§ 80.4.14 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 .
Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:17/04/1948
Numero:777


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.      L'art. 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue
Art. 4 bis.  [8]
Art. 5.  [9]
Art. 6.  [10]
Art. 6 bis.  [13]
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito dai seguenti
Art. 8.      All'art. 17 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è aggiunto il seguente comma
Art. 9.  [14]
Art. 10.      Con effetto dal 1° luglio 1947, e sino al 31 dicembre 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo [...]
Art. 11.  [15]


§ 80.4.14 - D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 [1] .

Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

(G.U. 26 giugno 1948, n. 147)

 

 

     Art. 1. [2]

     Per l'appalto d'opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

     Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni.

 

          Art. 2. [3]

     L'art. 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

     "Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

     a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

     c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

     d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

     e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

     f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

     g) sul piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

     h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione".

 

          Art. 3. [4]

     L'art. 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

     "I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

     a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;

     c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

     d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;

     e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

     Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della presente legge.

     Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile".

 

          Art. 4.

     L'art. 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

     "Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto:

     a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra L. 10.000.000 e lire 50.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le 10.000.000 e lire 25.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata [5] ;

     b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10.000.000 e lire 50.000.000, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo [6] ;

     c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000 [7] ;

     d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

     e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;

     f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;

     g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti né opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonchè sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

     Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori".

 

          Art. 4 bis. [8]

     I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), e 4 lettera b), si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 5. [9]

     A parziale modifica dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero del lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere, nonché gli ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 6. [10]

     I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono competenti a pronunciarsi:

     1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonché da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire [11] ;

     2) sui progetti esecutivi di stralcio di cui all'art. 2, n. 2);

     3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire [12] ;

     4) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti nonchè sulle determinazioni dei nuovi prezzi per opere non eccedenti i limiti di competenza del Provveditorato;

     5) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo, purché superiori alla competenza dell'ingegnere capo del Genio civile;

     6) sulla concessione di proroga superiori a trenta giorni dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

     7) sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica di cui al precedente art. 2, punto 9);

     8) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica, di tensione da 5000 a 60.000 volta;

     9) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando siano di importo non eccedente i limiti di competenza del Provveditorato;

     10) sugli affari per i quali il provveditore alle opere pubbliche ed i capi degli uffici locali dell'Amministrazione dello Stato ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.

     I pareri dei Comitati, nei limiti di competenza, sostituiscono quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e dell'Avvocatura dello Stato, nonchè quelli di ogni altro organo consultivo singolo e collegiale. Qualora, peraltro, nei casi di cui al precedente n. 3), l'avvocato dello Stato membro del Comitato ne faccia richiesta il provveditore deve sentire il parere della Avvocatura distrettuale dello Stato.

     Nel caso in cui il provveditore non intenda conformarsi al parere del Comitato deve riferire al Ministro per i lavori pubblici, che adotta le sue determinazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 6 bis. [13]

     I provveditori alle opere pubbliche predispongono i programmi di massima delle opere pubbliche da eseguire a carico dello Stato nella circoscrizione del Provveditorato e propongono al Ministro la graduatoria dei lavori di interesse degli Enti pubblici per i quali sia chiesta la concessione di concorsi o contributi statali a norma di legge. I programmi e le graduatorie sono presentati al Ministero entro il mese di marzo di ciascun anno per le sue definitive determinazioni, da adottarsi entro il 31 agosto successivo.

     I provveditori con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente:

     1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 200 milioni di lire e provvedono, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

     Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato;

     2) approvano, indipendentemente dai limiti d'importo, le perizie per lavori di manutenzione e, nei limiti della loro competenza ed ove siano stati delegati dal Ministro, i progetti di stralcio di opere i cui progetti generali o di massima siano stati approvati in linea tecnica dal Ministro, nonchè i relativi contratti.

     In questo caso non possono essere apportate varianti sostanziali nei confronti delle previsioni del progetto generale o di massima, ma può procedersi all'aggiornamento dei prezzi;

     3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorché non compresi in programma, di importo non superiore ai 5 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero;

     4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;

     5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite in contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 30 milioni di lire;

     6) provvedono - trasmettendo al Ministero copia dei provvedimenti - in materia di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato e per le quali non siano state prodotte opposizioni o domande concorrenti; ove peraltro il provveditore ritenga che una domanda per la concessione di piccola derivazione sia inattuabile, o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la trasmette al Ministro per i lavori pubblici al quale resta salva la facoltà attribuitagli dal settimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

     7) provvedono in materia di autorizzazione delle linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5000 e 60.000 volta e che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato trasmettendo copia del provvedimento al Ministero;

     8) provvedono in materia di proroga dei termini per l'attuazione di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, dandone comunicazione al Ministero;

     9) provvedono in materia di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza delle opere relative alle concessioni ed alle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) con le norme di cui al predetto testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     Contro i provvedimenti di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8), è dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici.

     Il provveditore rimette al Ministero mensilmente l'elenco anche se negativo dei progetti approvati, con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito dai seguenti:

     "Possono essere nominati consegnatari cassieri i funzionari dei gruppi A e B senza limitazione di grado, nonchè gli impiegati di gruppo C di grado non inferiore al 10° .

     Con effetto dal 1° gennaio 1948 è concessa ai consegnatari cassieri predetti per i rischi di cassa derivanti dal maneggio di denaro e valori una indennità annua di L. 12.000 lorde da corrispondersi a trimestri posticipati".

 

          Art. 8.

     All'art. 17 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

     "Al Provveditorato medesimo sono deferiti i poteri e le facoltà relative alla zona aperta di Napoli di cui al regio decreto 7 febbraio 1926, n. 359".

 

          Art. 9. [14]

     Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonchè al Magistrato alle acque per le materie ed i servizi già di sua competenza a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 5 della citata legge, modificata dal regio decreto 31 dicembre 1933, n. 3228, riguardante la competenza del Comitato tecnico di magistratura.

 

          Art. 10.

     Con effetto dal 1° luglio 1947, e sino al 31 dicembre 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

 

          Art. 11. [15]


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1951, n. 165.

[2]  Articolo già sostituito dalla legge di ratifica e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[4]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[5]  Lettera così sostituita dalla legge di ratifica.

[6]  Lettera così sostituita dalla legge di ratifica.

[7]  Lettera così sostituita dalla legge di ratifica.

[8]  Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[9]  Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[10]  Articolo già sostituito dalla legge di ratifica e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[11]  Numero così sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[12]  Numero così sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[13]  Articolo inserito dalla legge di ratifica e così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

[14]  Comma così modificato dalla legge di ratifica.

[15]  Articolo soppresso dalla legga di ratifica.