§ 57.9.46 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia
Data:13/04/2017
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo
Art. 3.  Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo
Art. 4.  Scuole statali all'estero
Art. 5.  Gestione delle scuole statali all'estero
Art. 6.  Scuole paritarie all'estero
Art. 7.  Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero
Art. 8.  Associazione delle scuole
Art. 9.  Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo
Art. 10.  Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero
Art. 11.  Enti gestori
Art. 12.  Lettorati
Art. 13.  Gestione, coordinamento e vigilanza
Art. 14.  Requisiti del personale da destinare all'estero
Art. 15.  Formazione del personale da destinare all'estero
Art. 16.  Sistema di valutazione
Art. 17.  Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo
Art. 18.  Categorie e contingenti di personale
Art. 19.  Selezione
Art. 20.  Destinazione all'estero
Art. 21.  Durata del servizio all'estero
Art. 22.  Articolazione del tempo di lavoro
Art. 23.  Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti
Art. 24.  Assegnazioni temporanee e invio in missione
Art. 25.  Sanzioni disciplinari
Art. 26.  Rientro in Italia
Art. 27.  Foro competente
Art. 28.  Retribuzione
Art. 29.  Trattamento economico all'estero
Art. 30.  Servizio in residenze disagiate
Art. 31.  Docenti a contratto locale
Art. 32.  Personale non docente assunto localmente
Art. 33.  Legge regolatrice dei contratti
Art. 34.  Servizio civile e tirocini
Art. 35.  Personale in servizio nelle scuole europee
Art. 36.  Piano per l'innovazione digitale
Art. 37.  Disposizioni transitorie
Art. 38.  Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni
Art. 39.  Copertura finanziaria


§ 57.9.46 - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64. [1]

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(G.U. 16 maggio 2017, n. 112 - S.O. n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera h), 182 e 184;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

     Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

     Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

     Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

     Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 concernete la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

     Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 ottobre 2010 n. 211, concernente Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 novembre 2012 n. 254, Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

     Considerato che l'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge n. 107 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

     Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera h), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Sistema della formazione italiana nel mondo

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

 

     Art. 2. Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo

     1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione.

     2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 107 del 2015.

     3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo

     1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

     a) scuole statali all'estero;

     b) scuole paritarie all'estero;

     c) altre scuole italiane all'estero;

     d) associazione delle scuole italiane all'estero;

     e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;

     f) lettorati.

     2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia, formata da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione, che assicura, mediante riunioni periodiche, il coordinamento strategico del sistema della formazione italiana nel mondo.

     3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole statali all'estero, può sostenere le scuole europee di cui all'articolo 35 e le attività di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo.

     4. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

 

     Art. 4. Scuole statali all'estero

     1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero.

     2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale.

     3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 107 del 2015 e per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato, il piano è trasmesso per il tramite del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare al Ministero dell'istruzione e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     4. L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

 

     Art. 5. Gestione delle scuole statali all'estero

     1. A ciascuna scuola statale all'estero è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente è esonerato dall'insegnamento limitatamente al periodo di assenza o impedimento del dirigente scolastico purchè sostituito da un docente destinato al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 18, comma 1.

     2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi, nei quali è data specifica evidenza delle gestioni provenienti dalle casse scolastiche, sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 6. Scuole paritarie all'estero

     1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'istruzione può essere riconosciuta la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale.

     2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

     3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare.

     4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 24, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

 

     Art. 7. Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificità locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, può riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento.

     3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, può riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione.

 

     Art. 8. Associazione delle scuole

     1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia.

 

     Art. 9. Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo

     1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.

     3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.

 

     Art. 10. Iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalità a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:

     a) interventi per favorire il bilinguismo;

     b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attività degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;

     c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative, svolte anche con modalità a distanza:

     a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;

     b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.

     3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

     a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;

     b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;

     c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;

     d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

 

     Art. 11. Enti gestori

     1. Le iniziative di cui all'articolo 10 possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Lettorati

     1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma 1, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.

     3. Il Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

 

     Art. 13. Gestione, coordinamento e vigilanza

     1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonchè le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità [2].

     2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza.

     3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

 

Capo II

Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e

valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

 

     Art. 14. Requisiti del personale da destinare all'estero

     1. Per garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonchè per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.

 

     Art. 15. Formazione del personale da destinare all'estero

     1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1 [3].

     2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

 

     Art. 16. Sistema di valutazione [4]

     [1. È istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:

     a) qualità dell'offerta formativa;

     b) impatto degli interventi;

     c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;

     d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.

     2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.

     3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonchè le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.]

 

     Art. 17. Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo

     1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.

     2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, sono pubblicati:

     a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie;

     b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;

     c) i bilanci delle scuole;

     d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;

     e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;

     f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;

     g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;

     h) [gli esiti della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b)] [5].

 

Capo III

Personale inviato all'estero

Sezione I

Stato giuridico

 

     Art. 18. Categorie e contingenti di personale

     1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 35. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.

     2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.

     3. I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole statali all'estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

     4. Il personale amministrativo può essere destinato a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

 

     Art. 19. Selezione

     1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.

     2. Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione. Il bando disciplina [6]:

     a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione;

     b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;

     c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;

     d) le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.

     3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza nè rimborsi spese comunque denominati.

     4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni sei anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale. Il personale docente inserito in graduatoria permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 [7].

 

     Art. 20. Destinazione all'estero

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero predetto destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4 [8].

 

     Art. 21. Durata del servizio all'estero

     1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

     2. Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

 

     Art. 22. Articolazione del tempo di lavoro

     1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.

     2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.

     3. Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.

     4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

     Art. 23. Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti

     1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

     2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10.

 

     Art. 24. Assegnazioni temporanee e invio in missione

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale [9].

     2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale [10].

 

     Art. 25. Sanzioni disciplinari

     1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.

     2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1.

     3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

     Art. 26. Rientro in Italia

     1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale, la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [11].

     2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero.

     3. Al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità.

     4. Al rientro in Italia il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria.

     5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

 

     Art. 27. Foro competente

     1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma.

 

Sezione II

Trattamento economico

 

     Art. 28. Retribuzione

     1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

 

     Art. 29. Trattamento economico all'estero

     1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito:

     a) dall'assegno base di cui al comma 3;

     b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede.

     3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati:

     a) dirigente scolastico: euro 800;

     b) docente di scuola secondaria di secondo grado: euro 650;

     c) docente di scuola secondaria di primo grado / lettore: 600;

     d) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 570;

     e) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 570;

     f) assistente amministrativo: euro 490.

     4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 12 comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1.

     5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 23 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate.

     6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, per la durata delle missioni di cui all'articolo 24 comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5.

     7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonchè gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

 

     Art. 30. Servizio in residenze disagiate

     1. Si applica l'articolo 144, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonchè l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 [12].

 

Capo IV

Situazioni particolari

Sezione I

Personale locale nelle scuole statali all'estero

 

     Art. 31. Docenti a contratto locale

     1. Nelle scuole statali all'estero possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonchè le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 18, comma 1.

     2. Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonchè i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato.

     3. Se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole statali all'estero possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Se non si può provvedere diversamente, può prescindersi dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante. Le scuole statali all'estero non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni.

     4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica.

     5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.

 

     Art. 32. Personale non docente assunto localmente

     1. Le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

 

     Art. 33. Legge regolatrice dei contratti

     1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 31 e 32 sono regolati dalla normativa locale, nonchè dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157.

     2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole statali all'estero stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

     3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi, gettoni o indennità di presenza nè rimborsi spese comunque denominati.

     4. È in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.

 

Sezione II

Altre situazioni particolari

 

     Art. 34. Servizio civile e tirocini

     1. Il servizio civile all'estero può essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia.

     2. Per le finalità di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attività.

 

     Art. 35. Personale in servizio nelle scuole europee

     1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.

     2. Con le modalità di cui all'articolo 18 comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 14 e 19 [13].

     3. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee. Il personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee.

     4. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui all'articolo 21. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 21 è computata agli effetti di cui al comma 2.

 

Capo V

Innovazione digitale

 

     Art. 36. Piano per l'innovazione digitale

     1. Le scuole statali all'estero concorrono all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi.

     2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola statale all'estero o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 37. Disposizioni transitorie

     1. Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero.

     2. Restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.

     3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola.

     4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

     5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2 [14].

     6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee.

     7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorchè incluso in graduatorie pubblicate precedentemente.

     8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo.

     9. L'articolo 29 si applica a decorrere dal 1° settembre 2017. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 29, comma 2, primo periodo.

     10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 31, comma 5, e l'articolo 33 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     11. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

 

     Art. 38. Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

     1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo la parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «, nonchè dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale».

     2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

     c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969;

     d) legge 26 maggio 1975, n. 327;

     e) legge 22 dicembre 1980, n. 924;

     f) legge 10 giugno 1985, n. 285;

     g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62;

     l) articolo 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257;

     m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

     n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

     Art. 39. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [15].

     2. All'onere derivante dall'articolo 18, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 29, pari ad euro 2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     3. Al maggior onere derivante dall'articolo 29, pari a euro 10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018 ed euro 10.068.052 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     4. Agli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 1, pari a euro 520.000 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

     5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


[1] Nel presente decreto, le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono state soppresse dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, con la decorrenza ivi prevista dal comma 976.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[5] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[6] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, con la decorrenza ivi prevista dal comma 976.

[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, con la decorrenza ivi prevista dal comma 976.

[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, con la decorrenza ivi prevista dal comma 976.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[10] Comma così modificato dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.

[12] Comma così modificato dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[13] Comma così modificato dall'art. 1, comma 975, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, con la decorrenza ivi prevista dal comma 976.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito dalla L. 25 novembre 2021, n. 171.