§ 57.7.391 - Legge 26 maggio 1975, n. 327.
Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/05/1975
Numero:327


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 


§ 57.7.391 - Legge 26 maggio 1975, n. 327. [1]

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

(G.U. 5 agosto 1975, n. 207)

 

Titolo I

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NEGLI ISTITUTI

ITALIANI DI CULTURA E NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ITALIANE DI CUI AL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740

E ALLA LEGGE 3 MARZO 1971, N. 153

 

Capo I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

 

     Art. 1.

     Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge.

     Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che comportano un orario settimanale d'insegnamento di 36 ore per le scuole materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e, per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero di ore settimanali da fissarsi a cura della autorità scolastica competente per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello secondario, e alla metà per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, a livello elementare.

     Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso lo svolgimento di attività integrative delle prestazioni didattiche.

 

          Art. 2.

     Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui al primo comma dell'art. 1 sono conferiti a termine, per la durata dell'anno accademico o scolastico, a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto, o a tempo indeterminato a coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione.

     Per il conferimento degli incarichi deve essere seguito l'ordine di apposite e distinte graduatorie degli aspiranti compilate dalla commissione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

     In caso di assegnazione, che potrà avvenire all'inizio dell'anno scolastico, di personale di ruolo o di soppressione del posto di insegnamento, gli incaricati a tempo indeterminato che abbiano perso il posto subentrano nei posti attribuiti agli incaricati a termine, secondo l'ordine di anzianità del servizio e, a parità di anzianità, in base all'ordine delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Qualora manchi tale possibilità, l'incarico a tempo indeterminato è revocato, ma gli interessati hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di incarichi a tempo indeterminato relativi a posti di nuova istituzione anche in paese diverso, fermo restando il requisito della conoscenza della lingua.

 

          Art. 3.

     Per l'iscrizione nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) abilitazione all'insegnamento della disciplina cui l'incarico si riferisce o, in difetto, titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria, per l'accesso alle istituzioni di istruzione secondaria e ai corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; diploma di istituto magistrale per l'accesso alle scuole elementari e ai corsi di livello corrispondente di cui alla citata legge n. 153; diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale per l'accesso alle scuole materne; diploma di laurea o diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o artistica in relazione al livello di funzione per l'accesso agli istituti di cultura;

     c) idoneità fisica per le prestazioni che l'incarico comporta;

     d) accertata conoscenza della lingua locale;

     e) certificato di non iscrizione nel casellario giudiziario;

     f) età non inferiore a 18 anni, salvo prescrizioni locali che richiedano un più elevato limite di età, e non superiore a 60 anni.

     Costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese in cui ha sede l'istituzione; tale precedenza opera subordinatamente a quella prevista dal terzo comma del precedente art. 2.

     Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.

 

          Art. 4.

     Le domande di iscrizione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di incarichi devono essere presentate entro il 180° giorno precedente l'inizio dell'anno accademico o scolastico per il quale si chiede il conferimento dell'incarico [2] .

     A tal fine, la rappresentanza diplomatica presso lo Stato nel cui territorio ha sede l'istituto italiano di cultura e gli uffici consolari nelle cui circoscrizioni hanno sede le istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1 devono render nota, mediante pubblicazione nei rispettivi albi, ed avvalendosi anche di altri mezzi di pubblicità, con un anticipo non inferiore a 30 giorni, la data di scadenza come sopra determinata del termine di presentazione delle domande, indicando le modalità da seguire, in conformità della presente legge, per il conferimento degli incarichi.

     Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per il conferimento degli incarichi e i criteri di valutazione dei titoli.

 

          Art. 5.

     Le graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi sono formate, per gli istituti italiani di cultura, da una commissione nominata dal capo della rappresentanza diplomatica e composta di tre membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nella sede della rappresentanza, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

     La commissione verifica il possesso dei requisiti prescritti e procede alla graduazione degli aspiranti sulla base dei rispettivi titoli, da valutare secondo i criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente art. 4 , e dell'esito di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua e cultura locale.

     Sono formate distinte graduatorie in relazione ai diversi livelli di funzione.

 

          Art. 6.

     Le graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1 sono formate da una o, se necessario, più commissioni nominate dal capo del competente ufficio consolare e composte da cinque membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nel territorio di competenza della rappresentanza diplomatica o consolare tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

     Per i lavori della commissione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5.

     Le graduatorie devono essere formate come segue:

     a) per le scuole secondarie ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153: distinte graduatorie per gli aspiranti in possesso di titolo di abilitazione e per quelli che ne sono sforniti, in relazione alle materie d'insegnamento;

     b) per le scuole elementari ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153: unica graduatoria, con precedenza degli aspiranti inclusi in una graduatoria di merito di un concorso magistrale;

     c) per le scuole materne: due distinte graduatorie per le aspiranti all'insegnamento in possesso di abilitazione e per quelle che ne sono sfornite; una graduatoria per le assistenti.

 

          Art. 7.

     Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, le graduatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono essere pubblicate, per un periodo di 15 giorni, nell'albo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva competenza. Contro di esse è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione [3] .

     Le graduatorie sono trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare, nel termine di cento giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al Ministero degli affari esteri, unitamente ai verbali dei lavori delle commissioni, alle eventuali opposizioni pervenute e alle relative controdeduzioni [4] .

     E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta [5] .

     La predetta commissione, nel termine di quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, verifica la regolarità delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

     Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie.

 

          Art. 8.

     Il conferimento e la revoca degli incarichi sono disposti con decreto del Ministro per gli affari esteri su conforme parere della commissione di cui al terzo del precedente art. 7.

 

          Art. 9.

     Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo o incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente art. 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6.

 

Capo II

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI

 

          Art. 10.

     Nei confronti del personale incaricato di cui al precedente art. 1 trova applicazione l'art. 11 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

     Nei limiti previsti dalla norma succitata è dovuta, per il periodo delle vacanze estive, la retribuzione agli insegnanti incaricati di cui all'art. 1 che abbiano prestato servizio per non meno di sette mesi durante l'anno accademico o scolastico stabilito dal calendario locale.

     Negli stessi limiti compete la tredicesima mensilità nella misura di 1/12 per ciascun mese di effettivo servizio o frazione superiore a 15 giorni.

 

          Art. 11.

     Il personale incaricato di cui all'art. 1 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale insegnante incaricato in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

     Il congedo ordinario è concesso dal direttore per gli insegnanti incaricati degli istituti di cultura e dal superiore scolastico negli altri casi. Il congedo straordinario è concesso, secondo la rispettiva competenza, dal capo della rappresentanza diplomatica o dal capo dell'ufficio consolare, che ne danno immediata informazione al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 12.

     Al personale incaricato di cui all'art. 1 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, semprechè le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale.

     Ad esso spetta altresì la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalità stabilite per il personale non di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica per effetto di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     I contributi assicurativi sono dovuti sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di cui alla presente legge nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione italiana.

     Il personale contemplato dalla presente legge, qualora sia retribuito in tutto o in parte da enti stranieri e non usufruisca di tutela previdenziale e/o assistenziale secondo la legislazione locale, è tenuto a rimborsare all'Amministrazione degli affari esteri la quota personale dei contributi dovuti nei limiti della retribuzione, a carico degli enti stessi, computabile ai fini assicurativi.

     Qualora la legge del paese ove ha sede l'istituzione scolastica stabilisca, con disposizioni di carattere inderogabile, l'obbligo delle assicurazioni sociali, può provvedersi, per particolari situazioni locali in paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'assicurazione integrativa del personale stesso presso il competente ente assicurativo italiano.

     I contratti di assicurazione integrativa sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti interessati dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     I contributi dovuti per le assicurazioni integrative sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore.

     Al personale incaricato di cui al presente articolo compete la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato di cui alla "Concessione speciale C" dopo due anni di ininterrotto servizio.

 

          Art. 13.

     La valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, avviene secondo le norme vigenti per il personale delle scuole metropolitane.

 

          Art. 14.

     Il servizio prestato all'estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato dal presente titolo I è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 15.

     Al personale insegnante non di ruolo contemplato dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia disciplinare concernenti il corrispondente personale non di ruolo del territorio metropolitano.

     L'avvertimento scritto è inflitto dall'autorità preposta all'istituzione scolastica o culturale.

     La censura è inflitta dalla competente autorità diplomatica o consolare.

     Le altre sanzioni sono inflitte dal Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente art. 7.

     Contro le sanzioni dell'avvertimento e della censura è dato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per gli affari esteri, che decide su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente art. 7.

     Si applicano, altresì, in materia di sospensione cautelare, gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 16.

     Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale di ruolo, ed in quella di scadenza del termine di conferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati cessa:

     a) nel caso di incarichi a tempo indeterminato, per raggiungimento del limite di età di 65 anni;

     b) per dimissioni volontarie;

     c) per soppressione del posto di insegnante o destinazione al posto stesso di insegnanti di ruolo, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2;

     d) per licenziamento per persistente insufficiente rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;

     e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;

     f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della libertà personale.

 

Titolo II

PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO NELLE

ISTITUZIONI STRANIERE DI ISTRUZIONE DI CUI

ALL'ART. 15 DEL TESTO UNICO 12 FEBBRAIO 1940, N. 740,

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

Capo I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

 

          Art. 17.

     Le funzioni di insegnamento nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'art. 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni, quando non siano attribuite, a norma del citato testo unico, a personale di ruolo, sono conferite per incarico.

     In tal caso il servizio prestato nell'espletamento dell'incarico è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 18.

     Coloro che aspirano al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al Ministero degli affari esteri, direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     Per accedere agli incarichi è necessario il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei requisiti previsti dal precedente art. 3.

 

          Art. 19.

     La commissione di cui al terzo comma del precedente art. 7 procede agli adempimenti di cui al precedente art. 5 e forma le graduatorie degli aspiranti articolate secondo i paesi di destinazione e le materie di insegnamento.

     Per la formazione di dette graduatorie la commissione si avvale di esperti in particolari discipline.

 

          Art. 20.

     Ove riconosca la regolarità del procedimento, il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto all'approvazione delle graduatorie, e, su conforme parere delle competenti autorità straniere, provvede con proprio decreto al conferimento degli incarichi per l'anno accademico o scolastico cui le graduatorie si riferiscono, secondo l'ordine delle stesse.

 

          Art. 21.

     Se il servizio del docente incaricato ai sensi del precedente articolo sia stato lodevolmente prestato e se il docente stesso continui a trovarsi in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico, su conforme parere delle competenti autorità straniere e della rappresentanza diplomatica italiana, può essere rinnovato, di anno in anno, sino ad un massimo di cinque anni.

 

Capo II

STATO GIURIDICO DEGLI INCARICATI

 

          Art. 22.

     Agli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione spetta la retribuzione di cui all'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 23.

     Al personale di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge, concernenti i congedi ordinari e straordinari, la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico e l'equo indennizzo.

     I congedi ordinari e straordinari sono concessi dal capo della rappresentanza diplomatica, previe intese con le competenti autorità scolastiche; dei congedi straordinari è data notizia al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 24.

     Gli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione sono tenuti all'osservanza dell'orario di tali istituzioni nonché di tutti gli obblighi di servizio e di condotta previsti per il corrispondente personale di ruolo.

     Qualora l'orario presso le istituzioni straniere sia inferiore alle 18 ore settimanali, le ore residue fino a 18 devono essere impiegate in attività culturali alle dirette dipendenze della rappresentanza diplomatica.

 

          Art. 25.

     Nel caso di violazione dei propri obblighi, gli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione sono sottoposti a procedimento disciplinare, in conformità di quanto stabilito dal precedente art. 15.

     L'avvertimento scritto e la censura sono inflitti dal capo della rappresentanza diplomatica; le altre sanzioni sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente art. 7.

 

Capo III

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

          Art. 26.

     Agli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16 in materia di cessazione del rapporto d'impiego.

 

Titolo III

PERSONALE NON INSEGNANTE NON DI RUOLO PRESSO LE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO

 

Capo I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

 

          Art. 27.

     Negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1, in difetto di destinazione di personale di ruolo, l'esercizio delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie è affidato a personale incaricato.

 

          Art. 28.

     Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda alla competente rappresentanza diplomatica, nel caso degli istituti italiani di cultura, ovvero al competente ufficio consolare, negli altri casi, entro il 180° giorno precedente la data d'inizio dell'anno accademico o scolastico [6] .

     Almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari avranno cura di render note, attraverso la pubblicazione nei rispettivi albi ed ogni altro idoneo mezzo di pubblicità, le disponibilità di posti da coprire con personale non di ruolo, nelle categorie di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

     Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalità per il conferimento degli incarichi e saranno stabiliti i titoli e i loro criteri di valutazione.

 

          Art. 29.

     Gli aspiranti agli incarichi devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, i requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed avere buona conoscenza della lingua locale.

     Il requisito della buona condotta può essere accertato anche di ufficio.

     E' richiesto, altresì, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di concetto; il diploma di scuola secondaria di primo grado per quello esecutivo ed il diploma di licenza elementare per il personale ausiliario.

     Costituisce titolo di precedenza assoluta per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese sede dell'istituzione. Sono esclusi dall'iscrizione in graduatoria per la durata di un anno coloro che abbiano riportato nell'anno precedente la sanzione massima prevista dall'art. 38. Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.

 

          Art. 30.

     Sono costituite apposite commissioni di tre membri nominate dal capo della rappresentanza diplomatica per il personale degli istituti italiani di cultura e dal capo dell'ufficio consiliare per le altre istituzioni scolastiche di cui al precedente art. 1.

     I componenti delle commissioni sono scelti tra i funzionari e il personale docente e non docente in servizio nella sede della rappresentanza o dell'ufficio consolare, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

     Le commissioni accertano il possesso dei requisiti prescritti e formano, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, distinte graduatorie degli aspiranti idonei, rispettivamente per la carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sulla base dei titoli posseduti e valutati secondo l'ordinanza ministeriale di cui al precedente art. 28 e di un colloquio diretto ad accertare il grado di conoscenza della lingua locale.

 

          Art. 31.

     Le graduatorie sono pubblicate all'albo della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare per il periodo di 15 giorni. Alla scadenza del predetto termine, le rappresentanze e gli uffici suddetti trasmettono al Ministero degli affari esteri le graduatorie, i verbali dei lavori delle commissioni e le eventuali opposizioni pervenute, con le relative deduzioni.

 

          Art. 32.

     La commissione di cui al precedente art. 7, integrata da due rappresentanti del personale non insegnante, nel termine di 15 giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico verifica la regolarità delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

     Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie e conferisce gli incarichi per la durata dell'anno scolastico o accademico.

 

          Art. 33.

     A coloro che per un biennio abbiano prestato servizio in qualità di incaricati a termine riportando la qualifica di ottimo e che permangano in possesso dei requisiti prescritti l'incarico è conferito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, a tempo indeterminato, se ne facciano domanda entro il termine di 60 giorni prima del compimento del biennio.

 

Capo II

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE

 

          Art. 34.

     Nei confronti del personale non di ruolo di cui al precedente art. 27 trova applicazione l'art. 12 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

     Nei limiti previsti dalla norma succitata compete al personale medesimo la tredicesima mensilità secondo le norme all'uopo previste dal precedente art. 10.

 

          Art. 35.

     Il personale di cui all'art. 27 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

     Il congedo ordinario è concesso dal direttore per il personale non di ruolo degli istituti di cultura, e dal superiore scolastico negli altri casi. I congedi straordinari sono concessi, rispettivamente, dal capo della rappresentanza diplomatica e dal capo dell'ufficio consolare.

 

          Art. 36.

     Al personale incaricato di cui all'art. 27 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale. Ad esso spetta, altresì, la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalità stabilite per il personale di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrità fisica per effetto di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     Al personale predetto si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo e seguenti dell'art. 12 della presente legge.

     Per ogni dipendente non insegnante non di ruolo è redatto un rapporto informativo annuale, secondo le disposizioni in materia vigenti in Italia.

     Il servizio prestato all'estero in qualità di non di ruolo dal personale contemplato dal presente titolo III è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 37.

     Il personale non insegnante non di ruolo è tenuto alla osservanza dell'orario e di tutti gli obblighi di servizio e di condotta stabiliti per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane.

 

          Art. 38.

     Si applicano le disposizioni in materia disciplinare, previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane.

     La censura è inflitta dal direttore dell'istituto di cultura per il personale degli istituti stessi e dal direttore scolastico negli altri casi; le altre sanzioni sono disposte sentita la commissione di cui al terzo comma dell'art. 7.

 

Capo III

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

 

          Art. 39.

     Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole metropolitane ed in quella di scadenza del termine di conferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego del personale non insegnante incaricato di cui al precedente art. 27 cessa:

     a) per raggiungimento del limite di età di 65 anni;

     b) per dimissioni volontarie;

     c) per soppressione del posto;

     d) per licenziamento per scarso rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;

     e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;

     f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della libertà personale.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI E TRANSITORIE

 

          Art. 40.

     Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha diritto a partecipare ad appositi concorsi per soli titoli da bandire ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione II, capo II, titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     Il servizio di insegnamento previsto alla lettera c) dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 deve essere stato prestato con incarico conferito con decreto del Ministero per gli affari esteri per almeno cinque anni scolastici anche non consecutivi dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso; per coloro che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è richiesta una anzianità di servizio nelle medesime istituzioni di anni cinque, computandosi a tal fine anche il servizio prestato senza incarico ministeriale alle dipendenze di enti di emanazione consolare, purché reso nel possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

     Ai predetti concorsi per soli titoli è riservata l'aliquota del 3% calcolata sull'aliquota dei posti che si rendono annualmente disponibili non riservata per legge ai concorsi per esami e titoli, e comunque non meno di un posto.

     I posti annualmente non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.

 

          Art. 41.

     Il personale insegnante incaricato in servizio all'estero presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ad appositi corsi abilitanti speciali, da indire nell'anno 1975 con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli affari esteri secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

 

          Art. 42.

     Nella prima applicazione della presente legge saranno incaricati a tempo indeterminato, dall'inizio del prossimo anno scolastico, anche se sprovvisti del titolo di abilitazione ma forniti del prescritto titolo di studio, gli insegnanti non di ruolo in servizio da almeno due anni continuativi, nominati, con decreto, dal Ministro per gli affari esteri, oppure da enti di emanazione consolare per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto per il corrispondente personale nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

     I docenti sprovvisti di abilitazione conserveranno l'incarico purché conseguano l'abilitazione partecipando ai primi corsi che saranno svolti ai sensi del precedente art. 41.

     Gli insegnanti di cui al precedente primo comma, in servizio nelle scuole elementari all'estero o nei corsi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, di corrispondente livello, non in possesso del prescritto titolo di studio saranno utilizzati, con incarico a tempo indeterminato, per mansioni amministrative o attività parascolastiche. Essi potranno essere riutilizzati nell'insegnamento, con incarico a tempo indeterminato, qualora conseguano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il diploma di maturità magistrale.

     Ai fini del conferimento dei predetti incarichi si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana per gli insegnanti che ne siano precedentemente in possesso.

 

          Art. 43.

     Il personale non insegnante incaricato con decreto del Ministro per gli affari esteri in servizio all'estero da almeno cinque anni presso le istituzioni di cui ai precedenti articoli ha titolo a partecipare ai concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso al ruolo corrispondente alle mansioni svolte, con diritto ad una riserva dei posti messi a concorso nella misura del 2%, e comunque a non meno di un posto.

     Il personale non insegnante in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le istituzioni di cui al comma precedente potrà partecipare ai concorsi anzidetti anche nel caso che il servizio sia stato prestato senza nomina ministeriale.

     Per i concorsi relativi alle carriere esecutiva ed ausiliaria è ammessa la partecipazione ad un solo concorso per la provincia scelta dall'aspirante.

     I posti non utilizzati restano disponibili per gli altri impieghi previsti dalle disposizioni in vigore.

     Ai fini della riserva di cui al precedente primo comma, è riconosciuto utile il servizio prestato dagli insegnanti elementari, quali segretari, presso le sezioni didattiche e gli ispettorati scolastici all'estero.

     Il personale che consegue la nomina in ruolo cessa dal servizio all'estero.

 

          Art. 44.

     Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, sono stabiliti, con congruo anticipo sulla data d'inizio di ogni anno scolastico, il piano di istituzione dei nuovi istituti, scuole e corsi, il programma delle attività culturali e scolastiche, il contingente del personale di ruolo e di quello non di ruolo da assegnare alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ed il limite massimo della spesa.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno emanate le norme di esecuzione dei precedenti articoli 40 e 43.

 

          Art. 45.

     Ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del conferimento di supplenze ed incarichi in Italia, il servizio prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo presso le istituzioni di cui alla presente legge è valutato nella misura prevista dall'art. 10 della legge 3 marzo 1971, n. 153.

 

          Art. 46.

     Le disposizioni della presente legge si applicano salvo gli obblighi derivanti da accordi internazionali e salvo quanto diversamente disposto, con carattere cogente, dalla normativa del paese nel quale le istituzioni si trovano.

     Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facoltà di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento più favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale è data facoltà di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati [7] .

     Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, è consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio [8] .

 

          Art. 47.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove non incompatibili, le norme vigenti per il personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

     Sono abrogate le norme del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni o integrazioni contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 38 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1980, n. 924.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1980, n. 924.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1980, n. 924.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1980, n. 924.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1980, n. 924.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 65.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 marzo 1980, n. 65.