§ 86.4.74 – D.L. 26 novembre 1981, n. 678.
Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:26/11/1981
Numero:678


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e [...]
Art. 2.      L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 [...]
Art. 5.      La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.4.74 – D.L. 26 novembre 1981, n. 678. [1]

Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.

(G.U. 28 novembre 1981, n. 328).

 

     Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario [2].

     I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:

     a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;

     b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;

     c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta perla copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma [3].

     L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delleleggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali [4].

     Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato [5].

     Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali [6].

     Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame [7].

     E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonchè accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

     Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

     Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidi da trasferire alle unità sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanità, su richiesta della regione o della provincia autonoma, sentito il Consiglio sanitario nazionale [8].

     Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le assunzioni per i casi previsti dal presente decreto sono effettuate con il rispetto delle norme previste daldecreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 [9].

     Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'art. 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta giorni successivi alla data anzidetta [10].

     A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il 3% di ogni qualifica [11].

     Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati [12].

     Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni [13].

     (Omissis) [14].

     (Omissis) [15].

     (Omissis) [16].

 

          Art. 2.

     L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [17].

 

          Art. 3 bis. [18]

     A partire dal 1° gennaio 1982 per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, né tenuti all'iscrizione ad altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali di malattia e di maternità sono dovuti nella misura prevista per i lavoratori già assicurati presso l'INAM medesimo.

     Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal 1° marzo 1982.

     I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

          Art. 4.

     Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito presso il Ministero della sanità con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, trova applicazione il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto per il personale civile dello Stato, salvo quanto disposto per il trattamento di quiescenza e di previdenza dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Agli adempimenti relativi provvede il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 per l'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

 

          Art. 5.

     La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982.

 

          Art. 6. [19]

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 gennaio 1982, n. 12.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1988, n. 610 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12 e ora abrogato dall'art. 12 della L. 20 maggio 1985, n. 207.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12 e ora abrogato dall'art. 12 della L. 20 maggio 1985, n. 207.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12 e ora abrogato dall'art. 12 della L. 20 maggio 1985, n. 207.

[17] Comma già modificato dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12 e ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 maggio 1994, n. 325.

[18] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

[19] Articolo abrogato dalla L. di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.