§ 5.1.204 - L.R. 28 aprile 2000, n. 72.
Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicaps psicofisici che applicano il "Metodo Doman" e altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/04/2000
Numero:72


Sommario
Art. 1.      La L.R. 21.6.1996, n. 39 è rifinanziata per l'anno 2000 per un importo di £. 250.000.000.
Art. 2.      L'importo previsto dalla presente legge può essere utilizzato, fino a capienza, anche per il rimborso delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e non liquidate.
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 2000, in £. 250.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni del bilancio 2000 in termini di competenza e [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.1.204 - L.R. 28 aprile 2000, n. 72.

Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicaps psicofisici che applicano il "Metodo Doman" e altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica [1].

(B.U. n. 16 del 9 giugno 2000).

 

Art. 1.

     La L.R. 21.6.1996, n. 39 è rifinanziata per l'anno 2000 per un importo di £. 250.000.000.

 

     Art. 2.

     L'importo previsto dalla presente legge può essere utilizzato, fino a capienza, anche per il rimborso delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e non liquidate.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 2000, in £. 250.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni del bilancio 2000 in termini di competenza e cassa:

     Cap. 311730 in diminuzione £. 250.000.000

     Cap. 71614: Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 08 - di nuova istituzione denominato "Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il "Metodo Doman" - £. 250.000.000.

     Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 gli oneri trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attribuite all'area "Qualità della vita e promozione Culturale" iscritti nel bilancio pluriennale 2000/2202, allegato al bilancio di previsione, ai sensi della L.R. 13/1999.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 26 della LO.R. 29 marzo 2001, n. 11.