§ 93.9.49 - D.P.R. 15 marzo 1984, n. 52.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:15/03/1984
Numero:52


Sommario
Art. 1.      Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 6,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 16,2 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 21,7 miliardi [...]
Art. 1.  Campo di applicazione e durata
Art. 2.  Inquadramenti
Art. 3.  Nuovi stipendi
Art. 4.  Benefici convenzionali
Art. 5.  Decorrenza dei benefici economici
Art. 6.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 7.  Liquidazione dei nuovi stipendi
Art. 8.  Compenso per lavoro straordinario
Art. 9.  Premio di produzione
Art. 10.  Diritti d'informazione
Art. 11.  Orario di lavoro
Art. 12.  Contrattazione decentrata


§ 93.9.49 - D.P.R. 15 marzo 1984, n. 52.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(G.U. 5 aprile 1984, n. 96)

 

     Art. 1.

     Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 6,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 16,2 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 21,7 miliardi per l'anno finanziario 1985 si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'azienda nazionale autonoma delle strade

 

          Art. 1. Campo di applicazione e durata

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate, e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1982- 31 dicembre 1984.

     Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983, con gli scaglionamenti di cui all'art. 5 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

          Art. 2. Inquadramenti

     L'inquadramento definitivo del personale di cui al precedente articolo nei profili professionali, previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dall'art. 4 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sarà effettuato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con i criteri e le modalità contemplati nelle leggi medesime.

 

          Art. 3. Nuovi stipendi

     A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma dell'art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

     primo livello L. 3.300.000

     secondo livello L. 3.600.000

     terzo livello L. 3.800.000

     quarto livello L. 4.450.000

     quinto livello L. 4.900.000

     sesto livello L. 5.500.000

     settimo livello L. 6.400.000

     ottavo livello L. 7.700.000

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del sei per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983, conservando la residua anzianità inferiore ad anni due.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

 

          Art. 4. Benefici convenzionali

     Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sul nuovo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 3 terzo comma e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

     1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

     2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati rispettivamente di un importo pari a lire 160.000 e lire 190.000.

     L'ammontare dei predetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio stabilito dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     L'anzianità residua di cui al terzo comma dell'art. 3 si somma con quella temporizzata ai sensi del presente articolo al fine del conferimento dal 1° gennaio 1983, o successivamente, delle ulteriori classi o scatti di stipendio.

 

          Art. 5. Decorrenza dei benefici economici

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e del terzo e quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

     a) dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;

     b) dal 1° gennaio 1984: 70 per cento;

     c) dal 1° gennaio 1985: 100 per cento;

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, maggiorato dalle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicato sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 3 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto.

     Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio indicato nell'art. 4 ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 6. Effetti dei nuovi stipendi

     I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui all'art. 5, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

          Art. 7. Liquidazione dei nuovi stipendi

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 8. Compenso per lavoro straordinario

     In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, con le modalità indicate nell'art. 3, punto 6, della legge 29 marzo 1983, n. 93, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati al mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario diurno e del trenta per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.

 

          Art. 9. Premio di produzione

     Le misure massime mensili del premio di produzione di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono modificate, con effetto dal 1° gennaio 1984, in base alla seguente espressione:

     Nuova misura = Vecchia misura (0,80 + 0,0053 * x – 0,0000085 * x²)

     dove: x = Vecchie misure in godimento / 52.000 * 100

     Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e sentito il consiglio di amministrazione, saranno definiti i criteri per l'erogazione del premio nel rispetto dei principi e con le modalità previste dalla legge n. 65/1982.

     L'ammontare complessivo della relativa spesa non potrà superare lire 16.000 medie mensili pro-capite.

 

          Art. 10. Diritti d'informazione

     Ferme restando le attuali modalità sui flussi d'informazione a livello centrale e periferico, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sarà assicurata una costante informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonché i bilanci annuali e pluriennali.

     Sarà cura dell'Amministrazione assicurare forme semestrali di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sugli atti di carattere generale relativi ai programmi di investimento.

 

          Art. 11. Orario di lavoro

     La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale di esercizio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (capi cantonieri - cantonieri ed operai) è ridotta a 39 ore dal 1° giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente decreto e a 38 ore dal 1° gennaio 1985.

     In sede aziendale, il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le organizzazioni sindacali, procederà ad una migliore organizzazione del lavoro in modo che la riduzione dell'orario settimanale non comporti nuovi oneri, né incrementi di personale, né maggior ricorso al lavoro straordinario, né riduzione dei servizi al pubblico.

 

          Art. 12. Contrattazione decentrata

     La contrattazione decentrata avviene a livello aziendale ovvero, secondo le esigenze, per articolazione territoriale e livello compartimentale o intercompartimentale, per le materie e con i limiti seguenti:

     a) Organizzazione del lavoro: al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi, nel rispetto dell'assetto organizzativo e degli impegni istituzionali dell'Azienda, anche se derivanti dall'istituzione dei centri di manutenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126;

     b) Piani di mobilità del personale: nel rispetto dei limiti minimi temporali di permanenza nella circoscrizione di assegnazione e dei criteri fissati dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, è rivolta a garantire la funzionalità dei servizi e delle strutture, la valorizzazione della professionalità ed una equa ripartizione del personale in relazione ai carichi funzionali degli uffici o strutture;

     c) Formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale: deve mirare in via principale al miglioramento della professionalità del personale in servizio, anche in relazione alla introduzione di nuove tecnologie o metodologie di lavoro;

     d) Articolazione e flessibilità dell'orario di lavoro: nei limiti della durata massima dell'orario di lavoro stabilito, l'articolazione degli orari e dei turni di lavoro secondo consuetudini locali e condizioni ambientali deve mirare a soddisfare le esigenze degli utenti e di disponibilità degli uffici dell'Azienda al servizio di essi, ricorrendo eventualmente al monte ore di lavoro straordinario.

     La contrattazione decentrata non può comportare erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette.

 

 

Allegato 1

Sindacati Anas - Cgil - Cisl - Uil - And. Anas

 

     Segreterie nazionali - Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero

     Nel nostro Paese lo sciopero è sanzionato, quale diritto, dalla Costituzione repubblicana all'art. 40.

     Tale strumento di lotta, da considerarsi inalienabile per i lavoratori, nell'ambito di una democrazia pluralista deve assurgere sempre più come mezzo per la tutela di interessi legittimi, siano essi di natura economica che giuridica, ma deve nel contempo esprimere armonia con le esigenze di una società civile che non può tollerare esasperate conflittualità corporative, le quali finiscono inevitabilmente per essere sempre dannose e quindi nemiche di quei valori individuali e sociali che lo stesso sindacato confederale ha contribuito in prima persona a promuovere e difendere.

     Siamo pertanto, come sindacato unitario dell'ANAS, pienamente disponibili per la definizione di alcune regole che, in piena autonomia, diano la dimensione di iniziative di lotta all'interno dell'Azienda per quanto possibile compatibili con le esigenze istituzionali di tutela della sicurezza dei vettori, della incolumità fisica delle persone trasportate e del patrimonio pubblico stradale.

     A tale senso di responsabilità, peraltro storicamente sperimentato nel sindacato dell'ANAS, deve corrispondere un atteggiamento adeguato della controparte, che deve sostanziarsi nel rispetto degli accordi in tutti i loro aspetti, nel rifiuto di ogni forma di ostruzionismo, di rinvio o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle finalità convenute nella osservanza delle rispettive autonomie.

     Prevediamo per conseguenza:

     - La titolarità della dichiarazione, sospensione e revoca dello sciopero è riservata, d'intesa con la Federazione CGIL-CISL-UIL a tutti i livelli:

     a) per lo sciopero nazionale: alle strutture nazionali del sindacato di categoria;

     b) per lo sciopero regionale: alle strutture compartimentali di categoria;

     c) per lo sciopero a livello compartimentale: alle strutture locali sindacali di categoria.

     In caso di non accordo tra le strutture sindacali di categoria e le strutture territoriali della Federazione CGIL-CISL-UIL si procederà alla convocazione del comitato direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL.

     Nei casi eccezionali in cui il comitato direttivo ritiene di non disporre di sufficienti elementi di valutazione, a maggioranza qualificata di due terzi, può convocare il referendum tra i lavoratori della sede o del territorio interessato.

     In caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali circa la proclamazione o meno dello sciopero, la decisione sarà assunta in base alle norme stabilite nel patto federativo.

     - Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la durata di una intera giornata di lavoro (sciopero di 24 ore), quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro (sciopero di 48 ore).

     I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di quindici giorni.

     - Sono esclusi i periodi che vanno:

     1. dal 15 dicembre al 5 gennaio;

     2. quelli che precedono e seguono la Pasqua e le altre festività;

     3. quelli concomitanti con le scadenze elettorali nazionali.

     - Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminata in modo da contenere al massimo i disagi dell'utenza.

     Sono esclusi scioperi articolati per singoli profili professionali.

     Nella fase che segue la rottura delle trattative o nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, il sindacato è disponibile ad iniziative di mediazione messe in atto dal Governo per le vertenze nazionali o dagli organi pubblici competenti ai livelli corrispondenti alla natura della vertenza.

     L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicativa e contrattuale, mentre il sindacato si riserva la più ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della pace.