§ 58.4.12 - D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:08/05/1987
Numero:266


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Organici
Art. 3.  Mobilità
Art. 4.  Mobilità interna all'Amministrazione
Art. 5.  Mobilità di comparto
Art. 6.  Mobilità per contingenti
Art. 7.  Assunzioni
Art. 8.  Piano occupazionale
Art. 9.  Orario di lavoro
Art. 10.  Orario flessibile
Art. 11.  Partecipazione all'orario flessibile
Art. 12.  Turnazioni
Art. 13.  Permessi e ritardi - Recuperi
Art. 14.  Riduzione dell'orario di lavoro settimanale
Art. 15.  Accordi decentrati
Art. 16.  Titolari del potere di negoziazione decentrata
Art. 17.  Livelli di negoziazione decentrata
Art. 18.  Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata
Art. 19.  Procedure
Art. 20.  Nona qualifica funzionale
Art. 21.  Dotazioni organiche
Art. 22.  Stipendio
Art. 23.      (Il presente articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).
Art. 24.  Accesso alla nona qualifica funzionale
Art. 25.  Decorrenza giuridica dell'inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali
Art. 26.  Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali
Art. 27.  Ammissione ai concorsi di personale in servizio
Art. 28.  Accesso alle qualifiche IV e VI
Art. 29.  Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 30.  Trattamento di missione
Art. 31.  Formazione
Art. 32.  Informazione
Art. 33.  Locali per le rappresentanze sindacali
Art. 34.  Attività culturali ricreative ed assistenziali
Art. 35.  Diritto di affissione
Art. 36.  Garanzie nelle procedure disciplinari
Art. 37.  Patronato sindacale
Art. 38.  Referendum
Art. 39.  Assemblea
Art. 40.  Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 41.  Pari opportunità
Art. 42.  Verifiche
Art. 43.  Visite mediche di controllo
Art. 44.  Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro
Art. 45.  Libretto sanitario
Art. 46.  Stipendio
Art. 47.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 48.  Passaggi di qualifica
Art. 49.  Lavoro straordinario
Art. 50.  Fondo di incentivazione, progetti di produttività, efficienza del lavoro
Art. 51.  Compenso incentivante
Art. 52.  Trattamento di quiescenza
Art. 53.  Indennità di bilinguismo
Art. 54.  Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale
Art. 55.  Applicabilità dell'accordo a speciali categorie di personale
Art. 56.  Copertura finanziaria
Art. 57.  Entrata in vigore


§ 58.4.12 - D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(G.U. 11 luglio 1987, n. 160, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

     2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

 

Capo II

PIANO OCCUPAZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

          Art. 2. Organici

     1. Le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le più opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, età ed anzianità di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantità di ore straordinarie prestate nell'anno precedente.

     2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi.

     3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici.

     4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale.

     5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attività degli uffici compresi nel campione.

     6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee.

     7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro [1] .

     8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi [2] .

     9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a:

     a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione;

     b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvederà, su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

     c) modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvederà, dopo aver attuato i processi di mobilità previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

 

          Art. 3. Mobilità

     1. Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell'art. 2, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilità del personale con l'osservanza delle modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

 

          Art. 4. Mobilità interna all'Amministrazione

     1. Sarà cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento.

     2. Gli avvisi di disponibilità dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno.

     3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalità di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso.

     4. La graduatoria degli aspiranti sarà formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio già prestato in sedi disagiate; d) anzianità di servizio; e) anzianità di sede di provenienza; f) motivi di salute.

     5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale.

     6. A parità di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purché appartenenti al medesimo profilo professionale.

     7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procederà d'ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovrà essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali.

     8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianità di qualifica ed, a parità di questa, della minore anzianità di servizio ed, eventualmente, della minore età.

     9. E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalità da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4.

     10. L'istituto della mobilità si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalità che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti.

 

          Art. 5. Mobilità di comparto

     1. Ove, attivati i procedimenti di mobilità interna, risultino ancora vacanze di organico nei singoli uffici, le amministrazioni, mediante bandi di disponibilità, da pubblicizzarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed attraverso mezzi di informazione di massa, indicono concorsi per la copertura dei posti vacanti da attuarsi mediante trasferimenti di personale in servizio in uffici di altre amministrazioni, le cui dotazioni organiche siano risultate sopradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali, e che non abbia trovato collocazione negli uffici dell'amministrazione di appartenenza, con i procedimenti di mobilità interna, e sempre che gli interessati appartengano al profilo professionale dei posti da conferire.

     2. Per la formazione della graduatoria si applicano le disposizioni previste per la mobilità interna dall'art. 4.

     3. L'impiegato, trasferito ad altra amministrazione, è inserito nell'organico nel posto che gli compete, secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di qualifica rivestita.

 

          Art. 6. Mobilità per contingenti

     1. Le amministrazioni, completate le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, comunicheranno al Dipartimento della funzione pubblica gli eventuali esuberi o le carenze di personale.

     2. Un gruppo misto di valutazione di comparto, composto dalle organizzazioni sindacali firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, dalle amministrazioni interessate e dal Dipartimento della funzione pubblica, con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale sul pubblico impiego, prenderà comparativamente in esame le predette risultanze che potranno costituire la base per l'attivazione di trasferimenti di contingenti di organici e di personale da una ad altra amministrazione.

     3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico [3] .

     4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 [4] .

     5. Fino a quando non avranno attuazione le disposizioni che precedono, il personale, che sia risultato esuberante rispetto ai fabbisogni dei singoli uffici, è considerato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ufficio.

 

          Art. 7. Assunzioni

     1. I posti che si rendano disponibili in anni successivi a quello della verifica degli organici di cui ai precedenti articoli dovuti a cessazioni dal servizio, a ristrutturazioni delle attività degli uffici ed a nuovi servizi offerti al pubblico, sono messi a concorso.

     2. A tal fine le amministrazioni indicono concorsi entro il 30 di gennaio di ogni anno per i posti resisi disponibili fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. I concorsi articolati per regione e provincia sono banditi per profilo professionale e, ove è possibile, per gruppi di amministrazioni ed articolati per regione e provincia.

     4. Per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvederà utilizzando le graduatorie di idonei dei concorsi conclusi nel triennio precedente.

 

          Art. 8. Piano occupazionale

     1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, predispongono progetti speciali occupazionali che dovranno interessare, preferibilmente, i seguenti settori:

     a) lotta all'evasione fiscale e contributiva;

     b) potenziamento del catasto statale;

     c) tutela del patrimonio culturale ed ambientale;

     d) difesa del suolo;

     e) ecologia e protezione civile;

     f) difesa del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico;

     g) difesa del litorale;

     h) servizi di assistenza agli anziani e portatori di handicaps;

     i) formazione lavoro;

     l) motorizzazione civile;

     m) repressione delle sofisticazioni e frodi alimentari.

     2. I progetti occupazionali prevedono gli obiettivi da conseguire; le professionalità occorrenti distinte per profilo professionale; la quantità di ore necessarie per la realizzazione del progetto occupazionale nonché il tipo di contratto utilizzato per l'assunzione.

     3. Tali progetti sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 settembre di ciascun anno e costituiranno le indicazioni richieste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per la predisposizione del piano occupazionale da parte del Governo.

     4. Per il trattamento economico del personale utilizzato, si fa riferimento al disposto di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 9. Orario di lavoro

     1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:

     a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

     b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

     c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

     d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

     e) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

     2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane, estendendo l'apertura degli uffici fino alle ore diciotto.

     3. Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, anche saltuari.

     4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unità organiche così come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti [5] .

     5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario di lavoro, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

     6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

     a) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;

     b) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

     c) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

     d) il grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

     7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purché sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unità addette ad ogni singolo ufficio.

     8. La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno.

 

          Art. 10. Orario flessibile

     1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

     2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

     3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

     4. In ogni caso tutto il personale deve trovarsi contemporaneamente in servizio tra le ore nove e le ore tredici, salvo quello impegnato nelle turnazioni.

     5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale.

     6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 6 dell'art. 9, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

     7. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario devono di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive; esse non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.

     8. Qualora, per esigenze di servizio, si debba prestare attività, anche al di fuori della sede di ufficio secondo orari imposti dalla tipologia lavorativa, oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore ha diritto al recupero delle ore eccedenti.

     9. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo compensativo, corrispondente al numero delle ore eccedenti.

 

          Art. 11. Partecipazione all'orario flessibile

     1. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato su turni di partecipazione.

     2. Non potranno essere comprese nei turni di flessibilità quelle aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle unità organiche interessate all'orario flessibile.

 

          Art. 12. Turnazioni

     1. Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non siano sufficienti ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni, ovvero lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o più turni.

     2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

     a) prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano essere raggiunti mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile;

     b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti, ovvero dalla necessità di rispettare tempi tecnici di attesa;

     c) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento, ovvero a scadenze periodiche che, ancorché conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;

     d) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;

     e) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi, dell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;

     f) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

 

          Art. 13. Permessi e ritardi - Recuperi

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

     4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

     6. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base, le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.

     7. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento dell'orario di servizio ovvero per turni.

 

          Art. 14. Riduzione dell'orario di lavoro settimanale

     1. L'orario di lavoro di tutto il personale di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito in trentasei ore settimanali.

     2. Per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio, in virtù di norme preesistenti, per un periodo superiore a trentasei ore settimanali, l'orario di lavoro settimanale è ridotto di un'ora a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e di una ulteriore ora dal 31 dicembre 1987.

     3. Le amministrazioni, il cui personale è interessato alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al comma 2, procederanno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto ed in relazione alle linee della organizzazione del lavoro, conseguente alla riduzione dell'orario, ad armonizzare il migliore utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione sopra indicata non comporti nuovi oneri, né incrementi di personale, né maggior ricorso a lavoro straordinario.

 

Capo III

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

 

          Art. 15. Accordi decentrati

     1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie:

     a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attività proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;

     b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

     c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;

     d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;

     e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennità di reperibilità, ove prevista;

     f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

     g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

     h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

     i) la mobilità del personale;

     l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

     m) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;

     n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

     o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni;

     p) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.

 

          Art. 16. Titolari del potere di negoziazione decentrata

     1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:

     a) per la parte pubblica una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato, ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;

     b) per la parte sindacale una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato il codice d'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

     2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale [6] .

     3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.

     4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

 

          Art. 17. Livelli di negoziazione decentrata [7]

     1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.

 

          Art. 18. Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Ministri, salvi i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari con qualifica dirigenziale da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.

     2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

     3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro competente, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, dispone, con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica, di cui all'art. 16, sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.

     4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente [8] .

     5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo [9] .

 

          Art. 19. Procedure

     1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.

     2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

     3. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, a firma del competente dirigente, anche quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

     4. Il decreto del Ministro è comunque necessario:

     a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;

     b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

     c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

     5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     6. Agli accordi concernenti il personale servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si dà attuazione con provvedimenti di questi ultimi [10] .

 

Capo IV

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

          Art. 20. Nona qualifica funzionale

     1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

     a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

     b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

     c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;

     d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

     e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

     f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.

 

          Art. 21. Dotazioni organiche

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attività di istituto, si farà luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

 

          Art. 22. Stipendio

     1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila.

 

          Art. 23.

     (Il presente articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

 

          Art. 24. Accesso alla nona qualifica funzionale

     1. Dopo gli inquadramenti di cui all'art. 23, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.

 

          Art. 25. Decorrenza giuridica dell'inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali

     1. La data del primo luglio 1978 indicata nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, è riferita al riconoscimento degli effetti economici da attribuire all'inquadramento ivi previsto, ferma restando per gli effetti giuridici la decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1978 come previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 26. Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali

     1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.

     2. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.

     3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.

     4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto.

     5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e da quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

     6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 27. Ammissione ai concorsi di personale in servizio [11]

 

          Art. 28. Accesso alle qualifiche IV e VI [12]

 

          Art. 29. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

     2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

 

          Art. 30. Trattamento di missione

     1. Al personale inviato in missione fuori sede, l'amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

     2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, si provvederà, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, all'istituzione per il personale del servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici e di altre amministrazioni in analoghe fattispecie di attività istituzionale, di una maggiorazione del compenso incentivante sostitutiva del trattamento di missione attualmente attribuito al personale imbarcato che operi fuori sede e lontano dall'abituale dimora.

 

          Art. 31. Formazione

     1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le più elevate professionalità, anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole amministrazioni.

     2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di alta specializzazione tecnico-scientifica.

     3. Interventi specifici saranno diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

     4. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, formuleranno al Dipartimento della funzione pubblica le relative proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     5. I corsi di cui sopra sono espletati durante il normale orario di servizio e concentrati, ove possibile, in sedi dell'amministrazione capoluoghi di provincia.

     6. Al personale che partecipa ai corsi compete il trattamento di missione in base alle vigenti disposizioni.

     7. Per i segretari comunali la materia resta disciplinata dalle disposizioni in atto vigenti.

 

Capo V

RELAZIONI SINDACALI

 

          Art. 32. Informazione

     1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole amministrazioni assicureranno rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto ed a quelle titolari della negoziazione decentrata, una preventiva, costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, il conferimento in appalto di attività proprie dell'amministrazione, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, e il funzionamento dei servizi, nonché, a livello centrale, sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre, sui programmi degli investimenti.

     2. Sulle materie che precedono, le direzioni generali competenti dei singoli ministeri informeranno le organizzazioni sindacali nazionali di settore, attraverso riunioni a carattere semestrale, sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro azione operativa.

     3. Con pari periodicità saranno fornite analoghe informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della negoziazione decentrata a livello territoriale.

 

          Art. 33. Locali per le rappresentanze sindacali

     1. Salvo quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.

     2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

 

          Art. 34. Attività culturali ricreative ed assistenziali

     1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

 

          Art. 35. Diritto di affissione

     1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

          Art. 36. Garanzie nelle procedure disciplinari

     1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

 

          Art. 37. Patronato sindacale [13]

     1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

     2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

 

          Art. 38. Referendum

     1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

 

          Art. 39. Assemblea

     1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

 

          Art. 40. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

     1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.

 

          Art. 41. Pari opportunità

     1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici [14] .

     2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

 

          Art. 42. Verifiche

     1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito con il presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.

     2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

 

Capo VI

IGIENE, SICUREZZA E SALUBRITÀ DEL LAVORO

 

          Art. 43. Visite mediche di controllo

     1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

 

          Art. 44. Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro

     1. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.

     2. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti per legge dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni statali.

     3. Tale disposizione si applica anche al Ministero della difesa.

 

          Art. 45. Libretto sanitario

     1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

 

Capo VII

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

 

          Art. 46. Stipendio

     1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

 

Livello

Dal 1° gennaio 1986

Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello dell'anno 1986)

Dal 1° gennaio 1988 (compresi quelli degli anni 1986 e 1987)

I

220.000

440.000

500.000

II

240.000

520.000

800.000

III

300.000

650.000

1.000.000

IV

330.000

715.000

1.100.000

V

420.000

910.000

1.400.000

VI

510.000

1.105.000

1.700.000

VII

600.000

1.300.000

2.000.000

VIII

810.000

1.755.000

2.700.000

 

     2. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono così modificati:

     Livello I L. 3.800.000

     Livello II L. 4.400.000

     Livello III L. 4.800.000

     Livello IV L. 5.500.000

     Livello V L. 6.200.000

     Livello VI L. 7.200.000

     Livello VII L. 8.400.000

     Livello VIII L. 10.400.000

     3. Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo è fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio è fissato in L. 11.635.000.

     4. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito.

     5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

 

          Art. 47. Retribuzione individuale di anzianità [15]

     1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

     2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1, verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531.

     3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.

     4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

     5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

     6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

 

          Art. 48. Passaggi di qualifica

     1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data.

     2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi l'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 49. Lavoro straordinario

     1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

     2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e con le modalità di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 10, potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel mese successivo tenendo, comunque, conto dell'organizzazione ed esigenze dell'amministrazione. I riposi non riducono le misure del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984.

     3. Con decorrenza 31 dicembre 1987, l'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa conseguente, sarà definita, su proposta di ciascuna amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Sono fatte salve le fattispecie previste dal quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

     5. Con decorrenza 1° gennaio 1987 sarà accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttività.

     6. Il sopraindicato importo sarà portato in detrazione del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate.

     7. Fino al 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario spettante al personale del nono livello retributivo è stabilita, per le prestazioni diurne eccedenti il normale orario d'obbligo nonché per quelle analoghe rese nei giorni festivi o in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire 12.363.

     8. Dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

     stipendio iniziale mensile lordo di livello;

     indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

     rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

     9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

     10. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

     11. Per ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del tesoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, verificherà la proficuità e la rispondenza alle esigenze delle amministrazioni del lavoro straordinario autorizzato nel periodo considerato.

     12. Il predetto gruppo di lavoro sarà nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

 

          Art. 50. Fondo di incentivazione, progetti di produttività, efficienza del lavoro

     1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà utilizzato allo scopo di promuovere una più razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualità dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.

     2. Le azioni, le modalità e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonché ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unità periferiche o loro insiemi e per aree territoriali [16] .

     3. A livello di comparto e/o di Ministero sarà concordato un piano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo è l'incremento della produttività e dell'efficacia dell'attività amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti.

     4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali.

     5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnerà all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttività, procedure, modalità di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attività di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.

     6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.

     7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario più elevato in grado.

     8. Il premio di produttività connesso alla realizzazione dei progetti sarà corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonché all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalità, di partecipazione, di capacità di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto.

     9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalità di distribuzione del premio di produttività sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.

     10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potrà richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego.

     11. Oltre ai progetti di produttività di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si procederà, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilità dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

     12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilità dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilità; applicazione di regole di mobilità; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; più rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalità di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro.

     13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relative al fondo di incentivazione ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe.

     14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sarà attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12.

     15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sarà compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

 

          Art. 51. Compenso incentivante

     1. Il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, è stabilito per il nono livello retributivo nella misura di lire centomilacinquecentotrenta mensili.

     2. Tutte le maggiorazioni previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 sono fra di loro cumulabili.

     3. Le maggiorazioni del compenso incentivante di cui agli articoli 10 e 11 del suddetto decreto competono anche al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 è sostituito dal seguente:

     "Le prestazioni di lavoro che per loro natura o per obiettive esigenze di servizio risultino articolate in turni avvicendati su dodici o ventiquattro ore, comportano la maggiorazione della misura del compenso base, non decurtato per assenze a qualsiasi titolo effettuate, del tredici per cento per ogni turno, se reso in ore pomeridiane e del ventisei per cento se reso in ore notturne o festive. Il numero dei turni mensili va limitato, di norma, ad un massimo di dieci".

     5. Ai segretari comunali con trattamento economico dell'ottava qualifica l'indennità prevista nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, compete nella misura derivante dall'applicazione delle maggiorazioni del settanta per cento previste al compenso dell'ottava qualifica funzionale per i primi quattro anni di servizio e successivamente sarà determinata sulla base del compenso spettante alla nona qualifica funzionale.

 

          Art. 52. Trattamento di quiescenza

     1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianità o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

 

          Art. 53. Indennità di bilinguismo

     1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 54. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale [17]

     1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso di cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

 

          Art. 55. Applicabilità dell'accordo a speciali categorie di personale

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale del ruolo dei segretari comunali, al personale degli uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, nonché al personale di cittadinanza italiana assunto con contratto regolato dalla legge italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, se non in contrasto con le esigenze funzionali disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

     2. Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio in provincia di Bolzano di cui gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ed al personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, cui si applicano, altresì, le disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 56. Copertura finanziaria

     1. All'onere di lire 291 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 165 miliardi e lire 126 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     2. All'onere di lire 252 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 170 miliardi e lire 82 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 57. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO A

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI. Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate e Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali

     Premessa

     Le organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - CISAS - USPPI e l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettività, per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilità di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presentano il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.

     Tale tutela potrà essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte.

     1.0 - Diritto di sciopero.

     Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

     2.0 - Ambito di applicazione.

     Le organizzazioni sindacali sopra specificate si impegnano ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     3.0 - Oggetto.

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli.

     4.0 - Titolarità.

     Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:

     a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria;

     b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria;

     c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria;

     d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

     e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

     f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso; la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente);

     g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente).

     5.0 - Modalità di effettuazione dello sciopero.

     5.1 - Durata.

     L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate.

     Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno.

     Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia.

     5.2 - Pubblicità.

     All'atto della proclamazione dello sciopero sarà data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato.

     5.3 - Non applicazione del codice.

     Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

     Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

     5.4 - Proclamazione.

     5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive.

     5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     5.5 - Comunicazione alle controparti.

     5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica.

     5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sarà comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica.

     5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza.

     6.0 - Garanzie ai cittadini.

     Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

     A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi - indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro - costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attività:

     1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti.

     2) Attività giudiziaria (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria.

     3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia - Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti; (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura.

     4) Attività sanitaria (Ministero della sanità): limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi; (Ministero di grazia e giustizia); limitatamente all'assistenza ai detenuti.

     5) Attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi.

     6) Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena.

     7) Attività di segnalazione costiera e non.

     8) Attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi.

     7.0 - Periodo di esclusione.

     Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi:

     nel mese di agosto;

     nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

     nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

     nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;

     nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festività e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 2 giugno.

     8.0 - Sospensione degli scioperi.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

     9.0 - Sanzioni.

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

     10.0 - Termini di validità.

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al 31 dicembre 1987.

 

 

ALLEGATO B

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazione sindacale CISNAL e organizzazione sindacale di categoria aderente

     Premessa

     La CISNAL al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettività, per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilità di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presenta il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del protocollo di intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986.

     Tale tutela potrà essere maggiormente assicurata e tali disagi potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi dei singoli dicasteri e di Governo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte.

     1.0 - Diritto di sciopero.

     Il diritto di sciopero, sancito dall'art. 40 della Costituzione, costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

     2.0 - Ambito di applicazione.

     La CISNAL si impegna ad osservare il presente codice nell'ambito del comparto del personale dipendente dai Ministeri, come definito nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

     3.0 - Oggetto.

     Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli.

     4.0 - Titolarità.

     Gli organismi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:

     a) a livello nazionale e interregionale di comparto: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria;

     b) a livello regionale e, nell'ambito della stessa regione, interprovinciale di comparto: la struttura regionale di comparto, contrattuale o di categoria;

     c) a livello territoriale di comparto: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria;

     d) a livello nazionale e interregionale di Ministero o branca di esso: la struttura nazionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura sindacale nazionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

     e) a livello regionale o interprovinciale di Ministero o branca di esso: la struttura regionale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura regionale di Ministero o branca di esso (se esistente);

     f) a livello territoriale di Ministero o branca di esso: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, di intesa con la struttura sindacale territoriale di Ministero o branca di esso (se esistente);

     g) a livello aziendale o di ufficio: la struttura territoriale di comparto contrattuale o di categoria, d'intesa con la struttura di base aziendale o di ufficio (se esistente).

     5.0 - Modalità di effettuazione dello sciopero.

     5.1 - Durata.

     L'azione di sciopero, all'inizio di qualsiasi vertenza, non può superare la durata di un'intera giornata, ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due giornate.

     Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno.

     Non saranno effettuati scioperi a scacchiera, a singhiozzo, bianco ed alla rovescia.

     5.2 - Pubblicità.

     All'atto della proclamazione dello sciopero sarà data pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle motivazioni che l'hanno determinato.

     5.3 - Non applicazione del codice.

     Il presente codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

     Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.

     5.4 - Proclamazione.

     5.4.1. Gli scioperi nazionali generali dei lavoratori dipendenti dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno quindici giorni, assicurando un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione e le successive.

     5.4.2. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ed a quelle definite nel contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

     5.5 - Comunicazione alle controparti.

     5.5.1. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica.

     5.5.2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Ministero (o branca di esso) sarà comunicata all'amministrazione con cui si ha la vertenza e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica.

     5.5.3. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza.

     6.0 - Garanzie ai cittadini.

     Durante lo svolgimento delle azioni di sciopero e di ogni forma di lotta saranno assicurate la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti e le condizioni minime di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.

     A tal fine saranno assicurate, a cura delle amministrazioni competenti, mediante appositi presidi - indicati da parte delle organizzazioni sindacali a livello locale o di posto di lavoro - costituiti da lavoratori esonerati dallo sciopero, le seguenti attività:

     1) Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: la custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale e dei natanti.

     2) Attività giudiziaria (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria.

     3) Ordine pubblico e sicurezza (Ministero di grazia e giustizia - Istituti di pena): limitatamente alla custodia dei detenuti e alla confezione e distribuzione dei pasti, (Ministero dell'interno): limitatamente al cifrario, al gabinetto del prefetto e all'archivio generale della questura.

     4) Attività sanitaria (Ministero della sanità): limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi, (Ministero di grazia e giustizia): limitatamente all'assistenza ai detenuti.

     5) Attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile, ai medicinali e agli animali vivi.

     6) Attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua: limitatamente al periodo di preallarme di piena.

     7) Attività di segnalazione costiera e non.

     8) Attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi.

     7.0 - Periodo di esclusione.

     Non saranno proclamati scioperi nei seguenti periodi:

     nel mese di agosto;

     nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

     nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

     nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni; nel giorno immediatamente precedente e successivo alle seguenti festività e nelle stesse: Natale, Capodanno, Pasqua, 1° novembre, 25 aprile, 2 giugno.

     8.0 - Sospensione degli scioperi.

     Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

     9.0 - Sanzioni.

     Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.

     Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

     10.0 - Termini di validità.

     Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al 31 dicembre 1987.

 


[1]  Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[2]  Comma inserito dall'art. 2 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[3]  Comma inserito dall'art. 3 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[4]  Comma inserito dall'art. 3 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[5]  Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[6]  Comma inserito dall'art. 5 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[7]  Articolo inserito dall'art. 6 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 8 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[11]  Articolo inserito dall'art. 10 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[12]  Articolo inserito dall'art. 10 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e abrogato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[13]  Articolo inserito dall'art. 11 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[14]  Comma inserito dall'art. 12 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[15]  Articolo inserito dall'art. 13 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[16]  Comma inserito dall'art. 14 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

[17]  Articolo inserito dall'art. 15 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.