§ 56.2.242 - D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:09/06/2020
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Autorità nazionale competente
Art. 5.  Ambito di applicazione
Art. 6.  Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta
Art. 7.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 8.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 9.  Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 10.  Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
Art. 11.  Divieto operativo
Art. 12.  Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia
Art. 13.  Ambito di applicazione
Art. 14.  Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas
Art. 15.  Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 16.  Domanda di nuova autorizzazioni
Art. 17.  Domanda di modifica dell'autorizzazione
Art. 18.  Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 19.  Revoca dell'autorizzazione
Art. 20.  Piano di monitoraggio e relative modifiche
Art. 21.  Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche
Art. 22.  Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE
Art. 23.  Messa all'asta delle quote
Art. 24.  Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato
Art. 25.  Misure nazionali di attuazione
Art. 26.  Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa
Art. 27.  Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito
Art. 28.  Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti
Art. 29.  Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti
Art. 30.  Fondo per l'innovazione
Art. 31.  Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti
Art. 32.  Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno
Art. 33.  Analisi del profilo di rischio ed ispezioni
Art. 34.  Sistema di registri
Art. 35.  Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
Art. 36.  Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
Art. 37.  Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici
Art. 38.  Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)
Art. 39.  Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
Art. 40.  Validità delle quote
Art. 41.  Verifica e accreditamento
Art. 42.  Sanzioni
Art. 43.  Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione
Art. 44.  Relazione alla Commissione europea
Art. 45.  Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra
Art. 46.  Disposizioni finanziarie
Art. 47.  Abrogazioni e disposizioni transitorie


§ 56.2.242 - D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47.

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

(G.U. 10 giugno 2020, n. 146)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;

     Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

     Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

     Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

     Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

     Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

     Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;

     Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

     Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

     Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;

     Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

     Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

     Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

     Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 601/2012 della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento (UE) 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato a favore del fondo per l'innovazione, e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania;

     Visto il regolamento delegato (UE) 311/2019 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

     Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/7/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas effetto serra nella Comunità con riferimento ai meccanismi del progetto del protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) 1013/2006;

     Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissione di gas effetto serra;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

     Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015.

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicanole seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE:

     a) «analisi del profilo di rischio»: attività svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformità di un impianto fisso;

     b) «anno di controllo»: è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento;

     c) «anno di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006;

     d) «attività di attuazione congiunta»: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     e) «attività di meccanismo di sviluppo pulito»: di seguito CDM è un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

     f) «attività di progetto»: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

     g) «Autorità nazionale competente»: è il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato;

     h) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra»: l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15;

     i) «avvio del funzionamento normale»: il primo giorno di funzionamento;

     l) «combustione»: l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

     m) «CORSIA» - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto aereo internazionale;

     n) «credito»: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

     o) «elenco degli operatori aerei»: elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva;

     p) «emissioni»: il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;

     q) «emissioni attribuite al trasporto aereo»: le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo;

     r) «emissioni storiche del trasporto aereo»: la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I;

     s) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

     t) «gas a effetto serra»: i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

     u) «gestore»: la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

     v) «GSE»: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE S.p.A.;

     z) «ICAO»: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;

     aa) «impianto»: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

     bb) «impianto di produzione di elettricità»: un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come «Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;

     cc) «ispezioni»: attività di monitoraggio e controllo della conformità relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio;

     dd) «nuovo entrante»:

     1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco;

     2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32;

     3) l'operatore aereo identificato dalla Commissione europea previa la pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei a cui è associato un nuovo codice identificativo Central Route Charges Offices (CRCO) e la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato. In caso di fallimento e ricostituzione di nuova società operante nell'ambito delle attività aeree diversa e disgiunta dalla precedente, farà fede quanto dichiarato nella documentazione notarile e legale;

     ee) «operatore aereo»: l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;

     ff) «operatore aereo amministrato dall'Italia»:

     1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

     2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato;

     3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;

     gg) «operatore di trasporto aereo commerciale»: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

     hh) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;

     ii) «parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici»: una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

     ll) «periodo di riferimento»: riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi a partire dal 1° gennaio 2013;

     mm) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

     nn) «piccolo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attività di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31;

     oo) «piccolissimo emettitore»: impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32;

     pp) «portale ETS»: piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato;

     qq) «pubblico»: una o più persone nonchè, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

     rr) «quantità di emissioni»: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

     ss) «quota di emissioni»: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

     tt) «registro dell'Unione»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

     uu) «registro nazionale»: banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013;

     vv) «regolamenti sui registri»: regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019;

     zz) «riduzione delle emissioni certificate» (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;

     aaa) «riserva speciale»: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;

     bbb) «Stato membro di riferimento», lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo;

     ccc) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

     ddd) «unita di riduzione delle emissioni» (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto;

     eee) «verificatore»: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41.

 

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

 

     Art. 4. Autorità nazionale competente [1]

     1. L'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto è il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

     2. Il Comitato è un organo collegiale composto da quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il Vicepresidente, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attività sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attività di cui al comma 10 [2].

     3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

     4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

     5. Il Comitato opera collegialmente ed è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti che adottano ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.

     6. La preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale competente per materia la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house, del GSE e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonchè dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)  per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni [3].

     7. Per le attività inerenti il trasporto aereo e i piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.

     7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [4].

     8. Il Portale ETS è lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività, ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformità alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2.

     9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attività relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA.

     10. Il Comitato può proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a:

     a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;

     b) favorire la conoscenza e promuovere le attività svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;

     c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

     d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto;

     e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

     f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

     11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo.

     12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis [5].

     13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Capo III

TRASPORTO AEREO

 

     Art. 5. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione.

     2. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J.

     3. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare, fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.

     4. In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda:

     a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico europeo in ogni anno civile fino 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;

     b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio economico europeo in ogni anno civile fino al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 6. Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta

     1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare le iniziative:

     a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;

     b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE;

     c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;

     d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;

     e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti;

     f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS;

     g) per combattere la deforestazione;

     h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare;

     i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

     l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»);

     m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo.

     3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.

 

     Art. 7. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

     1. Per ciascun periodo indicato all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE ogni operatore aereo amministrato dall'Italia, ai fini dell'attribuzione di quote a titolo gratuito, presenta al Comitato apposita domanda corredata dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I, che abbia svolto nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro», nonchè verificati da un verificatore indipendente, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41.

     2. Fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE, per ciascun periodo indicato nell'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, la domanda è presentata al Comitato dall'operatore almeno ventuno mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

     3. Il Comitato trasmette alla Commissione la domanda di cui al comma 1 che deve pervenire almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo a cui tale domanda si riferisce.

 

     Art. 8. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

     1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 3-quater della direttiva 2003/87/CE, il 3% della quantità totale di quote di emissioni da assegnare è accantonato in una riserva speciale destinata agli operatori aerei. Può accedere alla riserva speciale, determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

     a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale i dati relativi alle tonnellate-chilometro sono stati trasmessi dal Comitato, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, in relazione a un periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

     b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18% annuo, tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in relazione al periodo di cui all'articolo 3-quater, paragrafo 2, della stessa direttiva ed il secondo anno civile del periodo in questione.

     2. L'attività di trasporto aereo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali si richiede l'accesso alle quote da riserva speciale non deve essere in alcun modo collegata ad altra o precedente attività aerea, esercitata da altro operatore sia esso operatore aereo nuovo entrante oppure operatore aereo che ha subito modifiche dell'assetto societario.

     3. Al fine di evitare la doppia assegnazione, l'attività di trasporto aereo è considerata un proseguimento di un'attività esercitata in precedenza da un altro operatore aereo quando le stesse attività di trasporto aereo mantengono il diritto di ricevere quote a titolo gratuito ovvero quando i dati delle tonnellate-chilometro relative all'attività oggetto di richiesta sono già stati sottoposti al vaglio del Comitato, ottenendo esito positivo.

     4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale, ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

     5. La domanda contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

     b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti.

     6. Nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), la domanda dell'operatore contiene almeno:

     a) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     b) l'aumento, in termini assoluti, delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del medesimo articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     c) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi del citato articolo 7 e delle pertinenti deliberazioni del Comitato, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

     7. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato, previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 4 ad essa pervenute.

     8. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale, di cui dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato richiesta alla Commissione. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista dall'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

     1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 5, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione, ai sensi del comma 6;

     2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 6;

     b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi del comma 6, lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

     9. La singola assegnazione di cui al comma 6 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia, di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.

     10. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.

 

     Art. 9. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

     1. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea, di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 8, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea, prevista all'articolo 3-sexies paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

     b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.

     2. Per i periodi successivi a quello che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno, a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.

 

     Art. 10. Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

     1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o).

     2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio.

     3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni:

     a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica è stata accertata;

     b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

     4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti. Il termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

     5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana:

     a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1;

     b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Divieto operativo

     1. Il Comitato, ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di applicazione del divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, predispone una relazione contenente:

     a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato, per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, le prescrizioni stabilite dal presente decreto;

     b) i dettagli sulle sanzioni applicate;

     c) la valutazione della eventuale imposizione del divieto operativo.

     2. Il Comitato trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 12. Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia

     1. La domanda di chiusura di un conto è presentata al Comitato dal titolare del conto contestualmente ad una dichiarazione di conformità agli obblighi del registro dell'Unione.

     2. In allegato alla richiesta l'operatore aereo deve inviare:

     a) una comunicazione della chiusura delle attività aeree di cui all'allegato I ovvero l'eventuale trasferimento della società o del ramo d'azienda relativa all'aviazione ad un altro operatore aereo, comunicando da quale Stato membro è amministrato quest'ultimo;

     b) una comunicazione della cessazione o revoca del certificato di operatore aereo;

     c) la richiesta inviata ad Eurocontrol di chiusura del Central Route Charges Office (CRCO).

     3. La domanda e gli allegati sono sottoscritti dall'operatore aereo amministrato dall'Italia.

     4. La domanda e gli allegati sono resi in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     5. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, all'esito positivo della domanda ordina all'Amministratore nazionale del registro, di cui all'articolo 34, la chiusura del conto di deposito dell'operatore aereo.

 

Capo IV

IMPIANTI FISSI

 

     Art. 13. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonchè alle procedure relative alle attività elencate nell'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

 

     Art. 14. Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

     1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema unionale e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purchè l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformità agli atti delegati che la Commissione stessa adotta.

     2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.

 

     Art. 15. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli impianti esclusi dal sistema, ai sensi degli articoli 31 e 32, ai quali si rilascia un'autorizzazione semplificata.

 

     Art. 16. Domanda di nuova autorizzazioni

     1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto.

     2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno:

     a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto;

     b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata;

     c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto;

     d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II;

     e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto;

     f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;

     g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;

     h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa;

     i) la geolocalizzazione dell'impianto;

     l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti è già in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.

 

     Art. 17. Domanda di modifica dell'autorizzazione

     1. I gestori degli impianti che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto.

     2. I gestori degli impianti inviano al Comitato la domanda di modifica della autorizzazione già esistente nei seguenti casi:

     a) modifica dell'identità del gestore comunicata contestualmente dal nuovo e dal vecchio gestore. Il vecchio gestore mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato;

     b) modifica alla natura o al funzionamento dell'impianto che determini un cambiamento nell'assegnazione ovvero del piano di monitoraggio ovvero della struttura dell'impianto stesso;

     c) ampliamenti e riduzioni della capacità dell'impianto;

     d) fusioni e scissioni;

     e) modifica del piano di monitoraggio a seguito di modifiche significative;

     f) modifica del Piano della metodologia di monitoraggio a seguito di modifiche significative.

 

     Art. 18. Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato.

     2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

     3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo del gestore;

     b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

     c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20;

     d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21;

     e) dichiarazione dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni;

     f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.

 

     Art. 19. Revoca dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata:

     a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26;

     b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

 

     Art. 20. Piano di monitoraggio e relative modifiche

     1. Il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali.

     2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal gestore al Comitato contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa.

     3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.

     4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.

     5. Il Comitato verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

 

     Art. 21. Piano della metodologia di monitoraggio e relative modifiche

     1. Il gestore effettua il monitoraggio dei dati inerenti l'assegnazione di quote a titolo gratuito dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dai relativi regolamenti unionali.

     2. Il Piano della metodologia di monitoraggio è inviato dal gestore contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione, nel caso di domanda di assegnazione gratuita, ovvero nel caso di modifica della stessa.

     3. Il gestore di un impianto notifica entro 60 giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ogni modifica al Piano della metodologia di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali.

     4. In caso di modifiche ritenute non significative, le suddette modifiche dovranno essere notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione dell'impianto.

     5. Il Comitato verifica e approva il Piano della metodologia di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del gestore. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni.

 

     Art. 22. Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE

     1. Il Comitato mette in atto le opportune azioni volte ad attivare un coordinamento con le attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2010/75/UE. Tali azioni riguardano lo scambio di informazioni e di dati informatici utili ai fini del coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra previste dalla direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 23. Messa all'asta delle quote

     1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato con decisione della Commissione europea.

     2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformità con le norme unionali.

     3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

     4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30% al Ministero dello sviluppo economico.

     5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

     6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di «responsabile del collocamento», ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n).

     7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono destinate alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);

     b) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

     c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di energia rinnovabile, nonchè sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi;

     d) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

     e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

     f) favorire il sequestro (di CO2 ) mediante silvicoltura;

     g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

     h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

     i) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

     l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

     m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;

     n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonchè le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma [6];

     o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001;

     p) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

     q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali;

     r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica.

     8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l’anno 2020, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l’assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [7].

     8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualità. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 [8].

     9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

 

     Art. 24. Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato

     1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione.

     2. Il Comitato:

     a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta a partire dai gas di scarico;

     b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;

     c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformità con le norme unionali sull'assegnazione;

     d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito;

     e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25;

     f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32.

     3. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite:

     a) agli impianti esistenti;

     b) agli impianti nuovi entranti;

     c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto;

     d) in caso di fusione e scissione di impianti.

     4. Il Comitato, con le modalità e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite:

     a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda;

     b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attività.

     5. Il Comitato modifica la quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attività, valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, è aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attività storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attività che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalità di modifica della quantità di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali.

     6. Gli adeguamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuati con quote aggiunte o prelevate dal quantitativo di quote accantonate ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 25. Misure nazionali di attuazione

     1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14.

     2. L'elenco aggiornato è trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni.

     3. L'elenco include informazioni sulle attività di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva.

     4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento.

     5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti unionali.

     6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare.

     7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3.

     8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo.

     10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

 

     Art. 26. Cessazione di attività di un impianto interruzione e ripresa

     1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi:

     a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019;

     b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste;

     c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.

     2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:

     a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;

     b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;

     c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.

     3. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purchè lo stesso sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata.

     4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.

     5. Il gestore è tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attività di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attività dell'impianto.

     6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attività abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni.

     7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non è in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgerà la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attività effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attività dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attività si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 27. Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

     1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto.

     2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che:

     a) hanno comunicato l'interruzione delle attività;

     b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata;

     c) non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività;

     d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale.

     3. Il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, alla ripresa delle attività secondo quanto previsto dalla norma unionale.

 

     Art. 28. Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi diretti

     1. Il Comitato determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030.

 

     Art. 29. Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti

     1. Il fondo denominato «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale», istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 8, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     2. Le misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi, sono basate sui parametri di riferimento nei due anni precedenti la data di presentazione dei dati relativi alle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione e successivamente ogni cinque anni. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

     3. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, per ogni anno nel quale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzano più del 25% delle risorse dei proventi delle aste relative ai soggetti impianti fissi, predispongono e pubblicano una relazione nella quale si espongono i motivi per cui è stata superata la predetta soglia.

 

     Art. 30. Fondo per l'innovazione

     1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.

     2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 31. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

     1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso:

     a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione;

     b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno;

     c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS;

     d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

     2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 è valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25.

     3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra può essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I. Tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1.

     4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.

     5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), è predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.

     6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS.

 

     Art. 32. Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno

     1. A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo:

     a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;

     b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

     c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS;

     d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.

     2. Allorchè l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dallo Stato membro in cui l'impianto è situato.

     3. Il Comitato può, inoltre, escludere dall'EU-ETS impianti di riserva o di emergenza che non hanno funzionato per più di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui al comma 1.

     4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030.

     5. Laproposta di misure nazionali equivalenti è pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalità in essa definite.

 

     Art. 33. Analisi del profilo di rischio ed ispezioni

     1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), può svolgere attività ispettive anche per determinare se un impianto fisso è conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attività possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attività svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento.

     2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalità con le quali il Comitato stesso svolge le attività di cui al comma 1.

     3. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti che rientrano nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 il Comitato può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca.

     5. Il Comitato può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza per le attività di controllo concernenti gli aspetti di natura finanziaria correlati alla gestione e al trasferimento delle quote di emissione di gas a effetto serra.

     6. I costi relativi alle attività di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI

 

     Art. 34. Sistema di registri

     1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione.

     2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonchè le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale.

     3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.

     4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.

     5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.

     6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonchè di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario.

     7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformità a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.

 

     Art. 35. Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

     1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.

     2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 il Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

     3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorità nazionale del Registro.

     4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali.

     5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.

 

     Art. 36. Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

     1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

     a) tra persone all'interno della Unione europea;

     b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

     2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate.

     4. Al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema, agli operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori.

     5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio.

     6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalità e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari, il Comitato può provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.

 

     Art. 37. Uso di crediti, utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici [9]

     [1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.]

 

     Art. 38. Attività di attuazione congiunta (ERU) e attività di meccanismo pulito (CDM)

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinchè le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

     2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.

     3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204.

     4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».

 

     Art. 39. Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

     1. Il Comitato può rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

     2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 40. Validità delle quote

     1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato.

     2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.

 

     Art. 41. Verifica e accreditamento

     1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato.

     2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione.

     3. Il Comitato provvede affinchè il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma.

     4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonchè le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso.

     5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

 

     Art. 42. Sanzioni

     1. Il gestore che esercita una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

     a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione;

     b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta.

     2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

     3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attività di cui all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

     a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.

     b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito.

     4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato.

     5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3.

     6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo:

     a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata;

     b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine.

     7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore.

     8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

     a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore.

     b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

     9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore è comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione.

     10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformità al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

     11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato. Per gli operatori aerei già compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio.

     12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

     13. La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno.

     14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa.

     15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14.

     16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili.

     17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.

     18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.

     19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro.

     20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota.

     21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.

     22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a:

     a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;

     b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonchè modifiche significative al sistema di monitoraggio;

     c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.

     23. Il Comitato è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 43. Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale e accesso all'informazione

     1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonchè il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalità telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.

     2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

 

     Art. 44. Relazione alla Commissione europea

     1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. La relazione fa riferimento, in particolare, alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento, e del trattamento fiscale delle quote rilasciate se del caso.

     2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea che viene trasmesso almeno sei mesi prima del termine della presentazione della prima relazione.

 

     Art. 45. Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

     1. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonchè della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

     3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi.

     4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonchè i successivi aggiornamenti.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

     3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     4. Nelle more della definizione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il decreto adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

     5. Le tariffe di cui al comma 2, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

 

     Art. 47. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

     2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

     3. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto.

     4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

 

     (Art. 2 "Campo di applicazione")

 

     Allegato I

 

     CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO [10]

 

     1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

     2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.

     3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

     4. Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS.

     5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. 6. A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.

 

 

     (Art. 2 "Campo di applicazione")

 

     Allegato II

 

     GAS A EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO

 

     Biossido di carbonio (CO)

     Metano (CH)

     Protossido di azoto (NO)

     Idrofluorocarburi (HFC)

     Perfluorocarburi (PFC)

     Esafluoro di zolfo (SF)

 

     (Art. 35 "Monitoraggio e

     comunicazione delle emissioni")

 

     Allegato III

 

     PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE

     PARTE A - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi

 

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

     Calcolo delle emissioni

     Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

     Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione

     I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

     Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

     Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

     Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

     Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Misurazioni

     Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

     Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

     Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

     A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

     - nome dell'impianto,

     - indirizzo, codice postale e paese,

     - tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

     - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

     B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

     - dati relativi all'attività,

     - fattori di emissione,

     - fattori di ossidazione,

     - emissioni complessive, e

     - elementi di incertezza.

     C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

     - emissioni complessive,

     - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e

     - elementi di incertezza.

     D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

     Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese  PARTE B - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle

     attività di trasporto aereo

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

     consumo di combustibile × fattore di emissione

     Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

     quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

     Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

     I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

     Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3.

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,

     - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

     - consumo di combustibile,

     - fattore di emissione,

     - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - emissioni aggregate prodotte da:

     - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

     - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:

     - sono partiti da ogni Stato membro, e

     - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo,

     - incertezza.

     Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

     Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

     tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

     dove:

     «distanza» è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

     «carico pagante» è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

     Ai fini del calcolo del carico pagante:

     - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,

     - un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

     Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

     Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2:

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,

     - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

     - numero di voli per coppia di aerodromi,

     - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

     - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

     - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

     - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.

 

     (Art. 41 "Verifica e accreditamento")

 

     Allegato IV

 

     CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA

 

     PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi

     Principi generali

     1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

     2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

     a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

     b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

     c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

     d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

     3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

     a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

     b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

     c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

     4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

     5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

     Metodologia

     Analisi strategica

     6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

     Analisi dei processi

     7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

     Analisi dei rischi

     8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

     9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

     10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

     Rapporto

     11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

     Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

     12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

     a) le disposizioni della presente direttiva, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;

     b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

     c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

     PARTE B - Verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo

     13. I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato I.

     A tal fine:

     a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

     b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo;

     c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione;

     d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

     e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo è responsabile;

     f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo.

     Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

     14. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

     a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

     b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

     Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies

     15. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellatechilometro per il trasporto aereo.

     16. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione è responsabile e che sono stati effettiva- mente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

 

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 45 bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

[3] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[4] Comma inserito dall'art. 19 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[5] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112,

[6] Lettera così modificata dall'art. 45 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[7] Comma già modificato dall'art. 1, comma 82, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 octies del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[8] Comma inserito dall'art. 1, comma 707, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[9] Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[10] Rubrica così modificata dall'art. 36 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.