§ 86.10.00S - Legge 31 gennaio 1969, n. 13.
Modifiche ed integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 8 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:31/01/1969
Numero:13


Sommario
Art. 1.      All'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è sostituito dai seguenti:


§ 86.10.00S - Legge 31 gennaio 1969, n. 13. [1]

Modifiche ed integrazioni all'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

(G.U. 20 febbraio 1969, n. 46)

 

     Art. 1.

     All'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Salva l'applicazione dell'art. 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

     Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ed altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali".

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è sostituito dai seguenti:

     "Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze di servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità.

     Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

     Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

     La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare.

     La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.