§ 42.4.21 - Legge 12 dicembre 1966, n. 1078 .
Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:12/12/1966
Numero:1078


Sommario
Art. 1.      I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più [...]
Art. 2.      I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo [...]
Art. 3.      Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico
Art. 4.      Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere [...]
Art. 5.      I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati


§ 42.4.21 - Legge 12 dicembre 1966, n. 1078 [1] .

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.

(G.U. 20 dicembre 1966, n. 319)

 

 

     Art. 1.

     I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 2.

     I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

 

          Art. 3.

     Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

     1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

     2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

     3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

     Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

     Qualora l'Ente o l'Azienda, presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previste per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

     In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Al personale, di cui all'articolo 2 della presente legge, competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario in relazione ai servizi effettivamente prestati.

 

          Art. 5.

     I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

     L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.

 


[1]  Le disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 1985, n. 816 hanno sostituito quelle della presente legge per effetto dell'art. 28 della stessa L. 816/985 limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella legge stessa. L’art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato la L. 816/1985.