§ 40.2.413 - D.L. 27 settembre 2021, n. 130.
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonchè per l'abrogazione o la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:27/09/2021
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Art. 2.  Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale
Art. 3.  Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas
Art. 3 bis.  (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni).
Art. 3 ter.  (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico).
Art. 4.  Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 40.2.413 - D.L. 27 settembre 2021, n. 130. [1]

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonchè per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi [2].

(G.U. 27 settembre 2021, n. 231)

 

Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

     1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

     a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro nell'anno 2021, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia [3];

     b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

     2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

 

     Art. 2. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale [4]

     1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 [5].

     2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021 [6].

 

     Art. 3. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

     1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021 [7].

 

     Art. 3 bis. (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni). [8]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.

 

     Art. 3 ter. (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico).[9]

     1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza".

 

     Art. 4. Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

     1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.

     2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonchè i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione" [10].

     3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

     3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;

     b) all'articolo 26, comma 1, le parole: "o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)" sono soppresse;

     c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107" [11].

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

     c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

     d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

     e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali [12].

     2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

ALLEGATO 1

(di cui all'art. 4, comma 1)

 

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

 

1 - Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

2 - Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.

3 - Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

4 - Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

5 - Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6 - Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7 - Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8 - Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 [13].

8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [14].

 

 

 

Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

(G.U. 27 settembre 2021, n. 231)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

     Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

     Visto l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

     Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas;

     Considerata altresì la necessità ed urgenza di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

     1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

     a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

     b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

     2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

 

     Art. 2. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale

     1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

     2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

 

     Art. 3. Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

     1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

 

     Art. 4. Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

     1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.

     2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

     3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

     a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

     c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

     d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

     e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

     2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

ALLEGATO 1

(di cui all'art. 4, comma 1)

 

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

 

1 - Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

2 - Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.

3 - Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

4 - Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

5 - Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6 - Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

7 - Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8 - Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 novembre 2021, n. 171.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[4] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 ter del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Voce aggiunta dalla L. di conversione.

[14] Voce aggiunta dalla L. di conversione.