§ 1.5.1 - L. 5 maggio 1907, n. 257.
Istituzione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:05/05/1907
Numero:257


Sommario
Art. 1.      E' istituito un Ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, del Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del [...]
Art. 2.      Il magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche così nei riguardi del regime forestale come [...]
Art. 3.      Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque è nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      E' approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il presidente della magistratura alle acque, il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza [...]
Art. 8.      Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Agli uffici del genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le [...]
Art. 11.      Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà, agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella B, annessa alla presente legge.
Art. 12.      In relazione all'art. 2 (comma primo) della presente legge, il Governo del Re è autorizzato:
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 14.      Spettano al magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:
Art. 15.      A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge è data facoltà al ministro dei [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.
Art. 21.      Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'art. 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.
Art. 22.      Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.


§ 1.5.1 - L. 5 maggio 1907, n. 257. [1]

Istituzione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova.

(G.U. 24 maggio 1907, n. 122).

 

Art. 1.

     E' istituito un Ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, del Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po e del Mincio, del bacino della provincia di Trieste dall'argine sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso, della provincia di Trento (ad eccezione del piccolo bacino dell'Alto Chiese) nonché della parte della provincia di Brescia in cui ricade il bacino imbrifero del Garda [2].

     Questo ufficio prende il nome di magistrato alla acque; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo nei limiti ed agli effetti della presente legge i territori sopraindicati.

     Per decreto reale, su domanda dei rispettivi consigli provinciali, altri bacini di Mantova e di province finitime potranno essere aggregati al compartimento del magistrato alle acque.

 

     Art. 2.

     Il magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

     Per opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, la competenza territoriale del Magistrato si estende sino alle arginature di sinistra del Po Grande e a tutto il territorio del suo delta fino all'argine sinistro del Po di Goro [3].

     In casi di urgenza spetterà al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento [4].

 

     Art. 3.

     Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque è nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennità di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici [5].

     Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero [6].

     Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente [7].

     L'ufficio di presidente della magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle province, dei comuni e dei consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

 

     Art. 4. [8]

     Il presidente della magistratura alle acque ha alla dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo, in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura.

     Detto comitato si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del genio civile, dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo delegato, del direttore generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici del ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi annualmente, del direttore generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti del ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi annualmente, di un delegato del comando in capo del compartimento dell'alto Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo e del capo dell'ufficio di ragioneria del magistrato [9].

     Vi fanno inoltre parte un esperto in materia idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal ministero dei lavori pubblici [10].

     Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile potrà però essere coperto da un ingegnere capo del Genio civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del presidente del Magistrato e sentito il Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile.

     A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni stabilite per i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536. I componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati agli ispettori superiore del Genio civile agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui  debbano recarsi fuori dall'ordinaria residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

     Il presidente del magistrato potrà inoltre, in singoli casi, chiamare a partecipare alle sedute del comitato e con voto consultivo qualunque fra gli ingegneri capi del Genio civile degli uffici del compartimento, il direttore dell'ufficio idrografico del magistrato alle acque e uno degli esperti della speciale competenza nelle discipline idraulico-marittime, addetti alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     In assenza del presidente il comitato tecnico è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile più anziano.

 

     Art. 5. [11]

     Nei limiti della competenza territoriale assegnato al Magistrato alle acque il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni e le attribuzioni della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

Nei casi in cui il presidente del Magistrato non intenda conformarsi al parere del Comitato tecnico potrà farlo, previa decisione del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore in adunanza generale.

     Quando il Comitato si riunisce a sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1909, potranno essere chiamati a partecipare i soli membri residenti a Venezia.

 

     Art. 6. [12]

     Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna dal rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione di importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, comuni e consorzi.

     Essa sarà presieduta dal presidente del Magistrato che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma.

 

     Art. 7.

     E' approvata la tabella A annessa alla presente legge, che comprende il presidente della magistratura alle acque, il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza nonché il personale di ragioneria addetto ai servizi di riscontro [13].

     In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente art. 3 [14].

     Il personale del genio civile, di cui alla tabella A, pur continuando a far parte del ruolo del genio civile, percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore, negli uffici del compartimento stesso.

     Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto gli ufficiali del genio civile, che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonché, entro i limiti dei posti disponibili, quelli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

     Il servizio prestato presso il Magistrato alle acque è riconosciuto utile agli effetti del comma secondo dell'art. 21 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809 [15].

 

     Art. 8.

     Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun riferimento né temporaneo né definitivo, od altro provvedimento, potrà esser fatto riguardo al detto personale, né alcuno incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della magistratura, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari uffici del compartimento, e di disporre i trasferimenti da un ufficio all'altro.

     Nella destinazione di ingegneri-allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che, in concorsi banditi dal Ministero, abbiano dato prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

     Nel caso di promozione a gradi fino a quello d'ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente dalla magistratura, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimane a disposizione del presidente stesso per prestare servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

     (Omissis) [16].

     Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono in regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura [17].

     Il funzionario incaricato della direzione dell'ufficio di ragioneria sarà nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze [18].

 

     Art. 9. [19]

     Il personale di custodia delle opere idrauliche e delle bonifiche e nominato dal ministro dei lavori pubblici secondo le disposizioni vigenti, ma in base a concorsi speciali banditi per coprire i posti vacanti nel compartimento del Magistrato.

     I guardiani e custodi sono destinati e trasferiti nell'ambito del compartimento dal presidente del Magistrato.

 

     Art. 10.

     Agli uffici del genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

     Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali ad esso affidate da questa legge e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

 

     Art. 11.

     Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà, agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella B, annessa alla presente legge.

     E' autorizzata la spesa relativa di L. 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal presidente della magistratura e costituirà un reparto speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del magistrato.

     Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

 

     Art. 12.

     In relazione all'art. 2 (comma primo) della presente legge, il Governo del Re è autorizzato:

     a riordinare gli insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della R. Università di Padova e ad istituirne altre sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale;

     ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti; per le esercitazioni pratiche ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici specialisti.

     La spesa annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

     Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

     Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per la esecuzione di queste disposizioni.

 

     Art. 13. [20]

     Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, diretto da un tecnico di particolare competenza, nominato con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici e sotto l'alta sorveglianza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla raccolta e al coordinamento delle osservazioni idrografiche concernenti i fiumi e loro bacini montani attribuiti al compartimento, e l'estuario veneto.

     All'ordinamento dell'ufficio e al personale stabile sarà provveduto colle norme da stabilirsi per regolamento.

 

     Art. 13 bis. [21]

     Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'art. 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, o da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° dell'art. 13 della legge sul Magistrato alle acque.

     La detta sezione del Magistrato interverrà alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.

 

     Art. 14.

     Spettano al magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

     a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

     dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523:

     articolo 7: per l'istruttoria a richiesta degl'interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3 categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'inscrizione stessa per decreto reale, sentiti i consigli comunali e provinciali;

     articolo 14: per la dichiarazione dell'obbligatorietà delle spese per opere di 4 categoria delle quali è detto nel comma 3 e per l'alta sorveglianza sulla esecuzione di opere di 3 categoria delle quali nel comma 5;

     articolo 15: per l'autorizzazione nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del genio civile, per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

     articolo 40, comma 1: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3 categoria comprendente anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di lire 200,000, ferma restando oltre tale limite l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere della commissione speciale di cui al comma 2;

     articolo 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

     articolo 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

     dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195:

     articolo 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente di bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

     articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

     articolo 50: per la nomina della commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

     b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

     articolo 5: per la nomina di un ingegnere a membro del comitato forestale;

     articolo 11, comma 1: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

     dalla legge sui rimboschimenti 1°  marzo 1888, numero 5238;

     articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.

     Spettano in particolare al presidente della magistratura nello stesso territorio:

     c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'art. 5 [22];

     d) le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali e dall'art. 25 della legge sui porti, spiagge e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095 [23];

     e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

     f) la vigilanza sull'azione dei consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinari o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei consorzi stessi, secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonché il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nei consigli d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere; e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

     g) la facoltà di convocare le rappresentanze di consorzi o loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra, per legge; come pure per redimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del consorzio e consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

     h) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive province, per gli scioglimenti delle amministrazioni dei consorzi sopraddetti, e delle nomine dei commissari straordinari;

     i) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici per ogni servizio, la esecuzione dei lavori e delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1, 2 e 3 categoria, opere marittime di 1 e 2 categoria, opere di bonifica di prima categoria fino a lire 2.000.000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 1.500.000 a trattativa privata o ad economia nei casi e nell'osservanza delle formalità secondo cui il Ministero dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonché la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori e l'approvazione delle transazioni fino al limite di lire 200.000. In relazione a tale facoltà egli è autorizzato ad assumere impegni di spesa sotto la sua personale responsabilità e nei limiti suindicati [24];

     l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro, in tempo di piena, e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, per il buon regime e la polizia della laguna e l'organizzazione della vigilanza lagunare ed occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti [25];

     m) la direzione delle opere di rimboschimento già affidate ai comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

     n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti, col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici;

     o) il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'art. 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, sentito il Magistrato alle acque [26].

     Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime [27].

     Il magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonché sui risultati delle istruttorie medesime [28].

     La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche già esistenti o che verranno fatte, spetterà al Magistrato [29].

     Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 [30].

 

     Art. 15.

     A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle province interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla inscrizione in categorie inferiori di opere per avventura classificate nella seconda categoria.

     Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria, non potranno superare l'importo di tre milioni, e dovranno distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-908.

     Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti reali per le singole assegnazioni.

 

     Art. 16. [31]

     Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorità e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, è ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re.

 

     Art. 17. [32]

    [È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di magistratura, la facoltà di approvare, in casi d'urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonché di autorizzarne e disporne la esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di lire  200,000, e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.]

 

     Art. 18. [33]

     Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato non si applicano allorché non si sia pronunziato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato.

 

     Art. 19. [34]

     Per le opere ed i servizi contemplati nella presente legge, saranno tenute distinte le relative autorizzazioni di spesa ed apposite voci di bilancio saranno istituite per i corrispondenti stanziamenti annuali.

     Su tali stanziamenti saranno anticipati al presidente del Magistrato, con mandati tratti sulle varie sezioni di Tesoreria del compartimento e secondo le necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

     Delle spese eseguite il presidente del Magistrato renderà conto trimestralmente alla corte dei conti pel tramite dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

     I conti stessi devono essere anche firmati dal dirigente d'ufficio di ragioneria del Magistrato, che risponde della loro regolarità, e su di essi i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, ciascuno nella propria competenza, possono disporre la esecuzione di ulteriori riscontri, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni ai servizi del Magistrato.

 

     Art. 20.

     Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario amministrativo.

 

     Art. 21.

     Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'art. 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F.

 

     Art. 22.

     Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

     Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico di magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle Province formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque e per le materie relative alla sua competenza.

 

Tabella A

Personale del regio Magistrato alle acque

(Omissis)

 

Tabella B

Personale forestale che risiederà presso il Magistrato alle acque

(Omissis)


[1] L'art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova.

[2] Comma già sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.D. 29 novembre 1925, n. 2583.

[3] Comma così sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[4] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[5] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[6] Comma aggiunto dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[7] Comma aggiunto dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[8] Articolo modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774 e così sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[9] Comma così sostituito dall'articolo unico del R.D. 4 ottobre 1928, n. 2400.

[10] Comma aggiunto dall'articolo unico del R.D. 4 ottobre 1928, n. 2400.

[11] Articolo già sostituito dalla L. 13 luglio 1911, n. 774 e così ulteriormente sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[13] Comma così sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[14] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[15] Comma aggiunto dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[16] Comma abrogato dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[17] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[18] Comma aggiunto dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[20] Articolo modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774 e così sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[24] Lettera già sostituita dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774 e così ulteriormente sostituita dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[25] Lettera così sostituita dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[27] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[28] Comma così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[29] Comma aggiunto dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[30] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 12 luglio 1956, n. 735.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L. 13 luglio 1911, n. 774.

[32] Articolo sostituito dalla L. 13 luglio 1911, n. 774 e abrogato dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[33] Articolo già sostituito dalla L. 13 luglio 1911, n. 774 e così ulteriormente sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.

[34] Articolo modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774 e ora così sostituito dal R.D. 31 dicembre 1923, n. 3228.