§ 76.4.55 - D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.
Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:23/12/1980
Numero:985


Sommario
Art. 1.  Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7.
Art. 2.  Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive.
Art. 3.  Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente.
Art. 4.  Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori.
Art. 5.  Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale.
Art. 6.  Disposizione particolare per il personale addetto ai servizi viaggianti.
Art. 7.  Decorrenza.
Art. 8.  Ristrutturazione del premio industriale.
Art. 9.  Compenso annuale di incentivazione.
Art. 10.  Trattamento economico in materia di missione e trasferimento del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 11.  Trattamento di trasferta per gli addetti ai centri di elaborazione e di meccanizzazione.
Art. 12.  Miglioramenti del trattamento economico fondamentale.
Art. 13.  Onere finanziario.


§ 76.4.55 - D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985.

Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 22 gennaio 1981, n. 21).

 

     Art. 1. Indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7.

     L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 è corrisposta una indennità oraria di L. 1.500 (millecinquecento)".

 

          Art. 2. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive.

     Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso è ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento) [1].

     Per i servizi di turno resi in occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto è corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla metà dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore [2].

 

          Art. 3. Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente.

     L'indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio.

 

          Art. 4. Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori.

     Le misure delle indennità giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima [3].

 

          Art. 5. Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale.

     Gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima fino ad un massimo di tre [4].

 

          Art. 6. Disposizione particolare per il personale addetto ai servizi viaggianti.

     Al personale applicato ai servizi viaggianti è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo di seconda categoria anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità oraria di fuori residenza, spettante ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

 

          Art. 7. Decorrenza.

     Le misure dei compensi e delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 nonché la disposizione di cui all'art. 6 hanno effetto dal 1° agosto 1980.

 

          Art. 8. Ristrutturazione del premio industriale.

     Al personale postelegrafonico è corrisposto un premio industriale le cui misure nette giornaliere sono così stabilite:

     Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Categoria o qualifica

Misura base

Maggiorazione per dirigenza o funzioni ispettive

Maggiorazione per servizi cassa

Maggiorazione per addetti impianti e apparecchiature

Maggiorazione per addetti servizi recapito e guida

I Categoria

600 (2)

-

-

-

-

II Categoria

700 (1)(2)

-

-

-

-

III Categoria

1000 (1)(3)

-

-

-

400

IV Categoria

1350 (3)

-

650/1200 (8)

400/600 (9)

-

V Categoria

1600 (3)

700 (4)

650 (8)

600/700 (9)

-

VI Categoria

1900

900 (5)

650 (8)

600/700 (9)

-

VII Categoria/b

2200

1100 (6)

650 (8)

700 (9)

 

VII Categoria/a

2200

1100 (7)

-

-

-

VIII Categoria

2500

1100

-

-

-

Direttore divisione esaurimento - Ispettore generale esaurimento

2800

1100

-

-

-

(1) Agli operai compete una maggiorazione giornaliera netta di L. 300.

(2) Al personale della I e II categoria compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 300.

(3) Al personale applicato a turni rotativi compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 250.

(4) La maggiorazione compete: per il settore degli uffici locali: ai dirigenti degli uffici V categoria ed ai vice dirigenti degli uffici di VI e VII categoria; per il settore degli uffici principali: ai dirigenti di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 16 maggio 1980 concernente i profili professionali ed ai capi settore.

(5) La maggiorazione compete: per il settore degli uffici locali: ai dirigenti degli uffici di VI categoria; per il settore degli uffici principali: ai dirigenti di cui all'allegato C del decreto ministeriale 16 maggio 1980 concernente i profili professionali ed ai vice dirigenti degli uffici di VII categoria;

(6) La maggiorazione compete: per il settore degli uffici locali: ai dirigenti degli uffici di VII categoria; per il settore degli uffici principali: ai dirigenti degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 16 maggio 1980 concernente i profili professionali ed ai vice dirigenti degli uffici di VIII categoria;

(7) La maggiorazione compete a chi espleta funzioni ispettive. V categoria ed ai vice dirigenti degli uffici di VI e VII categoria;

(8) La maggiorazione per il servizio di cassa compete agli sportellisti del bancoposta, agli sportellisti promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafo con maneggio di denaro, ai controllori, agli aiuto cassieri ed aiuto controllori delle casse provinciali, delle sezioni contabili autonome, del magazzino centrale carte e valori e del magazzino centrale marche assicurative; la maggiorazione è suddivisa in due fasce: 1ª fascia: L. 1.220 nette giornaliere per gli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni; 2ª fascia: L. 650 nette giornaliere per il rimanente personale sopra elencato.

(9) La maggiorazione per gli addetti agli impianti ed alle apparecchiature è suddivisa in tre fasce: 1ª fascia: L. 700 nette giornaliere per il personale tecnico delle categorie V, VI e VII/b addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio e per i programmatori; 2ª fascia: L. 600 nette giornaliere per il personale addetto con carattere di continuità ed esclusività agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P.P. e C.E.D.) nonché per il personale tecnico della IV categoria; 3ª fascia: L. 400 nette giornaliere per il personale addetto ai terminali interattivi con responsabilità di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, per gli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione e accettazione telefonica, per i tecnici di III categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici. La ristrutturazione del premio industriale è effettuata in due fasi: dal 1° gennaio 1980 per la misura base, dal 15 agosto 1980 per le diverse maggiorazioni.

     Azienda di Stato per i servizi telefonici

Categoria o qualifica

Misura base

Maggiorazione per dirigenza o funzioni ispettive

Maggiorazione per servizi cassa

Maggiorazione per addetti impianti e apparecchiature

Maggiorazione per giuntisti e per addetti servizi guida e piccola manutenzione telefonica

I Categoria

600 (10)(11)

-

-

-

-

II Categoria

700 (10)(11)

-

-

-

-

III Categoria

1000 (10)(12)

-

-

-

400

IV Categoria

1350 (12)

-

650 (17)

400/600 (18)

-

V Categoria

1600 (12)

700 (13)

650 (17)

600/700 (18)

-

VI Categoria

1900

700 (13)

650 (17)

600/700 (18)

-

VII Categoria/b

2200

900 (14) 1100 (15)

650 (18)

700 (18)

 

VII Categoria/a

2200

1100 (16)

-

-

-

VIII Categoria

2500

1100

-

-

-

Direttore divisione esaurimento - Ispettore generale esaurimento

2800

1100

-

-

-

(10) Agli operai compete una maggiorazione giornaliera netta di L. 300.

(11) Al personale della I e II categoria compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 300.

(12) Al personale applicato a turni rotativi compete una maggiorazione netta giornaliera di L. 250.

(13) La maggiorazione compete: ai dirigenti di commutazione (V categoria); agli aiuto dirigenti di stazione telefonica (VI e VII categoria); ai dirigenti coordinatori di commutazione (VI categoria).

(14) La maggiorazione compete: ai direttori di stazione telefonica di 3ª classe (VI categoria); ai dirigenti di ripartizione di stazione telefonica (VI e VII categoria); ai vicari dei direttori di stazione telefonica (VI e VII categoria); ai direttori di ripartizione di ufficio interurbano (VI categoria); ai vicari dei direttori di ufficio interurbano (VI e VII categoria).

(15) La maggiorazione compete: ai direttori di ufficio interurbano (VII categoria); ai direttori di stazione telefonica di 1ª e 2ª classe (VII categoria).

(16) La maggiorazione compete a chi espleta funzioni ispettive.

(17) La maggiorazione per il servizio di cassa di L. 650 nette giornaliere spetta al personale addetto ai posti telefonici pubblici, ai cassieri ed ai controllori presso gli uffici centrali e periferici nonché agli aiuto cassieri ed aiuto controllori.

(18) La maggiorazione per gli addetti agli impianti ed alle apparecchiature è suddivisa in tre fasce: 1ª fascia: L. 700 nette giornaliere per il personale tecnico delle categorie V, VI e VII/b addetto agli impianti presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine nonché alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati e per i programmatori; 2ª fascia: L. 600 nette giornaliere per il personale addetto con carattere di continuità ed esclusività agli impianti di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati, per gli operatori addetti alla commutazione telefonica nonché per i tecnici della IV categoria addetti alle stazioni telefoniche, ai depositi, alle officine ed ai laboratori; 3ª fascia: L. 400 nette giornaliere per il personale addetto ai terminali interattivi con responsabilità di procedura e di modifica degli archivi e per gli addetti al marcaggio ed agli apparati telescriventi. Non sono cumulabili tra di loro le maggiorazioni previste: per gli addetti ai servizi di recapito, guida e piccola manutenzione telefonica e per i giuntisti; per coloro che esplicano funzioni di dirigenza o ispettive; per gli addetti agli impianti ed alle apparecchiature; per gli addetti ai servizi di cassa; per gli addetti ai turni rotativi. La ristrutturazione del premio industriale è effettuata in due fasi: dal 1° gennaio 1980 per la misura base, dal 1° agosto 1980 per le diverse maggiorazioni. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29. Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale è maggiorata del 20 per cento. Con effetto dal 1° agosto 1980 sono soppressi l'art. 41 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e l'art. 1 della legge 20 giugno 1978, n. 309.

 

          Art. 9. Compenso annuale di incentivazione.

     A decorrere dall'anno 1980 compete al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del compenso annuale di fine esercizio di cui all'art. 9 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, un compenso annuale di incentivazione, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

 

          Art. 10. Trattamento economico in materia di missione e trasferimento del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente:

     "Al personale in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento; personale appartenente, alle categorie V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101

L.

680

2) rimanente personale

"

500

     La dizione di "direttore aggiunto di divisione", di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituita dalla seguente:

     "personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101".

     Il primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente:

     "Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue:

     prima classe per il personale delle carriere direttive nonché per il personale appartenente alle categorie professionali V, VI, VII e VIII di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

     seconda classe per tutto il rimanente personale".

     Nel terzo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 919/1978 la qualifica di direttore aggiunto di divisione è sostituita con la seguente:

     "personale appartenente alla VIII categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101".

     La qualifica di "agenti ed operai" indicata nel primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 919/1978 è sostituita con la seguente:

     "appartenenti alla I, II e III categoria professionale di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101".

 

          Art. 11. Trattamento di trasferta per gli addetti ai centri di elaborazione e di meccanizzazione. [5]

 

          Art. 12. Miglioramenti del trattamento economico fondamentale.

     Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello con qualifiche dirigenziali e ad esaurimento, in servizio alla data del 1° maggio 1979, vengono concesse:

     a) per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1979 la somma mensile di L. 10.000 una tantum individuale, con esclusione della 13a mensilità;

     b) con decorrenza 1° gennaio 1980, una somma globale, da corrispondersi anche con la 13a mensilità, costituita da:

     un importo mensile per anzianità pregressa, riferita alla data del 30 aprile 1979, pari allo 0,50% computato sul livello retributivo iniziale annuo della categoria di appartenenza alla data del 1° maggio 1979 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una amministrazione dello Stato, compreso quello presso le ex ricevitorie e gli uffici locali e già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, quello in qualità di allievo telefonista o allievo meccanico delle aziende postelegrafoniche e quello prestato dal personale straordinario di cui all'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

     un importo mensile per gruppi di categorie definito come segue:

categorie I e II

L.

20.000

categorie III e IV

"

30.000

categorie V e VI

"

38.000

categorie VII e VIII

"

45.000

     Le somme di cui ai punti a) e b) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Le somme stesse sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi e si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni; non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita e sono assoggettate alle normali ritenute, anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. Onere finanziario.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 873.


[1] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 63 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.

[2] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 63 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.

[3] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 63 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.

[4] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 63 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269.

[5] Articolo abrogato dall'art. 35, comma 4, L. 22 dicembre 1981, n. 797.