§ 57.1.130 - L. 30 ottobre 2008, n. 169.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:30/10/2008
Numero:169


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...]


§ 57.1.130 - L. 30 ottobre 2008, n. 169.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

(G.U. 31 ottobre 2008, n. 256)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137

 

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale».

 

All'articolo 2:

 

al comma 1, dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti «regolamento di cui al»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;

 

al comma 2, le parole: «espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi»;

 

al comma 3, secondo periodo, le parole: «al voto insufficiente» sono sostituite dalle seguenti: «al voto inferiore a sei decimi».

 

All'articolo 3:

 

al comma 1, le parole: «è espressa in decimi ed illustrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione»;

 

al comma 2, le parole: «è espressa in decimi» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi»;

 

al comma 3 sono premesse le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado,» e, dopo la parola: «ottenuto», sono inserite le seguenti: «, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,»;

 

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

«3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituto dal seguente:

 

“4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”»;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato»;

 

al comma 5, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,».

 

All'articolo 4:

 

al comma 1, la parola: «contenimento» è sostituita dalla seguente: «razionalizzazione»; le parole: «di cui al relativo comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64» e, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», sono inserite le seguenti: «della scuola primaria»;

 

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

 

«2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario dell'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

 

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1, del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico».

 

All'articolo 5:

 

al comma 1:

 

al primo periodo, le parole: «si sia impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «si è impegnato» e le parole: «salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento»;

 

al secondo periodo, le parole da: «con cadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni»;

 

al terzo periodo, le parole: «del collegio dei docenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei competenti organi scolastici».

 

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

 

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di graduatoria ad esaurimento). - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

 

2. Analogamente sono iscritti , a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

 

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

 

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «1990, n. 341,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto».

 

All'articolo 7:

 

al comma 1, capoverso:

 

al primo periodo, le parole «scuole di specializzazione mediche» sono sostituite dalle seguenti: «scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia»;

 

al secondo periodo, la parola: «superino» è sostituita dalla seguente: «superano»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia».

 

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

 

«Art. 7-bis. - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

 

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonchè quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, qualificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

 

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

 

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

 

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

 

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica».

 

All'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».