§ 22.3.30 - D.P.R. 31 maggio 1984, n. 665.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982 - 84 per il personale dipendente dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:31/05/1984
Numero:665


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione del decreto.
Art. 2.  Durata.
Art. 3.  Accordi decentrati.
Art. 4.  Informazione.
Art. 5.  Orario di lavoro.
Art. 6.  Mensa.
Art. 7.  Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 8.  Reclutamento del personale e assunzioni temporanee.
Art. 9.  Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica.
Art. 10.  Indennità di rischio e maneggio valori.
Art. 11.  Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 12.  Compenso per lavoro straordinario.
Art. 13.  Incentivi alla produttività.
Art. 14.  Qualifiche funzionali e trattamento economico.
Art. 15.  Riequilibrio anzianità economica e nuovo salario d'anzianità.
Art. 16.  Salario d'anzianità relativo al periodo di vigenza del presente decreto.
Art. 17.  Decorrenza dei benefici economici.
Art. 18.  Norme di inquadramento definitivo nei profili professionali.
Art. 19.  Passaggio ad altra qualifica funzionale.
Art. 20.  Vice segretario generale.
Art. 21.  Anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità.
Art. 22.  Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Art. 23.  Oneri.


§ 22.3.30 - D.P.R. 31 maggio 1984, n. 665.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982 - 84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.

(G.U. 15 ottobre 1984, n. 284, S.O.).

 

Art. 1. Area di applicazione del decreto.

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dalle camere di commercio nonché al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici, dalle aziende commerciali del porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e dal deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova.

 

     Art. 2. Durata.

     Il presente decreto si riferisce al periodo 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1984; i suoi effetti economici hanno inizio dal 1° gennaio 1983 secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 17 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

     Art. 3. Accordi decentrati.

     Nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente normativa sono consentiti accordi decentrati per singole camere di commercio ovvero per le aziende citate al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/83 nelle materie e per le finalità appresso indicate:

     a) organizzazione del lavoro intesa ad assicurare nei singoli uffici il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente e delle esigenze degli utenti;

     b) disciplina dei carichi di lavoro finalizzata ad una più razionale organizzazione degli uffici e del lavoro, collegata alla professionalità, all'impegno e alla produttività dei singoli e degli uffici;

     c) formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e addestramento finalizzati al miglioramento della professionalità del personale in servizio anche in relazione alla introduzione delle nuove tecnologie e metodologie di lavoro;

     d) orario di lavoro: nei limiti di durata fissati dal presente decreto la sua articolazione deve essere intesa precipuamente al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza e dei servizi dell'ente;

     e) produttività: la determinazione degli standards di rendimento in funzione del conseguimento di una maggiore produttività qualitativa e quantitativa tenuto conto anche del potenziamento e rinnovamento delle strutture, meccanizzate o automatizzate ed in relazione a programmi di attività ben definiti;

     f) quant'altro espressamente previsto dal presente decreto.

     La contrattazione decentrata non può comportare, comunque, nuovi oneri oltre quelli previsti dal presente decreto.

     Gli accordi di cui sopra sono recepiti con deliberazione delle giunte camerali in veste di consiglio di amministrazione e per l'esecuzione vistati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 4. Informazione.

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di cercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti dai quali discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione è rivolta alle strutture sindacali orizzontali e verticali e i modi e i tempi per l'informazione stessa vengono stabiliti dalla singola camera.

 

     Art. 5. Orario di lavoro.

     L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore.

     In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite le seguenti articolazioni di lavoro:

     a) orario unico su sei giorni lavorativi settimanali di sei ore giornaliere;

     b) orario articolato su cinque giorni lavorativi settimanali con almeno due rientri pomeridiani.

     Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

     In ogni caso l'intervallo dovrà essere comunque non inferiore ad un'ora.

     La regolamentazione dell'orario, nelle ipotesi richiamate, va disciplinata ai sensi del precedente art. 3.

 

     Art. 6. Mensa.

     Gli enti possono istituire mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso accordi decentrati esclusivamente presso quelle camere in cui l'orario di lavoro è articolato, per non meno di quattro giorni nella settimana, in orario spezzato con intervallo di norma non inferiore ad un'ora fra i due periodi.

     Per usufruire dei servizi di mensa è necessaria la effettiva presenza in servizio.

     Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è in alcun modo monetizzabile.

     Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione se il servizio di mensa è gestito da terzi oppure un corrispettivo, sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.

 

     Art. 7. Rapporto di lavoro a tempo parziale.

     In via sperimentale gli enti possono procedere alla trasformazione dei posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo del 10% dell'organico nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

     Tale istituto comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale stabilito dal precedente art. 5.

     Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

     In particolare si stabilisce:

     a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

     b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

     c) il salario di anzianità, di cui al successivo art. 16, è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;

     d) al personale a tempo parziale spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

     e) il personale a tempo parziale non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge;

     f) non possono coprire posti a tempo parziale i dipendenti con posizione funzionale di direzione e coordinamento di strutture operative.

     I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in tempo parziale debbono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il 1° ed il 6° livello, fermo restando quanto previsto nella lettera f) del precedente comma.

     Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a tempo parziale saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.

     Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa sempreché vi siano le disponibilità dei relativi posti.

     Le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Per il personale a tempo parziale il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.

 

     Art. 8. Reclutamento del personale e assunzioni temporanee.

     Il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983.

     In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvederà con proprio decreto a dettare le modalità occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

     Per le assunzioni a tempo determinato presso gli enti destinatari del presente decreto si confermano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971.

 

     Art. 9. Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica.

     Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica inferiore.

     In quest'ultimo caso il dipendente, dal momento del nuovo inquadramento, avrà diritto allo stipendio correlato alla qualifica inferiore conservando il salario d'anzianità in godimento maggiorato della differenza tra lo stipendio della qualifica di provenienza e lo stipendio della qualifica d'inquadramento.

 

     Art. 10. Indennità di rischio e maneggio valori.

     Al personale camerale adibito in via continuativa alle prestazioni di lavoro di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 5 maggio 1975, o che sia addetto sempre in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, si applicano le norme contenute nel precitato decreto e successive modificazioni, sia per quanto concerne l'ammontare delle indennità e sia per quanto concerne le condizioni e le modalità che danno titolo alle stesse.

 

     Art. 11. Formazione e aggiornamento professionale.

     Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore individuali. Tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Unioncamere a livello nazionale e regionale per il raggiungimento delle esigenze funzionali degli enti nonché, in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio di scuola media inferiore in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, la cui frequenza deve essere dimostrata dal dipendente, fermo restando comunque il limite individuale.

     Gli enti possono, altresì, promuovere in sede locale ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale per specifiche esigenze d'intesa con l'Unione e nel rispetto del limite orario di cui al primo comma.

     Il personale è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza.

     Qualora i corsi si svolgano fuori sede, all'interessato, compete il trattamento economico di missione secondo la normativa vigente e qualora ne ricorrano i presupposti.

     L'attività di formazione è finalizzata:

     a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;

     b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

     Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione si concludono con misure oggettive di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

 

     Art. 12. Compenso per lavoro straordinario.

     In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77, con le modalità indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, è determinata per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

     La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

     In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie già previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel precedente primo comma, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito.

     La spesa annua complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, non dovrà in ogni caso superare i limiti degli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio relativi al 1983.

 

     Art. 13. Incentivi alla produttività.

     Per le esigenze funzionali di ogni singolo ente volte al raggiungimento di una maggiore efficienza, redditività ed economicità dei servizi tale da rispondere pienamente al soddisfacimento della domanda di prestazioni da parte dell'utenza, potranno essere attivati, a partire dal 1° gennaio 1984, compensi incentivanti la produttività collegati al livello di professionalità, alle giornale di effettivo lavoro nonché al conseguimento di obiettivi prefissati.

     Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati da ogni singolo ente e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità l'operativa.

     Per le finalità di cui sopra, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi o per unità organica, nonché delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni di cui sopra ed i relativi risultati saranno definiti con delibere della giunta camerale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     La somma da destinare annualmente al finanziamento del premio incentivante la produttività non dovrà superare il 50% delle disponibilità esistenti al 1° gennaio 1983 nel capitolo di bilancio relativo alla voce lavoro straordinario. Di conseguenza le predette disponibilità dovranno essere ridotte di un importo pari a quello destinato alla produttività.

 

     Art. 14. Qualifiche funzionali e trattamento economico.

     Il personale di cui all'art. 1 del presente decreto è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui all'allegato A alle quali corrisponde lo stipendio iniziale a fianco di ciascuna di esse indicato:

 

I    qualifica                                      L. 3.300.000

II   qualifica                                      »  3.600.000

III  qualifica                                      »  3.800.000

IV   qualifica                                      »  4.400.000

V    qualifica                                      »  4.800.000

VI   qualifica                                      »  5.500.000

VII  qualifica                                      »  6.400.000

VIII qualifica                                      »  7.700.000

VIII qualifica-bis per:

vice segretario generale                            »  9.200.000

direttore laboratorio chimico                       »  9.200.000

direttore azienda speciale deposito franco di       »  9.200.000

Genova

 

 

 

     Spettano inoltre: la tredicesima mensilità, la gratifica di luglio, l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, se dovute, oltre il salario d'anzianità di cui al successivo art. 16.

     I livelli retributivi sopra determinati restano fissi per tutto l'arco di vigenza del presente decreto, per cui alla data del 1° gennaio 1983 la progressione economica per classi e scatti è soppressa.

 

     Art. 15. Riequilibrio anzianità economica e nuovo salario d'anzianità.

     Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti camerali viene effettuato sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle camere di commercio fino alla data del 31 dicembre 1982 con riferimento ai valori iniziali di livello di cui al precedente art. 14 e con le seguenti modalità:

     A) Per il personale che alla data del 31 dicembre 1982 ha sempre prestato servizio, nella qualifica di inquadramento, l'anzianità viene riconosciuta per intero in ragione del 3% annuo sul valore iniziale del livello d'inquadramento per i primi sedici anni ed in ragione di 1,85% annuo, sempre sul valore iniziale del livello di inquadramento, per gli anni dal diciassettesimo in poi. Le frazioni inferiori ad anno vanno calcolate in ragione di mese trascurando i periodi inferiori a sedici giorni, arrotondando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. La somma così ottenuta rappresenta il nuovo salario di anzianità.

     B) Per il personale che alla data del 31 dicembre 1982 ha prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella dell'inquadramento, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2% per ogni anno di servizio applicando tale percentuale sul nuovo livello iniziale di cui al precedente art. 14 corrispondente alla o alle qualifiche inferiori a quella d'inquadramento. Le frazioni inferiori ad anno vanno calcolate in ragione di mese ed arrotondando a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni. L'importo risultante dall'applicazione del criterio di cui alla presente lettera B) sommato all'importo risultante dall'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera A) costituisce il nuovo salario d'anzianità.

     Qualora il nuovo salario d'anzianità determinato ai sensi della lettera A) del presente articolo oppure ai sensi delle lettere A) e B), nel caso il dipendente abbia prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella d'inquadramento, dovesse risultare d'importo inferiore a quanto maturato per anzianità al 31 dicembre 1982 secondo la normativa in vigore a tale data, il dipendente conserva quale salario di anzianità quest'ultimo importo.

     Ferma restando la determinazione del salario d'anzianità secondo le modalità di cui sopra, gli importi delle classi o degli scatti eventualmente maturati successivamente alla data del 1° gennaio 1983, dovranno continuare ad essere corrisposti per la parte riferita al periodo successivo al 1° gennaio 1983 come salario di anzianità con l'avvertenza che gli importi relativi a tale periodo dovranno essere portati in detrazione dal salario d'anzianità che verrà corrisposto alla data del 1° gennaio 1985.

     Qualora il miglioramento economico complessivo risultante dal nuovo livello e dal riequilibrio dell'anzianità, determinato secondo i precedenti commi del presente articolo, dovesse risultare, a regime, inferiore alla differenza tra il nuovo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento e quello iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data del 31 dicembre 1982, il dipendente avrà titolo ad un beneficio economico pari a tale differenza che viene aggiunto al salario di anzianità determinato secondo i criteri di cui alle precedenti lettere A) o B).

 

     Art. 16. Salario d'anzianità relativo al periodo di vigenza del presente decreto.

     Al personale nell'arco di vigenza del presente decreto verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario d'anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

 

I    qualifica                                       L.  198.000

II   qualifica                                       »   216.000

III  qualifica                                       »   228.000

IV   qualifica                                       »   264.000

V    qualifica                                       »   288.000

VI   qualifica                                       »   330.000

VII  qualifica                                       »   384.000

VIII qualifica                                       »   462.000

VIII qualifica-bis per:

vice segretario generale                             »   552.000

direttore laboratorio chimico                        »   552.000

direttore azienda speciale deposito franco di        »   552.000

Genova

 

     Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità di cui sopra verrà corrisposto in ragione di 1/24 degli importi sopra fissati per ogni mese di servizio prestato alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità verrà corrisposto, sempre in ventiquattresimi, in rapporto ai mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e nella qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1985.

     L'importo corrisposto nelle misure sopra fissate andrà ad aggiungersi alla data del 1° gennaio 1985 al salario di anzianità già determinato in base al precedente art. 15.

     Il presente istituto economico, in carenza di rinnovo contrattuale, conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, ai sensi dell'art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego.

 

     Art. 17. Decorrenza dei benefici economici.

     Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa intesa a contenere la dilatazione della spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente decreto vengono attribuiti con le decorrenze percentuali qui di seguito indicate calcolate sull'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

 

A) dal 1° gennaio 1983           35%

B) dal 1° gennaio 198            75%

C) dal 1° gennaio 1985           100%

 

     Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente decreto alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci:

     nuovo stipendio iniziale tabellare più importo derivante dal riequilibrio dell'anzianità pregressa, decurtato del trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre 1982.

     L'importo così ottenuto verrà corrisposto secondo le percentuali di cui sopra.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e prima del 1° gennaio 1985 compete lo stipendio iniziale relativo al livello d'inquadramento previsto dal precedente regolamento tipo approvato con decreto ministeriale del 12 luglio 1982 a cui va aggiunta la differenza fra

 

il nuovo e il vecchio valore iniziale di livello nelle percentuale di cui

al precedente primo comma.

 

     Art. 18. Norme di inquadramento definitivo nei profili professionali.

     Il personale viene inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsti dal presente decreto (allegato A) con effetto giuridico ed economico dal 1° gennaio 1983 secondo i seguenti criteri e modalità:

     1) il personale le cui attribuzioni in base alla qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 corrispondono a quelle descritte per le nuove qualifiche, in uno dei profili professionali di cui al precedente comma, è inquadrato in tale profilo anche in soprannumero;

     2) i dipendenti che abbiano effettivamente svolto, sempre alla data del 31 dicembre 1982, per un periodo non inferiore a cinque anni mansioni relative ad altro profilo appartenente allo stesso livello retributivo in cui è stato inquadrato ai sensi del precedente punto 1), possono essere inquadrati a domanda in questo ultimo profilo, previo parere favorevole della giunta camerale in veste di consiglio di amministrazione; le domande debbono essere inoltrate alla giunta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inquadramento;

     3) i dipendenti che ritengono di individuare in un profilo di livello immediatamente superiore a quello in cui sono stati inquadrati, ai sensi del precedente punto 1) le attribuzioni effettivamente svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e continuativamente da almeno cinque anni, ridotti a tre per coloro che hanno avuto assegnate funzioni superiori in base ad una deliberazione di giunta, possono essere sottoposti, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della professionalità; le domande debbono essere presentate al consiglio entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'inquadramento.

     La prova selettiva di cui al precedente comma, dovrà tenersi in unica sede nazionale; i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento della prova e quanto altro attiene alla prova stessa saranno stabilite, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Al termine della prova selettiva si provvederà a formare due graduatorie: una per gli idonei che hanno avuto assegnate le funzioni superiori in base ad una delibera di giunta e l'altra comprendente il restante personale idoneo.

     I posti disponibili e quelli che man mano si renderanno tali dovranno essere coperti iniziando ad attingere il personale idoneo dalla prima graduatoria.

     Ai fini degli inquadramenti di cui sopra vanno fatti salvi i passaggi di livello intervenuti dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando agli stessi le norme e modalità del precedente punto 1).

     Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente punto 3) tutti coloro che hanno già beneficiato di un passaggio di qualifica ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento tipo delle camere di commercio, approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982.

     Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, gli enti camerali stabiliranno, sulla base del nuovo ordinamento del personale e delle proprie esigenze i contingenti delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse ex carriere con deliberazione della giunta camerale, sentite le organizzazioni sindacali, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

     Alle qualifiche di vice segretario generale, direttore di laboratorio e di direttore dell'azienda speciale del deposito franco di Genova possono essere inquadrati esclusivamente i dipendenti che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto rivestono formalmente le qualifiche predette.

     Ai dipendenti inquadrati nel profilo professionale «operatori di magazzino e deposito» della qualifica quinta, nonché ai dipendenti inquadrati nel profilo professionale «operatore al peso» della qualifica quarta, viene attribuito un beneficio economico pari al 6% del valore rispettivamente del livello quinto e quarto. Tali importi vanno aggiunti al salario di anzianità.

     Le prove selettive previste dal presente articolo debbono essere portate a termine entro il corrente anno 1984.

 

     Art. 19. Passaggio ad altra qualifica funzionale.

     In occasione d'inquadramento in qualifica funzionale superiore il dipendente conserva quanto maturato per anzianità e gli viene attribuito lo stipendio del nuovo livello d'inquadramento.

 

     Art. 20. Vice segretario generale.

     Nei casi di vacanza del posto di segretario generale ovvero nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, per la durata comunque non inferiore ad un mese, idoneamente motivati, con delibera della giunta camerale, da comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere affidata ad un vice segretario generale la responsabilità di capo degli uffici e del personale.

     Tale incarico, rinnovabile, è conferito per un periodo massimo di un anno, e comporta l'attribuzione di una indennità di L. 100.000 mensili, riferita al periodo di effettivo esercizio delle funzioni.

 

     Art. 21. Anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità.

     Per l'acquisto di alloggio destinato ad uso di propria abitazione a ciascun dipendente può essere concessa la anticipazione in misura non superiore alla metà dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda. Tale anticipazione, a richiesta del dipendente stesso, potrà essere estinta con rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio o in una unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio.

     Possono essere concesse anticipazioni nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà in uso del dipendente.

     All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e non estinte, nonché dell'ammontare dei relativi interessi.

     Per le stesse finalità e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, possono essere concesse anticipazioni sulle indennità di anzianità di cui all'art. 77 del regolamento tipo per il personale delle camere di commercio approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1982; tali anticipazioni devono essere contenute nell'importo dell'80% sulla indennità maturata alla data della richiesta.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma e quelle di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili.

 

     Art. 22. Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le percentuali di cui all'art. 17 del presente decreto.

 

     Art. 23. Oneri.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 3,6 miliardi per l'anno 1983, in lire 7,7 miliardi per l'anno 1984 e in lire 0,8 miliardi per l'anno 1985, provvedono le camere di commercio all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dalle medesime.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.