§ 10.1.76 - Decisione 29 maggio 2006, n. 500.
Decisione n. 2006/500/CE del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:29/05/2006
Numero:500


Sommario
Art. 1.      1. Il trattato della Comunità dell’energia è approvato a nome della Comunità europea.
Art. 2.      Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare, a nome della Comunità europea, l’atto d’approvazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 al Segretario [...]
Art. 3.      1. Nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello istituiti dal trattato della Comunità dell'energia la Comunità europea è rappresentata da:
Art. 4.      1. La posizione assunta dalla Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione con riferimento alle decisioni di cui [...]
Art. 5.      1. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica prima che la Comunità europea adotti una posizione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, riguardante le decisioni adottate dalla Comunità [...]
Art. 6.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, la posizione della Comunità europea in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia è espressa dal rappresentante della Commissione.
Art. 7.      Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'attuazione della presente [...]
Art. 8.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 89      Le parti danno attuazione nel proprio ordinamento giuridico alle decisioni di cui sono destinatarie entro i termini indicati nella decisione.
Articolo 94      Le istituzioni interpretano i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel presente trattato che derivi dal diritto comunitario europeo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e [...]
Articolo 95      A richiesta del Consiglio ministeriale uno Stato membro della Comunità europea può essere rappresentato nel Consiglio ministeriale, nel Gruppo permanente ad alto livello e nel Comitato di [...]
Articolo 97      Il presente trattato è concluso per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere di prorogarne [...]
Articolo 100      Il Consiglio ministeriale può, all’unanimità dei suoi membri:
Articolo 101      Fatti salvi gli articoli 102 e 103, le disposizioni del presente trattato lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi da una parte contraente prima della [...]
Articolo 81 del trattato CE  
Articolo 82 del trattato CE     
Articolo 86, paragrafi 1 e 2 del trattato CE     
Articolo 87 del trattato CE     


§ 10.1.76 - Decisione 29 maggio 2006, n. 500.

Decisione n. 2006/500/CE del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia

(G.U.U.E. 20 luglio 2006, n. L 198).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, gli articoli 55, 83, 89, 95, 133 e 175, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, secondo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere conforme del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma della decisione del Consiglio del 17 maggio 2004, la Commissione ha negoziato il trattato che istituisce la Comunità dell’energia, in seguito denominato «il trattato della Comunità dell'energia», con la Repubblica di Albania, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo (in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), allo scopo di istituire un'organizzazione per il mercato integrato dell'energia dell'Europa sudorientale.

     (2) In data 25 ottobre 2005, a norma della decisione del Consiglio del 17 ottobre 2005, il trattato della Comunità dell’energia è stato firmato a nome della Comunità.

     (3) Il trattato della Comunità dell’energia dispone la creazione di un mercato integrato del gas naturale e dell’energia elettrica nell'Europa sudorientale che darà luogo ad un assetto normativo e commerciale stabile atto ad attirare gli investimenti nelle reti del gas, nella produzione di energia elettrica e nelle reti di trasmissione, di modo che tutte le Parti abbiano accesso ad un approvvigionamento stabile e continuo di gas e di energia elettrica, essenziale allo sviluppo economico e alla stabilità sociale. Il trattato consente la realizzazione di un assetto normativo che assicuri l’efficace funzionamento dei mercati dell’energia nella regione, comprese questioni quali la gestione delle congestioni, i flussi transfrontalieri, gli scambi di energia elettrica ed altre. Il trattato intende pertanto promuovere elevati livelli di approvvigionamento di gas e di energia elettrica per tutti i cittadini sulla base di obblighi di servizio pubblico nonché garantire il progresso economico e sociale e un alto livello occupazionale.

     (4) L’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2003, mira a rafforzare ulteriormente i rapporti privilegiati fra l’Unione europea e i Balcani occidentali. Creando condizioni economiche favorevoli e imponendo l’attuazione del pertinente acquis comunitario, il trattato della Comunità dell’energia contribuisce all’integrazione economica delle altre parti di detto trattato.

     (5) Il trattato della Comunità dell’energia rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento delle parti di detto trattato collegando la Grecia ai mercati del gas e dell’energia elettrica della regione continentale dell’Unione europea e fornendo incentivi volti a collegare i Balcani alle riserve di gas dell’area del Mar Caspio, del Nordafrica e del Medio Oriente.

     (6) Il trattato della Comunità dell’energia consente l’apertura alla concorrenza del mercato dell’energia su scala più ampia e permette di beneficiare delle economie di scala.

     (7) Il trattato della Comunità dell’energia migliora la situazione ambientale per quanto concerne il gas e l’energia elettrica e promuove l’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili.

     (8) In particolari circostanze, come nel caso di un'interruzione dell'approvvigionamento dell'energia di rete, occorre assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità dell'energia. Il sistema di reciproca assistenza previsto dal trattato della Comunità dell'energia può contribuire ad attenuare le conseguenze dell'interruzione, specialmente nei territori delle parti contraenti ai sensi di detto trattato.

     (9) Il trattato della Comunità dell'energia consente ai paesi confinanti interessati, come la Moldova, di assumere il ruolo di osservatori della Comunità dell'energia.

     (10) Per questi motivi è opportuno approvare il trattato della Comunità dell’energia.

     (11) La Comunità dell’energia dispone di poteri decisionali autonomi. La Comunità europea è rappresentata da due delegati al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello istituito dal trattato della Comunità dell'energia.

     Si devono pertanto stabilire norme e procedure adeguate per organizzare, all’interno delle istituzioni della Comunità dell’energia, la rappresentanza della Comunità europea e le modalità di determinazione ed espressione della posizione della Comunità europea.

     (12) Per quanto riguarda le decisioni della Comunità dell’energia aventi effetti giuridici, il Consiglio determina la posizione della Comunità europea a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea.

     (13) Gli Stati membri direttamente interessati dal titolo III del trattato della Comunità dell'energia devono svolgere un ruolo cruciale nell’attuazione degli obiettivi della Comunità dell’energia. Fatte salve le pertinenti procedure del trattato che istituisce la Comunità europea, è pertanto necessario assicurare la partecipazione attiva di detti Stati membri al processo decisionale e il loro pieno sostegno alle misure di esecuzione che saranno adottate a norma di detto titolo.

     (14) È opportuno stabilire norme riguardanti i casi in cui un rappresentante del Consiglio o della Commissione deve esprimere le posizioni della Comunità europea.

     (15) È opportuno definire una procedura specifica per l’applicazione della clausola di revisione interna di cui all’articolo 100, punti i), iii) e iv) del trattato della Comunità dell'energia,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. Il trattato della Comunità dell’energia è approvato a nome della Comunità europea.

     2. Il testo del trattato della Comunità dell’energia è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare, a nome della Comunità europea, l’atto d’approvazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 al Segretario generale del Consiglio, che agisce in qualità di depositario del trattato della Comunità dell'energia a norma dell’articolo 105, esprimendo in tal modo il consenso della Comunità a esservi vincolato.

 

          Art. 3.

     1. Nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello istituiti dal trattato della Comunità dell'energia la Comunità europea è rappresentata da:

     a) un rappresentante del Consiglio designato dallo Stato membro che assume la presidenza del Consiglio; qualora tale Stato membro designi come rappresentante del Consiglio un rappresentante di uno degli Stati membri direttamente chiamati in causa dal titolo III del trattato della Comunità dell'energia, procede sulla base di un sistema di rotazione tra questi ultimi Stati membri; e

     b) un rappresentante della Commissione.

     2. Un rappresentante della Commissione assicura la vicepresidenza del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello.

     3. Un rappresentante della Commissione rappresenta la Comunità europea nel comitato di regolamentazione e nel Forum istituiti dal trattato della Comunità dell'energia.

 

          Art. 4.

     1. La posizione assunta dalla Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione con riferimento alle decisioni di cui all’articolo 76 del trattato della Comunità dell’energia a norma degli articoli 82, 84, 91, 92, 96 e 100 dello stesso e aventi effetti giuridici, è adottata dal Consiglio che delibera a norma delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. Con riferimento alle decisioni della Comunità dell’energia adottate nell’ambito del titolo III del trattato della Comunità dell'energia e applicabili nel territorio di uno o più Stati membri, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 non possono trascendere l’acquis comunitario.

     3. Con riferimento alle decisioni della Comunità dell'energia adottate nell'ambito del titolo IV del trattato della Comunità dell'energia e applicabili nei territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni ivi previste, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 non possono trascendere l'acquis comunitario. Tuttavia, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 possono trascendere l'acquis comunitario con riferimento al capo IV del suddetto titolo in caso di circostanze particolari.

     4. Fatte salve le pertinenti procedure del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, previamente alla presentazione di una sua proposta relativa a misure nell'ambito del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, procede a debite consultazioni con gli Stati membri direttamente chiamati in causa dalla proposta.

     5. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione adottata dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1 volta a determinare la posizione comunitaria in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione.

     6. Le posizioni assunte dalla Comunità europea in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia assicurano che la Comunità dell’energia non adotti alcuna disposizione avente effetti giuridici che:

     — sia in contrasto con una parte qualsiasi dell’acquis comunitario,

     — introduca una discriminazione tra gli Stati membri, o

     — pregiudichi la competenza e i diritti di uno Stato membro dell’UE di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta delle fonti e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

     7. Le posizioni che la Comunità europea assume in seno al comitato di regolamentazione sono definite previa consultazione del gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità (ERGEG) in applicazione della decisione n. 2003/796/CE della Commissione, dell’11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità.

 

          Art. 5.

     1. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica prima che la Comunità europea adotti una posizione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, riguardante le decisioni adottate dalla Comunità dell’energia a norma dell’articolo 100, punti i), iii) e iv) del trattato della Comunità dell'energia.

     2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, autorizza la Commissione a deliberare in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia. Tali deliberazioni sono condotte dalla Commissione di concerto con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e in accordo con le linee guida che il Consiglio voglia emanare al riguardo.

 

          Art. 6.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, la posizione della Comunità europea in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia è espressa dal rappresentante della Commissione.

     2. La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale è espressa dal rappresentante del Consiglio per le decisioni adottate nell'ambito dell'articolo 92 del trattato della Comunità dell'energia.

 

          Art. 7.

     Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nell'attuazione della presente decisione, corredandola, se del caso, di una proposta relativa ad ulteriori misure.

 

          Art. 8.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

TRADUZIONE

 

IL TRATTATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

 

     Le parti:

     LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte,

     e

     LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI, dall’altra:

     — La Repubblica di Albania, la Repubblica di Bulgaria, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia (in seguito denominate «le parti contraenti»),

     e

     — La Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

     CONSOLIDANDO il processo di Atene e sulla base dei protocolli di intesa approvati ad Atene nel 2002 e nel 2003,

     CONSTATANDO che la Repubblica di Bulgaria, la Romania e la Repubblica di Croazia sono paesi candidati all’adesione all’Unione europea e che anche l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia ha presentato domanda di adesione,

     CONSTATANDO che il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002 aveva confermato la prospettiva europea della Repubblica di Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro in quanto candidati potenziali all’adesione all’Unione europea e aveva sottolineato la propria determinazione a sostenere gli sforzi intrapresi da questi paesi per avvicinarsi all’Unione europea,

     RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 aveva approvato l’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l’integrazione europea», finalizzata ad un ulteriore rafforzamento dei rapporti privilegiati tra l’Unione europea e i Balcani occidentali e in cui l’Unione europea ha incoraggiato i paesi della regione ad adottare un accordo giuridicamente vincolante sul mercato dell’energia per l’Europa sudorientale,

     RICORDANDO il processo di partenariato euromediterraneo e la politica europea di prossimità,

     RICORDANDO il contributo apportato dal patto di stabilità per l’Europa sudorientale, imperniato sulla necessità di rafforzare la cooperazione fra Stati e nazioni dell’Europa sudorientale e promuovere le condizioni per il conseguimento della pace, della stabilità e della crescita economica,

     RISOLUTE ad istituire fra le parti un mercato integrato del gas naturale e dell’elettricità basato sulla solidarietà e l’interesse comune,

     CONSIDERANDO che tale mercato integrato potrebbe successivamente inglobare altri prodotti e vettori di energia, come il gas naturale liquefatto, la benzina, l’idrogeno od altre infrastrutture di rete essenziali,

     DECISE a creare uno stabile assetto normativo e di mercato in grado di attirare gli investimenti nelle reti di approvvigionamento del gas e nelle reti di generazione e trasmissione di energia, così che tutte le parti abbiano accesso all'approvvigionamento di gas ed elettricità stabile e continuo che è essenziale per lo sviluppo economico e la stabilità sociale,

     DECISE a creare lo spazio normativo unico per gli scambi di gas ed elettricità necessario a tenere conto dell’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati,

     RICONOSCENDO che i territori della Repubblica d’Austria, della Repubblica ellenica, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia sono naturalmente integrati o direttamente interessati dal funzionamento dei mercati del gas e dell’elettricità delle parti contraenti,

     DECISE a promuovere elevati livelli di approvvigionamento di gas ed elettricità per tutti i cittadini sulla base di obblighi di servizio pubblico e a conseguire il progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione, nonché lo sviluppo equilibrato e sostenibile, mediante la creazione di un’area senza frontiere interne per il gas e l’elettricità,

     DESIDEROSE di potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico offrendo lo stabile assetto giuridico necessario alla regione in cui si possano sviluppare i collegamenti con le riserve di gas del Mar Caspio, dell’Africa del Nord e del Medio Oriente e sfruttare le riserve interne di gas naturale, carbone ed energia idroelettrica,

     DECISE a migliorare la situazione ambientale in relazione al gas e all’elettricità, all’ efficienza energetica in questi due settori ed alle fonti energetiche rinnovabili,

     DECISE a sviluppare la concorrenza sul mercato del gas e dell’elettricità in un contesto geografico più ampio e a sfruttare le economie di scala,

     CONSIDERANDO che al fine di realizzare questi obiettivi va istituita una struttura normativa di mercato estesa ed integrata, sostenuta da istituzioni forti e da un’efficace supervisione, con adeguato coinvolgimento del settore privato,

     CONSIDERANDO che, al fine di ridurre lo stress sui sistemi di approvvigionamento del gas e dell’elettricità a livello statale e contribuire a risolvere i problemi di penuria di energia elettrica e gas a livello locale, dovrebbero essere apprestate norme specifiche volte a facilitare gli scambi di gas e di elettricità; e che tali norme sono necessarie al fine di creare uno spazio normativo unico che corrisponda all’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati,

     HANNO DECISO DI CREARE UNA COMUNITÀ DELL’ENERGIA.

 

TITOLO I

PRINCIPI

 

     Articolo 1

     1. Con il presente trattato le parti istituiscono fra di loro una Comunità dell’energia.

     2. Gli Stati membri della Comunità europea possono diventare partecipanti alla Comunità dell'energia a norma dell’articolo 95 del presente trattato.

 

     Articolo 2

     1. Compito della Comunità dell'energia è quello di organizzare i rapporti fra le parti e dare vita ad un assetto giuridico ed economico in relazione all’energia di rete, quale definito al paragrafo 2, al fine di:

     a) creare uno stabile assetto normativo e di mercato in grado di attirare gli investimenti nelle reti di approvvigionamento del gas e nelle reti di generazione, trasmissione e distribuzione di energia, così che tutte le parti abbiano accesso all'approvvigionamento energetico stabile e continuo che è essenziale per lo sviluppo economico e la stabilità sociale,

     b) creare lo spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete necessario a tenere conto dell’ambito geografico dei mercati dei prodotti interessati,

     c) potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti nello spazio normativo unico offrendo un contesto stabile per gli investimenti in cui si possano sviluppare i collegamenti con le riserve di gas del Mar Caspio, dell'Africa del Nord e del Medio Oriente e sfruttare le fonti interne di energia come il gas naturale, il carbone e l’energia idroelettrica,

     d) migliorare la situazione ambientale in relazione all’energia di rete e all’efficienza energetica in questo settore, promuovere il ricorso alle energie rinnovabili e fissare le condizioni per gli scambi di energia nello spazio normativo unico,

     e) sviluppare la concorrenza sul mercato dell’energia in un contesto geografico più ampio e sfruttare le economie di scala.

     2. L’«Energia di rete» comprende i settori del gas e dell’elettricità che rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE.

 

     Articolo 3

     Ai fini dell’articolo 2 le attività della Comunità dell'energia comprendono:

     a) l’attuazione ad opera delle parti contraenti dell’acquis comunitario in materia di energia, ambiente, concorrenza ed energie rinnovabili, come specificato al titolo II, adattata sia all’assetto istituzionale della Comunità dell'energia che alla situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti (in seguito denominato «l’estensione dell’acquis comunitario»), come specificato al titolo II;

     b) l’istituzione di un assetto normativo specifico che consenta l'efficace funzionamento dei mercati dell’energia di rete in tutti i territori delle parti contraenti e di parte del territorio della Comunità europea, compresa la creazione di un meccanismo unico di trasmissione e/o trasporto transfrontaliero di energia di rete e la supervisione sulle misure di salvaguardia unilaterali (in seguito denominato «meccanismo di funzionamento dei mercati dell’energia di rete»), come specificato al titolo III;

     c) la creazione per le parti di un mercato dell’energia di rete senza frontiere interne, compreso il coordinamento dell’assistenza reciproca in caso di grave perturbazione delle reti energetiche o di disfunzioni esterne, e che potrebbe includere la realizzazione di una politica comune degli scambi di energia con l’esterno (in seguito denominata «la creazione di un mercato dell’energia unico»), come specificato al titolo IV.

 

     Articolo 4

     La Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea») provvede al coordinamento delle tre attività descritte all’articolo 3.

 

     Articolo 5

     La Comunità dell'energia segue l’acquis comunitario descritto al titolo II, adattato sia all’assetto istituzionale del presente trattato sia alla situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti, in una prospettiva volta ad ottimizzare gli investimenti e ad assicurare livelli elevati di sicurezza per gli stessi.

 

     Articolo 6

     Le parti adottano tutte le misure opportune, di carattere generale o particolare, per garantire l’osservanza degli obblighi imposti dal presente trattato. Le parti facilitano la realizzazione dei compiti della Comunità dell'energia. Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa mettere a repentaglio la realizzazione degli obiettivi del presente trattato.

 

     Articolo 7

     È vietata qualsiasi discriminazione entro l’ambito d’applicazione del presente trattato.

 

     Articolo 8

     Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica il diritto di una parte di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta tra diverse fonti di energia e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

 

TITOLO II

L’ESTENSIONE DELL’ACQUIS COMUNITARIO

 

CAPO I

Ambito geografico

 

     Articolo 9

     Le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma del medesimo si applicano ai territori delle parti aderenti e al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo.

 

CAPO II

L’acquis in materia di energia

 

     Articolo 10

     Ogni parte contraente attua l’acquis comunitario in materia di energia conformemente al calendario per la realizzazione di tali misure fissato nell’allegato I.

 

     Articolo 11

     Ai fini del presente trattato, per «acquis comunitario in materia di energia», si intendono: i) la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ii) la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e iii) il regolamento CE n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

 

CAPO III

L’acquis in materia di ambiente

 

     Articolo 12

     Ciascuna parte contraente attua l’acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione di queste misure fissato nell’allegato II.

 

     Articolo 13

     Le parti riconoscono l’importanza del protocollo di Kyoto. Ciascuna parte contraente si adopera per aderirvi.

 

     Articolo 14

     Le parti riconoscono l’importanza delle norme enunciate nella direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Ciascuna parte contraente si adopera per dare attuazione a tale direttiva.

 

     Articolo 15

     Successivamente all’entrata in vigore del presente trattato la costruzione e il funzionamento di nuovi impianti di generazione è conforme all’acquis comunitario in materia di ambiente.

 

     Articolo 16

     Ai fini del presente trattato, per «acquis comunitario in materia di ambiente» si intendono: i) la direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva n. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, ii) la direttiva n. 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, iii) la direttiva n. 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e iv) l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

     Articolo 17

     Le disposizioni del presente capo e le misure adottate a norma del medesimo si applicano unicamente all’energia di rete.

 

CAPO IV

L’acquis in materia di concorrenza

 

     Articolo 18

     1. Le seguenti pratiche sono incompatibili con il corretto funzionamento del trattato, se e in quanto possono incidere sugli scambi di energia di rete tra le parti contraenti:

     a) tutti gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate aventi l’oggetto o l’effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;

     b) l’abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato fra le parti contraenti nel loro insieme o in una parte sostanziale di esse;

     c) qualsiasi aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo certe imprese o certe risorse energetiche.

     2. Ogni pratica contraria del presente articolo è valutata sulla base dei criteri derivanti dall’applicazione delle norme degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea (riprodotti nell’allegato III).

 

     Articolo 19

     Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte contraente si adopera affinché entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente trattato sia garantita l’osservanza dei principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafi 1 e 2 (riprodotti nell’allegato III).

 

CAPO V

L’acquis in materia di energie rinnovabili

 

     Articolo 20

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente presenta alla Commissione europea un piano di attuazione della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità e della direttiva n. 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. La Commissione europea presenta al Consiglio ministeriale, per adozione, il piano di ciascuna parte contraente.

 

CAPO VI

Osservanza delle norme di applicazione generale della Comunità europea

 

     Articolo 21

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato il segretariato redige un elenco delle norme di applicazione generale della Comunità europea, da presentare per approvazione al Consiglio ministeriale.

 

     Articolo 22

     Entro un anno dall’approvazione dell’elenco le parti contraenti adottano piani di sviluppo volti ad allineare i loro settori dell’energia di rete sulle suddette norme di applicazione generale della Comunità europea.

 

     Articolo 23

     Con il termine «norme di applicazione generale della Comunità europea» si intende qualsiasi norma relativa a sistemi tecnici applicata all’interno della Comunità europea e necessaria al funzionamento sicuro ed efficace dei sistemi di rete, compresi gli aspetti relativi alla trasmissione, ai collegamenti transfrontalieri, alla modulazione e alle norme generali di sicurezza dei sistemi tecnici, promulgata eventualmente tramite il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e analoghi organismi di normalizzazione, o quale promulgata dall’Unione per il coordinamento del trasporto di elettricità (UCTE) e dall’Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia (European Association for the Streamlining of Energy Exchanges) (Easeegas) per la fissazione di norme e pratiche commerciali comuni.

 

CAPO VII

Adattamento ed evoluzione dell’acquis

 

     Articolo 24

     Ai fini dell’attuazione del presente titolo la Comunità dell'energia adotta misure destinate ad adattare l’acquis comunitario in esso descritto, tenendo conto sia dell’assetto istituzionale del presente trattato sia della situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti.

 

     Articolo 25

     La Comunità dell'energia può adottare misure volte ad apportare modifiche all’acquis comunitario descritto nel presente titolo, in linea con l’evoluzione del diritto comunitario.

 

TITOLO III

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI DELL’ENERGIA DI RETE

 

CAPO I

Ambito geografico

 

     Articolo 26

     Le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori delle parti aderenti, al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni unite nel Kossovo e ai territori della Comunità europea di cui all’articolo 27.

 

     Articolo 27

     Per quanto riguarda la Comunità europea, le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori della Repubblica d’Austria, della Repubblica ellenica, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica italiana e della Repubblica di Slovenia. All’atto dell’adesione all’Unione europea di una parte aderente le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano anche, senza ulteriori formalità, al territorio di tale nuovo Stato membro.

 

CAPO II

Meccanismo di trasporto a lunga distanza dell’energia di rete

 

     Articolo 28

     La Comunità dell'energia adotta misure supplementari per l’istituzione di un meccanismo unico di trasporto e/o trasmissione transfrontaliera dell’energia di rete.

 

CAPO III

Sicurezza dell’approvvigionamento

 

     Articolo 29

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente trattato le parti adottano dichiarazioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti in cui vengono descritte in particolare la diversità dell’approvvigionamento, la sicurezza tecnologica e l’origine geografica dei combustibili importati. Le dichiarazioni sono comunicate al segretariato e messe a disposizione di qualsiasi parte del presente trattato. Esse vengono aggiornate ogni due anni. Il segretariato fornisce consulenza e assistenza per quanto riguarda le dichiarazioni in questione.

 

     Articolo 30

     L’articolo 29 non implica la necessità di modificare né le politiche energetiche, né le pratiche in materie di acquisto.

 

CAPO IV

Fornitura di energia alle popolazioni

 

     Articolo 31

     La Comunità dell'energia promuove elevati livelli di approvvigionamento in energia di rete per tutti i cittadini, entro i limiti degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle relative disposizioni dell’acquis comunitario in materia di energia.

 

     Articolo 32

     A tale fine la Comunità dell'energia può adottare misure volte a:

     a) permettere la fornitura universale di elettricità;

     b) promuovere politiche di gestione efficace della domanda;

     c) assicurare una concorrenza leale.

 

     Articolo 33

     La Comunità dell'energia può inoltre formulare raccomandazioni a sostegno di un’efficace riforma dei settori dell’energia di rete delle parti, anche per elevare il livello di pagamento dell'energia da parte di tutti i clienti e rendere i prezzi dell'energia di rete più abbordabili per i consumatori.

 

CAPO V

Armonizzazione

 

     Articolo 34

     La Comunità dell'energia può adottare misure in materia sia di compatibilità delle configurazioni di mercato per il funzionamento dei mercati dell’energia di rete, sia di riconoscimento reciproco delle licenze e di misure atte a promuovere la libertà di stabilimento per le imprese di energia di rete.

 

CAPO VI

Fonti di energia rinnovabili ed efficienza energetica

 

     Articolo 35

     La Comunità dell'energia può adottare misure destinate a promuovere le sviluppo nei settori delle fonti di energia rinnovabili e dell’efficienza energetica, tenendo conto dei vantaggi da essi presentati ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, della protezione ambientale, della coesione sociale e dello sviluppo regionale.

 

CAPO VII

Misure di salvaguardia

 

     Articolo 36

     In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia di rete nel territorio di una parte aderente, nel territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo o in un territorio della Comunità europea di cui all’articolo 27, qualora su tale territorio risultino minacciati l’incolumità fisica o la sicurezza delle persone, degli impianti o delle attrezzature o l’integrità del sistema dell’energia di rete, la parte interessata può, in via temporanea, adottare le necessarie misure di salvaguardia.

 

     Articolo 37

     Tali misure di salvaguardia causano la minima perturbazione possibile nel funzionamento del mercato dell’energia di rete delle parti e non devono superare la portata strettamente necessaria a porre rimedio alle improvvise difficoltà incontrate.

     Esse non falsano la concorrenza né incidono negativamente sugli scambi in maniera incompatibile con il comune interesse.

 

     Articolo 38

     La parte interessata notifica senza indugio le misure di salvaguardia in questione al segretariato, che ne informa immediatamente le altre parti.

 

     Articolo 39

     La Comunità dell'energia può decidere che le misure di salvaguardia adottate dalla parte interessata non sono conformi alle disposizioni del presente capitolo e può invitare la parte in questione a porre fine a tali misure o a modificarle.

 

TITOLO IV

CREAZIONE DI UN MERCATO UNICO DELL’ENERGIA

 

CAPO I

Ambito di applicazione geografico

 

     Articolo 40

     Le disposizioni contenute nel presente titolo e le misure adottate a norma di esso si applicano ai territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite in tale trattato, ai territori delle parti aderenti e ai territori sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo.

 

CAPO II

Mercato interno dell’energia

 

     Articolo 41

     1. Sono vietati fra le parti i dazi doganali e le restrizioni quantitative all’importazione e all'esportazione di energia di rete, nonché tutte le misure di effetto equivalente. Questo divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

     2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

     Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

 

     Articolo 42

     1. La Comunità dell’energia può adottare misure allo scopo di creare un mercato unico senza frontiere interne per l’energia di rete.

     2. Il paragrafo 1 non si applica alle misure fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone, né a quelle relative ai diritti ed agli interessi dei lavoratori dipendenti.

 

CAPO III

Politica commerciale esterna dell’energia

 

     Articolo 43

     La Comunità dell’energia può adottare le misure necessarie per la regolazione dell’importazione e dell’esportazione dell’energia di rete proveniente da paesi terzi e ad essi destinata allo scopo di garantire un accesso equivalente ai mercati e dai mercati dei paesi terzi in relazione a norme ambientali di base ovvero per garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia.

 

CAPO IV

Mutua assistenza in caso di perturbazioni

 

     Articolo 44

     Nel caso di perturbazioni dell’offerta di energia di rete che colpiscano una parte e che interessino un’altra parte o un paese terzo, le parti cercano di raggiungere una soluzione rapida nel rispetto delle disposizioni del presente capitolo.

 

     Articolo 45

     Il Consiglio ministeriale si riunisce su richiesta della parte direttamente colpita dalla perturbazione. Il Consiglio ministeriale può adottare le misure necessarie per far fronte alla perturbazione.

 

     Articolo 46

     Entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio ministeriale adotta un atto procedurale relativo all’applicazione dell’obbligo di mutua assistenza ai sensi del presente capo, che può prevedere il conferimento al Gruppo permanente ad alto livello del potere di adottare misure provvisorie.

 

TITOLO V

ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ DELL’ENERGIA

 

CAPO I

Il Consiglio ministeriale

 

     Articolo 47

     Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso:

     a) stabilisce gli orientamenti di politica generale;

     b) adotta misure;

     c) adotta atti procedurali, che possono prevedere il conferimento al Gruppo permanente ad alto livello, al Comitato di regolamentazione o al segretariato, a precise condizioni, di compiti, poteri ed obblighi specifici allo scopo di realizzare la politica della Comunità dell’energia.

 

     Articolo 48

     Il Consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti della Comunità europea. Alle sue riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun partecipante.

 

     Articolo 49

     Il Consiglio ministeriale adotta il proprio regolamento interno mediante apposito atto procedurale.

 

     Articolo 50

     La presidenza è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti per un periodo di sei mesi secondo l'ordine deciso da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale. La presidenza convoca il Consiglio ministeriale nel luogo che essa determina.

     Il Consiglio ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono preparate dal segretariato.

 

     Articolo 51

     La presidenza presiede il Consiglio ministeriale ed è assistita da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della presidenza successiva in qualità di vicepresidenti. La presidenza e i vicepresidenti preparano il progetto di ordine del giorno.

 

     Articolo 52

     Il Consiglio ministeriale presenta una relazione annuale sulle attività della Comunità dell’energia al Parlamento europeo ed ai Parlamenti delle parti aderenti e dei partecipanti.

 

CAPO II

Il Gruppo permanente ad alto livello

 

     Articolo 53

     Il Gruppo permanente ad alto livello ha i seguenti compiti:

     a) prepara il lavoro del Consiglio ministeriale;

     b) dà il proprio assenso alle domande di assistenza tecnica provenienti da organizzazioni donatrici internazionali, da istituzioni finanziarie internazionali e da donatori bilaterali;

     c) riferisce al Consiglio ministeriale in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente trattato;

     d) adotta misure, nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio ministeriale;

     e) adotta atti procedurali che non prevedono il conferimento di compiti, poteri o obblighi ad altre istituzioni della Comunità dell’energia;

     f) discute lo sviluppo dell’acquis comunitario descritto nel titolo II sulla base di una relazione periodica trasmessa dalla Commissione europea.

 

     Articolo 54

     Il Gruppo permanente ad alto livello è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente e da due rappresentanti della Comunità europea. Alle sue riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun partecipante.

 

     Articolo 55

     Il Gruppo permanente ad alto livello adotta il proprio regolamento interno mediante apposito atto procedurale.

 

     Articolo 56

     La presidenza convoca il Gruppo permanente ad alto livello in una località che essa determina. Le riunioni sono preparate dal segretariato.

 

     Articolo 57

     La presidenza presiede il Gruppo permanente ad alto livello ed è assistita da un rappresentante della Comunità europea e da un rappresentante della presidenza successiva, in qualità di vicepresidenti.

     La presidenza e i vicepresidenti preparano il progetto di ordine del giorno.

 

CAPO III

Il Comitato di regolamentazione

 

     Articolo 58

     Il Comitato di regolamentazione:

     a) fornisce al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello consulenza circa i dettagli delle norme legislative, tecniche e regolamentari;

     b) adotta raccomandazioni sulle controversie transfrontaliere tra due o più regolatori, ove richiesto da uno di questi;

     c) adotta misure, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio ministeriale;

     d) adotta atti procedurali.

 

     Articolo 59

     Il Comitato di regolamentazione è composto da un rappresentante del regolatore per l’energia di ciascuna parte contraente, in conformità con le parti pertinenti dell’acquis comunitario sull’energia.

     La Comunità europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da un regolatore di ciascun partecipante e da un rappresentante del Gruppo dei regolatori europei per l’elettricità ed il gas (ERGEG). Se una parte contraente o un partecipante dispone di un regolatore per il gas e di un regolatore per l’elettricità, tale parte contraente o partecipante determina quale dei due regolatori deve assistere ad una riunione del Comitato di regolamentazione, tenendo conto del suo ordine del giorno.

 

     Articolo 60

     Il Comitato di regolamentazione adotta il proprio regolamento interno mediante un atto procedurale.

 

     Articolo 61

     Il Comitato di regolamentazione elegge un presidente per un mandato la cui durata è determinata dal comitato stesso. La Commissione europea esercita la funzione di vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente preparano il progetto di ordine del giorno.

 

     Articolo 62

     Le riunioni del Comitato di regolamentazione hanno luogo ad Atene.

 

CAPO IV

I Forum

 

     Articolo 63

     Due Forum, composti da rappresentanti di tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti dell’industria, delle autorità di regolamentazione, i rappresentanti delle associazioni industriali e dei consumatori, svolgono funzione consultiva nei confronti della Comunità dell'energia.

 

     Articolo 64

     I Forum sono presieduti da un rappresentante della Comunità europea.

 

     Articolo 65

     Le conclusioni dei Forum sono adottate in via consensuale. Le conclusioni sono trasmesse al Gruppo permanente ad alto livello.

 

     Articolo 66

     Il Forum per l’elettricità si riunisce ad Atene. Il Forum per il gas si riunisce in un luogo da determinarsi con atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale.

 

CAPO V

Il segretariato

 

     Articolo 67

     Il segretariato:

     a) fornisce supporto amministrativo al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello, ad Comitato di regolamentazione ed ai Forum;

     b) riesamina la corretta esecuzione, ad opera delle parti, degli obblighi ad esse imposti dal presente trattato e trasmette al Consiglio ministeriale relazioni annuali sui progressi compiuti;

     c) riesamina e coadiuva il coordinamento effettuato dalla Commissione europea dell’attività dei donatori nei territori delle parti aderenti e nel territorio posto sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo e fornisce supporto amministrativo ai donatori;

     d) espleta le altre funzioni ad essa conferite dal presente trattato o da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale, ad esclusione del potere di adottare misure; e

     e) adotta atti procedurali.

 

     Articolo 68

     Il segretariato comprende un direttore e il personale necessario per il funzionamento della Comunità dell'energia.

 

     Articolo 69

     Il direttore del segretariato è nominato con atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale. Il Consiglio ministeriale determina, mediante atto procedurale, le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato. La selezione e la nomina del personale spettano al direttore.

 

     Articolo 70

     Nell’esecuzione dei loro compiti il direttore e il personale non sollecitano né ricevono istruzioni da nessuna parte del presente trattato. Il direttore e il personale svolgono la loro attività in modo imparziale e promuovono gli interessi della Comunità dell'energia.

 

     Articolo 71

     Il direttore del segretariato o un suo supplente designato assistono alle riunioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum.

 

     Articolo 72

     Il segretariato ha sede a Vienna.

 

CAPO VI

Bilancio

 

     Articolo 73

     Ciascuna parte contribuisce al bilancio della Comunità dell'energia secondo le modalità riportate nell’allegato IV. Il livello dei contributi può essere rivisto ogni cinque anni, a richiesta di una delle parti, con atto procedurale del Consiglio ministeriale.

 

     Articolo 74

     Il Consiglio ministeriale adotta ogni due anni il bilancio della Comunità dell’energia mediante atto procedurale. Il bilancio copre le spese operative della Comunità dell’energia necessarie per il funzionamento delle sue istituzioni. La spesa inerente ciascuna delle istituzioni è evidenziata in una sezione separata del bilancio.

     Il Consiglio ministeriale adotta un atto procedurale che precisa la procedura da seguire per l’esecuzione del bilancio e per la presentazione e il controllo dei conti e delle ispezioni.

 

     Articolo 75

     Il direttore del segretariato provvede all’esecuzione del bilancio in conformità dell’atto procedurale adottato a norma dell’articolo 74 e riferisce ogni anno al Consiglio ministeriale sull’esecuzione del bilancio. Il Consiglio ministeriale può decidere mediante atto procedurale, se lo ritiene opportuno, di affidare a revisori indipendenti il compito di verificare la corretta esecuzione del bilancio.

 

TITOLO VI

PROCESSO DECISIONALE

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Articolo 76

     Le misure possono assumere la forma di decisioni o di raccomandazioni.

     La decisione è giuridicamente vincolante in ogni suo elemento per i soggetti che ne sono destinatari.

     La raccomandazione non ha efficacia vincolante. Le parti dovranno fare ogni sforzo per dare attuazione alle raccomandazioni.

 

     Articolo 77

     All’infuori dei casi previsti dall’articolo 80 ciascuna parte dispone di un voto.

 

     Articolo 78

     Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello o il Comitato di regolamentazione possono validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L’astensione dal voto di una delle parti presenti non entra nel calcolo dei voti espressi.

 

CAPO II

Misure a norma del titolo II

 

     Articolo 79

     Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano misure a norma del titolo II su proposta della Commissione europea. La Commissione europea può modificare o ritirare la propria proposta in qualsiasi fase del procedimento di adozione delle suddette misure.

 

     Articolo 80

     Ciascuna parte contraente dispone di un voto.

 

     Articolo 81

     Le deliberazioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello e del Comitato di regolamentazione sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

 

CAPO III

Misure a norma del titolo III

 

     Articolo 82

     Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato.

 

     Articolo 83

     Le deliberazioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello e del Comitato di regolamentazione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, fra cui il voto favorevole della Comunità europea.

 

CAPO IV

Misure a norma del titolo IV

 

     Articolo 84

     Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano le misure di cui al titolo IV su proposta di una delle parti.

 

     Articolo 85

     Il Consiglio ministeriale, il Gruppo permanente ad alto livello ed il Comitato di regolamentazione adottano le misure all’unanimità.

 

CAPO V

Atti procedurali

 

     Articolo 86

     L’atto procedurale disciplina le questioni organizzative, di bilancio e di trasparenza della Comunità dell'energia, compresa la delega di poteri del Consiglio ministeriale al Gruppo permanente ad alto livello, al Comitato di regolamentazione o al segretariato ed ha efficacia vincolante per le istituzioni della Comunità dell'energia e per le parti, qualora le sue disposizioni lo prevedano.

 

     Articolo 87

     Salvo quanto disposto dall’articolo 88, gli atti procedurali sono adottati secondo la procedura decisionale di cui al capo III del presente titolo.

 

     Articolo 88

     L’atto procedurale che nomina il direttore del segretariato di cui all’articolo 69 è adottato a maggioranza semplice su proposta della Commissione europea. Gli atti procedurali sulle materie di bilancio di cui agli articoli 73 e 74 sono adottati all’unanimità, su proposta della Commissione europea. Gli atti procedurali di cui all’articolo 47, lettera c), che conferiscono poteri al Comitato di regolamentazione, sono adottati all’unanimità su proposta di una delle parti o del segretariato.

 

TITOLO VII

ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

          Articolo 89

     Le parti danno attuazione nel proprio ordinamento giuridico alle decisioni di cui sono destinatarie entro i termini indicati nella decisione.

 

     Articolo 90

     1. L’omessa osservanza da parte di una delle parti di un obbligo del trattato o l'omessa attuazione di una decisione ad essa destinata entro i termini prescritti può essere portata all’attenzione del Consiglio ministeriale mediante istanza motivata di una delle parti, del segretariato o del Comitato di regolamentazione.

     I soggetti privati possono presentare denunce al segretariato.

     2. La parte interessata può presentare le proprie osservazioni in risposta all’istanza o alla denuncia.

 

     Articolo 91

     1. Il Consiglio ministeriale decide se una parte ha violato i propri obblighi. Il Consiglio ministeriale decide:

     a) a maggioranza semplice se la violazione riguarda le disposizioni del titolo II;

     b) a maggioranza di due terzi se la violazione riguarda le disposizioni del titolo III;

     c) all’unanimità se la violazione riguarda le disposizioni del titolo IV.

     2. Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.

 

     Articolo 92

     1. Su richiesta di una parte, del segretariato o del Comitato di regolamentazione, il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere che una parte ha commesso una grave e persistente violazione dei suoi obblighi a norma del presente trattato e può sospendere, in relazione alla parte interessata, alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione del presente trattato, compresa la sospensione dei diritti di voto e l’esclusione dalle riunioni o dai meccanismi previsti dal presente trattato.

     2. Il Consiglio ministeriale può successivamente decidere, a maggioranza semplice, di revocare le decisioni adottate a norma del presente articolo.

 

     Articolo 93

     Nell’adottare le decisioni di cui agli articoli 91 e 92, il Consiglio ministeriale si pronuncia senza tener conto del voto del rappresentante della parte interessata.

 

TITOLO VIII

INTERPRETAZIONE

 

          Articolo 94

     Le istituzioni interpretano i termini o qualunque altro concetto utilizzato nel presente trattato che derivi dal diritto comunitario europeo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Qualora non esista una giurisprudenza di queste due giurisdizioni, il Consiglio ministeriale fornisce gli orientamenti idonei ad interpretare il presente trattato. Esso può delegare questo compito al Gruppo permanente ad alto livello. I suddetti orientamenti non pregiudicano eventuali interpretazioni dell'acquis comunitario pronunciate dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo grado in un momento successivo.

 

     TITOLO IX

     PARTECIPANTI ED OSSERVATORI

 

          Articolo 95

     A richiesta del Consiglio ministeriale uno Stato membro della Comunità europea può essere rappresentato nel Consiglio ministeriale, nel Gruppo permanente ad alto livello e nel Comitato di regolamentazione alle condizioni precisate negli articoli 48, 54 e 59 in qualità di partecipante ed ha facoltà di partecipare alle discussioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum.

 

     Articolo 96

     1. Su istanza motivata di un paese terzo confinante, il Consiglio ministeriale può, all’unanimità, accettare tale paese in qualità di osservatore. Su richiesta presentata al Consiglio ministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, la Repubblica moldova è accettata in qualità di osservatore.

     2. Gli osservatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio ministeriale, del Gruppo permanente ad alto livello, del Comitato di regolamentazione e dei Forum senza prendere parte alle discussioni.

 

TITOLO X

DURATA

 

          Articolo 97

     Il presente trattato è concluso per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Il Consiglio ministeriale, pronunciandosi all’unanimità, può decidere di prorogarne la durata. Se tale decisione non è adottata, il trattato può continuare ad applicarsi fra le parti che hanno votato in favore della sua proroga, purché il loro numero raggiunga almeno i due terzi delle parti della Comunità dell'energia.

 

     Articolo 98

     Le parti possono recedere dal presente trattato con preavviso di sei mesi comunicato al segretariato.

 

     Articolo 99

     Dopo l’adesione alla Comunità europea di una parte aderente, questa diviene partecipante come previsto dall’articolo 95.

 

TITOLO XI

REVISIONE E ADESIONE

 

          Articolo 100

     Il Consiglio ministeriale può, all’unanimità dei suoi membri:

     i) modificare le disposizioni dei titoli da I a VII;

     ii) decidere di attuare altre parti dell’acquis comunitario relative all’energia di rete;

     iii) estendere il presente trattato ad altri prodotti e vettori di energia o ad altre infrastrutture essenziali per la rete;

     iv) approvare l’adesione di una nuova parte alla Comunità dell'energia.

 

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Articolo 101

     Fatti salvi gli articoli 102 e 103, le disposizioni del presente trattato lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi da una parte contraente prima della firma del presente trattato. Nella misura in cui tali accordi non siano compatibili col presente trattato, la parte contraente interessata adotta tutte le opportune misure per eliminare le incompatibilità constatate entro un anno dall’entrata in vigore del presente trattato.

 

     Articolo 102

     Tutti gli obblighi del presente trattato lasciano impregiudicati gli obblighi giuridici esistenti delle parti in virtù del trattato che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

 

     Articolo 103

     Il presente trattato non incide sugli obblighi assunti in virtù di un accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, ed una parte contraente, dall’altro lato. Il presente trattato lascia impregiudicati eventuali impegni assunti nell’ambito dei negoziati di adesione all’Unione europea.

 

     Articolo 104

     Fino all’adozione dell’atto procedurale di cui all’articolo 50, il memorandum d'intesa di Atene del 2003  definisce l'ordine di esercizio della presidenza.

 

     Articolo 105

     Il presente trattato è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.

     Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità europea e sei parti contraenti avranno notificato l’avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

     La notifica è inviata al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che funge da depositario del presente trattato.

     IN FEDE DI CHE i rappresentanti debitamente autorizzati hanno firmato il presente trattato.

     Fatto ad Atene, addì venticinque ottobre duemilacinque.

 

 

     CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

     La Presidenza

 

     Atene, 25 ottobre 2005

 

     Sig. Minčo Jordanov,

     Vicepresidente del Governo

     dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 

     Egregio Presidente,

     la Comunità europea prende atto della Sua lettera in data odierna e conferma che tale lettera insieme alla presente risposta è sostitutiva della firma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia da parte dell' ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Tuttavia, questo non può essere interpretato come accettazione o riconoscimento da parte della Comunità europea, in nessuna forma o contenuto, di una denominazione diversa da «ex Repubblica jugoslava di Macedonia».

     Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

     A nome della Comunità europea

 

     Repubblica di Macedonia

     — Ufficio del vice Primo ministro —

     Minčo Jordanov

 

     Atene, 25 ottobre 2005

 

     Eccellenza,

     dichiaro con la presente che il testo del trattato che istituisce la Comunità dell'energia è accettabile per il Governo della Repubblica di Macedonia.

     Con la presente, il Governo della Repubblica di Macedonia si considera firmatario del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

     Dichiaro tuttavia che la Repubblica di Macedonia non accetta la denominazione del mio paese utilizzata nella Sua lettera in considerazione del fatto che il nome del mio paese sancito dalla costituzione è «Repubblica di Macedonia».

     Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

     Minčo Jordanov

 

 

ALLEGATO I

Calendario di recepimento delle direttive CE n. 2003/54 e 2003/55

e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del 26 giugno 2003

 

     1. Fatto salvo il paragrafo 2 seguente e l’articolo 24 del presente trattato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente recepisce le seguenti direttive comunitarie:

     i) la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

     ii) la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

     iii) il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

     2. Ciascuna parte contraente si adopera affinché i clienti idonei ai sensi delle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2003/55/CE siano i seguenti:

     i) dal 1° gennaio 2008, tutti i clienti non civili; e

     ii) dal 1° gennaio 2015, tutti i clienti.

 

 

ALLEGATO II

Calendario di recepimento dell’acquis in materia di ambiente

 

     1. All’atto dell’entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente recepisce la direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

     2. Entro il 31 dicembre 2011 ciascuna parte contraente recepisce la direttiva n. 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.

     3. Entro il 31 dicembre 2017 ciascuna parte contraente recepisce la direttiva n. 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

     4. All’atto dell’entrata in vigore del presente trattato ciascuna parte contraente recepisce l’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

 

ALLEGATO III

     Articolo 81 del trattato CE

 

     1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

     a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

     b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

     c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

     d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

     e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

     2. Gli accordi o decisioni, vietati a norma del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

     3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

     — a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

     — a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

     — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

     a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

     b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

 

          Articolo 82 del trattato CE

     È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

     Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

     a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

     b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

     c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

     d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

 

          Articolo 86, paragrafi 1 e 2 del trattato CE

     1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

     2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato e, in particolare, alle norme in materia di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

 

          Articolo 87 del trattato CE

     1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

     2. Sono compatibili con il mercato comune:

     a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

     b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

     c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

     3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

     a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

     b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse comune europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

     c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

     d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

     e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

 

ALLEGATO IV

Contributo al bilancio

 

Parti

Contributo in percentuale

Comunità europea

94,9 %

Repubblica di Albania

0,1 %

Repubblica di Bulgaria

1 %

Bosnia-Erzegovina

0,3 %

Repubblica di Croazia

0,5 %

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia

0,1 %

Repubblica di Montenegro

0,1 %

Romania

2,2 %

Repubblica di Serbia

0,7 %

Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo

0,1 %