§ 20.5.84 – Decisione 19 marzo 2004, n. 280.
Decisione n. 2004/280/CE della Commissione che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:19/03/2004
Numero:280


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 20.5.84 – Decisione 19 marzo 2004, n. 280.

Decisione n. 2004/280/CE della Commissione che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 25 marzo 2004, n. L 87).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

     considerando quanto segue:

     (1) A decorrere dal 1° maggio 2004, i prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») devono essere commercializzati nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la struttura e l'igiene degli stabilimenti nonché il controllo e la bollatura sanitaria dei prodotti.

     (2) In particolare, tali prodotti devono ottemperare ai requisiti stabiliti dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti, dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, dalla direttiva 91/ 495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, dalla direttiva 92/45/ CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/ CEE nonché dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

     (3) Alcuni di questi prodotti di origine animale elaborati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione potranno trovarsi in giacenza dopo la data di adesione. Tuttavia essi potrebbero non essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.

     (4) Al fine di facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità, è opportuno stabilire misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.

     (5) Queste misure devono tener conto dell'origine di detti prodotti di origine animale e delle scorte di materiale per il condizionamento e l'imballaggio nonché di etichette recanti marchi a stampa.

     (6) A norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione, si considera che i nuovi Stati membri abbiano ricevuto notifica della decisione al momento dell'adesione.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 89/437/CEE, 91/493/CEE, 91/495/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/118/CEE e 94/65/CE e ottenuti prima del 1° maggio 2004 in stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («i nuovi Stati membri»).

 

          Art. 2.

     1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati dal 1° maggio al 30 aprile 2005 nel nuovo Stato membro di origine a condizione che rechino il marchio nazionale previsto in detto Stato membro prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano [1].

     2. Gli Stati membri verificano, conformemente alla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, segnatamente all'articolo 3, che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

 

          Art. 3. [2]

     In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 30 aprile 2005 gli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono ottenuti in stabilimenti autorizzati per l'esportazione nella Comunità, a condizione che detti prodotti:

     a) rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione;

     b) siano accompagnati da un documento conforme a quello previsto dalle direttive menzionate all'articolo 1, in cui le autorità competenti dei nuovi Stati membri di origine certificano quanto segue:

     «Prodotto prima del 1° maggio 2004, conformemente alla decisione 2004/280/CE della Commissione.»

 

          Art. 4. [3]

     Le scorte di materiale prestampato per il condizionamento e l'imballaggio e di etichette recanti il marchio prescritto nel nuovo Stato membro di origine prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2005 per la commercializzazione sul mercato interno di cui all'articolo 2.

 

          Art. 5.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/700/CE.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/700/CE.

[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/700/CE.