§ 66.3.9 – L. 28 marzo 1962, n. 143.
Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:28/03/1962
Numero:143


Sommario
Art. 1.      Le tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, allegate alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale [...]
Art. 2.      Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, numero 1417, sono modificati come segue
Art. 3.      Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue
Art. 4.      Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2ª classe e di computista sono ammessi, [...]
Art. 5.      Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2ª classe conservano ad personam [...]
Art. 6.      Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª [...]
Art. 7.      Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella O annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle [...]
Art. 8.      Nel ruolo aggiunto del personale tecnico della carriera direttiva è istituita la qualifica di consigliere tecnico di 1ª classe (coefficiente 340)
Art. 9.      Al personale dei ruoli aggiunti sono attribuiti i coefficienti di stipendio in vigore per le corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari
Art. 10.      Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino [...]
Art. 11.      Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 ed in servizio alla data di entrata in vigore [...]
Art. 12.      Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente art. 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono [...]
Art. 13.      Nei ruoli del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del personale tecnico, di computisteria e contabilità e di dattilografia della carriera [...]
Art. 14.      La tabella organica del personale operaio di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella O annessa alla presente legge. I [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, [...]
Art. 17.      Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'art. 48 della [...]
Art. 18.      Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una [...]
Art. 19.      L'art. 210 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni e doveri del personale in [...]
Art. 20.      Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, possono essere inquadrati nel ruolo del personale di [...]
Art. 21.      Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è inquadrato nelle [...]
Art. 22.      Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la [...]
Art. 23.      Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 24.      Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il [...]
Art. 25.      Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a [...]
Art. 26.      Le decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non può essere anteriore a quella delle ultime promozioni od avanzamenti effettuati [...]
Art. 27.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961


§ 66.3.9 – L. 28 marzo 1962, n. 143. [1]

Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 17 aprile 1962, n. 101).

 

     Art. 1.

     Le tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, allegate alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, concernente l'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle distinte con uguale lettera allegate alla presente legge.

     I coefficienti di stipendio per ciascuna qualifica sono quelli indicati nelle tabelle stesse.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16 della legge 23 dicembre 1956, numero 1417, sono modificati come segue:

     Art. 8. - Al numero 1) i commi a) e b) sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Art. 10. - Sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     Art. 11. - Il punto 5) è modificato come segue:

     (Omissis).

     E' inoltre aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

     Art. 12. - E' aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     Art. 13, lettera A) punto 2). - E' modificato come segue:

     (Omissis).

     Inoltre è aggiunto il seguente punto:

     (Omissis).

     Art. 16. - E' aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono modificati come segue:

     Art. 20. - I commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Art. 21. - Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Art. 22. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Art. 23. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     Art. 24. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 25. - E' sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Art. 26. - Il primo comma è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Ai concorsi per esame ed agli scrutini per merito comparativo per l'avanzamento alle qualifiche di capo tecnico di 2ª classe e di computista sono ammessi, rispettivamente, i capi tecnici aggiunti ed i primi applicati che abbiano maturato complessivamente, in dette qualifiche ed in quelle inferiori, rispettivamente 9 ed 11 anni di effettivo servizio.

 

          Art. 5.

     Gli impiegati i quali alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di vice direttore di stabilimento di 2ª classe conservano ad personam tale qualifica e, quando hanno maturato in essa almeno due anni di effettivo servizio, possono essere promossi a quella di vice direttore di stabilimento, mediante scrutinio per merito comparativo.

     Le promozioni a vice direttore di stabilimento da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo, sono conferite entro il limite della disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che ai sensi del precedente primo comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei consiglieri tecnici di 1ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella carriera, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

     Gli esami per la promozione a vice direttore di stabilimento di 2ª classe già indetti, saranno portati a termine qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative promozioni avranno decorrenza, ai soli fini giuridici, dal giorno precedente a tale data.

     Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di consigliere tecnico sono ammessi all'esame per la promozione a vice direttore di stabilimento quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, sei anni di effettivo servizio nella carriera.

 

          Art. 6.

     Il periodo minimo di effettivo servizio richiesto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per l'avanzamento alla qualifica di interprete-traduttore di 2ª classe è ridotto ad anni tre, compreso il periodo di prova, nei riguardi degli interpreti-traduttori di 3ª classe i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 1417 abbiano esercitato presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mansioni di interprete-traduttore per almeno 10 anni.

 

          Art. 7.

     Gli impiegati inquadrati nei posti aggiunti di cui alla tabella O annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successivamente promossi in soprannumero alle qualifiche superiori ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei posti organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge. Essi conservano a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

 

          Art. 8.

     Nel ruolo aggiunto del personale tecnico della carriera direttiva è istituita la qualifica di consigliere tecnico di 1ª classe (coefficiente 340).

     Le promozioni a consigliere tecnico di 1ª classe sono conferite, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo ai consiglieri tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

 

          Art. 9.

     Al personale dei ruoli aggiunti sono attribuiti i coefficienti di stipendio in vigore per le corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari.

 

          Art. 10.

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio.

     Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 11.

     Il personale assunto per i servizi delle rivendite di Stato, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella terza categoria degli impiegati avventizi di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     L'inquadramento è disposto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti, l'anzianità di servizio che verrà a maturarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il servizio prestato anteriormente alla decorrenza dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

 

          Art. 12.

     Agli impiegati cui è attribuito un nuovo coefficiente di stipendio ai sensi del precedente art. 1, competono, nel nuovo coefficiente, tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti alla data dalla quale ha effetto la presente legge.

     Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

 

          Art. 13.

     Nei ruoli del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del personale tecnico, di computisteria e contabilità e di dattilografia della carriera esecutiva, e del personale ausiliario di vigilanza, le promozioni in soprannumero di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono conferite, nel secondo e nel terzo anno di applicazione della legge stessa, alle qualifiche di interprete-traduttore capo, di capo tecnico principale di prima classe, di computista principale, di dattilografo capo e di agente di custodia di prima classe.

     Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alle qualifiche di cui al comma precedente, le aliquote del 9 e dell'8 per cento previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, si calcolano sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate di ciascun ruolo, quale risulta dalle tabelle H, I, L, M, allegate alla presente legge. Per la determinazione dei posti attribuibili in soprannumero alla qualifica di interprete-traduttore capo, le percentuali di cui sopra si calcolano sulla dotazione organica di tale qualifica.

     I posti conferiti in soprannumero in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, nelle qualifiche di interprete-traduttore di prima classe, di capo tecnico principale, di computista capo, di dattilografo di prima classe e di agente di custodia, saranno riassorbiti nelle vacanze che comunque si verificheranno in ciascuna di dette qualifiche.

 

          Art. 14.

     La tabella organica del personale operaio di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, è sostituita dalla tabella O annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa.

     Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, è quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianità maturate alla data medesima.

     La lettera A) sub "5ª categoria" di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogata.

 

          Art. 15. [2]

     Alla categoria di capo operaio possono accedere gli operai specializzati mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi, per ogni sede di servizio, tra gli appartenenti a quest'ultima categoria da almeno cinque anni, che siano stati classificati ``ottimo'' nell'ultimo triennio e che abbiano lodevolmente esercitato per non meno di trecento giorni lavorativi le mansioni di capo operaio. A tal fine sono valutabili i giorni lavorativi nei quali l'operaio specializzato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le mansioni di capo squadra di cui all'art. 49 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

     Gli operai comuni con anzianità non inferiore a cinque anni che abbiano svolto in modo lodevole, anche anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, mansioni di controllo nella produzione per almeno trecento giorni lavorativi e che siano stati classificati ``ottimo'' nell'ultimo triennio possono accedere alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, da effettuare in ogni sede di servizio.

     Gli scrutini di cui ai precedenti commi sono effettuati dal consiglio di amministrazione per il personale ausiliario ed operaio entro il mese di dicembre di ciascun anno e le nomine decorreranno, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

          Art. 16.

     Agli operai di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, spetta, in ogni anno di servizio, un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata, che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

     Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

 

          Art. 17.

     Della Commissione di disciplina per il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato fanno parte, oltre ai membri indicati nell'art. 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, due rappresentanti del personale scelti fra gli operai in attività di servizio fra terne proposte dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative del personale medesimo.

     Per ciascuno dei detti due membri sarà nominato un supplente.

 

          Art. 18.

     Agli operai assunti per lavori di carattere stagionale ai termini dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, spetta un congedo retribuito nella misura di una giornata per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.

     Il congedo di cui al comma precedente sarà concesso di regola, a fine lavorazioni.

     Agli operai di cui ai precedenti commi sono attribuite, come trattamento economico, le paghe previste dalla presente legge per le corrispondenti categorie degli operai di ruolo. Ad essi sono attribuite anche tutte le competenze accessorie previste per le categorie di ruolo.

 

          Art. 19.

     L'art. 210 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni e doveri del personale in servizio di essa, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, è abrogato.

     Resta fermo quanto disposto per le missioni ed i trasferimenti dall'art. 3 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

Norme transitorie

 

          Art. 20.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, possono essere inquadrati nel ruolo del personale di computisteria e di contabilità di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

     L'inquadramento di cui al comma precedente è effettuato con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 21.

     Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è inquadrato nelle categorie di cui alla tabella O annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:

Capi operai

Categoria capi operai

1ª categoria (operai specializzati)

Categoria operai specializzati

2ª categoria (operai qualificati)

Categoria operai qualificati e primi verificatori

3ª categoria (operai comuni e operai di controllo)

Categoria operai comuni di 1ª classe e verificatori

5ª categoria (operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale)

Categoria operai comuni.

     Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati.

 

          Art. 22.

     Per la nomina a capo d'arte si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai specializzati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capi d'arte di cui all'art. 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Si prescinde parimenti dal requisito dell'anzianità, per la nomina a verificatore, per gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano le mansioni di controllo di cui all'art. 10 del predetto regolamento.

 

          Art. 23.

     Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e che abbiano compiuto anche dopo la data medesima, un periodo di servizio superiore a 90 giorni, ed abbiano prestato servizio per lavori di carattere stagionale nel biennio 1960-61, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi, attraverso concorsi che saranno localmente indetti dalle manifatture stesse ai sensi dell'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati debbono presentare a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda preliminare alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, numero 67.

     Coloro che non presenteranno domanda ai sensi del precedente comma, saranno inquadrati in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca coltivazioni rimanendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, nella stessa sede.

 

          Art. 24.

     Nella prima applicazione della presente legge, i concorsi che saranno localmente indetti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa per il reclutamento del personale operaio di ruolo presso le saline, sono riservati al personale che abbia prestato servizio nelle saline stesse durante le due ultime campagne salifere in qualità di operai stagionali.

     Per i reclutamenti di cui al precedente comma, gli aspiranti all'assunzione non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

 

          Art. 25.

     Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a cominciare dall'esercizio 1961-62.

 

          Art. 26.

     Le decorrenza delle promozioni e degli avanzamenti del personale impiegato ed operaio non può essere anteriore a quella delle ultime promozioni od avanzamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078.