§ 76.4.50 - Legge 20 giugno 1978, n. 309.
Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:20/06/1978
Numero:309


Sommario
Art. 1.      L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 [...]


§ 76.4.50 - Legge 20 giugno 1978, n. 309.

Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 1 luglio 1978, n. 182).

 

     Art. 1.

     L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, è sostituito dal seguente:

     "Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'art. 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennità giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennità non può essere corrisposta a più di una unità per ogni sportello".

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.