§ 86.11.12 - D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.
Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:11/02/1961
Numero:264


Sommario
Art. 1.      Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore
Art. 2.      L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale
Art. 3.      I Comuni e i Consorzi di comuni hanno un ufficio veterinario comunale
Art. 4.      Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo
Art. 5.      Il direttore del macello pubblico
Art. 6.      La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo
Art. 7.      La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti [...]
Art. 8.      Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità
Art. 9.      La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni [...]
Art. 10.      Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli [...]
Art. 11.      La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente [...]
Art. 12.      I servizi medico-specialistici di cui all'art. 11 concernono
Art. 13.      I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di
Art. 14.      L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi [...]
Art. 15.      Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale [...]
Art. 16.      Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovrintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente [...]
Art. 17.      L'art. 3 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, e successive modificazioni è sostituito dal seguente
Art. 18.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica [...]
Art. 19.      All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all'art. 14 e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500 milioni si [...]


§ 86.11.12 - D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264.

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

(G.U. 22 aprile 1961, n. 100)

 

 

Titolo I

 

ORGANI PERIFERICI OPERANTI NEL CAMPO DELLA SANITA' - MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE - UFFICIALE SANITARIO

 

     Art. 1.

     Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

     a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;

     b) approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.

     Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.

     Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento [1] .

 

          Art. 2.

     L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanità, dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale.

     L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

     1) vigila nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;

     2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;

     3) riceve le denuncie di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

     L'ufficiale sanitario può avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.

 

Titolo II

 

SERVIZI VETERINARI

 

Capo I

 

UFFICIO VETERINARIO COMUNALE

 

          Art. 3.

     I Comuni e i Consorzi di comuni hanno un ufficio veterinario comunale.

     Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:

     a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;

     b) il direttore del macello pubblico;

     c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

     Nei Comuni dove prestano servizio più veterinari l'ufficio veterinario comunale è diretto da un veterinario comunale capo.

     Negli altri Comuni e Consorzi di comuni è preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo.

     Il veterinario comunale preposto alla direzione dell'ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale, del quale esegue gli ordini. Egli può delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.

     Lo Stato può assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle "spese per i servizi veterinari" dello stato di previsione del Ministero della sanità.

 

          Art. 4.

     Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

     a) provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;

     b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;

     c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;

     d) propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;

     e) assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;

     f) da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

     g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;

     h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

 

          Art. 5.

     Il direttore del macello pubblico:

     a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;

     b) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;

     c) è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento;

     d) è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;

     e) propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.

     Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto.

     Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo.

 

          Art. 6.

     La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

     Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia o su materie affini presso una Facoltà universitaria di medicina veterinaria.

     I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale.

     Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione comunale.

     In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

 

          Art. 7.

     La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.

     Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione.

     I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.

 

Capo II

 

UFFICI VETERINARI DI CONFINE, PORTO E AEROPORTO

 

          Art. 8.

     Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.

     Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.

     I veterinari di confine:

     a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;

     b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;

     c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.

     (Omissis) [2].

     Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati [3] .

     Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo [4] .

     La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare [5].

     La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi [6] .

     I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati.

     Le condizioni per la fornitura agli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonchè le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanità.

 

Titolo III

 

SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA

 

          Art. 9.

     La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 10.

     Sono oggetto della vigilanza e della tutela, di cui all'articolo precedente, le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e privati, di ogni ordine e grado, e gli alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti, nonchè, per quanto attiene alla difesa contro le malattie infettive, il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti stessi.

 

          Art. 11.

     La vigilanza igienica delle scuole e la tutela sanitaria della popolazione scolastica vengono esercitate con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi specialistici.

     A mezzo di tali servizi si provvede:

     a) al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;

     b) alla difesa contro le malattie infettive;

     c) all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali;

     d) alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione;

     e) alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;

     f) all'educazione igienico-sanitaria della popolazione scolastica;

     g) ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole.

 

          Art. 12.

     I servizi medico-specialistici di cui all'art. 11 concernono:

     1) le imperfezioni e le malattie dentarie;

     2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;

     3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;

     4) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;

     5) il reumatismo e la cardiopatia;

     6) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo fisico-psichico;

     7) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;

     8) l'igiene mentale;

     9) la nutrizione.

     I servizi specialistici svolgono azione di medicina preventiva.

     Le prestazioni inerenti alla tubercolosi, al reumatismo, alle cardiopatie, alle malattie dermoveneree, al tracoma e alle altre malattie sociali, saranno fornite dagli enti appositamente istituiti per la lotta contro queste malattie.

     L'ufficio del medico provinciale promuoverà, d'intesa con il provveditore agli studi e con il capo dell'Ispettorato del lavoro provinciale, il necessario collegamento tra i servizi medico-scolastici ed i servizi di condotta medica e mutualistici, per assicurare le prestazioni terapeutiche agli alunni appartenenti a famiglie aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica.

 

          Art. 13.

     I Comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, provvedono all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di:

     a) medici scolastici generici e medici scolastici specialistici;

     b) personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, in numero adeguato alle esigenze locali.

     Nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, il servizio di medicina scolastica a carattere prevalentemente profilattico può essere affidato al medico condotto.

     Le scuole sia pubbliche che private sono tenute a mettere a disposizione del servizio medico scolastico, nelle proprie sedi, locali idonei, in conformità delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688.

     Spetta ai Comuni di provvedere all'attrezzatura di detti locali nelle scuole pubbliche, nei modi stabiliti dal regolamento. Allo stesso obbligo sono soggetti le scuole e gli istituti di istruzione privati.

 

          Art. 14.

     L'Amministrazione provinciale può istituire od integrare i servizi medico-scolastici, qualora i Comuni ed i Consorzi di comuni non siano in condizioni di provvedervi totalmente o parzialmente.

     La ripartizione delle spese è fatta in conformità del disposto del terzo comma dell'art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

     Il Ministero della sanità, per favorire l'impianto e l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici, può concedere contributi finanziari ai Comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti ed ai Consorzi di comuni.

     Per i servizi specialistici il contributo dello Stato non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta dal Ministero della sanità.

 

          Art. 15.

     Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità.

     I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.

 

          Art. 16.

     Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovrintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento.

     Il Ministro per la sanità può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialità, l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

     Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402 [7] .

     Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico [8] .

 

          Art. 17.

     L'art. 3 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     “La Commissione è composta:

     1) dal direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

     2) dal direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

     3) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;

     4) dal direttore generale dell'istruzione media del Ministero della pubblica istruzione;

     5) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     6) da due professori universitari titolari di igiene, designati uno, dal Ministro per la sanità, l'altro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

     La Commissione ha due segretari, uno designato dal Ministro per la sanità e l'altro dal Ministro per la pubblica istruzione".

 

          Art. 18.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro, il regolamento per la esecuzione delle norme contenute nel titolo III.

     Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, saranno apportate dai Comuni le modifiche necessarie ai regolamenti di igiene, nella parte riguardante le scuole, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

 

          Art. 19.

     All'onere derivante dalla concessione di contributi da parte dello Stato di cui all'art. 14 e valutato per l'esercizio finanziario 1960-61 in lire 500 milioni si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni ciascuno degli stanziamenti dei capitoli 49 e 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per lo stesso esercizio finanziario ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 31 marzo 1976, n. 124.

[2]  Comma sostituito dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1969, n. 13, e abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

[3]  Comma inserito dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1969, n. 13.

[4]  Comma inserito dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1969, n. 13.

[5]  Comma inserito dall'art. 2 della L. 31 gennaio 1969, n. 13.

[6]  Comma inserito dall'art. 2, L. 31 gennaio 1969, n. 13.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 6 aprile 1965, n. 334.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 6 aprile 1965, n. 334.