§ 86.11.1e - Legge 6 aprile 1965, n. 334.
Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:06/04/1965
Numero:334


Sommario
Art. 1.      All'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in L. 50.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento [...]


§ 86.11.1e - Legge 6 aprile 1965, n. 334.

Compenso per il personale incaricato di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici.

(G.U. 24 aprile 1965, n. 103).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402.

     Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico".

 

          Art. 2.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in L. 50.000.000, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.