§ 80.5.335 – L. 3 giugno 1978, n. 288.
Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:03/06/1978
Numero:288


Sommario
Art. 1.      Il primo comma, secondo capoverso, dell'art. 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il n. 2) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 3. 
Art. 4.      La lettera a) del primo comma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituita [...]


§ 80.5.335 – L. 3 giugno 1978, n. 288.

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi.

(G.U. 22 giugno 1978, n. 173).

 

     Art. 1.

     Il primo comma, secondo capoverso, dell'art. 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

     "non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".

 

          Art. 2.

     Il n. 2) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarant'anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio".

 

          Art. 3. [1]

     1. Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle sezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 40° anno di età.

 

          Art. 4.

     La lettera a) del primo comma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, è sostituita dalla seguente:

     "a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso".


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1989, n. 25.