§ 93.8.d - Legge 3 febbraio 1963, n. 57.
Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.8 motorizzazione civile
Data:03/02/1963
Numero:57


Sommario
Art. 1.      La tabella III del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti [...]
Art. 2.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato [...]
Art. 3.      E' fatto divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione
Art. 4.      Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le [...]
Art. 7.      Gli impiegati della carriera esecutiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di [...]
Art. 8.      Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della [...]
Art. 9.      Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1° dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso [...]
Art. 10.      Alla copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con il maggior gettito derivante dalla tassa di bollo sui documenti [...]


§ 93.8.d - Legge 3 febbraio 1963, n. 57.

Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(G.U. 16 febbraio 1963, n. 44).

 

 

     Art. 1.

     La tabella III del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno dal 1° dicembre 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda, presso il predetto Ispettorato generale, con la qualifica di diurnista, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per il collocamento nella III categoria si prescinde dal titolo di studio nei riguardi di coloro che alla data predetta risultino adibiti con carattere permanente ed esclusivo a mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

     Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

     Le domande di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     E' fatto divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione.

 

          Art. 4.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente art. 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di età, e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.

     Al concorso suddetto è anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi già in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Al personale di cui al precedente art. 2 è estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale.

     La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nel ruolo organico della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella, e quelle previste dall'art. 180 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

     Le mansioni corrispondenti alle diverse qualifiche, contemplate per ogni singolo coefficiente di stipendio, sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per i trasporti.

 

          Art. 7.

     Gli impiegati della carriera esecutiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

     Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, gli aspiranti alla qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

     I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

 

          Art. 8.

     Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione beneficeranno, per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di 30 mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio.

 

          Art. 9.

     Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1° dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera possedute.

     Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purché ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza.

 

          Art. 10.

     Alla copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con il maggior gettito derivante dalla tassa di bollo sui documenti di trasporto per effetto degli aumenti tariffari delle ferrovie dello Stato in vigore dal 1° gennaio 1963.

 

 

Tabella

     (Omissis)