§ 66.3.5 – L. 23 dicembre 1956, n. 1417.
Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:23/12/1956
Numero:1417


Sommario
Art. 1.  Ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2.  Nomina del direttore generale, del vice direttore generale e dei direttori centrali.
Art. 3.  Ammissione in carriera - Titoli di studio.
Art. 4.  Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario.
Art. 5.  Limiti di età per l'ammissione in carriera.
Art. 6.  Modalità relative ai concorsi per l'accesso in carriera.
Art. 7.  Corsi di addestramento e aggiornamento professionale.
Art. 8.  Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa.
Art. 9.  Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica.
Art. 10.  Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori.
Art. 11.  Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine.
Art. 12.  Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia.
Art. 13.  Promozioni nel carriere del personale ausiliario.
Art. 14.  Modalità di conferimento delle promozioni.
Art. 15.  Passaggi a carriere superiori.
Art. 16.  Valutazione dell'anzianità per gli avanzamenti di carriera.
Art. 17.  Collocamento fuori ruolo.
Art. 18.  Ruoli aggiunti.
Art. 19.  Posti aggiunti ai ruoli ordinari.
Art. 20.  Personale tecnico della carriera direttiva.
Art. 21.  Personale amministrativo della carriera direttiva.
Art. 22.  Personale amministrativo della carriera di concetto.
Art. 23.  Personale tecnico della carriera di concetto.
Art. 24.  Personale tecnico della carriera esecutiva.
Art. 25.  Personale di computisteria e di contabilità.
Art. 26.  Personale ausiliario di vigilanza.
Art. 27.  Facoltà dell'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale.
Art. 28.  Rapporti gerarchici.
Art. 29.  Congedi.
Art. 30.  Rapporti informativi e giudizio complessivo.
Art. 31.  Commissioni di disciplina.
Art. 32.  Esercizio del potere disciplinare.
Art. 33.  Inquadramento del personale nelle nuove carriere.
Art. 34.  Inquadramento degli impiegati del soppresso ruolo dei ricevitori e successive promozioni.
Art. 35.  Inquadramento nel ruolo del personale di anticamera.
Art. 36.  Modalità per l'attuazione dell'inquadramento.
Art. 37.  Anzianità acquisita.
Art. 38.  Inquadramento degli impiegati nei ruoli aggiunti.
Art. 39.  Attribuzione di mansioni inerenti a carriere superiori.
Art. 40.  Modalità di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge.
Art. 41.  Conferimento di posti nelle carriere di concetto nella prima attuazione della legge.
Art. 42.  Conferimento di posti nella carriere esecutiva tecnica nella prima attuazione della legge.
Art. 43.  Conferimento di posti nel ruolo del personale di dattilografia nella prima attuazione della legge.
Art. 44.  Conferimento di posti nei ruoli del personale ausiliario di vigilanza e di quello di anticamera.
Art. 45.  Valutazione di anzianità nei casi di passaggio ad altro ruolo.
Art. 46.  Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44.
Art. 47.  Inquadramento del personale distaccato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 48.  Avanzamento del personale femminile inquadrato nella carriera amministrativa di concetto.
Art. 49.  Esami di idoneità per impiegati in particolari situazioni.
Art. 50.  Concorsi ed esami in via di espletamento.
Art. 51.  Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 52.  Applicazioni dei benefici di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a [...]
Art. 53.  Rinvio agli ordinamenti dell'Amministrazione.
Art. 54.  Copertura della spesa.
Art. 55.      Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1956


§ 66.3.5 – L. 23 dicembre 1956, n. 1417.

Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326, S.O.).

 

Capo I

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

     Art. 1. Ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Le tabelle organiche del personale impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegate al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N annesse alla presente legge.

     E' soppresso il ruolo speciale dei ricevitori di cui all'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

     Il ruolo delle maestre alle lavorazioni è mantenuto fino ad eliminazione ed il personale che ne fa parte conserva la qualifica rivestita.

     Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano le norme sull'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato, salvo le diverse disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2. Nomina del direttore generale, del vice direttore generale e dei direttori centrali.

     Il direttore generale dei Monopoli di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo [1].

     I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici ed i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalità di cui al primo comma [2].

     I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestono la qualifica immediatamente inferiore nelle carriere direttive di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     Al direttore generale è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Al vice direttore generale ed ai direttori centrali è attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 della medesima tabella.

 

          Art. 3. Ammissione in carriera - Titoli di studio.

     L'ammissione nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avviene esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, salvo quanto disposto dall'art. 4.

     Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, i titoli di studio di cui appresso:

     A) Per le carriere direttive:

     1) ruolo del personale tecnico:

     a) per la branca "Coltivazioni tabacchi": laurea in scienze agrarie;

     b) per la branca Manifatture tabacchi" e per la progettazione e costruzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'Amministrazione: laurea in ingegneria o laurea in architettura. Ai laureati in architettura può essere conferito un solo posto del ruolo organico del personale tecnico direttivo di detta branca di servizio [3];

     c) per la branca "Sali e chinino": laurea in ingegneria o laurea in chimica od in chimica industriale o laurea in ingegneria chimica;

     2) ruolo del personale amministrativo: laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economiche e marittime, o in scienze statistiche ed attuariali.

     B) Per le carriere di concetto:

     1) ruolo del personale amministrativo: diploma di ragioniere o perito commerciale;

     2) ruolo del personale tecnico:

     a) per la branca "Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario, rilasciato dagli Istituti tecnici agrari;

     b) per le branche "Manifatture tabacchi" e "Sali e chinino": diploma di geometra o diploma di perito industriale;

     3) ruolo del personale degli interpreti-traduttori: diploma di scuola media superiore.

     C) Per le carriere esecutive:

     1) ruolo del personale tecnico:

     a) per la branca "Coltivazioni tabacchi" licenza di scuola di avviamento professionale a tipo agrario;

     b) per le branche "Manifatture tabacchi" e "Sali e chinino": licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano:

     2) ruolo del personale d'ordine: licenza di scuola media inferiore;

     3) ruolo del personale di dattilografia: licenza di scuola media inferiore e di diploma di dattilografia o stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti a quelli richiesti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

 

          Art. 4. Ammissione nei ruoli delle carriere del personale ausiliario.

     Il conferimento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di vigilanza, è effettuato mediante concorso per titoli riservato:

     a) nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai salariati di ruolo in servizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

     b) per gli altri due terzi, ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

     Il conferimento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario di anticamera, è effettuato mediante pubblico concorso per titoli.

     Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il titolo comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria, nonché il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi civili dello Stato.

     I concorsi per titoli di cui ai precedenti commi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

 

          Art. 5. Limiti di età per l'ammissione in carriera.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui agli articoli 3 e 4, gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi stessi, il 18° anno di età e non superato, alla medesima data:

     A) Per le carriere direttive:

     1) il 32° anno di età, per il ruolo del personale tecnico;

     2) il 30° anno di età, per il ruolo del personale amministrativo.

     B) Per le carriere di concetto:

     1) il 25° anno di età, per i ruoli del personale amministrativo e tecnico;

     2) il 32° anno di età, per il ruolo del personale degli interpreti-traduttori.

     C) Per le carriere esecutive:

     il 25° anno di età, per i ruoli del personale tecnico, d'ordine e per quello di dattilografia.

     D) Per le carriere del personale ausiliario:

     1) il 40° anno di età, per il ruolo del personale di vigilanza;

     2) il 25° anno di età, per il ruolo del personale di anticamera.

     Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

          Art. 6. Modalità relative ai concorsi per l'accesso in carriera.

     I concorsi di ammissione di cui agli articoli 3 e 4, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

     I concorsi per esami comprendono:

     tre prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere direttive;

     due prove scritte ed una orale per l'accesso alle carriere di concetto nonchè a quelle esecutive tecnica e d'ordine;

     una prova scritta ed una orale, nonchè una prova pratica di dattilografia o stenodattilografia per l'accesso al ruolo del personale di dattilografia:

     Nel bando di concorso di cui al presente articolo l'Amministrazione indica lo speciale titolo di studio necessario a seconda delle esigenze del servizio, nonchè i programmi di esame, in base a determinazione adottata dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7. Corsi di addestramento e aggiornamento professionale.

     I corsi di addestramento e di aggiornamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni, sono effettuati per il personale appartenente ai ruoli delle carriere direttive di concetto, tecnica ed amministrativa, e per quello appartenente al ruolo tecnico della carriera esecutiva.

     I corsi stessi, ai fini di fare acquisire pratica conoscenza dei servizi dei vari settori dell'Amministrazione, possono essere completati mediante la temporanea destinazione del personale di nuova nomina presso gli uffici dei vari opifici e stabilimenti.

 

          Art. 8. Promozioni nelle carriere direttive, tecnica ed amministrativa.

     Salvo quanto disposto all'art. 2, le promozioni nelle carriere direttive sono conferite come segue:

     1) Nel ruolo del personale tecnico:

     a) quelle a consigliere tecnico di 1° classe a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova [4];

     b) quelle a vice direttore di stabilimento, mediante esame di concorso ai consiglieri tecnici di 1° classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica ed in quella inferiore. Gli esami, per ciascuna branca di servizio, si effettuano, rispettivamente, secondo i programmi di cui alle tabelle I, II e III annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844 [5];

     c) quelle a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2° classe mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloquio su materie di servizio, ai vice direttori di stabilimento di 1° classe, quale sia la loro anzianità in tale qualifica;

     d) quelle a ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1° classe mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori tecnici o direttori di stabilimento di 2° classe, che abbiano compiuto in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

     2) Nel ruolo del personale amministrativo:

     a) quelle a consigliere, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, ai vice consiglieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

     b) quella a vice ispettore amministrativo, nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto e per gli altri tre quarti dei posti disponibili mediante esame di idoneità ai consiglieri che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso o l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sei anni o otto anni di effettivo servizio complessivamente nelle qualifiche di consigliere e di vice consigliere. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;

     c) [6];

     d) quelle a ispettore superiore amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da un colloqui su materie di servizio, agli ispettori amministrativi che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio;

     e) quelle a ispettore generale amministrativo, mediante scrutinio per merito comparativo, agli ispettori superiori amministrativi, che abbiano compiuto, in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio.

 

          Art. 9. Promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica.

     Le promozioni nelle carriere di concetto, amministrativa e tecnica sono conferite come segue:

     1) quelle a ragioniere e a perito aggiunto di 1 classe, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai vice ragionieri ed ai periti aggiunti di 2 classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

     2) quelle a primo ragioniere e a perito:

     a) nel limite di un quarto dei posti disponibili, mediante concorso per esame di merito distinto rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1 classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, complessivamente, almeno otto anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero;

     b) per gli altri tre quarti dei posti disponibili, mediante esame di idoneità rispettivamente ai ragionieri ed ai periti aggiunti di 1 classe i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, complessivamente, almeno dieci anni di effettivo servizio nelle dette qualifiche ed in quelle inferiori;

     3) [7];

     4) quelle a primo revisore ed a perito principale di 1 classe, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai revisori ed ai periti principali di 2 classe che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

     5) quelle a revisore capo ed a perito capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai primi revisori ed ai periti principali di 1 classe che abbiano compiuto in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio.

     I periodi di anzianità indicati al precedente punto 2) sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

 

          Art. 10. Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori.

     Le promozioni ad interprete-traduttore di 2 classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3 classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

     Le promozioni ad interprete-traduttore di 1 classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2 classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

     Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto [8].

     Le promozioni ad interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli interpreti-traduttori di 1 classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio [9].

 

          Art. 11. Promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine.

     Le promozioni nelle carriere esecutive, tecnica e d'ordine, sono conferite come segue:

     1) quelle ad applicato, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli alunni d'ordine che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno due anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

     2) quelle a capo tecnico aggiunto e da primo applicato;

     a) nel limite di un terzo dei posti disponibili mediante concorso per esame, rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche e in quelle inferiori, almeno sei anni di effettivo servizio. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero;

     b) per gli altri due terzi dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo rispettivamente agli applicati tecnici ed agli applicati, che abbiano complessivamente compiuto, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, almeno otto anni di effettivo servizio;

     3) [10];

     4) quelle a capo tecnico di 1° classe ed a computista capo, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 2° classe ed ai computisti che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio;

     5) quelle a capo tecnico principale ed a computista principale, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente ai capi tecnici di 1° classe ed ai computisti capo che abbiano compiuto, in tali qualifiche, almeno tre anni di effettivo servizio [11];

     6) quelle a capo tecnico principale di 1° classe, mediante scrutinio per merito comparativo ai capi tecnici principali che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio [12].

 

          Art. 12. Promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia.

     Le promozioni nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia sono conferite come segue:

     1) quelle a dattilografo di 2° classe, per merito comparativo ai dattilografi di 3° classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

     2) quelle a dattilografi di 1° classe, per merito comparativo, ai dattilografi di 2° classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio;

     3) quelle a dattilografo capo mediante scrutinio per merito comparativo ai dattilografi di 1 classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio [13].

 

          Art. 13. Promozioni nel carriere del personale ausiliario.

     Le promozioni nelle carriere del personale ausiliario, sono conferite come segue:

     A) Nel ruolo del personale di vigilanza:

     1) quelle ad agente di controllo di 1° classe, mediante scrutinio per merito comparativo, agli agenti di controllo di 2° classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova;

     2) quelle ad agente di custodia di 2° classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di controllo di 1° classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno due anni di effettivo servizio [14];

     3) quelle ad agente di custodia di 1° classe mediante scrutinio per merito comparativo agli agenti di custodia di 2° classe che abbiano compiuto in tale qualifica almeno tre anni di effettivo servizio [15];

     B) Nel ruolo del personale di anticamera:

     1) quelle a usciere, per merito assoluto agli inservienti che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno un anno di effettivo servizio;

     2) quelle a usciere capo, per merito assoluto, agli uscieri quali sia la loro anzianità in tale qualifica;

     3) quelle a commesso, mediante scrutinio per merito comparativo agli uscieri capo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio.

 

          Art. 14. Modalità di conferimento delle promozioni.

     I concorsi e gli esami previsti dagli articoli 8, 9 e 11, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze.

     I concorsi per esame di merito distinto e gli esami di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno.

     Il concorso per esami previsto dall'art. 11, punto 2, lettera a), è indetto entro il mese di luglio di ogni anno e lo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) dello stesso art. 11 è tenuto entro il successivo mese di dicembre.

     Le prove scritte del concorso debbono aver luogo anteriormente al predetto scrutinio ed i vincitori del concorso hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

     Il colloquio previsto dall'art. 8, ai punti 1, lettera c) e 2, lettera d) è sostenuto, prima che abbia luogo lo scrutinio per merito comparativo, avanti ad apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale e dell'attitudine alle funzioni superiori.

     L'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui ai commi precedenti, è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, terrà conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di addestramento o di aggiornamento professionale.

 

          Art. 15. Passaggi a carriere superiori.

     Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati all'art. 3, lettera A), punto 2) i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità a svolgere le attribuzioni della carriera direttiva, sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di vice ispettore amministrativo.

     Gli impiegati che rivestono qualifica non inferiore a quella di capo tecnico di 2 classe, in possesso di uno dei diplomi indicati all'art. 3, lettera B), punto 2), lettera a) e b), i quali siano ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, per attitudine e particolari requisiti di capacità, a svolgere le attribuzioni della carriera di concetto - ruolo del personale tecnico - sono ammessi a partecipare al concorso per esame di merito distinto per la promozione alla qualifica di perito.

     Coloro che rivestono la qualifica di capo tecnico di seconda classe debbono aver compiuto in essa, alla data del decreto che indice il concorso, una anzianità di almeno tre anni.

     Agli impiegati di cui ai commi precedenti, non può essere, in ogni caso conferito più di un terzo dei posti per i quali è indetto il concorso.

     La frazione di posto superiore alla metà si considera posto intero.

     L'eventuale idoneità conseguita non è produttiva di alcun effetto.

 

          Art. 16. Valutazione dell'anzianità per gli avanzamenti di carriera.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

     Tali disposizioni valgono anche ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commesso [16].

 

          Art. 17. Collocamento fuori ruolo.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di collocare fuori ruolo, per le esigenze dei servizi dell'Azienda tabacchi italiani, personale dei proprio ruoli nel numero massimo di cinque unità di cui non più di due con qualifica di ispettore generale.

     Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione.

     L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ma è scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera. Ove promosso, l'impiegato rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussiste la possibilità di collocamento fuori ruolo, potrà disporsi, con le modalità previste dal secondo comma, il collocamento in detta posizione anche nella nuova qualifica.

     L'Azienda tabacchi italiani rimborserà l'Amministrazione dei monopoli di Stato l'importo lordo del trattamento economico del personale collocato fuori ruolo e verserà inoltre una somma pari al dieci per cento dell'importo degli stipendi e degli eventuali assegni pensionabili, a titolo di contributo per il futuro trattamento di quiescenza.

     Nella qualifica iniziale dei ruoli cui appartengono gli impiegati collocati fuori ruolo, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati nell'indicata posizione.

     Il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1196, e le successive disposizioni modificative, sono abrogati.

 

          Art. 18. Ruoli aggiunti.

     I ruoli speciali transitori istituiti presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 422 sono soppressi.

     In corrispondenza dei ruoli organici di cui alle allegate tabelle C, E, F, H, I, M e N, sono istituiti i ruoli aggiunti di cui alla tabella P annessa alla presente legge.

 

          Art. 19. Posti aggiunti ai ruoli ordinari.

     Le tabelle XIX e XX, allegato B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, relative ai posti aggiunti, ai sensi dell'art. 2 del decreto medesimo, ai ruoli ordinari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana, sono sostituite dalla tabella O allegata alla presente legge.

 

Capo II

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CENTRALI

E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 20. Personale tecnico della carriera direttiva.

     I direttori centrali tecnici dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.

     Gli ispettori generali tecnici e i direttori di stabilimento di prima classe in servizio presso la Direzione generale coadiuvano i direttori centrali, o sono preposti ad uffici speciali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali.

     Possono inoltre essere posti a capo di Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline o stabilimenti.

     Gli ispettori superiori tecnici ed i direttori di stabilimento di seconda classe sono preposti ad uffici della Direzione generale, o posti a capo degli organi periferici di cui al comma precedente, di minore importanza o dei depositi di tabacchi greggi.

     I vice direttori di stabilimento sono preposti agli uffici tecnici dei suddetti organi periferici, coadiuvano il direttore e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento [17].

     I consiglieri tecnici di 1 classe ed i consiglieri tecnici coadiuvano il vice direttore e, in ordine di anzianità, lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento [18].

 

          Art. 21. Personale amministrativo della carriera direttiva.

     I direttori centrali amministrativi dirigono tutti i servizi che rientrano nella sfera di competenza delle singole Direzioni cui sono preposti.

     Gli ispettori generali amministrativi coadiuvano i direttori centrali o sono preposti ad uffici della direzione generale o agli ispettorati compartimentali, ovvero svolgono gli incarichi ad essi affidati dal direttore generale o dai direttori centrali [19].

     Gli ispettori superiori amministrativi sono preposti ad uffici della direzione generale o ad ispettorati compartimentali di minore importanza. Eseguono verifiche ordinarie o speciali ed inchieste presso gli organi periferici dell'Amministrazione e svolgono, inoltre, gli incarichi ad essi affidati [20].

     Gli ispettori amministrativi, se non sono addetti agli uffici della direzione generale, collaborano con i dirigenti degli uffici e possono essere preposti alla vice direzione degli ispettorati compartimentali [21].

     I vice ispettori, i consiglieri e i vice consiglieri collaborano con gli ispettori nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

 

          Art. 22. Personale amministrativo della carriera di concetto.

     I revisori capi, se non sono addetti alla direzione generale per le funzioni di verifica contabile, possono essere messi a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso le direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, le manifatture tabacchi, i depositi tabacchi greggi, le saline e gli stabilimenti, ovvero sono posti a capo dei depositi di generi di monopolio [22].

     I primi revisori ed i revisori sono posti a capo dei servizi amministrativi e di riscontro presso gli organi periferici dell'Amministrazione, di cui al primo comma e dei depositi di generi di monopolio, di minore importanza [23].

     I primi ragionieri sono preposti ai servizi di segreteria e di contabilità presso le manifatture tabacchi e le saline o coadiuvano, presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi e gli stabilimenti, il funzionario che esercita le mansioni di cui al precedente comma, ovvero sono addetti, come secondi contabili, ai depositi dei generi di monopolio.

     I ragionieri e i vice ragionieri sono destinati agli uffici di cui ai commi precedenti e provvedono al disimpegno dei compiti che ad essi vengono affidati.

 

          Art. 23. Personale tecnico della carriera di concetto.

     I periti capi esercitano le mansioni ed assolvono gli incarichi ad essi affidati dalla direzione generale. In particolare coadiuvano gli ingegneri durante i lavori e le prove di collaudo delle opere murarie; possono essere incaricati di collaudi di impianti e macchine nei casi in cui non sia prescritto l'intervento dell'ingegnere, ovvero possono essere incaricati di classifiche e perizie di tabacchi e di coadiuvare i funzionari direttivi incaricati degli acquisti di tabacchi. Possono inoltre essere posti a capo delle agenzie di coltivazione, dei depositi di tabacchi greggi, degli stabilimenti per la lavorazione del sale di maggiore importanza o essere preposti ai reparti di lavorazione ed alle officine negli stabilimenti ed opifici di maggiore importanza [24].

     I periti principali di 1° e di 2° classe sono di regola preposti, nei servizi delle coltivazioni, alle agenzie di minore importanza ed ai gruppi di vigilanza, ovvero, nelle manifatture e negli stabilimenti per la produzione del sale, di minore importanza, ai reparti di lavorazione ed alle officine; nei depositi tabacchi greggi sono preposti ai servizi tecnici qualora non siano incaricati della direzione [25].

     I periti ed i periti aggiunti di 1° e di 2° classe sono assegnati:

     nei servizi delle coltivazioni, ai servizi di agenzia o di campagna come capi zona di vigilanza. Nei casi in cui non siano addetti a tali mansioni o ad altri incarichi specifici, sono assegnati ad uffici tecnici per coadiuvare il capo degli uffici stessi;

     nei servizi delle manifatture, saline e stabilimenti per la lavorazione del sale, a reparti di lavorazione, come capi di laboratorio qualora non siano utilizzati per altre mansioni, inerenti al ruolo di appartenenza, che siano ad essi attribuite dalla Direzione dell'opificio;

     nei depositi tabacchi greggi e nei depositi generi di monopolio, ai servizi di ricevimento e spedizione dei generi.

 

          Art. 24. Personale tecnico della carriera esecutiva.

     I capi tecnici principali di 1° classe, i capi tecnici principali, i capi tecnici di 1° classe nei servizi delle coltivazioni coadiuvano, nel campo esecutivo, i capo gruppo, oppure sono addetti alle zone di vigilanza, o destinati ai servizi tecnici delle direzioni compartimentali o delle agenzie. Nei servizi delle manifatture sono posti a capo dei magazzini oppure, nelle manifatture e saline, sono assegnati ai servizi tecnici per coadiuvare i funzionari preposti ai servizi stessi. Nei depositi, sono addetti ai servizi di magazzino [26].

     I capi tecnici di 2° classe, i capi tecnici aggiunti e gli applicati tecnici sono utilizzati per le mansioni di carattere tecnico esecutivo ad essi attribuite dalla Direzione dell'opificio, stabilimento, deposito od ufficio cui sono assegnati e, nelle coltivazioni, sono destinati anche ai servizi di campagna.

 

          Art. 25. Personale di computisteria e di contabilità. [27]

     Il personale appartenente al ruolo di computisteria e di contabilità della carriera esecutiva è adibito a lavori di computisteria, contabilità e scritturazione presso gli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici.

 

          Art. 26. Personale ausiliario di vigilanza.

     Gli agenti di custodia di 1° e 2° classe sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore [28].

     Gli agenti di controllo di 1° e 2° classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

     L'agente di custodia può essere autorizzato a farsi coadiuvare, nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.

 

          Art. 27. Facoltà dell'Amministrazione in materia di attribuzioni del personale.

     Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può essere temporaneamente destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera oppure di altra carriera dello stesso ordine.

     Agli uffici della Direzione generale è assegnato personale dei vari ruoli e carriere, in relazione alle esigenze di servizio.

 

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLO STATUTO DEL PERSONE IMPIEGATO DELL'AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 28. Rapporti gerarchici.

     La gerarchia fra gli impiegati della stessa carriera è determinata dalla qualifica rivestita e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

     Fra il personale appartenente a carriere diverse, la gerarchia è costituita dall'ordine delle carriere.

     Fra il personale amministrativo e tecnico dello stesso ordine di carriera, la gerarchia è stabilita dalla funzione secondo l'ordinamento degli uffici e degli stabilimenti.

     L'impiegato investito delle funzioni della qualifica superiore ha l'autorità, le facoltà ed i doveri inerenti a questa qualifica.

 

          Art. 29. Congedi.

     Il congedo ordinario è accordato:

     1) ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2 classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici, dal direttore generale;

     2) al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;

     3) ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;

     4) al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici.

     I congedi straordinari, nei casi o nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.

 

          Art. 30. Rapporti informativi e giudizio complessivo.

     Il rapporto informativo annuale è redatto:

     a) per il personale in servizio presso la Direzione generale:

     1) per i funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2 classe ed a quella di ispettore superiore amministrativo, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

     2) per il restante personale, dal funzionario preposto al rispettivo servizio od ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dai direttori centrali:

     b) per il personale in servizio presso gli organi periferici:

     1) per i capi degli stabilimenti, opifici, ispettorati, dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale;

     2) per il restante personale, dal capo dello stabilimento, opificio, ispettorato, dal quale il personale stesso dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale della rispettiva branca di servizio.

 

          Art. 31. Commissioni di disciplina.

     La Commissione di disciplina è costituita di un direttore centrale che la presiede, di due funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica di ispettore generale e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attività di servizio fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale stesso.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo.

     Per ogni componente la Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

     La nomina dei componenti la Commissione e del segretario è effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 32. Esercizio del potere disciplinare.

     Al personale che presta servizio presso la Direzione generale, a qualsiasi carriera appartenga, avente qualifica non superiore a quella di ispettore generale tecnico o direttore di stabilimento di 1 classe ovvero a quella di ispettore generale amministrativo, la punizione della censura è inflitta con determinazione del direttore generale su motivata proposta a seconda dei casi, del direttore centrale o del capo ufficio.

     Il direttore generale applica, altresì, la detta punizione su motivata proposta dei direttori centrali, ai capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati. Al restante personale che presta servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, la punizione di cui sopra è inflitta, su motivata proposta dei capi degli stabilimenti, opifici ed ispettorati dai quali il personale medesimo dipende, dai direttori centrali con propria determinazione.

     La contestazione degli addebiti all'incolpato deve essere fatta dai funzionari tenuti, ai sensi dei commi precedenti, a formulare la proposta di punizione. Qualora i medesimi funzionari ritengano che a seguito delle difese prodotte, l'incolpato debba essere prosciolto dagli addebiti contestatigli, debbono avanzare motivata proposta di archiviazione della pratica.

     Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notificazione del provvedimento medesimo, ricorso gerarchico al Ministro che provvede su di esso con decreto motivato sentita la Commissione di disciplina.

 

Capo IV

NORME DI INQUADRAMENTO

 

          Art. 33. Inquadramento del personale nelle nuove carriere.

     Il personale appartenente ai vari gradi dei soppressi ruoli dei gruppi A, B, C, ed ausiliario è inquadrato, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nelle qualifiche indicate nei quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

     L'inquadramento nelle branche "Coltivazioni tabacchi", "Manifatture tabacchi" e "Sali e chinino" avviene in relazione alla branca di servizio cui gli stessi impiegati appartengono.

     Per gli impiegati appartenenti alla branca dei servizi promiscui del soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo A, ed al soppresso ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo B, l'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo del personale tecnico della carriera direttiva e quello del personale tecnico della carriera di concetto, è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

     Gli impiegati che nel soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo A, rivestono qualifica di ispettore superiore o di direttore, sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di ispettore superiore tecnico o di direttore di stabilimento di 2° classe nella carriera direttiva tecnica di cui all'annessa tabella C. Nell'inquadramento anzidetto, gli ispettori superiori tecnici precedono in ruolo i direttori di stabilimento di 2° classe, qualunque sia l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

          Art. 34. Inquadramento degli impiegati del soppresso ruolo dei ricevitori e successive promozioni.

     Gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo speciale dei ricevitori sono inquadrati come segue, in soprannumero, fino ad eliminazione nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto:

     nella qualifica di primo revisore, i ricevitori di 1° classe (grado 7° );

     nella qualifica di revisore, i ricevitori di 2° classe (grado 8° );

     nella qualifica di primo ragioniere, i ricevitori di 3° classe (grado 9° ).

     Il predetto personale dei ricevitori è mantenuto in soprannumero anche nelle qualifiche superiori cui venga promosso.

     Le promozioni alla qualifica di revisore capo possono essere conferite al personale medesimo, nel limite massimo di un decimo dei posti stabiliti in organico per detta qualifica.

     Nella qualifica iniziale del ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, sono lasciati scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero provenienti dal soppresso ruolo dei ricevitori.

 

          Art. 35. Inquadramento nel ruolo del personale di anticamera.

     In deroga al disposto del primo comma dell'art. 33, gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo del personale ausiliario, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di anticamera, nel caso in cui essi rinuncino ad essere restituiti ai servizi di vigilanza, sono inquadrati come segue, nel ruolo del personale ausiliario di anticamera di cui alla tabella N allegata alla presente legge:

     nella qualifica di commesso, gli agenti di custodia;

     nella qualifica di usciere capo, gli agenti di controllo;

     nella qualifica di usciere, i commessi.

 

          Art. 36. Modalità per l'attuazione dell'inquadramento.

     L'inquadramento di cui agli articoli 33, 34 e 35 è effettuato con decreto del Ministro per le finanze.

     Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 34, il personale che all'atto dell'inquadramento risultasse eccedente il numero dei posti stabiliti per talune delle qualifiche dell'ordinamento di cui alla presente legge, è inquadrato in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

     Nei confronti degli impiegati che risultano collocati con riserva di anzianità nei gradi dei soppressi ruoli, l'inquadramento di cui al primo comma è disposto con riserva di anzianità.

     Il personale in soprannumero dei soppressi ruoli, ai termini del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1228, del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1241, della legge 5 giugno 1951, n. 376, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, è mantenuto in soprannumero, agli effetti di dette disposizioni, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, nei quali viene inquadrato ai sensi dei precedenti articoli.

 

          Art. 37. Anzianità acquisita.

     Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche dei nuovi ruoli dell'Amministrazione, conservano, nelle qualifiche medesime, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

     Gli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere tecnico del ruolo del personale direttivo tecnico, già appartenenti al grado 9° di gruppo A, conservano, nella detta qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (10°).

     Gli impiegati inquadrati nella qualifica di viceconsigliere del ruolo del personale direttivo amministrativo, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella detta qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore (11°).

 

          Art. 38. Inquadramento degli impiegati nei ruoli aggiunti.

     Gli impiegati che, alla data da cui ha effetto la presente legge, appartengono ai ruoli speciali transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 422, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli aggiunti istituiti ai sensi dell'art. 18 nell'ordine in cui risultano collocati nei ruoli di provenienza, conservando l'anzianità maturata in questi ultimi.

     L'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo aggiunto del personale di concetto tecnico è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

     L'inquadramento di cui al presente articolo è disposto con decreto del Ministro per le finanze.

 

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 39. Attribuzione di mansioni inerenti a carriere superiori.

     Al personale in servizio di ruolo il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente al 1° luglio 1956 mansioni proprie della carriera superiore, l'Amministrazione può, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione dei ruoli, attribuire l'esercizio delle predette mansioni.

     Il personale di cui al precedente comma conserva la propria posizione nei ruoli di appartenenza, nei quali svolge l'ulteriore carriera, secondo le norme previste per i ruoli stessi.

 

          Art. 40. Modalità di conferimento di alcune promozioni nel primo triennio di efficacia della legge.

     Per la durata di un triennio, le promozioni a ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2 classe e quelle a ispettore superiore amministrativo, nei ruoli del personale tecnico e amministrativo delle carriere direttive, sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio.

     Per la medesima durata di un triennio, le promozioni a vicedirettore di stabilimento di 2 classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, sono conferite, per la metà dei posti di volta in volta disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i consiglieri tecnici che conseguirono la promozione al grado 9° del soppresso ordinamento mediante concorso per esame. La frazione di posto superiore alla metà, si considera posto intero.

     La residuale metà dei posti è conferita mediante esame di concorso secondo le modalità previste dall'art. 8, punto 1), lettera a).

 

          Art. 41. Conferimento di posti nelle carriere di concetto nella prima attuazione della legge.

     I posti che risulteranno disponibili nei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, di cui alle annesse tabelle E ed F, dopo l'inquadramento di cui all'art. 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti nella qualifica iniziale dei ruoli stessi, mediante esame consistente in un colloquio, vertente su materie di servizio, agli impiegati dei ruoli organici del personale esecutivo tecnico e di ordine ed agli impiegati dei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa e tecnica e di quella esecutiva tecnica e d'ordine, che siano in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3.

     Ai concorsi predetti è ammesso a partecipare il personale di altre Amministrazioni dello Stato, che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal citato art. 3. A detto personale non può essere conferito più di un quinto dei posti messi a concorso.

     I posti disponibili nel ruolo del personale di concetto degli interpreti-traduttori di cui all'annessa tabella G, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami, agli impiegati appartenenti a qualsiasi ruolo organico o aggiunto, di carriera non inferiore a quella esecutiva, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art. 3, lettera B), punto 3), che siano in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano mansioni di interprete-traduttore.

     I concorsi riservati previsti dai commi precedenti possono essere banditi nella prima attuazione della presente legge, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 42. Conferimento di posti nella carriere esecutiva tecnica nella prima attuazione della legge.

     Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i posti che risulteranno disponibili, in ciascuna delle branche del ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, di cui all'annessa tabella H dopo l'inquadramento di cui all'art. 33 e l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 50, esclusi, in ogni caso, quelli da riservare per i concorsi previsti dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sono conferiti, nella qualifica iniziale delle singole branche del ruolo, mediante esame consistente in un colloquio vertente su materie di servizio, al personale appartenente al ruolo organico ed al ruolo aggiunto del personale d'ordine della carriera esecutiva, che sia adibito a mansioni di carattere tecnico, anche se sprovvisto del titolo di studio previsto dall'art. 3, della lettera C), punto 1).

     Per l'esame previsto dal precedente comma vale la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 41.

 

          Art. 43. Conferimento di posti nel ruolo del personale di dattilografia nella prima attuazione della legge.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo del personale esecutivo di dattilografia di cui all'annessa tabella L, sono conferiti, nella qualifica iniziale, mediante concorso per esami riservato per metà al personale inquadrato nel ruolo aggiunto del personale esecutivo d'ordine dell'Amministrazione, ancorchè sprovvisto del diploma richiesto dall'art. 3, lettera C), punto 3), e per metà al personale non di ruolo ed al personale salariato che alla data del 30 giugno 1956, svolgeva mansioni impiegatizie ancorchè sprovvisto del predetto titolo di studio.

 

          Art. 44. Conferimento di posti nei ruoli del personale ausiliario di vigilanza e di quello di anticamera.

     Nella prima attuazione della presente legge un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario di vigilanza e del personale di anticamera è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti, agli avventizi di quarta categoria, quale sia la loro anzianità di servizio in detta qualifica e al personale salariato di ruolo dei monopoli, che svolga o abbia svolto prevalentemente e lodevolmente le mansioni proprie del personale ausiliario di vigilanza o di anticamera.

 

          Art. 45. Valutazione di anzianità nei casi di passaggio ad altro ruolo.

     L'anzianità maturata nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori di provenienza dagli impiegati che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale dei ruoli organici ai sensi degli articoli 42, 43 e 44, è computata per intero ai fini della promozione alla qualifica superiore. Ai medesimi fini è computata per intero l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza dagli impiegati del ruolo organico del personale esecutivo d'ordine che conseguono il passaggio alla qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo tecnico, ai sensi dell'art. 42.

 

          Art. 46. Modalità per l'indizione dei concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44.

     I concorsi previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44, sono indetti con decreto del Ministro per le finanze e sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 6, salvo quanto disposto dal primo comma degli articoli 41 e 42 e dall'art. 44.

 

          Art. 47. Inquadramento del personale distaccato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Il personale delle carriere esecutive appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, comunque distaccato o comandato in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge, può, semprechè ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data anzidetta, essere inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive di cui alle annesse tabelle.

     L'accettazione delle domande è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale determina anche il ruolo in cui il personale anzidetto può essere inquadrato, tenuto conto della disponibilità dei posti, delle esigenze dei servizi e delle specifiche attitudini dimostrate da ciascuno degli interessati.

     Il personale di cui ai commi precedenti assume, nel ruolo assegnatogli, la qualifica corrispondente al grado di provenienza, prendendovi posto in relazione all'anzianità maturata nel grado stesso.

     Ai fini della promozione alla qualifica superiore, detta anzianità è valutata per intero.

 

          Art. 48. Avanzamento del personale femminile inquadrato nella carriera amministrativa di concetto.

     Il personale femminile appartenente al soppresso ruolo del personale amministrativo, ruolo B, è inquadrato nel corrispondente ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, ai sensi dell'art. 33 con la qualifica di primo ragioniere.

 

          Art. 49. Esami di idoneità per impiegati in particolari situazioni.

     L'esame di idoneità previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sarà indetto, per il conferimento delle promozioni alla qualifica di perito nella carriera tecnica di concetto ed a quelle di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, nelle carriere esecutive tecnica e d'ordine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I programmi di esame e la composizione delle Commissioni esaminatrici sono stabiliti con determinazione del Consiglio di amministrazione.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 sopracitato sono estese agli impiegati delle carriere esecutive tecnica e di ordine, provenienti dai corrispondenti soppressi ruoli di gruppo C dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in servizio almeno dal 23 marzo 1939, che a tale data rivestivano la qualifica di salariati di ruolo e sono stati addetti in via continuativa a mansioni impiegatizie. Tale servizio è considerato utile ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione anche al concorso per esame speciale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

 

          Art. 50. Concorsi ed esami in via di espletamento.

     I concorsi per l'ammissione in carriera, nonchè i concorsi e gli esami intermedi di progressione di carriera indetti, per gradi dei soppressi ruoli, anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, saranno portati a termine, qualora, alla data predetta, siano state iniziate le prove scritte.

     In tal caso i concorsi e gli esami medesimi si intendono banditi per le qualifiche che, nei ruoli di cui alle annesse tabelle, corrispondono ai gradi predetti.

 

          Art. 51. Riconoscimento di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

     Al personale in servizio, già appartenente alla soppressa categoria dei commessi privati, il servizio prestato in tale quantità è riconosciuto interamente utile ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

     Il riconoscimento, di cui al comma precedente, è subordinato alle modalità prescritte per il riscatto dei servizi non di ruolo ed alla restituzione della indennità percepita a titolo di liquidazione per cessazione del rapporto di impiego privato.

     Il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data del 1° maggio 1948.

 

          Art. 52. Applicazioni dei benefici di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a mansioni di natura impiegatizia.

     Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'Amministrazione stessa, situati in detti territori, e che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, è ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, semprechè ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale salariato adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1° maggio 1948, che, per difetto o intempestività della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, può presentare domanda, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nelle categorie del personale avventizio.

 

          Art. 53. Rinvio agli ordinamenti dell'Amministrazione.

     Restano in vigore le particolari norme degli ordinamenti dell'Amministrazione non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 54. Copertura della spesa.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1956-57.

 

          Art. 55.

     Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1956.

 

 

Tabelle [29]

(Omissis)


[1] L’originario secondo comma è stato così sostituito dagli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'art. unico della L. 22 dicembre 1959, n. 1101. Successivamente, la L. n. 1101/1959 è stata abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115.

[2] L’originario secondo comma è stato così sostituito dagli attuali commi secondo e terzo per effetto dell'art. unico della L. 22 dicembre 1959, n. 1101. Successivamente, la L. n. 1101/1959 è stata abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115.

[3] Lettera così modificata dall'art. unico della L. 13 dicembre 1964, n. 1346.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[6] Lettera abrogata dall'art. 28 della L. 22 ottobre 1961, n. 1143.

[7] Numero abrogato dall'art. 28 della L. 22 ottobre 1961, n. 1143.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[10] Numero abrogato dall'art. 28 della L. 22 ottobre 1961, n. 1143.

[11] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[12] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[13] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[14] Numero così modificato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[15] Numero aggiunto dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[17] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[18] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[19] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[20] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[22] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[24] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[25] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[28] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[29] Tabelle sostituite dall' art. 1 della L. 28 marzo 1962, n. 143.