§ 86.1.24 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613.
Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:31/07/1980
Numero:613


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri
Art. 3.  [8]
Art. 4.      L'Associazione della C.R.I. alla chiusura di ciascun anno finanziario, anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero [...]
Art. 5.      L'Associazione italiana della Croce rossa può svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da [...]
Art. 6.      L'Associazione italiana della Croce rossa può agire, anche in giudizio, a difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti [...]
Art. 7.      L'attuale disciplina dei rapporti relativi al funzionamento del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, cessa a decorrere [...]
Art. 8.      Per l'espletamento delle operazioni relative al trasferimento ai comuni dei servizi, dei beni mobili e immobili e del personale ad essi adibito, da effettuare sulla base dei decreti emanati ai [...]
Art. 9.      Il personale civile in servizio alla data del 31 luglio 1980, non trasferito ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene inserito in un ruolo [...]
Art. 10.  [12]
Art. 11.      Le autorità di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze [...]
Art. 12.      E' abrogata ogni disposizione concernente l'Associazione italiana della Croce rossa incompatibile con le norme contenute nel presente decreto


§ 86.1.24 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613. [1]

Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).

(G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.).

 

     Art. 1. [2]

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

 

          Art. 2.

     L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri:

     1) Principio volontaristico, nel senso che la qualità di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

     2) Compiti:

     a) [contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonchè delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile] [3];

     b) [disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi] [4];

     c) organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

     d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale è informata;

     d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie [5];

     d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana.

     L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) è determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

     3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

     I) un'organizzazione centrale composta:

     a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

     b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I. nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

     c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

     d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonchè da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

     II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

     a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

     b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

     c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

     III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:

     a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

     b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

     c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

     IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

     a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

     b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

     c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

     V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione. [6].

     4) Gratuità delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale. E' ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche. Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro [7].

 

          Art. 3. [8]

     [Entro il 1° gennaio 1981 il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa è trasmesso al Ministero della sanità ed è approvato entro il 30 giugno 1981 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità e difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.

     Con lo stesso procedimento si provvede all'approvazione delle modifiche statutarie.]

 

          Art. 4.

     L'Associazione della C.R.I. alla chiusura di ciascun anno finanziario, anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia del bilancio e del conto consuntivo, anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali, nonchè una relazione recante oltre le notizie sull'attività svolta, sul numero degli associati e sull'ammontare delle quote associative, anche notizie, corredate di copia dell'ultimo bilancio consuntivo, sulla utilizzazione delle disponibilità finanziarie. L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di tenere un libro aggiornato dei nominativi degli associati, da esibire in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Consiglio o del Ministro della sanità, nonchè di fornire tutte le informazioni che saranno ad essa richieste, consentendo ed agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici centrali o periferici, degli opportuni accertamenti od ispezioni [9].

     Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 [10].

     L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo che sarà indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro [11].

     Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, l'Associazione è tenuta a presentare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto amministrativo delle somme ricevute dallo Stato a titolo di contributo o di sovvenzione.

 

          Art. 5.

     L'Associazione italiana della Croce rossa può svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni, che disciplineranno anche i relativi controlli, e in osservanza delle leggi che definiscono le attribuzioni delle Amministrazioni degli esteri e dell'interno.

     Lo schema tipo di convenzione sarà approvato con decreto del Ministro competente.

 

          Art. 6.

     L'Associazione italiana della Croce rossa può agire, anche in giudizio, a difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

     L'Associazione italiana della Croce rossa può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 7.

     L'attuale disciplina dei rapporti relativi al funzionamento del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, di cui all'art. 8 della legge 14 luglio 1967, n. 592, cessa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di riordinamento del Ministero della sanità, di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Con la stessa legge di riordinamento verrà disciplinata la gestione del Centro.

 

          Art. 8.

     Per l'espletamento delle operazioni relative al trasferimento ai comuni dei servizi, dei beni mobili e immobili e del personale ad essi adibito, da effettuare sulla base dei decreti emanati ai sensi del primo comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 65 e 67 della stessa legge.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità nomina, di concerto con il Ministro della difesa, un commissario straordinario. Lo stesso commissario, fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi della C.R.I. costituiti ai sensi del presente decreto e sulla base delle direttive impartite dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, provvede all'esercizio delle funzioni tuttora spettanti alla C.R.I. e adotta tutti i provvedimenti già riservati alla competenza dei disciolti organi ordinari.

     All'elaborazione dello statuto provvede un comitato nazionale composto da un socio della Croce rossa prescelto dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, che lo presiede e da altri componenti designati tra gli attuali soci dai presidenti delle giunte regionali in numero di due per ciascuno, tenendo conto di tutte le componenti volontaristiche.

     Lo statuto deve essere approvato entro sei mesi.

     In caso di inadempienza provvede il Ministro della sanità sentito il Ministro della difesa.

 

          Art. 9.

     Il personale civile in servizio alla data del 31 luglio 1980, non trasferito ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene inserito in un ruolo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base e con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, salvo quanto previsto dai commi successivi.

     A detto personale sono assicurate la normativa economica e lo sviluppo della carriera secondo quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive attuazioni contrattuali.

     Il personale di cui al primo comma del presente articolo che non intende optare per il servizio presso l'Associazione della Croce rossa italiana viene assegnato ad altre pubbliche amministrazioni secondo le norme di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.

     Ove il personale che abbia optato per il servizio presso l'Associazione non sia sufficiente alle esigenze funzionali dell'ente determinate con lo statuto di cui all'art. 3 del presente decreto, si fa luogo alla assegnazione ad altre pubbliche amministrazioni solo per la parte di personale eccedente le suddette esigenze di servizio.

     I concorsi in via di svolgimento, per i quali sia stata espletata almeno una prova scritta, saranno portati a compimento ed ai vincitori saranno applicate le norme vigenti all'atto dell'assunzione in servizio per il restante personale.

     Qualsiasi nuova assunzione di personale civile è a carico dell'Associazione.

 

          Art. 10. [12]

     [Ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla è innovato circa la collocazione del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato nonchè circa i poteri e le facoltà del Ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potrà estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate.

     In conformità alla richiamata normativa internazionale, l'Associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.]

 

          Art. 11.

     Le autorità di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

     Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

     Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.

     L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.

 

          Art. 12.

     E' abrogata ogni disposizione concernente l'Associazione italiana della Croce rossa incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, convertito dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[6] Il numero 3), modificato dall'art. 1 della L. 2 dicembre 2000, n. 360, è stato così sostituito dall'art. 3 del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, convertito dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[7] Numero così modificato dall'art. 4 del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, convertito dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, convertito dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390.

[10] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, convertito dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, convertito dalla L. 19 gennaio 2005, n. 1.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.