondaria di 2° grado

150.000

2.

Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria di 2° grado

135.000

3.

Preside di istituto di istruzione secondaria di 1° grado

135.000

4.

Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria di 1° grado

120.000

5.

Professore nelle scuole secondarie di secondo grado (ruolo A)

98.000

6.

Professore nelle scuole secondarie di primo grado (ruolo B)

89.000

7.

Professore di ruolo C

80.000

8.

Ispettore scolastico

120.000

9.

Direttore didattico con funzioni ispettive

110.000

10.

Direttore didattico

98.000

11.

Maestro incaricato con funzioni direttive

77.000 [1]

12.

Maestro

73.000 [1]

 

     B) (Omissis) [3]

 

     C) Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere

 

17.

Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso università, istituti superiori e conservatori

135.000

18.

Lettore presso istituti di ogni grado, incaricato anche di attività extra accademiche

98.000

19.

Docente presso istituti di istruzione secondaria; lettore presso istituti di ogni grado

89.000

20.

Docente presso istituti di istruzione primaria [4]

75.000

 

     D) Personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali italiane [5]

 

[1] A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'assegno è stabilito in L. 80.000 per i maestri incaricati di funzioni direttive ed in L. 75.000 per i maestri.

Nota: L'assegno personale di sede è soggetto alla riduzione di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

 


[1] Abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L. 13 novembre 1980, n. 789.

[3] Lettera abrogata dall'art. 45 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 25 agosto 1982, n. 604.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L. 25 agosto 1982, n. 604 ed abrogata dall'art. 45 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.