§ 56.2.212 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30.
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:13/03/2013
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Autorità nazionale competente
Art. 5.  Ambito di applicazione
Art. 6.  Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 7.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.
Art. 8.  Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.
Art. 9.  Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 10.  Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
Art. 11.  Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia
Art. 12.  Ambito di applicazione
Art. 13.  Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 14.  Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 15.  Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 16.  Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio
Art. 17.  Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
Art. 18.  Scambio di informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 19.  Messa all'asta delle quote
Art. 20.  Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote
Art. 21.  Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti
Art. 22.  Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti
Art. 23.  Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito
Art. 24.  Comunicazione della cessazione di attività
Art. 25.  Comunicazione della cessazione parziale di attività
Art. 26.  Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità
Art. 27.  Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Art. 28.  Sistema di registri
Art. 29.  Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
Art. 30.  Attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito
Art. 31.  Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni
Art. 32.  Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni
Art. 33.  Validità delle quote
Art. 34.  Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
Art. 35.  Verifica e accreditamento
Art. 36.  Sanzioni
Art. 37.  Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas
Art. 38.  Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti
Art. 39.  Comunicazione di informazioni, segreto professionale e accesso all'informazione
Art. 40.  Relazione alla Commissione europea
Art. 41.  Disposizioni finanziarie
Art. 42.  Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra
Art. 43.  Abrogazioni
Art. 44.  Disposizioni transitorie
Art. 45.  Disposizioni finali
Art. 46.  Entrata in vigore


§ 56.2.212 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30. [1]

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

(G.U. 4 aprile 2013, n. 79)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3;

     Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

     Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

     Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

     Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonchè modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

     Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

     Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;

     Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifica della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

     Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;

     Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l'articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministratore centrale;

     Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

     Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in particolare, l'articolo 4;

     Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;

     Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

     Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

     Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013;

     Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

     Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;

     Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

     Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, (di seguito direttiva 2003/87/CE).

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

     2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:

     a) rifiuti urbani;

     b) rifiuti pericolosi;

     c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

     3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all'articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

     4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

     a) 'ampliamento sostanziale della capacità': aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

     1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;

     2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

     3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l'assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche;

     b) 'attività di attuazione congiunta', di seguito JI: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     c) 'attività di meccanismo di sviluppo pulito', di seguito CDM: un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse all'allegato I della UNFCCC, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     d) 'attività di progetto': attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

     e) 'autorità nazionale competente': autorità designata per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all'articolo 4;

     f) 'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra': l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 13;

     g) 'combustione', l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

     h) 'Comitato': il comitato di cui all'articolo 4, comma 1;

     i) 'credito': unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c), realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario;

     l) 'decisione di assegnazione (2008-2012)': decisione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008;

     m) 'deliberazione n. 24/2011': deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante la ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2;

     n) 'deliberazione n. 22/2011': deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

     o) 'disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni': disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato IV e all'allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;

     p) 'disposizioni sulle verifiche': disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all'allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;

     q) 'elenco degli operatori aerei': elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;

     r) 'emissioni': il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;

     s) 'gas a effetto serra': i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

     t) 'gestore': la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo [2];

     u) 'GSE': Gestore dei Servizi Energetici S.p.A - GSE S.p.A;

     v) 'impianto': un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

     z) 'impianto di produzione di elettricità': un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come 'Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW';

     aa) 'livello di attività iniziale': il livello di attività utilizzato per calcolare l'assegnazione al sottoimpianto a norma dell'articolo 9 o, se del caso, dell'articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

     bb) 'misure comunitarie per l'assegnazione': la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

     cc) 'nuovo entrante':

     1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;

     2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37;

     3) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;

     dd) 'operatore aereo': la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;

     ee) 'operatore di trasporto aereo commerciale': un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

     ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia':

     1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

     2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italià per il periodo di riferimento successivo;

     3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia [3];

     ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006 [4];

     f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013 [5];

     gg) 'organismo di accreditamento nazionale': l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;

     hh) 'persona': qualsiasi persona fisica o giuridica;

     ii) 'piano di monitoraggio delle emissioni': documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all'allegato I;

     ll) 'piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro': documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I;

     mm) 'parte inclusa all'allegato I della UNFCCC': una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;

     nn) 'Protocollo di Kyoto': Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

     oo) 'quantità di emissioni': quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

     pp) 'quota di emissioni': il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

     qq) 'Registro nazionale': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     rr) 'Registro dell'Unione': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

     ss) 'regolamento sulle aste': regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

     tt) 'regolamenti sui registri': regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;

     uu) 'riduzione delle emissioni certificate' (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     vv) 'riserva speciale': quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;

     zz) 'sottoimpianto': un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibilì oppure un 'sottoimpianto con emissioni di processò;

     aaa) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto': i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione è stato stabilito un parametro di riferimento;

     bbb) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all'importazione da un impianto o un'altra entità inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe:

     1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o;

     2) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di elettricità;

     ccc) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;

     ddd) 'sottoimpianto con emissioni di processo': le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

     1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;

     2) l'eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;

     3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;

     4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

     5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

     6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;

     eee) 'tonnellata di biossido di carbonio equivalente': una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

     fff) 'unità di riduzione delle emissioni' (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

     ggg) 'UNFCCC': convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

     hhh) 'verificatore': soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 35.

 

Capo II

AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

 

     Art. 4. Autorità nazionale competente

     1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

     1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica [6].

     2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.

     3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

     a) determinare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito;

     b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a);

     c) deliberare, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera a);

     d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22;

     e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 7, comma 3;

     f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a);

     g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 13;

     h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16;

     i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti;

     l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

     m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 28;

     n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

     o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'articolo 32;

     o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) [7];

     p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

     q) definire i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

     r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;

     s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020;

     t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 40;

     u) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

     v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'articolo 34, comma 3;

     z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;

     aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 17;

     bb) definire i contenuti e le modalità per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

     cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 18;

     dd) definire i contenuti e le modalità per la comunicazione della cessazione di attività di cui all'articolo 24, della cessazione parziale di attività di cui all'articolo 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all'articolo 26;

     ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacità ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

     ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;

     gg) avanzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

     hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti;

     ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;

     ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'articolo 37, nonchè richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;

     mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38;

     nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.

     5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

     a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

     b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

     c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

     d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;

     f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

     g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

     6. [Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo] [8].

     7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

     8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico, compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni [9].

     9. [I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni] [10].

     10. La Segreteria tecnica è composta da ventitdue membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE [11].

     10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [12].

     11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonchè i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori [13].

     12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati [14].

     13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo può istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi [15].

     14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

     a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

     b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

     15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto [16].

     15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i) [17].

     15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica [18].

 

Capo III

TRASPORTO AEREO

 

     Art. 5. Ambito di applicazione [19]

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff).

     2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.

 

     Art. 6. Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia

     1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

     2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato 'TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System' (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.

     3. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste.

     4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [20].

 

     Art. 7. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

     1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di controllo, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro', come approvato dal predetto Comitato, nonchè verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di controllo è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce [21].

     2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di dettaglio della Commissione europea, ove adottate.

     3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

 

     Art. 8. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

     1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

     a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di controllo per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

     b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo [22].

     2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

     3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

     b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

     c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b):

     1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di controllo per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione 24/2011 o dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo [23].

     4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute.

     5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato alla Commissione domanda conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

     1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4;

     2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera c), numero 3), che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 4;

     b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

     6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.

     7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

 

     Art. 9. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia

     1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

     b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.

     2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno con deliberazione adottata ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28.

     3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28.

     4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 7, comma 1.

 

     Art. 10. Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti

     1. Fatto salvo l'esito della verifica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei, l'operatore aereo amministrato dall'Italia invia al Comitato un Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.

     2. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitoraggio di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione dello stesso.

     3. Il Comitato verifica la conformità del Piano previsto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, approva il medesimo.

     4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in caso di modifica del sistema di monitoraggio e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al Comitato secondo le modalità da esso stabilite. Il predetto Comitato verifica la conformità del Piano aggiornato alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, se del caso, approva il medesimo.

     5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Piani di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009, al fine di verificare se, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fini di cui ai commi 1, 2, e 3.

     6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione di cui all'articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 11.

 

     Art. 11. Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia

     1. Se un operatore aereo amministrato dall'Italia non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:

     a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;

     b) dettagli sulle sanzioni applicate;

     c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.

     2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.

 

Capo IV

IMPIANTI FISSI

 

     Art. 12. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote per le attività elencate all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

 

     Art. 13. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate all'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 15. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 37.

     2. I gestori degli impianti che esercitano un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

 

     Art. 14. Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

     2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le modalità per l'invio della domanda prevista al comma 1 e le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo:

     a) l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;

     b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate all'allegato I;

     c) le fonti e i flussi di emissioni di gas dell'impianto per le attività elencate all'allegato I;

     d) il Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.

     3. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato, è in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

 

     Art. 15. Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.

     2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

     3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo del gestore;

     b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;

     c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce;

     d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;

     e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

     4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

 

     Art. 16. Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio

     1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifiche dell'identità del gestore, nonchè di modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso. L'informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica ha effetto. Il predetto Comitato, ove lo ritenga necessario, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'informativa. Il medesimo termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

     2. Nel caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all'articolo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c), per approvazione secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il predetto Comitato può approvare l'aggiornamento del Piano senza modificare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

 

     Art. 17. Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

     1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all'articolo 24, comma 1.

 

     Art. 18. Scambio di informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     1. Il Comitato mette in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni con l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Messa all'asta delle quote

     1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti [24].

     2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

     3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.

     4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i).

     5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni [25].

     6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

     b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;

     c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

     d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

     d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento [26]

     e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

     f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

     g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

     h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

     i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41;

     i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001 [27].

     6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [28].

     7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.

     8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

 

     Art. 20. Criteri per l'assegnazione gratuita delle quote

     1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:

     a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta dai gas residui;

     b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;

     c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l'assegnazione;

     d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, e prima dell'adozione dell'assegnazione di cui allo stesso articolo 21, comma 1;

     e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1.

     2. In caso di cessazione parziale di attività di cui all'articolo 25, il Comitato rivede, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale è avvenuta prima del 1° gennaio 2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all'articolo 21, comma 3, e all'articolo 22 all'impianto in questione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 23 delle misure comunitarie per l'assegnazione.

     3. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25 per cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito all'articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per l'assegnazione.

     4. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità, il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile in cui la riduzione sostanziale di capacità è avvenuta, il quantitativo annuo totale di quote assegnate ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22 conformemente a quanto stabilito all'articolo 21 delle misure comunitarie per l'assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, il Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

 

     Art. 21. Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti

     1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto legislativo e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equivalente. L'elenco è comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate conformemente a quanto stabilito all'articolo 20, comma 1.

     2. L'elenco di cui al comma 1 è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

     3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

     4. Nei casi di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

     5. Per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 e che si conclude il 31 dicembre 2020 l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti

     1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato.

     2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche.

     3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valutata l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

     4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione.

     5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 23. Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito

     1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 4, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3.

     2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività.

     3. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attività.

     4. Ai fini di cui al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.

 

     Art. 24. Comunicazione della cessazione di attività

     1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:

     a) l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente, è revocata e l'impianto è chiuso ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;

     b) l'esercizio delle attività di cui all'allegato I è tecnicamente impossibile;

     c) l'impianto non esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva;

     d) l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.

     2. Il comma 1, lettera d), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:

     a) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;

     b) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;

     c) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.

     3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.

     4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purchè il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a supporto dell'estensione entro sei mesi dall'interruzione delle attività di cui all'allegato I [29].

 

     Art. 25. Comunicazione della cessazione parziale di attività

     1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l'assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale.

     2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione parziale di attività entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione parziale.

     3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attività comunica al Comitato nella forma e con le modalità da esso stabilite:

     a) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività superiore al 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale;

     b) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attività iniziale [30].

     4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), nella forma e con le modalità dallo stesso stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si sia verificata nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 26. Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità

     1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta una delle seguenti conseguenze:

     a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

     b) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche [31].

     2. Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta una riduzione sostanziale di capacità e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la riduzione sostanziale di capacità, il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.

     3. Se un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.

 

     Art. 27. Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

     1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.

     2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica , dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [32].

 

Capo V

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

 

     Art. 28. Sistema di registri

     1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonchè le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L'ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.

     2. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri.

     3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il Registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.

     4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ai sensi dell'articolo 32, ha l'obbligo di presentare all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base dei regolamenti sui registri. L'amministratore del Registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso Registro conformemente a quanto previsto dai regolamenti sui registri.

     5. Le quote rilasciate ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 23 sono conservate nel Registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di depositi, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote.

 

     Art. 29. Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

     1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).

     2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino al 15 per cento della quantità di quote che sono tenuti a restituire per quell'anno.

     3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo [33].

     4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell'utilizzo degli stessi.

 

     Art. 30. Attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinchè le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

     2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.

     3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

     4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate.

     5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 11- ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 31. Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

     1. Il Comitato può rilasciare quote o crediti per determinati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2.

     2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

 

     Art. 32. Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

     1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

     a) tra persone all'interno della Unione europea;

     b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE.

     2. Le quote di emissioni rilasciate dall'autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 4 per un operatore aereo o dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un gestore.

     3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate.

     4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore in questione è l'operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano successivamente cancellate.

     5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

     6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l'eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazionali l'utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fini della restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.

     8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attività ricadono nell'allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.

 

     Art. 33. Validità delle quote

     1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo.

     2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32.

     3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.

     4. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun periodo successivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quote di cui al comma 3 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32.

     5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emissioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o 4 in sostituzione di quest'ultime.

 

     Art. 34. Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

     1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.

     2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate al Comitato secondo il formato e le modalità dallo stesso stabilite ed iscritte nel Registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

     3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.

     4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, per le attività di cui all'allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

     5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, l'operatore aereo amministrato dall'Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, dall'aeromobile che gestisce, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

 

     Art. 35. Verifica e accreditamento

     1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità al comma 3.

     2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme alle disposizioni sulle verifiche non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione di tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.

     3. In conformità alle disposizioni comunitarie, emanate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l'accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, nonchè per il riconoscimento di verificatori accreditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.

     4. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il registro dei verificatori accreditati.

     5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che per il periodo 2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5, verificate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

 

     Art. 36. Sanzioni

     1. Chiunque esercita un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonchè di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

     a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

     b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

     2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

     3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonchè di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

     a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

     b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

     4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

     5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all'articolo 34, verificata secondo quanto stabilito all'articolo 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

     6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all' articolo 34, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'articolo 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione.

     7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in applicazione dell'articolo 16 [34].

     8. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote [35].

     9. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote [36].

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote [37].

     10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso [38].

     10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di:

     a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;

     b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonchè modifiche significative al sistema di monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 601/2012;

     c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno [39].

     11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento.

     12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.

     13-bis. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di cui al comma 12 [40].

 

     Art. 37. Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

     1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purchè l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/29/CE.

     2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.

 

     Art. 38. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

     1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

     a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente;

     b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

     c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4 [41].

     2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000 tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a) [42].

     2-bis). Allorchè un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a norma dell'articolo 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del rientro [43].

     3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:

     a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformità a quanto stabilito all'allegato VI;

     b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

     4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformità a quanto stabilito all'allegato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene a partire dal 30 giugno 2015. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito [44].

     5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.

     6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:

     a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;

     b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;

     c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;

     d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

     7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:

     a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;

     b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;

     c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività "fuori sito";

     d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;

     e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica "in sito" da parte di un verificatore accreditato;

     f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;

     g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

     8. Ai fini dell'invio alla Commissione europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

 

     Art. 39. Comunicazione di informazioni, segreto professionale e accesso all'informazione

     1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonchè il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.

     2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

 

     Art. 40. Relazione alla Commissione europea

     1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione fa riferimento, in particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto legislativo e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.

     2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea.

 

     Art. 41. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. I costi delle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis), all'articolo 8 comma 5, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 3 e 4, all'articolo 13, all'articolo 15, comma 1, all'articolo 16, all'articolo 21, all'articolo 22, comma 4, all'articolo 23, comma 1, all'articolo 28, comma 1, e all'articolo 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico [45].

     3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

     4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente decreto.

     5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 42. Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra

     1. E' istituito, il 'Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra', conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

     2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonchè della sua trasmissione agli organismi della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

     4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici.

     5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonchè i successivi aggiornamenti.

     6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 43. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.

     2. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

 

     Art. 44. Disposizioni transitorie

     1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all'articolo 4, nonchè quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

 

     Art. 45. Disposizioni finali

     1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al presente decreto.

     2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 4.

     3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

 

     Art. 46. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I

 

CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

 

01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto [46].

1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità.

2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l'impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.

3. Se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto [47].

4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

 

Attività

Gas serra

 

 

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

 

 

Raffinazione di petrolio

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di coke

Biossido di carbonio

 

 

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

Biossido di carbonio

 

 

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferroleghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di alluminio primario

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

 

 

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

 

 

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

 

 

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Biossido di carbonio

 

 

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di acido nitrico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

 

 

Produzione di acido adipico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

 

 

Produzione di gliossale e acido gliossilico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

 

 

Produzione di ammoniaca

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

 

 

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)

Biossido di carbonio

 

 

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

 

 

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

 

 

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

 

 

Trasporto aereo

Biossido di carbonio

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea, ad esclusione dei:

 

a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;

 

b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;

 

c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile;

 

d) i voli effettuati esclusivamente secondole regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;

 

e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;

 

f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

 

g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

 

h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

 

i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e

 

l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

 

- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o

 

- voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l'anno.

 

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.

 

 

 

Allegato II

 

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO

 

Anidride carbonica (CO2 )

Metano (CH4 )

Protossido di azoto (N2 O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6 )

 

 

Allegato III

 

CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE

 

Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali

 

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;

b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;

c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e

d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

 

Metodologia

 

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

 

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

 

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

 

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 34 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 34 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

 

Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo.

 

12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo in allegato I. A tal fine:

a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;

c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;

d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;

f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.

 

Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo.

 

13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano in allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

 

Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8.

 

14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.

 

 

Allegato IV

 

PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI

 

Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi.

 

Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

 

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

 

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione.

 

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria.

Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

 

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

 

Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

 

Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo.

 

Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

 

consumo di combustibile × fattore di emissione

 

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

 

Monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8

 

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

 

tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

 

dove:

a) "distanza" è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

b) "carico pagante" è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

Ai fini del calcolo del carico pagante:

a) il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio;

b) un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.

 

 

Allegato V

 

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI

 

Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.

 

a) Dati identificativi del gestore dell'impianto

b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

1) nome dell'impianto;

2) indirizzo, codice postale e paese;

3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;

4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di Contatto;

5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:

1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

a) dati relativi all'attività;

b) fattori di emissione;

c) fattori di ossidazione;

d) emissioni complessive;

e) elementi di incertezza.

2) Per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

a) emissioni complessive;

b) informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione;

c) elementi di incertezza.

3) Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

 

Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

 

Comunicazione delle emissioni

 

Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 34.

a) Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:

1) nome dell'operatore aereo;

2) Stato membro di riferimento;

3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento;

4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo;

5) numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;

6) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;

7) nome del proprietario dell'aeromobile.

b) Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

1) consumo di combustibile;

2) fattore di emissione;

3) emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;

4) emissioni aggregate prodotte da:

a) tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro;

b) tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;

5) emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:

1) sono partiti da ogni Stato membro e

2) sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo;

6) incertezza.

 

Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8

 

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 7, comma 1, o dell'articolo 8, comma 2.

a) Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

1) nome dell'operatore aereo;

2) Stato membro di riferimento;

3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento;

4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;

5) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;

6) nome del proprietario dell'aeromobile.

b) Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

1) numero di voli per coppia di aerodromi;

2) numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi;

3) numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi;

4) metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato;

5) numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.

 

 

Allegato VI

 

Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 38, comma, 3 lettera a).

 

Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza tuttavia l'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:

 

Finst (k) = ∑i [Fi sub x EFi sub (k)]

 

Dove:

 

Finst (k) = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno k

 

Fi sub = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2011/278/UE

 

EFi sub (k) = Fattore carbon leakage per l'anno k, con k = 2013,..., 2020, per sotto-impianto i, sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione 2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali aggiornamenti approvati successivamente).

 

 

Allegato VII

 

Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'articolo 38, comma 4.

 

Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l'annon-1 come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.

 

Pyn-1 = Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1)yn-1 , (principale piattaforma europea 2, prodotto 2) yn-1 , (principale piattaforma europea 3, prodotto 3) yn-1 , (principale piattaforma europea 4, prodotto 4) yn-1 ]

 

Dove:

 

Pyn-1 = prezzo medio delle quote EUA nell'anno yn-1 (principale piattaforma europea x, prodotto y)yn-1 : prodotto offerto presso una specifica piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell'anno yn-1

 

I mercati e i prodotti di riferimento sono:

a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);

b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;

c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;

d) Bluenext, contratto EUA spot.


[1] Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 47 del del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[4] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[5] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[12] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[17] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[18] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[20] Comma così modificato dall'art. 1, comma 606, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 492, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[26] Lettera inserita dall'art. 39 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 221.

[28] Comma inserito dall'art. 13 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[32] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla L. 2 novembre 2019, n. 128.

[33] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[34] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[35] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[37] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[38] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[39] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[40] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[41] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[43] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[45] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 221.

[46] Punto inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.

[47] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2015, n. 111.