§ 86.4.79 – L. 20 maggio 1985, n. 207.
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:20/05/1985
Numero:207


Sommario
Art. 1.  Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato.
Art. 2.  Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale.
Art. 3.  Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato.
Art. 4.  Riconoscimento di Servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio.
Art. 5.  Piante organiche provvisorie.
Art. 6.  Concorsi pubblici in via di espletamento.
Art. 7.  Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie.
Art. 8.  Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali.
Art. 9.  Procedura per l'espletamento dei concorsi.
Art. 10.  Procedure per i trasferimenti.
Art. 11.  Trasferimenti interregionali.
Art. 12.  Trasferimenti in base all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12.
Art. 13.  Applicabilità di norme.
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 86.4.79 – L. 20 maggio 1985, n. 207.

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(G.U. 28 maggio 1985, n. 124).

 

     Art. 1. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato.

     Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'art. 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

     Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

     L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purchè assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.

     Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.

     Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

     Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

     Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

 

          Art. 2. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale.

     Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 1, che ricopriva, in virtù di incarico conferito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'art. 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 1.

 

          Art. 3. Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato.

     Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presìdi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuità della erogazione.

     Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.

     Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonchè quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.

     Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purchè in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale.

     Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 4. Riconoscimento di Servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio.

     Il servizio prestato dal personale di cui all'art. 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'art. 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

     Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

     Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. Piante organiche provvisorie.

     Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

     Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.

 

          Art. 6. Concorsi pubblici in via di espletamento.

     Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 7. Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie.

     Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonchè al personale degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Gli enti di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.

 

          Art. 8. Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali.

     Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posizione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 1., è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

     Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

          Art. 9. Procedura per l'espletamento dei concorsi. [1]

     Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.

     Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

     Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltrechè le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

     Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

     Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

     Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

     Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

     Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

     La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

     Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

     I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.

     L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

     Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

     Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

     La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

     Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

     L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purchè, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

     Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a 45 giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti [2].

 

          Art. 10. Procedure per i trasferimenti.

     Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

     Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

     Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

     L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.

 

          Art. 11. Trasferimenti interregionali.

     Il personale delle unità sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.

 

          Art. 12. Trasferimenti in base all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12.

     Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

     Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'art. 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali e all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.

     Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in base ad obiettive esigenze.

     Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.

     I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalità previste dall'art. 9 della presente legge.

 

          Art. 13. Applicabilità di norme.

     La normativa di cui agli articoli 35-bis e 35-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unità sanitarie locali.

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.

     Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purchè il trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.

     Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

     Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

     I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

     Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.


[1] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 5 della L. 29 dicembre 1988, n. 544 e l'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1990, n. 415.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.