§ 4.1.64 - L.R. 25 novembre 1998, n. 139.
Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:25/11/1998
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributo regionale.
Art. 3.  Modalità di richiesta dei finanziamenti.
Art. 4.  Decadenza e revoca.
Art. 5.  Parametri e piano degli interventi.
Art. 6.  Priorità degli interventi.
Art. 7.  Erogazione del contributo.
Art. 7 bis.  Riserva per interventi urgenti.
Art. 8.  Riserva per interventi urgenti.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Modifica all'art. 1 L.R. 29/88.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.64 - L.R. 25 novembre 1998, n. 139.

Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto.

(B.U. 4 dicembre 1998, n. 31).

 

     Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo concede contributi destinati a interventi conservativi consistenti nel:

     - consolidamento statico, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo;

     - manutenzione straordinaria diretta all'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.

     Gli interventi, con esclusione delle cappelle cimiteriali, devono riguardare gli edifici destinati stabilmente al culto di proprietà degli Enti Locali e degli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica ed Enti rappresentanti le altre confessioni religiose, che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei Comuni ove sono localizzati gli stessi edifici [1].

     In mancanza dell'intesa prevista dal comma 3° dell'art. 8 della Costituzione, la natura di confessione religiosa potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

     Non sono ammissibili a finanziamento gli edifici che, nell'ultimo quinquennio, hanno beneficiato di contributi regionali a qualsiasi titolo concessi [2].

 

     Art. 2. Contributo regionale. [3]

 

     Art. 3. Modalità di richiesta dei finanziamenti.

     1. Per beneficiare dei contributi, deve essere presentata apposita istanza, a firma del legale rappresentante della istituzione e titolare del bene immobile, alla Regione - Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico integrato, Protezione Civile - Servizio Interventi Opere Pubbliche di interesse locale entro il 31 marzo di ogni anno [4].

     (Omissis) [5]

     2. Le istanze, devono:

     1. essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di un progettista abilitato;

     2. contenere la dichiarazione che, l'edificio oggetto dell'intervento, non ha beneficiato, nell'ultimo quinquennio, di contributi regionali;

     3. riportare, ove prodotte da parroci, il visto dell'Autorità ecclesiastica, competente per territorio e per l'istruttoria delle pratiche che assevera la loro legittimazione a presentare l'istanza.

     3. Le richieste ammissibili a finanziamento, non inserite nel piano di riparto dei fondi per carenze finanziarie, saranno riconsiderate ai fini della formazione delle due successive graduatorie annue [6].

 

     Art. 4. Decadenza e revoca. [7]

     L'utilizzazione del contributo regionale deve avvenire entro tre anni dalla data di concessione.

     Il Dirigente del Servizio competente per materia, trascorso il termine di cui al comma precedente, verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti ed a disporre il recupero delle somme accreditate e non utilizzate.

     Al relativo recupero provvede direttamente il Servizio Ragioneria della Giunta Regionale.

     Restano comunque a carico dei beneficiari inadempienti tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal contributo regionale concesso e non utilizzato.

 

     Art. 5. Parametri e piano degli interventi.

     I contributi regionali vengono ripartiti per ambito provinciale in base ai seguenti parametri:

     - 40 per cento in proporzione diretta all'ammontare delle richieste comunque pervenute per ciascuna provincia;

     - 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione totale residente nei Comuni di ciascuna Provincia nei quali sono ubicati gli immobili relativi agli interventi richiesti;

     - 30 per cento in proporzione diretta alla superficie totale dei Comuni di ciascuna Provincia nei quali sono ubicati gli immobili relativi agli interventi richiesti [8].

     Per la determinazione della popolazione e della superficie si fa riferimento ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

 

     Art. 6. Priorità degli interventi. [9]

     1. II Dirigente del Servizio competente per materia, in relazione alle richieste pervenute, provvede all'assegnazione dei contributi per ambito territoriale provinciale, ripartendoli in proporzione all'ammontare delle richieste per singola tipologia di intervento, individuando:

     1. le opere da finanziare per le seguenti tipologie d'intervento:

     a) consolidamento statico e conservativo dell'edificio di culto;

     b) manutenzione straordinaria diretta all’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

     2. l'ammontare del finanziamento per singolo intervento, con precedenza alle richieste di minore importo e con preferenza per l'intervento ubicato nel Comune con minor numero di abitanti residenti. [10]

     2. Non è finanziabile, comunque, più di un intervento per centro abitato o frazione con popolazione inferiore a mille abitanti nell'arco di un triennio.

     3. Lo stesso edificio non può essere finanziato per più di una tipologia di intervento e, nell'ipotesi che l'istanza inoltrata riguardasse entrambe le tipologie di lavoro, verrà presa in considerazione solo per gli interventi definiti nella lett. a).

 

     Art. 7. Erogazione del contributo.

     1. L'erogazione del contributo avverrà su apposita richiesta:

     1. la metà dell'importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori;

     2. il saldo su presentazione del certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori.

     2. I certificati di inizio, di ultimazione e di regolare esecuzione devono essere sottoscritti dal Direttore dei lavori - Tecnico iscritto all'Albo.

     2 bis. La Direzione regionale competente si avvale dei Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio per le eventuali verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti concessi alle Parrocchie o ad altri soggetti privati [11].

 

     Art. 7 bis. Riserva per interventi urgenti. [12]

     1. Il 30% dello stanziamento annuale destinato al finanziamento delle opere previste nella presente legge, per un importo massimo di € 300.000,00, è riservato agli interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali che si rendono necessarie su edifici di culto funzionanti.

     2. Le richieste di intervento devono essere inoltrate, con telegramma, alla Direzione Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile regionale competente per territorio entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

     3. Il Servizio del Genio Civile regionale effettua i necessari accertamenti e predispone apposita relazione con l’indicazione dei lavori da eseguire e della relativa spesa prevista.

     4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio Interventi Opere Pubbliche di Interesse Locale, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di € 60.000,00, in favore del Servizio del Genio Civile regionale che provvede all'esecuzione dei lavori secondo le procedure di cui alla L.R. n. 17/1974 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. La quota di riserva di cui al presente articolo, non impegnata alla data del 30 ottobre, è attribuita agli interventi non finanziati, inseriti nella graduatoria annuale.

 

     Art. 8. Riserva per interventi urgenti. [13]

 

     Art. 9. Norma transitoria. [14]

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1998 in lire 1.300.000.000 (unmiliardotrecentomilioni), si provvede:

     - quanto a lire 300.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 152119, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998;

     - quanto a lire 500.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 152360 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998;

     - quanto a lire 500.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 152374 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998;

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 152119 denominato "Intervento finanziario della Regione per l'integrazione del fondo investimenti e occupazione (F.I.O.) - L.R. 9.4.1997, n. 28"

     - in diminuzione: Lire 300.000.000

     - Cap. 152360 denominato "Contributi per l'esecuzione di opere di metanizzazione e centri bombolari - L.R. 3.4.1995, n. 25 - L.R. 15.11.1996, n. 115"

     - in diminuzione: Lire 500.000.000

     - Cap. 152374 denominato "Contributi ai Comuni su mutui per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature nei centri storici e connessi interventi di arredo urbano, art. 1 L.R. 3.4.1995, n. 26"

     - in diminuzione: Lire 500.000.000

     - Cap. 152424 di nuova istituzione e descrizione al Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 8, denominato "Finanziamento per interventi di edilizia di culto" con uno stanziamento di lire 1.300.000.000.

     Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1999-2000, quantificati in lire 1.500.000.000, per ciascun anno, troveranno copertura nell'ambito della disponibilità finanziaria attribuita al Settore 15, Tit. 2, Ctg. 4, del bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

 

     Art. 11. Modifica all'art. 1 L.R. 29/88. [15]

 

     Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[7] Articolo modificato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[9] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 29, e così ulteriormente modificato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[12] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[13] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 46 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[15] Aggiunge un comma all'art. 1 della legge regionale 16.3.1988, n. 29.