§ 10.6.7 – Direttiva 26 giugno 2003, n. 55.
Direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.6 altre fonti di energia
Data:26/06/2003
Numero:55


Sommario
Art.  1. Ambito di applicazione.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.
Art.  4. Procedura di autorizzazione.
Art.  5. Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.
Art.  6. Norme tecniche.
Art.  7. Designazione dei gestori del sistema.
Art.  8. Compiti dei gestori del sistema.
Art.  9. Separazione dei gestori del sistema di trasporto.
Art.  10. Riservatezza dei gestori dei sistemi di trasporto.
Art.  11. Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.
Art.  12. Compiti dei gestori della rete di distribuzione.
Art.  13. Separazione dei gestori della rete di distribuzione.
Art.  14. Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.
Art.  15. Gestore di un sistema combinato.
Art.  16. Diritto di accesso alla contabilità.
Art.  17. Separazione della contabilità.
Art.  18. Accesso dei terzi.
Art.  19. Accesso allo stoccaggio.
Art.  20. Accesso alla rete di gasdotti upstream.
Art.  21. Rifiuto dell'accesso.
Art.  22. Nuove infrastrutture.
Art.  23. Apertura del mercato e reciprocità.
Art.  24. Linee dirette.
Art.  25. Autorità di regolamentazione.
Art.  26. Misure di salvaguardia.
Art.  27. Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay.
Art.  28. Mercati emergenti e isolati.
Art.  29. Procedura di revisione.
Art.  30. Comitato.
Art.  31. Relazione.
Art.  32. Abrogazioni.
Art.  33. Attuazione.
Art.  34. Entrata in vigore.
Art.  35. Destinatari.


§ 10.6.7 – Direttiva 26 giugno 2003, n. 55. [1]

Direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva n. 98/30/CE.

(G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

     viste le proposte della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas.

     (2) L'esperienza nell'attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.

     (3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell'energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell'intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell'energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell'energia.

     (4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

     (5) Data la prospettiva di aumento della dipendenza per quanto riguarda il consumo di gas naturale, è opportuno considerare iniziative e misure volte a favorire accordi reciproci d'accesso alle reti di paesi terzi e l'integrazione dei mercati.

     (6) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l'altro alle questioni di accesso alla rete, di accesso allo stoccaggio, o a questioni di tariffazione, all'interoperabilità tra sistemi e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri.

     (7) Perché la concorrenza funzioni occorre che l'accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

     (8) Per completare il mercato interno del gas è di fondamentale importanza che l'accesso alla rete dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore del sistema di trasporto o distribuzione può comprendere una o più imprese.

     (9) Nel caso di un'impresa di gas che svolga attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio o attività relative al gas naturale liquefatto (GNL) e che nella sua forma giuridica sia separata dalle imprese di produzione e/o fornitura, il gestore del sistema designato può essere la stessa impresa proprietaria dell'infrastruttura.

     (10) Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio è opportuno che i sistemi di trasporto e distribuzione siano gestiti tramite entità giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La Commissione dovrebbe valutare misure di effetto equivalente, sviluppate dagli Stati membri, per conseguire l'obiettivo posto da tale requisito e, eventualmente, presentare proposte per modificare la presente direttiva. È anche opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione abbiano effettivi poteri decisionali per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare le reti qualora i mezzi in questione appartengano e siano gestiti da imprese integrate verticalmente. È tuttavia importante distinguere tra questa separazione giuridica e la separazione della proprietà. La separazione giuridica non presuppone un cambio della proprietà dei mezzi e nulla osta a condizioni simili o identiche in materia di occupazione nell'insieme dell'impresa integrata verticalmente. Dovrebbe tuttavia essere assicurato un processo decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative all'indipendenza dei responsabili dell'adozione di decisioni.

     (11) Per evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione, è opportuno dare facoltà agli Stati membri, ove necessario, di esentare tali imprese dagli obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica.

     (12) Per facilitare la conclusione di contratti da parte di un'impresa di gas stabilita in uno Stato membro per la fornitura di gas a clienti idonei in un altro Stato membro, gli Stati membri e, se del caso, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero adoperarsi per creare condizioni più omogenee e lo stesso grado di idoneità per l'insieme del mercato interno.

     (13) L'esistenza di un'efficace regolamentazione, attuata da una o più autorità nazionali di regolamentazione, costituisce un elemento importante per garantire un accesso non discriminatorio alla rete. Gli Stati membri specificano le funzioni, le competenze e i poteri amministrativi delle autorità di regolamentazione. È importante che le autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri condividano lo stesso insieme minimo di competenze. Tali autorità dovrebbero avere la competenza di stabilire o approvare le tariffe o, almeno, le metodologie di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione, nonché le tariffe di accesso agli impianti del gas naturale liquefatto (GNL). Per evitare incertezze e controversie dispendiose in termini di tempo e denaro tali tariffe dovrebbero essere pubblicate prima della loro entrata in vigore.

     (14) La Commissione ha manifestato l'intenzione di istituire un gruppo delle autorità europee di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas che costituirebbe un meccanismo di consulenza idoneo ad incentivare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e del gas e di contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nonché del regolamento (CE) 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

     (15) Per garantire a tutti gli operatori del mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine, non appena il mercato del gas raggiunge un livello di liquidità sufficiente, sarà opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l'acquisto di gas necessario ai fini del bilanciamento. In assenza di mercato liquido, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che le tariffe di bilanciamento siano non discriminatorie e rispecchino i costi. Al tempo stesso dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l'immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.

     (16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema GNL, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi, e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.

     (17) I vantaggi derivanti dal mercato interno dovrebbero essere posti a disposizione dell'insieme dei settori industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese, e di tutti i cittadini della Comunità, nei tempi più brevi possibili, per ragioni di equità, di competitività e, indirettamente, ai fini della creazione di posti di lavoro, a seguito dell'aumento di efficienza di cui beneficeranno le imprese.

     (18) I clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno del gas al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano posti in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

     (19) L'apertura progressiva del mercato alla piena concorrenza dovrebbe eliminare al più presto possibile le differenze tra Stati membri. È necessario assicurare trasparenza e certezza nell'attuazione della presente direttiva.

     (20) La direttiva 98/30/CE contribuisce all'accesso agli impianti di stoccaggio in quanto parte del sistema del gas. Alla luce dell'esperienza maturata nella realizzazione del mercato interno, sono necessarie misure supplementari per chiarire le disposizioni di accesso allo stoccaggio e ai servizi ausiliari.

     (21) Gli impianti di stoccaggio sono essenziali, tra l'altro, per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico quali la certezza delle forniture. Ciò non dovrebbe portare a distorsioni della concorrenza o a discriminazioni nell'accesso allo stoccaggio.

     (22) È necessario adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l'impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l'accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.

     (23) Ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento è necessario tenere sotto controllo l'equilibrio tra domanda e offerta nei singoli Stati membri e, in seguito, elaborare una relazione sulla situazione a livello comunitario, tenendo conto delle capacità di interconnessione tra le zone. Tale controllo dovrebbe essere sufficientemente tempestivo da consentire di adottare misure adeguate in caso di pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento. La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura di rete necessaria, ivi compresa la capacità di interconnessione, dovrebbero contribuire a garantire una fornitura stabile di gas.

     (24) Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle caratteristiche chimiche dei gas in questione.

     (25) I contratti a lungo termine continueranno a costituire un elemento importante della fornitura di gas degli Stati membri e dovrebbero continuare a costituire un'opzione per le imprese fornitrici di gas, a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della presente direttiva e con le norme del trattato, comprese quelle in materia di concorrenza. È quindi necessario tenerne conto nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas.

     (26) Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia di elevati livelli qualitativi di pubblico servizio, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione che analizza le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi di servizio pubblico e che confronta la loro efficacia, al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.

     (27) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei rifornimenti, della tutela dell'ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario.

     (28) Le misure attuate dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale possono comprendere in particolare la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti. Tali strumenti possono includere meccanismi di responsabilità per garantire l'investimento necessario.

     (29) Nei limiti in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a notificarle alla Commissione.

     (30) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, cioè la realizzazione di un mercato interno del gas pienamente operativo, in cui prevalgano condizioni di concorrenza leale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione della portata e degli effetti dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va oltre a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (31) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti è opportuno prendere misure per garantire regimi di accesso omogenei e non discriminatori per il trasporto, compresi i flussi di gas transfrontalieri tra Stati membri. Per garantire un trattamento omogeneo dell'accesso alle reti del gas, anche nel caso di transito, sarebbe opportuno abrogare detta direttiva, fatta salva la continuità dei contratti conclusi in virtù della medesima. L'abrogazione della direttiva 91/296/CEE non dovrebbe impedire che nel futuro vengano conclusi contratti di lunga durata.

     (32) Tenuto conto della portata delle modifiche apportate alle direttiva 98/30/CE, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

     (33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

     2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

     2) «rete di gasdotti upstream»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;

     3) «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «upstream», ad esclusione della fornitura;

     4) «gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;

     5) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;

     6) «gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;

     7) «fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, ai clienti di gas naturale, compreso il GNL;

     8) «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;

     9) «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

     10) «gestore dell'impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;

     11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;

     12) «gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell'importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;

     13) «sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;

     14) «servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico e la miscelazione, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

     15) «linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;

     16) «sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;

     17) «interconnector»: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;

     18) «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;

     19) «impresa di gas naturale integrata»: un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;

     20) «impresa verticalmente integrata»: un'impresa o un gruppo di imprese i cui rapporti reciproci sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese e in cui l'impresa/ il gruppo in questione svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;

     21) «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, nonché un'altra attività che non rientra nel settore del gas;

     22) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), [*] del trattato e relativa ai conti consolidati, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;

     23) «utenti del sistema»: le persone fisiche o giuridiche che riforniscono o sono rifornite dal sistema;

     24) «clienti»: clienti grossisti e finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

     25) «clienti civili»: i clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico;

     26) «clienti non civili»: i clienti che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico;

     27) «clienti finali»: i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;

     28) «clienti idonei»: i clienti che sono liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva;

     29) «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;

     30) «programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un'ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;

     31) «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;

     32) «sicurezza»: la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;

     33) «nuova infrastruttura»: un'infrastruttura non completata al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

 

[*] Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adottato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

 

     Art. 3. Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori.

     1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

     2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

     3. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A.

     4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.

     5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell'articolo 86 del trattato.

     6. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.

 

     Art. 4. Procedura di autorizzazione.

     1. Nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.

     2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici.

     3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

     4. Per lo sviluppo delle zone la cui fornitura è iniziata di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 24, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

 

     Art. 5. Controllo della sicurezza degli approvvigionamenti.

     Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono delegare questo compito alle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e delle scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti, come pure le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione.

 

     Art. 6. Norme tecniche.

     Gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

 

CAPITOLO III

TRASPORTO, STOCCAGGIO E GNL

 

     Art. 7. Designazione dei gestori del sistema.

     Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL agiscano a norma degli articoli da 8 a 10.

 

     Art. 8. Compiti dei gestori del sistema.

     1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:

     a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, nel dovuto rispetto dell'ambiente;

     b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

     c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

     d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

     2. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

     3. Gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.

     4. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l'energia utilizzata per l'adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

 

     Art. 9. Separazione dei gestori del sistema di trasporto.

     1. Il gestore del sistema di trasporto, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dall'impresa verticalmente integrata.

     2. Per garantire l'indipendenza del gestore del sistema di trasporto di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

     a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto non possono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, distribuzione o fornitura di gas naturale;

     b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

     c) il gestore del sistema di trasporto dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasporto che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

     d) il gestore del sistema di trasporto predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

 

     Art. 10. Riservatezza dei gestori dei sistemi di trasporto.

     1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL mantiene la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

     2. I gestori del sistema di trasporto, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema.

 

CAPITOLO IV

FORNITURA E DISTRIBUZIONE

 

     Art. 11. Designazione dei gestori del sistema di distribuzione.

     Gli Stati membri designano o impongono alle imprese di gas naturale che possiedono o sono responsabili di impianti di distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione e provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli 12 e 14.

 

     Art. 12. Compiti dei gestori della rete di distribuzione.

     1. Il gestore del sistema di distribuzione gestisce, mantiene e sviluppa, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente.

     2. In ogni caso, il gestore del sistema di distribuzione è tenuto ad astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle imprese ad esso collegate.

     3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, e/o di ogni altro sistema di trasporto e/o di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

     4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema.

     5. Nel caso in cui i gestori del sistema di distribuzione siano responsabili del bilanciamento del sistema di distribuzione di gas, le norme da essi adottate a tal fine, ivi comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori del sistema, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l'articolo 25, paragrafo 2, e sono oggetto di pubblicazione.

 

     Art. 13. Separazione dei gestori della rete di distribuzione.

     1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata.

     2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore della rete di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale obiettivo, si applicano i seguenti criteri minimi:

     a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;

     b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

     c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di trasporto e di introdurre limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

     d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

     Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati.

 

     Art. 14. Riservatezza dei gestori del sistema di distribuzione.

     1. Fatto salvo l'articolo 16 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, ed impedisce la divulgazione discriminatoria di informazioni sulle sue attività che possano procurare vantaggi commerciali.

     2. I gestori dei sistemi di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte di imprese ad essi collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso al sistema .

 

     Art. 15. Gestore di un sistema combinato.

     Le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, non ostano alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla gestione di un sistema di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione, e che risponda ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tali norme non comportano l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema combinato dall'impresa verticalmente integrata:

     a) le persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato non possono far parte di strutture societarie dell'impresa del gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;

     b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore di un sistema combinato siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

     c) il gestore del sistema combinato dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione alla manutenzione o allo sviluppo del sistema. Ciò non dovrebbe ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema combinato e di fissare limiti globali a livello di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o la modernizzazione delle linee di trasporto e di distribuzione che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

     d) il gestore del sistema combinato predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, un rapporto sulle misure adottate; tale rapporto è pubblicato.

 

CAPITOLO V

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

 

     Art. 16. Diritto di accesso alla contabilità.

     1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all'articolo 17.

     2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, ivi comprese le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

 

     Art. 17. Separazione della contabilità.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5. Qualora le imprese beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.

     2. Le imprese di gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme di diritto nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) [*], del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

     3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna delle attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza. Esse tengono inoltre conti, che possono essere consolidati, per altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1° luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

     4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l'obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.

     5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.

     6. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.

 

CAPITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL SISTEMA

 

     Art. 18. Accesso dei terzi.

     1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

     2. I gestori del sistema di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori del sistema di trasporto.

     3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine in quanto siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.

 

[*] Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g).

 

     Art. 19. Accesso allo stoccaggio.

     1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza nonché per organizzare l'accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

     2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.

     3. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema nonché per organizzare l'accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.

     I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale.

     4. In caso di accesso regolato gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l'organizzazione dell'accesso ad altri servizi ausiliari. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

 

     Art. 20. Accesso alla rete di gasdotti upstream.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti upstream, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 33.

     2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

     a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

     b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;

     c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti upstream per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti upstream o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e

     d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo upstream.

     3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti upstream, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell'accesso a tali reti.

     4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti upstream che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

 

     Art. 21. Rifiuto dell'accesso.

     1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti take-or-pay, tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 27 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto è debitamente motivato.

     2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

 

     Art. 22. Nuove infrastrutture.

     1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni:

     a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

     b) il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

     c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

     d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;

     e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

     2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.

     3. a) L'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25 può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, il loro parere sulla richiesta di deroga. Questo parere è pubblicato assieme alla decisione.

     b) i) La deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la nuova infrastruttura, l'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità o la modifica dell'infrastruttura esistente.

     ii) Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio a un interconnector.

     iii) Nel decidere le condizioni della presente lettera si tiene conto, in particolare, della durata dei contratti, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

     c) Nel concedere una deroga l'autorità competente può prendere una decisione in merito alle norme e ai meccanismi per la gestione e l'assegnazione di capacità purché ciò non impedisca l'attuazione di contratti a lungo termine.

     d) La decisione di deroga, ivi incluse le condizioni di cui alla lettera b), è debitamente motivata e pubblicata.

     e) Nel caso di un interconnector, un'eventuale decisione di deroga è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione in questione.

     4. La decisione di deroga è notificata senza indugio dall'autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata.

     Le informazioni comprendono in particolare:

     a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro concedono la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

     b) l'analisi svolta sull'impatto sulla concorrenza e sul funzionamento efficace del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga;

     c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;

     d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con gli Stati membri interessati o con le autorità di regolamentazione;

     e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

     Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all'autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari.

     Se l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

     La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

 

     Art. 23. Apertura del mercato e reciprocità.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

     a) fino al 1° luglio 2004, i clienti idonei di cui all'articolo 18 della direttiva 98/30/CE. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;

     b) a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili;

     c) a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.

     2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas:

     a) i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;

     b) qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate in quanto il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura di gas, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.

 

          Art. 24. Linee dirette.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a consentire che:

     a) le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i clienti idonei;

     b) qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

     2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri sono obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

     3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 21, ovvero all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 25.

 

     Art. 25. Autorità di regolamentazione.

     1. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione. Tali autorità sono pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas. Esse hanno quantomeno il compito, mediante l'applicazione del presente articolo, di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, attraverso il monitoraggio, in particolare:

     a) delle regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con l'autorità o le autorità di regolamentazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;

     b) di ogni metodo per risolvere i problemi di congestione nell'ambito dei sistemi del gas nazionali;

     c) del tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

     d) della pubblicazione, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, di informazioni adeguate sugli interconnector, sull'utilizzo della rete e sull'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati non aggregati come informazioni commerciali riservate;

     e) dell'effettiva separazione contabile di cui all'articolo 17, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;

     f) delle condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;

     g) la misura in cui i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione adempiono ai loro compiti conformemente agli articoli 8 e 12;

     h) il livello di trasparenza e concorrenza.

     Le autorità istituite a norma del presente articolo pubblicano una relazione annuale sui risultati delle loro attività di controllo di cui alle lettere da a) a h).

     2. Le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire quanto segue:

     a) i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasporto e distribuzione nonché i termini, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Tali tariffe o metodologie consentono che gli investimenti necessari nelle reti e negli impianti di GNL siano effettuati in modo da permettere agli stessi di assicurare il funzionamento delle reti e degli impianti di GNL [2];

     b) i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

     3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all'organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, le tariffe o almeno le metodologie di cui al paragrafo 2 nonché le modifiche di cui al paragrafo 4. In tal caso, l'organo competente ha il potere di approvare o respingere un progetto di decisione presentato dall'autorità di regolamentazione. Le tariffe, le metodologie o le modifiche presentate sono pubblicate insieme alla decisione all'atto dell'adozione formale. È pubblicato inoltre ogni rigetto formale di un progetto di decisione, con la sua motivazione.

     4. Se necessario, le autorità di regolamentazione hanno facoltà di imporre ai gestori dei sistemi di trasporto, distribuzione e GNL di modificare le condizioni, ivi comprese le tariffe e le metodologie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire che siano proporzionate e vengano applicate in modo non discriminatorio.

     5. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasporto, GNL o distribuzione, con riferimento agli aspetti menzionati ai paragrafi 1, 2, e 4 e all'articolo 19, può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

     6. Qualsiasi parte lesa che abbia il diritto di sporgere reclamo in merito ad una decisione sulle metodologie adottata ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, o nel caso in cui l'autorità di regolamentazione sia tenuta alla consultazione per quanto riguarda le metodologie proposte, può presentare un reclamo per la revisione della decisione in causa entro due mesi, o entro un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

     7. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolamentazione siano in grado di esercitare le funzioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 con efficacia e sollecitudine.

     8. Gli Stati membri introducono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.

     9. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate apposite misure idonee nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale.

     10. La risoluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità di regolamentazione competente per il gestore del sistema che nega l'uso o l'accesso al sistema.

     11. I reclami di cui ai paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

     12. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno e alle parità di condizioni cooperando tra loro e con la Commissione in modo trasparente.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 26. Misure di salvaguardia.

     1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza di persone, apparecchiature o impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

     2. Tali misure causano il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non eccedono quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà sorte improvvisamente.

     3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

 

     Art. 27. Deroghe per quanto riguarda gli impegni take or pay.

     1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni take-or-pay assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all'articolo 18. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

     Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

     2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga.

     Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

     La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

     3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

     a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;

     b) necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

     c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;

     d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;

     e) data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;

     f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;

     g) misura in cui, nell'accettare gli impegni take-or-pay in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;

     h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e

     i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

     Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti take-or-pay stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas take-or- pay, o se il contratto di acquisto di gas takeor- pay in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

     4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non rifiutano più a lungo l'accesso al sistema a causa di impegni take-or-pay assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI, in particolare gli articoli da 18 a 25.

     5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

 

     Art. 28. Mercati emergenti e isolati.

     1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articolo 4, 9, 23 e/o 24 della presente direttiva. È considerato fornitore principale una impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

     2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

     3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un'apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. Due anni dopo è applicato l'articolo 23, paragrafo 1), lettera b) e tre anni dopo, l'articolo 23, paragrafo 1), lettera c). Fintantoché si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 può decidere di non applicare l'articolo 18 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

     4. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 13, all'articolo 17, all'articolo 18, all'articolo 23, paragrafo 1 e/o all'articolo 24, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

     5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

     — necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;

     — entità e prospettive di ritorno degli investimenti necessari;

     — dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;

     — prospettive del mercato del gas in questione;

     — dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e fattori socioeconomici e demografici.

     a) Per l'infrastruttura del gas diversa dall'infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

     b) Per l'infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a 20 anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detto sistema.

     6. Il Lussemburgo può beneficiare di una deroga all'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 9 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2004. Tale deroga è riesaminata prima della fine del periodo di cinque anni e l'eventuale decisione di rinnovare la deroga per altri cinque anni è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

     7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 11, 12, 13, 18, 23 e/o all'articolo 24 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.

 

     Art. 29. Procedura di revisione.

     Qualora nella relazione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, si giunga alla conclusione che, data l'efficacia con cui l'accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — la Commissione constata che determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all'obiettivo perseguito, detto Stato membro può chiedere alla Commissione di essere esonerato dal requisito in questione.

     Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.

     Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della direttiva La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.

 

     Art. 30. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 31. Relazione.

     1. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito con cadenza annuale, la Commissione controlla ed esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

     a) l'esperienza acquisita e i progressi compiuti nel realizzare un mercato interno del gas naturale completo e pienamente operativo e i rimanenti ostacoli, ivi compresi gli aspetti relativi a posizioni dominanti sul mercato, concentrazioni e comportamenti predatori o anticoncorrenziali;

     b) le deroghe concesse in virtù della presente direttiva compresa l'attuazione della deroga prevista dall'articolo 13, paragrafo 2 al fine di una possibile revisione della soglia;

     c) in quale misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso equo e non discriminatorio al sistema comunitario del gas e livelli equivalenti di concorrenza, nonché le conseguenze economiche, ambientali e sociali dell'apertura del mercato del gas per i consumatori;

     d) un'analisi degli aspetti relativi ai livelli di capacità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento comunitario di gas naturale, e in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta, tenendo conto della capacità fisica di scambio tra le varie zone e dello sviluppo dello stoccaggio (inclusa la questione della proporzionalità della regolamentazione del mercato in questo settore);

     e) sarà prestata particolare attenzione alle misure adottate negli Stati membri per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze di uno o più fornitori;

     f) una valutazione generale dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi che producono, esportano o trasportano gas naturale, compresi i progressi in materia di integrazione dei mercati, scambi commerciali e accesso alle reti di tali paesi;

     g) la necessità di eventuali requisiti di armonizzazione non collegati alle disposizioni della presente direttiva.

     Ove opportuno, la relazione può contenere raccomandazioni e misure atte a contrastare gli effetti negativi della posizione dominante e delle concentrazioni sul mercato.

     2. Ogni due anni, la relazione di cui al paragrafo 1 contiene anche un'analisi delle varie misure adottate negli Stati membri per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico oltre ad un esame della loro efficacia ed in particolare dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato del gas. Eventualmente, la relazione può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli qualitativi di servizio pubblico o misure dirette ad evitare la compartimentazione del mercato.

     3. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione particolareggiata che illustra i progressi compiuti nella creazione del mercato interno del gas. Nella relazione si esaminerà, in particolare, quanto segue:

     — l'esistenza di un accesso alla rete non discriminatorio,

     — l'esistenza di un'efficace regolamentazione,

     — lo sviluppo di una infrastruttura di interconnessione, le condizioni di transito e la sicurezza della situazione di approvvigionamento nella Comunità,

     — in quale misura i vantaggi dell'apertura del mercato ricadano interamente sulle piccole imprese e i clienti civili, in particolare per quanto riguarda i livelli di servizio pubblico,

     — in quale misura i mercati siano praticamente aperti ad una concorrenza efficace, compresi aspetti di posizione dominante e concentrazioni sul mercato nonché comportamenti predatori o anticoncorrenziali,

     — in quale misura i clienti stiano effettivamente cambiando fornitori e rinegoziando le tariffe,

     — l'evoluzione dei prezzi, compresi i prezzi delle forniture in relazione al grado di apertura del mercato,

     — se esiste un accesso effettivo e non discriminatorio dei terzi allo stoccaggio di gas quando è tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficace al sistema,

     — l'esperienza maturata nell'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi nelle imprese verticalmente integrate e se siano state elaborate altre misure, oltre all'indipendenza funzionale e alla separazione della contabilità, aventi effetti equivalenti alla separazione giuridica.

     Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare a garantire elevati livelli di servizio pubblico.

     Se del caso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte intese in particolare ad assicurare una totale ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione anteriormente al 1° luglio 2007. Ove necessario, tali proposte, in linea con le norme sulla concorrenza, riguardano misure volte ad affrontare questioni di posizione dominante e concentrazione sul mercato nonché di comportamenti predatori o anticoncorrenziali

 

     Art. 32. Abrogazioni.

     1. La direttiva 91/296/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2004, fatti salvi i contratti conclusi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/296/CEE che continuano ad essere validi e ad essere applicati a norma di detta direttiva.

     2. La direttiva 98/30/CE è abrogata a decorrere dalla data del 1° luglio 2004, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini del recepimento e dell'applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato B.

 

     Art. 33. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri possono posporre l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 1 fino al 1° luglio 2007, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

     3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 34. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 35. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO A

 

Misure sulla tutela dei consumatori

 

     Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

     a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

     — l'identità e l'indirizzo del fornitore,

     — i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

     — i tipi di servizio di manutenzione eventualmente offerti,

     — i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

     — la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso,

     — l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti,

     e

     — le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).

     Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;

     b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

     c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;

     d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;

     e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

     f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse devono conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;

     g) allacciati al sistema del gas siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli.

 

 

ALLEGATO B

 

Tavole di concordanza

 

Direttiva 98/30/CE

Presente direttiva

 

Articolo 1

 

Art. 1. Ambito di applicazione

 

Articolo 2

 

Art. 2. Definizioni

 

Articolo 3

 

Art. 3. Obblighi relativi al servizio pubblico e

tutela dei consumatori

 

Articolo 4

 

Art. 4. Procedura di autorizzazione

 

 

Art. 5. Controllo della sicurezza degli

approvvigionamenti

 

Articolo 5

 

Art. 6. Norme tecniche

 

Articolo 6

 

Art. 7. Designazione dei gestori del sistema di

trasporto

 

Articolo 7

 

Art. 8. Compiti dei gestori del sistema di trasporto

 

 

Art. 9 Separazione dei gestori del sistema di

trasporto

 

Articolo 8

 

Art. 10. Riservatezza dei gestori del sistema di

trasporto

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Art. 11. Designazione dei gestori del sistema di

distribuzione

 

Articolo 10

 

Art. 12. Compito dei gestori del sistema di

distribuzione

 

 

Art. 13. Separazione dei gestori del sistema di

distribuzione

 

Articolo 11

 

Art. 14. Riservatezza dei gestori del sistema di

distribuzione

 

 

Art. 15. Gestore di un sistema combinato

 

Articolo 12

 

Art. 16. Diritto di accedere alla contabilità

 

Articolo 13

 

Art. 17. Separazione della contabilità

 

Articoli 14-16

 

Art. 18. Accesso dei terzi al sistema

 

 

Art. 19. Accesso allo stoccaggio

 

Articolo 23

 

Art. 20. Accesso alla rete di gasdotti upstream

 

Articolo 17

 

Art. 21. Rifiuto dell'accesso

 

 

Art. 22. Nuove infrastrutture

 

Articoli 18 e 19

 

Art. 23. Apertura del mercato e reciprocità

 

Articolo 20

 

Art. 24. Linee dirette

 

Articolo 21, paragrafi 2 e 3 e articolo 22

 

Art. 25. Autorità di regolamentazione

 

Articolo 24

 

Art. 26. Misure di salvaguardia

 

Articolo 25

 

Art. 27. Deroghe per quanto riguarda gli impegni

take or pay

 

Articolo 26

 

Art. 28 Mercati emergenti e isolati

 

 

Art. 29. Procedura di revisione

 

 

Art. 30. Comitato

 

Articoli 27 e 28

 

Art. 31. Relazione

 

 

Art. 32. Abrogazioni

 

Articolo 29

 

Art. 33 Attuazione della direttiva

 

Articolo 30

 

Art. 34. Entrata in vigore

 

Articolo 31

 

Art. 35. Destinatari

 

 

Allegato A Misure sulla tutela dei consumatori

 


[1] Abrogata dall'art. 53 della Direttiva n. 2009/73/CE.

[2] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 23 gennaio 2004, n. L 16.