§ 2.4.40 - L.R. 18 maggio 2000, n. 95.
Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:18/05/2000
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Finalità generali ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Soggetti istituzionali attuatori.
Art. 4.  Esercizio associato di funzioni.
Art. 5.  Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.
Art. 6.  Classificazione del territorio montano.
Art. 7.  Obiettivi generali in campo economico e territoriale.
Art. 8.  Piano di sviluppo socioeconomico.
Art. 9.  Carta di destinazione d'uso dei territorio.
Art. 10.  Programma Operativo Annuale.
Art. 11.  Tutela delle aree destinate a verde agricolo.
Art. 12.  Valorizzazione del patrimonio edilizio.
Art. 13.  Interventi di salvaguardia ambientale e territoriale.
Art. 14.  Tutela del patrimonio forestale e dei boschi.
Art. 15.  Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno.
Art. 16.  Strutture di gestione forestale.
Art. 17.  Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali.
Art. 18.  Attività produttive agricole.
Art. 19.  (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria).
Art. 20.  Valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agro-alimentari.
Art. 21.  Artigianato e mestieri tradizionali della montagna.
Art. 22.  Turismo rurale montano.
Art. 23.  Incentivazione del turismo montano.
Art. 24.  Sicurezza e tutela delle attività turistiche in ambito montano.
Art. 25.  Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni tradizionali.
Art. 26.  Caccia, pesca e prodotti del sottobosco.
Art. 27.  Insediamenti produttivi.
Art. 28.  Attività estrattive e di cava.
Art. 29.  Protezione civile.
Art. 30.  Attività commerciali.
Art. 31.  Sistema della viabilità locale.
Art. 32.  Incentivi per l'insediamento in ambito montano e per il miglioramento della qualità della vita.
Art. 33.  Approvvigionamento energetico, benefici e deroghe.
Art. 34.  Obiettivi generali in campo sociale e culturale.
Art. 35.  Decentramento di attività e servizi.
Art. 36.  Interventi di razionalizzazione dei servizi e deroghe per la localizzazione di servizi pubblici.
Art. 37.  Programmi di informatizzazione.
Art. 38.  Servizi sociali ed interventi in favore della famiglia.
Art. 39.  Servizi sanitari.
Art. 40.  Edilizia residenziale e pubblica.
Art. 41.  Servizi scolastici.
Art. 42.  "Scuola per la montagna" e collaborazione con le Università abruzzesi.
Art. 43.  Catalogazione dei beni storico-culturali.
Art. 44.  Itinerari della montagna abruzzese.
Art. 45.  Valorizzazione della cultura della montagna.
Art. 46.  Trasporti pubblici.
Art. 47.  Osservatorio regionale della montagna.
Art. 48.  Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano.
Art. 49.  Organi di coordinamento e consultazione.
Art. 50.  Consulta regionale per la montagna.
Art. 51.  Legislazione specifica per la montagna e termini temporali.
Art. 52.  Norma finanziaria.
Art. 53.  Abrogazione di norme.
Art. 54.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.4.40 - L.R. 18 maggio 2000, n. 95.

Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

(B.U. 28 giugno 2000, n. 18).

 

TITOLO I

FINALITA' E NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità generali ed ambito di applicazione.

     1. La Regione Abruzzo assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente ed investe adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale.

     2. La Regione favorisce intese con le Regioni appenniniche, con lo Stato e con l'Unione Europea e contribuisce alla promozione di politiche comuni finalizzate allo sviluppo delle zone montane ed alla nascita del distretto rurale d'Europa.

     3. La presente legge, in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea e con la normativa statale, disciplina gli interventi ordinari e speciali per il territorio montano della Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed in coordinamento istituzionale con il sistema delle autonomie locali.

     4. Le disposizioni recate dalla presente legge trovano applicazione nel territori dei Comuni, compresi interamente o parzialmente nell'ambito delle Comunità Montane.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ove non diversamente specificato nei successivi articoli, si intende per:

     a) Comunità Montane, gli Enti Locali riordinati con la Legge Regionale n. 99 del 6/12/1994;

     b) Comuni montani, i Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di una Comunità Montana;

     c) Ambito montano o zona Montana, la parte del territorio regionale compresa nel perimetro delle Comunità Montane e quella individuata ai sensi dell'art. 28, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Soggetti istituzionali attuatori.

     1. I soggetti istituzionali attuatori della presente legge sono le Comunità Montane, i Comuni montani e le Province, nonché, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio Regionale e la Giunta regionale.

     2. Sono fatte salve le competenze dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, istituiti con legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dei Consorzi di Bonifica presenti nel territorio della Regione.

 

     Art. 4. Esercizio associato di funzioni.

     1. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, le Comunità Montane, anche in consorzio tra loro, promuovono l'esercizio associato di funzioni di competenza comunale.

     2. Nell'ambito montano della Regione, spetta alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o di quelle ad esse delegate, nonché la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza.

     3. I Comuni possono delegare alle Comunità Montane le più ampie funzioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, per la realizzazione di opere di competenza comunale, per la progettazione e l'attuazione di interventi di carattere sovracomunale.

     4. Per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, le Comunità Montane possono, altresì, promuovere accordi di programma ai sensi della normativa vigente.

     5. Le Province possono delegare alle Comunità Montane le funzioni loro attribuite dalla Regione e subdelegare le funzioni delegate, laddove è da ritenersi conveniente lo svolgimento a livello sovracomunale.

 

     Art. 5. Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il "Fondo regionale per la montagna", istituito con la Legge Regionale n. 134 dell'1/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di seguito denominato semplicemente Fondo.

     2. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari corrisposti alle Comunità Montane.

     3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dalle seguenti disponibilità:

     a) la quota di competenza regionale del Fondo Nazionale per la Montagna di cui all'art. 2 della legge 97/1994;

     b) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia, pesca e raccolta dei tartufi, e comunque in misura non inferiore a lire 4.000 milioni;

     c) eventuali ulteriori finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti dai trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione Europea.

     4. Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite nel modo seguente:

     a) il 90% è assegnato alle Comunità Montane per l'attuazione degli interventi speciali previsti e disciplinati dalla presente legge e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     b) il 10% è destinato per il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo art. 48 [1];

     [c) il 5% è destinato all'istituzione ed alimentazione di un fondo speciale presso la FIRA o altro istituto finanziario, finalizzato al sostegno economico di attività produttive, di servizio o di riantropizzazione del territorio montano.] [2]

     5. La quota del fondo di cui al comma 4, lett. a) è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

     a) 20% in parti uguali tra tutte le comunità montane;

     b) 20% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

     c) 20% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati UNCEM nazionale più recenti;

     d) 20% in base all’indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati UNCEM nazionale più recenti riferiti all’ultimo quinquennio;

     e) 5% in base alle classi di età secondo l’indice di dipendenza formulato come rapporto intercorrente tra la somma della popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 14 anni e la popolazione di età lavorativa secondo i dati riferiti all’ultimo censimento ISTAT;

     f) 15% in base ai criteri perequativi stabiliti dalla Giunta regionale tendenti a riequilibrare le situazioni di maggiore svantaggio socio-economico tra le comunità montane come risultanti dalla classificazione di cui all’art. 6 [3].

     6. Con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, la parte del Fondo relativa alla lettera a) del comma 4 finanzia, in ciascuna Comunità Montana, in tutto o in parte:

     a) Gli investimenti, ivi compresi quelli di iniziativa privata, approvati della Comunità Montana, configurabili come interventi di competenza delle Comunità Montane, previsti nei Piani di sviluppo socio economici, ovvero in programmi o progetti approvati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni;

     b) Gli interventi inerenti l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata di servizi;

     c) I progetti di sviluppo di interesse sovracomunale, nonché le relative spese generali indicate nei progetti, nei limiti indicati dalla Giunta Regionale;

     d) Le spese necessarie alla elaborazione dei progetti di massima, il loro perfezionamento in progetti esecutivi;

     e) La redazione e l'aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico e degli eventuali atti accessori;

     f) Le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità Montane per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario, statale, regionale ovvero di altri Enti Locali;

     g) La concessione di forme di incentivazione ai residenti nel territorio montano per la compensazione degli svantaggi;

     h) Le iniziative, i programmi e le attività ricomprese nella presente legge.

     7. Le Comunità possono destinare una quota non superiore al 40% delle risorse loro assegnate, derivanti dall'attribuzione prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, a valere quindi sulle risorse regionali costituenti il Fondo, per la copertura delle spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite.

     8. La Regione definisce annualmente con atto di Giunta le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori [4]:

     a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura e forestazione, ambiente, ecologia, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;

     b) al 20% per i rimanenti settori.

     9. Le percentuali definite al comma 8 sono calcolate al netto dei contributi regionali ordinari corrisposti alle Comunità Montane. La Giunta Regionale, acquisito il parere della Consulta per la Montagna di cui al successivo art. 51, può proporre una riduzione delle quote sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate.

     [10. Con provvedimento della Giunta regionale è disciplinata la natura del fondo speciale previsto alla lettera c) del comma 4 e gli interventi che possono beneficiare delle provvidenze recate dal fondo stesso.] [5]

     11. Il Consiglio Regionale, decorsi tre anni e su proposta della Giunta Regionale, accertato il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio abruzzese secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore, ovvero conferma le percentuali per il successivo triennio.

 

     Art. 6. Classificazione del territorio montano.

     1. La Giunta Regionale, sentiti la Commissione Consiliare competente, l'Unione delle Province Abruzzesi, l'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, stabilisce i criteri e definisce i parametri per l'individuazione delle zone che presentano maggiori svantaggi naturali e socioeconomici in ambito montano.

     2. I criteri per la delimitazione delle aree omogenee devono tenere conto della dimensione del Comune sia territoriale sia demografica, della densità di popolazione, dell'indice di spopolamento, dell'indice di ruralità, dell'altimetria del capoluogo, del livello dei servizi e delle attività extra agricole ivi comprese quelle turistiche, dell'indice di percorrenza della strada principale che collega al capoluogo di provincia o comunque ad un centro capoluogo di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti oltre ad eventuali ulteriori parametri idonei a definire il principio di marginalità sociale ed economica [6].

     3. Le Comunità Montane, nei 120 giorni successivi alla definizione dei criteri operata dalla Giunta Regionale, applicando i parametri riconosciuti validi per tutto il territorio montano abruzzese, provvedono alla classificazione dei rispettivi territori nelle seguenti tre zone omogenee:

     a) Area "A" corrispondente ai Comuni con alta marginalità;

     b) Area "B" corrispondente ai Comuni con media marginalità;

     c) Area "C" corrispondente ai Comuni con bassa marginalità.

     4. La classificazione di cui al comma 3 è trasmessa alla Giunta Regionale, alla Provincia competente ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana. Le Comunità Montane aggiornano con cadenza triennale la classificazione del territorio di loro competenza, secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, tenendo conto delle trasformazioni intervenute.

     5. I benefici previsti dalla presente legge, per le attività di tutela e gestione del patrimonio forestale e per l'agricoltura di montagna, si applicano indistintamente su tutto il territorio montano a prescindere dalla classificazione di cui al comma 3.

     6. Qualora le Comunità Montane risultino inadempienti rispetto a quanto previsto al comma 3 del presente articolo, provvede il Servizio Regionale competente per materia [7].

 

TITOLO II

AZIONI ED INTERVENTI NEL

SISTEMA ECONOMICO E TERRITORIALE

 

     Art. 7. Obiettivi generali in campo economico e territoriale.

     1. La Regione considera la tutela e lo sviluppo economico del territorio montano obiettivo prioritario delle azioni da attivare, al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni ivi residenti.

     2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito mediante:

     a) l'attivazione di strumenti legislativi, anche derogatori della normativa ordinaria, e la creazione di forme di monitoraggio delle trasformazioni territoriali;

     b) la corresponsione di incentivi all'insediamento ed al mantenimento della popolazione in ambito montano;

     c) l'attivazione di misure straordinarie per garantire lo sviluppo economico e l'innalzamento del reddito e delle condizioni di vita dei residenti in ambito montano;

     d) la realizzazione di interventi di sviluppo del sistema dei trasporti, della viabilità e delle comunicazioni locali, nonché dei servizi di rete, delle infrastrutture rurali e delle attività di sostegno al sistema delle imprese collegate in rete.

     3. L'economia montana deve accomunare nel processo di sviluppo, insieme alle attività agro-zootecniche e turistiche, quelle dall'artigianato tradizionale, del commercio e della piccola e media impresa, nel rispetto dei valori ambientali e delle consuetudini locali.

     4. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni montani, sono i soggetti primari di garanzia degli obiettivi previsti al comma 1 ed a loro è demandata la realizzazione degli interventi, da svilupparsi unitamente ai criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di utilizzo delle deroghe recate dalla presente normativa.

     5. Le Comunità Montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali secondo le modalità previste dalle leggi regionali vigenti.

 

     Art. 8. Piano di sviluppo socioeconomico.

     1. Le Comunità Montane individuano nel Piano di sviluppo socioeconomico, di seguito definito Piano, e nel Programma Operativo Annuale di cui al successivo art. 10, le concrete forme di attuazione delle azioni previste dalla presente legge.

     2. Il Piano ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo ai fini dello sviluppo civile e sociale.

     3. Il Piano ha la stessa durata temporale del Programma Regionale di Sviluppo. Al Piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità, purché in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Le Comunità Montane provvedono alla opportuna concertazione con gli Enti Parco e le Comunità del Parco prima dell'adozione del Piano.

     4. Le Comunità Montane adottano o aggiornano il Piano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le eventuali spese per la redazione o l'aggiornamento del Piano possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.

     5. Il Piano è adottato dal Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Ente.

     6. Il Piano, dopo l'adozione, è trasmesso alla Giunta Regionale, all'Amministrazione Provinciale ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana.

     6 bis Ai fini dell'approvazione, il Consiglio provinciale esamina lo strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, il piano si intende approvato [8].

     6 ter In caso di approvazione condizionata, la Comunità provvede ad inviare alla Provincia i provvedimenti di adeguamento richiesti, entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del Piano è adottata dal Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari [9].

     7. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle variazioni e agli aggiornamenti del Piano.

     8. Le Comunità Montane supportano i Comuni nella predisposizione delle progettazioni da ricomprendere all'interno del Piano e dei programmi pluriennali di intervento.

     9. La mancata adozione ovvero il mancato adeguamento del Piano, nei termini stabiliti al comma 4, comporta una diminuzione dei trasferimenti derivanti dalla ripartizione del Fondo nella misura del 10%, con effetto dall'anno successivo alla avvenuta inadempienza e fino al superamento dell'inadempienza stessa.

     10. Le quote non assegnate alle Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 9, sono destinate a finanziare i progetti pilota di cui all'art. 48 della presente legge.

 

     Art. 9. Carta di destinazione d'uso dei territorio.

     1. Le Comunità Montane possono provvedere alla redazione della Carta di destinazione d'uso del territorio, di seguito definita Carta, quale strumento di supporto operativo delle scelte contenute nel Piano di sviluppo socio-economico, anche avvalendosi degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni che le costituiscono e degli strumenti di pianificazione provinciale e regionale. [*]

     2. Le eventuali spese per la redazione della Carta possono trovare copertura nell'ambito delle dotazioni del Fondo.

     3. La Carta, oltre a consentire la lettura complessiva del territorio della Comunità Montana, individua le aree di particolare interesse agricolo, turistico e le zone di tutela ambientale. La Carta evidenzia le zone di rischio idrogeologico e valanghivo che determinano comunque situazioni di uso condizionato del territorio. La Carta individua le aree di interesse sovracomunale suscettibili di interventi tesi a migliorare la qualità della vita in ambito montano, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse della Comunità Montana o di più Comuni secondo le risultanze del Piano. [*]

     4. La Carta, al fine di garantire l'attuazione di forme di programmazione più generale, può estendersi ai territori non ricadenti nella Comunità Montana, previo accordo di programma con i Comuni interessati.

     5. La Carta è approvata unitamente al Piano di Sviluppo socio economico.

 

     Art. 10. Programma Operativo Annuale.

     1. Il Programma Operativo Annuale per l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo, nel seguito del presente articolo definito semplicemente "Programma", è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di sviluppo socioeconomico, ed è approvato dal Consiglio.

     2. Il Servizio regionale competente per materia comunica alle CC.MM. l'importo loro spettante a valere nelle dotazioni del fondo, per quanto attiene gli stanziamenti a carico del bilancio regionale, entro il mese successivo a quello di pubblicazione della legge regionale di approvazione di bilancio.

     3. Il Programma deve essere approvato dalla Comunità Montana nei 45 giorni successivi all'avvenuta comunicazione delle risorse spettanti. La mancata approvazione del programma nei termini indicati comporta una decurtazione pari al 10% delle risorse attribuite per l'anno in corso.

     4. Le quote non assegnate alle Comunità Montane, per effetto dell'inadempienza di cui al comma 3, sono destinate a finanziare i progetti pilota di cui all'art. 48 della presente legge.

     5. Il Programma indica gli interventi e le azioni da attivare nell'anno di riferimento con le relative previsioni di spesa, evidenzia l'eventuale apporto finanziario di soggetti pubblici e privati, determina le eventuali forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione degli interventi e delle azioni previste.

     6. Al Programma possono essere apportate variazioni, nel corso dell'anno, con provvedimenti del Consiglio Comunitario.

     7. Il Programma e le eventuali variazioni sono trasmessi alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni che compongono la Comunità Montana.

     8. Le Comunità Montane, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta Regionale un rendiconto sull'utilizzazione delle somme loro assegnate nell'anno precedente. Entro lo stesso termine trasmettono alla Giunta Regionale, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e delle azioni intraprese.

     9. A partire dall'esercizio finanziario 2005, le Comunità Montane sono tenute a presentare, inoltre, apposita dichiarazione a firma del Responsabile dell'Ente relativa all'utilizzazione delle risorse destinate agli investimenti. [10].

     10. In caso di inadempienza a quanto stabilito nei precedenti commi 8 e 9 il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare in tutto o in parte le somme erogate [11].

     [11. In caso di inadempienza relativamente a quanto stabilito nei precedenti commi 9 e 10, il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate] [12].

 

     Art. 11. Tutela delle aree destinate a verde agricolo.

     1. Gli strumenti urbanistici dei Comuni montani non possono proporre modificazioni all'uso dei terreni adibiti all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto delle medesime.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1 possono essere richieste modificazioni all'uso dei terreni solo per la realizzazione di strutture, infrastrutture e servizi pubblici di interesse collettivo, per infrastrutture di tipo turistico o per eccezionali esigenze da motivarsi in modo circostanziato, altrimenti non diversamente localizzabili.

     3. Al fine di incentivare il recupero ed il riutilizzo del patrimonio edilizio rurale esistente nei Comuni montani, il Servizio regionale competente per materia individua specifiche deroghe per consentire l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto delle tipologie costruttive e con l'utilizzazione di materiali atti a valorizzare il paesaggio montano e rurale.

 

     Art. 12. Valorizzazione del patrimonio edilizio.

     1. La Regione promuove nei Comuni montani, l'acquisizione, il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti con l'obiettivo primario di contenere il consumo di nuovo territorio, valorizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità di corresponsione dei contributi, sia in conto interesse sia in conto capitale, attribuendo una priorità per gli interventi localizzati nei centri storici e nelle zone abitate, comunque denominate, con popolazione fino a 500 abitanti e nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

 

     Art. 13. Interventi di salvaguardia ambientale e territoriale.

     1. Le Comunità Montane, nell'ambito dei propri piani di sviluppo socioeconomico, indicano gli interventi prioritari di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente. Tali interventi sono diretti alla difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, al recupero delle abitazioni e degli edifici rurali.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono attuazione, per la parte di competenza, dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

     3. La Regione riconosce e remunera, nei limiti delle risorse programmate, i servizi d'interesse generale svolti dall'agricoltore e dal proprietario di terreni, in ambito montano, anche non imprenditore agricolo a titolo principale. A tal fine può concedere, attraverso le Comunità Montane, a imprenditori singoli o associati contributi sino ad un massimo del 60% della spesa documentata per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale all'interno dell'azienda o dell'area di proprietà, per la tutela delle tradizionali tecniche agricole e per la valorizzazione delle produzioni tipiche; la percentuale può essere elevata al 100% per le proprietà e le iniziative degli enti pubblici.

     4. La Giunta Regionale determina i criteri e gli ambiti applicativi per i contributi di cui al comma 3) nonché le forme ed i modi della collaborazione con le Comunità Montane.

 

     Art. 14. Tutela del patrimonio forestale e dei boschi.

     1. A decorrere dall'annualità successiva all'entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle norme recate dalle leggi regionali 28/1994 e 106/1994, la regione affida alle Comunità Montane i compiti di manutenzione e di conservazione del patrimonio silvo-pastorale, nonché quelli di tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale dei boschi.[*]

     2. Con la stessa decorrenza i finanziamenti per gli interventi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale sono assegnati, per ciò che concerne l'ambito montano, direttamente alle Comunità Montane.

     3. Le modalità di riparto delle risorse relative ai programmi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale sono determinate dalla Giunta regionale.

     4. Le Comunità Montane, nel rispetto dei criteri, procedure e priorità indicati dalle leggi regionali 28/1994 e 106/1994, predispongono appositi bandi di evidenza pubblica per l'assegnazione di contributi ai fini del finanziamento di progetti presentati da soggetti pubblici e privati realizzatori degli interventi.

     5. Le Comunità Montane possono riservare una quota fino al 40% delle risorse loro assegnate per interventi a gestione diretta, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti. Laddove le Comunità Montane non intendono avvalersi di detta facoltà l'intero importo assegnato è utilizzato nel rispetto della normativa regionale sopra richiamata.

 

     Art. 15. Gestione del patrimonio forestale ed economia del legno.

     1. Le Comunità Montane promuovono la gestione del patrimonio agro- silvo-pastorale. [*]

     2. Tutte le strutture di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, definite all'art. 16 della presente legge, possono formulare un programma per lo svolgimento delle attività di gestione delle risorse naturali delle aree protette, l'esecuzione degli interventi di forestazione ed agricoltura eco-compatibile, la manutenzione del territorio, la ricostituzione ambientale, la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione idraulico-forestale. Il programma è approvato dalla Comunità Montana. Il programma, ove approvato dalla Comunità Montana, potrà essere finanziato o cofinanziato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della presente legge.

     3. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione di uno specifico piano di settore, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di filiera. Il piano di settore può prevedere anche accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola o associata, e operatori del settore del legno per l'ottimale utilizzazione delle risorse forestali. Il piano è approvato dalla Giunta Regionale.

     4. Nella predisposizione del piano di settore di cui al comma 3, la Regione riconosce una specifica priorità ai territori montani che non sono compresi nel perimetro dei parchi nazionali o regionali.

 

     Art. 16. Strutture di gestione forestale.

     1. Le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive sono:

     a) Il consorzio forestale costituito ai sensi degli articoli 139 e 155 del R.D. n. 3267 del 1923 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) Il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà pubbliche e private con finalità di interesse pubblico o generale di cui al citato R.D. n. 3267 del 1923;

     c) Il consorzio forestale costituito con personalità giuridica privata per la gestione associata di proprietà private;

     d) Il consorzio di miglioramento fondiario costituito ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. n. 215 del 1933;

     e) Le associazioni di proprietari;

     f) Le cooperative.

     2. Le Comunità Montane possono promuovere e sostenere le attività delle strutture di gestione, concedendo contributi specifici per le loro attività, non rientranti fra quelli del precedente art. 14, in relazione:

     a) alle caratteristiche forestali e boschive ed all'intensità degli interventi attivabili;

     b) all'ampliamento della sfera operativa per le strutture già esistenti che assicuri la gestione dei patrimoni forestali e boschivi di proprietà pubblica e collettiva ed eventualmente di proprietà privata;

     c) alla presenza di patrimoni silvo-pastorali di enti locali e demani civici idonei a contenere il degrado fondiario;

     d) alla presenza di aziende diretto-coltivatrici che assicurino imprenditorialità nella manutenzione delle risorse forestali e boschive, anche per l'attivazione delle pluriattività previste dalla normativa statale per la montagna;

     e) alla gestione nei parchi o nelle riserve naturali regionali dei servizi di manutenzione del territorio;

     f) allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità attivabile dalle iniziative proposte.

 

     Art. 17. Organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo- pastorali.

     1. La Regione riconosce le organizzazioni montane che gestiscono i beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva, comunque denominate, quali soggetti concorrenti alla tutela sociale ed economica del territorio montano.

     2. Ferme restando le prerogative di cui alla legge 1766/1927, del R.D. 332/1928, della legge 278/1957 e della L.R. 25/1988 e successive modifiche ed integrazioni, alle organizzazioni di cui al comma 1 è attribuita, per loro richiesta, la personalità giuridica di diritto privato, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria.

     3. Ciascuna organizzazione è retta da uno statuto e dalle consuetudini.

     4. I beni costituenti il patrimonio comune delle organizzazioni sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili, con destinazione di uso agro- silvo-pastorale.

     5. Le organizzazioni montane, nel rispetto degli strumenti urbanistici, possono modificare la destinazione dei beni per consentire la realizzazione di interventi funzionali ad attività del settore primario e di impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro- silvo-pastorali nonché per la realizzazione di infrastrutture turistiche.

     6. La Giunta Regionale sentite le organizzazioni interessate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le norme relative all'organizzazione e alla gestione patrimoniale delle organizzazioni montane di cui al presente articolo, nonché delle forme di coordinamento operativo fra le stesse e gli enti locali.

 

     Art. 18. Attività produttive agricole.

     1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e valorizzazione del territorio montano.

     2. La Regione promuove la permanenza dell'attività agricola nel territorio montano anche attraverso la corresponsione di incentivi per le infrastrutture, la razionalizzazione dei processi produttivi, lo sviluppo della qualità dei prodotti, il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

     3. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera delle zone montane e di consentire alle aziende ivi ubicate l'ottenimento di redditi adeguati, le Comunità Montane possono concedere agli imprenditori agricoli, singoli od associati, contributi per l'acquisizione della proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario" nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'art. 10 della stessa legge, nonché per l'acquisizione dei premi per le vacche nutrici e per gli allevamenti ovi-caprini di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2066/92 e 2069/92.

     4. Al fine di mantenere diffusa la pratica dell'utilizzo dei pascoli montani esistenti, ai conduttori di pascoli possono essere concessi contributi per la permanenza estiva del conduttore, del personale di aiuto e per ciascun capo monticato.

     5. Ai proprietari dei pascoli possono essere concessi contributi, per il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture accessorie funzionali all'attività svolta.

     6. Possono inoltre essere concessi contributi ai pastori per il pascolo di ovini e caprini su versanti in tutto o in parte abbandonati ed incolti.

     7. Il Sindaco del Comune, sul cui territorio si svolge l'attività di pascolo montano, certifica il regolare svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 6.

 

     Art. 19. (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria). [13]

     1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e lo sviluppo dell’attività agricola la Regione accorda contributi e finanziamenti per l’acquisto e la permuta di terreni, per la formazione e per l’arrotondamento della proprietà coltivatrice, sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice e promuove, attraverso i Comuni e le Comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione dei terreni incolti produttivi, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 “Norme sui contratti agrari”, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge

     31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

     c) cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18 e i 60 anni;

     d) ai proprietari di terreni, anche non coltivatori diretti dello stesso comune, per i terreni confinanti e/o resi confinanti;

     e) ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale anche se non residenti;

     f) a qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non residente nella zona o extracomunitaria, che presenti idoneo progetto per la costituzione di nuove aziende agricole nel rispetto degli obiettivi dell’intera legge.

     2. Ai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 possono essere concessi solo contributi, e nella misura massima pari ai costi sostenuti per spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, debitamente documentati.

     3. Per gli obiettivi di cui al comma 1, in prima applicazione:

     a) i Comuni:

     1) individuano, attraverso specifico censimento ed entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, tutti i terreni incolti produttivi del loro territorio ed i relativi proprietari;

     2) contattano, entro i successivi 45 giorni, tali proprietari ed acquisiscono la loro eventuale disponibilità alla cessione volontaria a terzi al prezzo corrispondente al vigente valore agricolo medio della zona per terreni incolto-produttivo, determinato dalla Giunta regionale – I Dipartimento – Lavori Pubblici ai sensi del 1° comma dell’art. 16 della legge

     22.10.1971 n. 865 e pubblicato nel B.U.R.A.;

     3) acquisiscono, attraverso bando pubblico e contestualmente agli adempimenti di cui al precedente punto 2), eventuali richieste di altri proprietari di terreni nel territorio comunale, comunque coltivati, per la loro alienazione con le finalità e con i benefici della presente legge, al prezzo del valore agricolo medio vigente relativo alla coltivazione in essere, determinato come alla precedente punto 2), ridotto del 20%;

     4) rimettono agli organi di presidenza della Comunità montana di appartenenza i risultati delle indagini di cui sopra entro 30 giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 2).

     b) Le Comunità montane:

     1) provvedono alla classificazione ed alla costituzione di fondi alienabili, in base all’estensione ed all’ubicazione, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati rimessi dai Comuni;

     2) acquisiscono, attraverso idonea informazione e pubblicità, entro i successivi 30 giorni, i nomi di tutti gli interessati all’acquisto dei terreni come sopra ritenuti alienabili e fissa il loro prezzo di alienazione, che non può essere inferiore al prezzo di acquisizione né superare di oltre il 10% il valore agricolo medio vigente nella zona per la coltura in essere, determinato come al precedentepunto 2) lettera a);

     3) individuano, fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, tra quanti si sono proposti, le priorità di acquisizione nel rispetto dell’ordine di cui al precedente comma 1, e degli obiettivi del presente articolo;

     4) predispongono i contratti tipo, stipulano convenzioni con i roganti e definiscono i criteri d’impegno (cauzioni e tempi) sia

     per i venditori che per gli acquirenti;

     5) convocano le parti interessate e concordano con essi ed i roganti la data per la stipula degli atti di compravendita, cui partecipano anche per l’incasso dell’eccedenza del prezzo di compravendita, predeterminato come al precedente punto 2) e per la restituzione delle cauzioni incamerate con gli atti d’impegno;

     6) acquisiscono le istanze di contributi e di finanziamenti; qualora i contributi e i finanziamenti risultino spettanti, trasmettono le istanze alla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura –, per la loro liquidazione; la Regione provvede con le disponibilità di cui al comma 1 entro 60 gg. dalla loro ricezione direttamente ai beneficiari nei modi indicati dagli stessi beneficiari nella relativa istanza;

     7) Possono acquistare direttamente tutti i terreni alienabili e privi di potenziali acquirenti, che se non rivenduti entro sei mesi dalla data del loro acquisto possono essere concessi in affitto o in appalto ad imprenditori agricoli della zona.

     4. Per gli stessi obiettivi di cui al comma 1, successivamente:

     a) i comuni seguitano con il proprio ufficio tecnico a recepire ed a trasmettere alle comunità montane di appartenenza istanze di alienazioni e acquisizioni di terreni.

     b) le comunità montane danno seguito con le proprie strutture e con i criteri su esposti agli adempimenti loro affidati anche per l’alienazione a terzi di terreni resi alienabili successivamente dai comuni per gli obiettivi della presente legge.

     5. Il maggiore incasso dall’alienazione rispetto all’acquisizione costituisce un fondo speciale per le comunità montane, da utilizzare per i pagamenti e gli incassi conseguenti alle operazioni immobiliari di cui al punto 7) della lettera b) del comma 3 della presente legge e per la realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate agli obiettivi della stessa legge.

     6. Qualora i terreni oggetto del presente articolo non vengono coltivati entro un anno dalla data di concessione dei contributi o nei 10 anni successivi alla stessa data siano alienati, divisi o sia modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi legali.

 

     Art. 20. Valorizzazione e tutela dei prodotti tipici agro-alimentari.

     1. La Giunta Regionale promuove la costituzione di organizzazioni di produttori o di trasformatori ai sensi della normativa vigente, relativi alla Denominazione di Origine protetta (DOP) e Indicazione Geografica protetta (IGP) ed alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari. Le iniziative sono volte a consentire adeguato riconoscimento, tutela e valorizzazione ai prodotti tipici delle zone montane.

     2. Le Comunità Montane tutelano e valorizzano, anche attraverso la concessione di contributi alle aziende produttrici, singole o associate, o di loro consorzi di tutela, i prodotti tipici del territorio di competenza. Favoriscono la costituzione di consorzi di produttori e svolgono attività di studio e di ricerca per il riconoscimento dei prodotti tipici.

 

     Art. 21. Artigianato e mestieri tradizionali della montagna.

     1. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite l'Anci, l'Uncem e L'UPA, determina i settori artigianali e i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna abruzzese e definisce le azioni di sostegno e promozione alla produzione e commercializzazione dei prodotti.

     2. Le Comunità Montane e le Province fuori degli ambiti montani definiscono gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Regione, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi, gestiscono i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione; nelle more delle azioni regionali, le Province e le Comunità Montane agiscono sulla base della propria programmazione.

 

     Art. 22. Turismo rurale montano.

     1. La Regione Abruzzo valorizza le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambito montano attraverso interventi a favore del turismo rurale montano, al fine di ampliare l'offerta turistica complessiva e favorire il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

     2. Per turismo rurale montano si intendono le attività di ricezione ed ospitalità, di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, commercializzazione diretta di prodotti agro-alimentari propri, di artigianato artistico e tradizionale, attività sportive, del tempo libero e di servizio, nonché le attività agrituristiche, finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale montano.

     3. Le attività di turismo rurale montano possono essere svolte da soggetti in possesso delle autorizzazioni necessarie per:

     a) esercizi alberghieri;

     b) esercizi extra-alberghieri;

     c) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande;

     d) esercizi agrituristici;

     e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta, lo sport ed il tempo libero;

     f) tutte le attività riconducibili al turismo rurale montano.

     4. Per beneficiare della qualifica di operatore turistico rurale montano, nei settori della ricettività e della ristorazione, devono ricorrere le seguenti condizioni:

     a) l'attività deve essere svolta in immobili ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, ovvero dei centri storici o in nuclei abitati con popolazione fino a 500 abitanti;

     b) in particolare l'attività di ristorazione deve essere basata sulla gastronomia tipica della zona, con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende operanti nell'ambito montano.

     5. Il Servizio regionale competente per materia predispone gli elenchi degli operatori turistici rurali montani suddivisi nelle tipologie di esercizi di cui al comma 3.

     6. Gli imprenditori iscritti negli elenchi di cui al comma 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti dai programmi comunitari a gestione regionale e dalle leggi regionali.

     7. La Giunta Regionale, con il supporto dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, realizza un idoneo marchio del turismo rurale montano, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile, in eventuale aggiunta ai marchi o simboli regionali e locali.

     8. Gli operatori del turismo rurale montano devono esporre il marchio di cui al comma 7 unitamente al documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale.

     9. Le Comunità Montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei programmi di turismo rurale montano, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro di edifici nei centri storici e dei nuclei abitativi fino a 500 abitanti, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

     10. Le Comunità Montane, attraverso le dotazioni del Fondo, ed i Comuni montani possono favorire l'accessibilità della generalità dei turisti alle offerte di turismo rurale montano e possono concedere contributi finalizzati ad Associazioni e Comitati non aventi fini di lucro, per l'organizzazione di manifestazioni tradizionali, anche di carattere religioso, e di iniziative promozionali dei prodotti agro-alimentari ed artigianali della montagna abruzzese.

 

     Art. 23. Incentivazione del turismo montano.

     1. La Regione Abruzzo incentiva il turismo montano in tutte le sue forme, riconoscendone le caratteristiche fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale sviluppa programmi ed azioni finalizzati alla riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli Enti Locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed all'incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi turistici e sportivi, alla messa in sicurezza dell'utenza anche con il sostegno di opportune polizze e garanzie assicurative.

     3. Gli esercenti di impianti a fune, comunque denominati, svolgono un servizio pubblico nell'interesse generale, le strutture relative allo svolgimento di tali attività sono considerate di pubblica utilità.

     4. L'area sciabile prevista negli strumenti urbanistici comunali è ugualmente considerata area di pubblica utilità.

 

     Art. 24. Sicurezza e tutela delle attività turistiche in ambito montano.

     1. Le Comunità Montane, attraverso la collaborazione con le Province, i Comuni e le Aziende ULS, promuovono azioni intese a sensibilizzare i turisti per la fruizione in sicurezza del territorio montano e pubblicizzano i servizi di supporto logistico, l'organizzazione sanitaria e di soccorso esistente.

     2. La Giunta Regionale promuove opportune intese con le forze dell'ordine, il Corpo Forestale dello Stato e le associazioni di volontariato riconosciute, per il presidio delle zone montane, la prevenzione di comportamenti potenzialmente rischiosi per l'incolumità delle persone e l'applicazione delle norme di sicurezza.

     3. La Giunta Regionale promuove la sottoscrizione di convenzioni, da parte dei gestori di attività turistiche con le compagnie di assicurazione, intese a realizzare polizze automatiche di copertura assicurativa dell'utente della montagna abruzzese, correlate all'emissione del documento di utilizzo degli impianti ovvero alla fruizione delle strutture ricettive. La Regione Abruzzo, o per essa la Comunità Montana competente per territorio, sostiene con opportuni contributi i gestori che attivano le suddette azioni di garanzia.

 

     Art. 25. Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni tradizionali.

     1. In occasione di manifestazioni tradizionali, feste popolari e religiose o sagre che si svolgono in territori montani e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in deroga alla normativa vigente, il Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario competente.

     2. La deroga è consentita per manifestazioni che non superino le cinque giornate continuative di svolgimento ed a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione, trasporto, conservazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e per le persone addette.

     3. Le manifestazioni devono essere promosse da Associazioni o Comitati non aventi fini di lucro ovvero da operatori del settore della ristorazione.

     4. Le manifestazioni denominate "Sagre" ovvero le manifestazioni promozionali di prodotti agro-alimentari che possono beneficiare della deroga di cui al comma 1, devono prevedere la somministrazione prevalente di prodotti tipici dell'area montana abruzzese.

 

     Art. 26. Caccia, pesca e prodotti del sottobosco.

     1. Nei territori montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco costituiscono parte dell'economia locale e vanno finalizzate alla creazione di posti di lavoro e di attività imprenditoriali locali.

     2. La Regione modifica e integra la legislazione vigente nelle materie di cui al comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per renderla coerente con i suoi obiettivi generali e provvede al riconoscimento del diritto dei conduttori dei boschi sui prodotti del sottobosco.

     3. La Regione nel determinare la nuova disciplina per la raccolta dei prodotti del sottobosco riconosce specifiche deroghe ai cittadini residenti nell'ambito montano.

     4. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvedono all'attribuzione preferenziale degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi rustici, la cui azienda sia ubicata nelle zone montane.

     5. Le Comunità Montane, nell'ambito delle proprie iniziative, possono promuovere e realizzare aziende faunistico-venatorie d'intesa con le Province ed aziende agrituristico venatorie per il raggiungimento delle finalità recate dal presente articolo.

 

     Art. 27. Insediamenti produttivi.

     1. La Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di compatibilità degli insediamenti produttivi con l'ambiente montano, individuando in particolare le lavorazioni maggiormente vocate per l'ambito montano.

     2. La Giunta Regionale, nell'assegnazione di eventuali contributi agli insediamenti produttivi, assegna priorità agli interventi a più elevata compatibilità ambientale.

     3. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge 97/1994, la Giunta Regionale applica le provvidenze per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nei territori montani.

     4. La Regione favorisce le forme della collaborazione tra le Comunità Montane ovvero tra i Comuni montani, per la definizione di un sistema di insediamento delle attività produttive tendente ad ottimizzare le aree produttive già realizzate.

 

     Art. 28. Attività estrattive e di cava.

     1. L'attività di cava di monte e l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia dagli alvei in relazione a fenomeni di sovralluvionamento di fiumi e torrenti costituiscono ricchezza naturale delle zone montane, da utilizzare in osservanza alla normativa ed ai piani specifici predisposti dai competenti livelli istituzionali.

     2. L'apertura di cave nei terreni alluvionali di fondovalle è consentita solo ove espressamente prevista dal piano delle cave e nelle more dell’approvazione del piano regionale delle attività estrattive-cave il Servizio competente può autorizzare con le opportune prescrizioni lo sfruttamento minerario nelle aree citate [14].

     3. La Giunta Regionale destina una quota delle risorse delle Direzioni regionali competenti per materia alla riqualificazione, aggiornamento tecnologico ed ampliamento degli impianti per inattività di cava di monte e la lavorazione della pietra, nonché per la promozione commerciale dei manufatti.

 

     Art. 29. Protezione civile.

     1. Le Comunità Montane, per delega di tutti o parte dei Comuni che le costituiscono, predispongono i piani di protezione civile, anche avvalendosi delle strutture informatiche e di rete e coordinando le relative iniziative di volontariato.

     2. Le Comunità Montane, per la predisposizione dei piani di cui al comma 1, possono utilizzare le dotazioni del Fondo.

 

     Art. 30. Attività commerciali.

     1. Gli esercizi commerciali ubicati nei Comuni montani con popolazione fino a 1.000 abitanti e nelle località comunque denominate con popolazione fino a 500 abitanti, ed in subordine quelli ubicati nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, usufruiscono di priorità nell'assegnazione di contributi sulle disponibilità destinate alla Direzione regionale competente per materia.

     2. Le Province e le Comunità Montane, sentite le Associazioni di categoria e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, promuovono intese tra il comparto della grande distribuzione e gli esercizi commerciali di cui al comma 1, per agevolare le condizioni di acquisto dei prodotti, anche con contributi di solidarietà opportunamente graduati in relazione al livello di svantaggio dei Comuni in cui hanno sede gli esercizi commerciali, in base alla classificazione di cui all'art. 6.

     3. La Regione, nell'ambito della normativa urbanistica, provvede a definire specifiche deroghe per i locali da adibire ad attività commerciali nei Comuni montani.

     4. In considerazione delle difficoltà di mantenimento di strutture commerciali nei piccoli centri della montagna abruzzese e dell'utilità sociale del commercio ambulante per la permanenza della popolazione, la Giunta Regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi agli ambulanti che assicurino la presenza della propria attività nell'ambito montano.

     5. Le Comunità Montane predispongono e tengono aggiornato l'elenco dei Comuni con meno di 1.000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri Comuni montani, per le finalità di cui all'art. 14 della legge 97/94.

 

     Art. 31. Sistema della viabilità locale.

     1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni montani, ciascuno per la parte di propria competenza, impegnano le proprie risorse per realizzare e migliorare la percorribilità e la sicurezza delle strade, con particolare riguardo:

     a) ai collegamenti tra i centri montani e la strada statale o principale di accesso;

     b) ai collegamenti tra i centri comunali e le frazioni;

     c) alla viabilità interpoderale e silvo-pastorale definita nel comma 2.

     2. La viabilità a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, non prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", è così identificata:

     a) interpoderale, se collega alle strade locali del Comune aziende agro-silvo-pastorali o a tratti di strade provinciali;

     b) silvo-pastorale, se collega alla rete interpoderale o locale del Comune aree forestali pascolive e non è soggetta al pubblico transito.

     3. La classificazione di cui al comma 2 è effettuata dalle Comunità Montane, sentiti i Comuni montani interessati, nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

     4. La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico transito motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento-tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è adottato dai singoli Comuni montani, con le specificazioni del caso, nei successivi 90 giorni. Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l'uso dei mezzi fuoristrada motorizzati e ne disciplinano le modalità sulla base di criteri emanati dalla Giunta Regionale.

     5. Le Comunità Montane, di concerto con le Province ed i Comuni, provvedono alla programmazione di interventi di piantumazione tendenti a ridurre l'impatto ambientale e visivo derivante dalla realizzazione di nuovi tratti di viabilità o della viabilità esistente.

 

     Art. 32. Incentivi per l'insediamento in ambito montano e per il miglioramento della qualità della vita.

     1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Giunta regionale attiva interventi di credito agevolato a valere sul fondo speciale di cui all'art. 5, comma 4 lettera c) della presente legge.

     2. I benefici di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza, unitamente alla propria attività economica prevalente, da Comuni non montani a Comuni montani.

     3. Gli stessi benefici possono essere concessi a coloro che, già residenti in Comune montano, vi trasferiscono la propria attività lavorativa da un Comune non montano. In questo caso il beneficio è riferito alle spese di trasferimento, acquisto e ristrutturazione di immobili destinati all'attività.

     4. I cittadini residenti nel territorio montano possono richiedere gli interventi di credito agevolato per l'allacciamento ai servizi di rete di case sparse ed agglomerati, non inclusi nelle zone urbane perimetrate dai piani regolatori e non definite quali aree a prevalente destinazione residenziale.

     5. Gli incentivi di cui ai precedenti commi sono concessi previa sottoscrizione del beneficiario di impegno al mantenimento dell'attività e della residenza per almeno 10 anni. Il mancato assolvimento comporta la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente nei Comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti.

 

     Art. 33. Approvvigionamento energetico, benefici e deroghe.

     1. La concessione per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 KW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni, prioritariamente alle imprese e alle società ubicate in ambito montano.

     2. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 97/1994, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette l'elenco dei Comuni montani che possono beneficiare della riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi delle attività produttive, in ragione del disagio ambientale sopportato.

     3. La Regione provvede a definire un sistema di riduzione delle aliquote e delle imposte connesse all'approvvigionamento energetico nei Comuni montani. La riduzione delle aliquote e delle imposte è determinata con riferimento ai parametri climatologici ed alla marginalità socio economica.

     4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale procede alla ricognizione degli insediamenti degli impianti di distribuzione dei carburanti, accordando specifiche deroghe, compatibili con la legislazione vigente, per garantire la presenza di almeno un impianto di distribuzione nei Comuni montani che ne risultassero sprovvisti.

     5. Possono essere concessi da parte delle Comunità Montane e dei Comuni montani contributi per allacciamenti telefonici ed il potenziamento di linee elettriche per case sparse e piccoli agglomerati, nonché per sviluppare le reti di distribuzione del Gas metano e G.P.L.

 

TITOLO III

AZIONI ED INTERVENTI NEL SISTEMA SOCIALE E CULTURALE

 

     Art. 34. Obiettivi generali in campo sociale e culturale.

     1. La Regione, in armonia con gli indirizzi di politica comunitaria e nazionale, opera affinché la presenza e la residenza delle persone nei territori montani sia incentivata e tutelata.

     2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, considera prioritaria la realizzazione di una rete integrata di servizi sociali ed amministrativi di base nelle zone montane e ne tiene conto nella elaborazione dei propri programmi di settore.

     3. La Regione assicura per le zone montane l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed altresì livelli più elevati per le zone particolarmente svantaggiate, sulla base della disponibilità delle risorse.

     4. La Regione considera, inoltre, il territorio montano quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico e culturale e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo ed agli strumenti operativi che ne conseguono, sentiti l'Anci, l'Uncem e l'Upa.

 

     Art. 35. Decentramento di attività e servizi.

     1. La Giunta Regionale emana opportune direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e servizi.

     2. Le direttive riguardano in particolare attività di ricerca e di studio, uffici operativi e tecnici per la gestione del territorio, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, strutture sanitarie e socio-assistenziali di cui non sia indispensabile la presenza in aree non montane.

     3. L'attuazione del decentramento di attività e servizi può comportare l'assegnazione di risorse economiche aggiuntive e speciali da reperirsi a cura della Regione.

 

     Art. 36. Interventi di razionalizzazione dei servizi e deroghe per la localizzazione di servizi pubblici.

     1. In materia di razionalizzazione dei servizi regionali territoriali, fatto salvo quanto già previsto all'art. 34 in materia di decentramento delle funzioni, la Regione tiene conto della particolare situazione del territorio montano, con l'obiettivo di mantenere adeguati i livelli di accessibilità ai servizi da parte dei cittadini residenti.

     2. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, sono espressamente derogabili le soglie minime definite per i processi di razionalizzazione.

     3. Le Comunità Montane forniscono alla Giunta regionale gli elementi di giustificazione e di supporto per le deroghe da accordare.

     4. La Regione, nell'ambito della normativa urbanistica, provvede a definire specifiche deroghe per gli immobili ricadenti nei Comuni montani al fine di localizzare attività e servizi di interesse pubblico.

 

     Art. 37. Programmi di informatizzazione.

     1. Al fine di superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati in ambito montano, le Comunità Montane operano quali sportelli dei cittadini mediante la realizzazione di un sistema informativo di rete realizzato in collaborazione con i Comuni, le Province, la Regione, e gli uffici periferici dell'Amministrazione Statale. [*]

     2. Per garantire l'adeguata estensione delle reti informatiche e telematiche, favorire la localizzazione delle imprese in ambito montano, lo sviluppo del telelavoro e l'utilizzo delle reti informatiche alla pluralità dei cittadini, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti e dei servizi telematici al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità Montane.

 

     Art. 38. Servizi sociali ed interventi in favore della famiglia.

     1. La Regione individua, di norma, nelle Comunità Montane le istituzioni alle quali attribuire le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali e la relativa gestione.

     2. Ferme restando le finalità generali espresse dal Piano Sociale Regionale, le Comunità Montane indirizzano altresì le loro azioni in materia sociale per:

     a) la realizzazione di strutture sociali e socio assistenziali nonché lo svolgimento di servizi rivolti a persone anziane e svantaggiate;

     b) la realizzazione di strutture culturali, ricreative, formative, di orientamento e di aggregazione per bambini, adolescenti e giovani con l'attuazione dei relativi servizi.

     3. La Regione riconosce il ruolo determinante svolto dalla famiglia nel mantenimento dei valori tradizionali della persona e nella salvaguardia del territorio.

     4. Al fine di favorire la permanenza e l'ampliamento dei nuclei familiari nelle zone montane, in particolare nei Comuni di media ed alta quota con popolazione inferiore a 1000 abitanti, la Giunta Regionale definisce le politiche di sostegno alle famiglie in relazione alla composizione del nucleo familiare, alle condizioni di reddito ed al livello di svantaggio dei Comuni definito all'art. 6.

 

     Art. 39. Servizi sanitari.

     1. La Regione, nella definizione dei criteri di razionalizzazione sul territorio dei servizi sanitari e nella redazione del Piano sanitario Regionale, per le zone montane tiene conto degli elementi di condizionamento e disagio costituiti dalla bassa densità di popolazione, dalla distanza intercorrente dai maggiori centri abitati della Regione, dalla difficoltà dei collegamenti, derivanti anche dalle particolari condizioni climatiche, dalla struttura dei rapporti familiari, dall'indice di età della popolazione residente.

     2. In considerazione dei fattori citati al comma 1, l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio montano nonché gli ambiti dimensionali delle strutture di base ed ospedaliere ivi ubicate, possono prescindere dai parametri di costo e di efficienza utilizzati per il restante territorio regionale e prevedere misure incentivanti per la permanenza sul territorio degli operatori addetti ai servizi di base alla persona.

     3. La Regione garantisce il servizio di eliambulanza su tutto il territorio montano abruzzese verificando, altresì, che le strutture ospedaliere siano dotate di idonei punti di atterraggio.

     4. La Regione riconosce il Soccorso alpino e speleologico abruzzese del Club Alpino Italiano (CAI) nonché i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini "Sezione Abruzzi" (ANA), come soggetti di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio, recupero e per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno mediante specifici contributi, previa stipula di apposita convenzione.

 

     Art. 40. Edilizia residenziale e pubblica.

     1. La Regione, attraverso l'ARET e le ATER, favorisce la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione nei Comuni montani, attraverso il recupero abitativo di strutture pubbliche dismesse, l'acquisto e la ristrutturazione di fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi immobili.

     2. In considerazione della possibile esiguità delle esigenze abitative da soddisfare, sono consentite specifiche deroghe relative alle dimensioni minime degli interventi ed ai parametri di costo.

     3. La Regione favorisce la conservazione, il recupero e la realizzazione della prima casa di proprietà nei Comuni montani, riservando quote della programmazione regionale per i cittadini residenti nell'ambito montano.

     4. Le risorse finanziarie necessarie a dare attuazione a quanto previsto ai commi 1 e 3 sono definite dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 41. Servizi scolastici.

     1. Al fine di garantire alle zone montane un'adeguata offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative medio- superiori e professionali, la Regione promuove specifici accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e gli enti locali interessati.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficace ed efficiente offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti.

     3. Le Comunità Montane promuovono il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alle specifiche realtà territoriali e sociali dell'area anche al fine di garantire la presenza degli attuali plessi scolastici nei Comuni montani.

     4. Nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti polivalenti, comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione. I Comuni interessati provvedono agli adempimenti di competenza in ordine alle disponibilità delle strutture ed all'esercizio delle funzioni connesse al diritto allo studio.

     5. Nei Comuni montani la Regione finanzia, in via prioritaria, opere di edilizia scolastica minore per edifici adibiti o da adibire a sedi comprensive di più livelli scolastici.

     6. La Regione attribuisce alle Comunità Montane ed ai Comuni montani risorse per l'acquisto di mezzi pubblici per il trasporto scolastico. Le risorse sono destinate prioritariamente agli Enti che sono stati interessati da processi di razionalizzazione e dalla conseguente soppressione di sedi scolastiche.

     7. A decorrere dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti regionali per il diritto allo studio sono incrementati rispettivamente del 15% per i Comuni montani individuati nell'area "A" e del 10% nell'area "B" di cui all'art. 6 della presente legge.

     8. I Comuni e le Comunità Montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici ed i ventisei anni di età, residenti nei Comuni montani, che frequentano corsi di scuola secondaria superiore o universitari in località diverse da quelle di residenza.

     9. I Comuni e le Comunità Montane possono concedere contributi, per l'abbattimento dei costi derivanti dall'utilizzo del trasporto pubblico, alle famiglie dei giovani che frequentano corsi di scuola secondaria di primo o secondo grado ovvero corsi universitari in località diverse da quelle di residenza.

 

     Art. 42. "Scuola per la montagna" e collaborazione con le Università abruzzesi.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie attività di formazione professionale, istituisce la "Scuola per la montagna", intesa a promuovere la formazione professionale diretta alla valorizzazione dell'ambito montano, dell'utilizzo delle risorse legate al turismo ed alla qualità ambientale, dello sviluppo dell'economia compatibile con l'ecosistema, del recupero e dell'innovazione dei mestieri delle arti della montagna abruzzese.

     2. La Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale il provvedimento istitutivo della scuola, con il quale:

     a) stabilisce i contenuti dell'accordo di programma da stipulare con le Comunità Montane, con l'UNCEM regionale e con il CAI (Club Alpino Italiano) per la definizione dei progetti formativi;

     b) individua le strutture, anche presso i centri di formazione professionale regionali o convenzionati ovvero presso strutture scolastiche non più operanti, da destinare a sedi centrali e periferiche della scuola;

     e) definisce i criteri e gli strumenti di gestione;

     d) quantifica le risorse da destinare per il funzionamento della scuola ed individua i relativi capitoli di bilancio.

     3. La Regione promuove lo sviluppo della formazione professionale superiore, in raccordo con le Università abruzzesi, sostenendo l'istituzione di corsi di specializzazione o diplomi universitari rivolti alla valorizzazione della montagna avvalendosi del CODEMM istituito ai sensi della L.R. n. 104/97 e della Scuola di Formazione superiore europea.

     4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo la Giunta regionale verifica preliminarmente con le categorie imprenditoriali, le forze sociali e gli Enti Locali la domanda di professionalità esistente ed attesa, anche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 43. Catalogazione dei beni storico-culturali.

     1. La Giunta Regionale realizza, in collaborazione con le Province, le Comunità Montane, i Comuni, gli Enti Parco, le Sovrintendenze ed il sistema delle Università Abruzzesi, il catalogo dei beni storico-culturali della montagna abruzzese, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione.

     2. Il catalogo comprende le seguenti sezioni:

     a) beni ambientali e naturalistici;

     b) centri storici;

     c) beni archeologici e storici;

     d) altri beni culturali legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo.

     3. La Giunta Regionale propone al Consiglio il regolamento per la realizzazione del catalogo, per la sua gestione e per l'aggiornamento periodico.

     4. La Giunta Regionale predispone annualmente un programma per la valorizzazione dei beni inseriti nel catalogo, realizzando adeguate iniziative per lo studio e per la conoscenza dei luoghi e di quanto vi si trova.

 

     Art. 44. Itinerari della montagna abruzzese.

     1. La Regione Abruzzo considera e valorizza gli itinerari storici dalla montagna abruzzese, legati alla presenza ed al lavoro dell'uomo, e ne tiene conto nell'ambito delle iniziative connesse al sostegno delle attività economiche e culturali oggi esistenti.

     2. Nella definizione degli itinerari vanno tenuti in considerazione gli aspetti economici, culturali, spirituali che ne hanno determinato negli anni una valenza storica.

     3. Nell'ambito delle attività di identificazione, catalogazione e valorizzazione degli itinerari assumono preminente rilevanza i percorsi tratturali, le vie delle castagne, i cammini dei pellegrinaggi.

     4. La Giunta Regionale, d'intesa con le Province, le Comunità Montane, i Comuni e gli Enti Parco, assume le necessarie iniziative per la definizione degli itinerari storici della montagna abruzzese.

 

     Art. 45. Valorizzazione della cultura della montagna.

     1. La Giunta Regionale, in accordo con le Comunità Montane interessate, provvede ad istituire e sostenere Centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana abruzzese, con l'obiettivo di realizzare almeno un museo o una mostra permanente nel territorio di ciascuna Comunità Montana e di sostenere quelli eventualmente già esistenti.

     2. Al fine di realizzare le condizioni per la conoscenza e l'accessibilità agli episodi della cultura tradizionale della montagna abruzzese, è istituito il "Museo della montagna abruzzese" quale organo di consulenza culturale e tecnico-scientifico della Regione, degli enti locali, delle associazioni culturali.

     3. Il Museo è destinato ad assolvere i compiti di:

     a) unificare l'organizzazione e l'accessibilità delle strutture temporanee e permanenti destinate alla valorizzazione della montagna abruzzese;

     b) promuovere lo svolgimento di itinerari culturali, anche attraverso intese con i privati proprietari dei beni di interesse storico e artistico;

     c) inserire il turismo culturale nel circuito del turismo montano, in collaborazione con gli enti del settore;

     d) promuovere studi avanzati per realizzare un dizionario toponomastico della montagna abruzzese.

     4. La Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio Regionale l'atto costitutivo del Museo della montagna abruzzese.

 

     Art. 46. Trasporti pubblici. [15]

     1. Al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare un'efficace ed efficiente offerta di trasporto pubblico locale nelle zone montane, le Comunità Montane promuovono il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte atte a soddisfare la mobilità e la fruizione dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 8 dalla L.R. 152/98 "Norme per il trasporto pubblico locale".

     2. Nei Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure risulti inadeguato ai bisogni delle popolazioni locali e per i quali non sia possibile elevare il livello dei servizi di trasporto pubblico secondo le norme e disposizioni vigenti, le Comunità Montane ovvero i Comuni provvedono ad organizzare e gestire servizi di trasporto integrativi potenziando quelli già disponibili sul territorio, anche utilizzando le procedure previste dall'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 422/97 e dell'art. 18 della L.R. 152/98.

     3. Il servizio di trasporto pubblico, come definito al comma 2, è attivato garantendo, quanto più possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani.

     4. Le Comunità Montane ed i Comuni montani possono sviluppare i servizi di cui al comma 2 sulla base delle norme di organizzazione previste dalla L.R. 152/98 agli artt. 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16 e 18.

     5. L'organizzazione del servizio è definita con regolamento approvato dal Consiglio dell'Ente che lo gestisce, a norma dell'art. 23 della legge 97/1994, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. La Regione incentiva le attività delle Comunità Montane e dei Comuni montani per lo sviluppo del trasporto pubblico nell'ambito delle normative, dei programmi e piani di intervento già disciplinati o con specifici interventi finanziari che incentivino la sussidiarietà nell'organizzazione dei servizi pubblici di linea e non di linea.

     7. La Regione e le Province nell'attuazione della L.R. 152/98, con particolare riferimento ai piani di bacino di cui all'art. 12 della suddetta legge, tengono conto delle proposte di nuovi servizi e dei regolamenti di cui al comma 5.

     8. Negli ambiti territoriali delle Comunità Montane l'organizzazione dei servizi deve realizzare un'ampia flessibilità dell'offerta nella modalità di esercizio del trasporto pubblico, sia per quanto riguarda la tipologia del servizio sia per quanto riguarda i mezzi utilizzati.

 

     Art. 47. Osservatorio regionale della montagna.

     1. E' istituito l'Osservatorio regionale della montagna, con lo scopo di acquisire la sistematica conoscenza delle variabili socio-economiche, l'osservazione dello stato dell'ambiente e del territorio e dell'impatto degli interventi attuati.

     2. La Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce formalmente l'Osservatorio di cui al comma 1, che ha sede presso il CRESA.

     3. Per il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, è iscritta la somma di € 25.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.002, Cap. 121490 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il funzionamento dell’Osservatorio regionale della montagna, per l’anno 2005 [16].

     4. Per gli anni successivi al 2005 si provvede con legge di bilancio [17].

     5. La Giunta regionale provvede con apposito atto a disciplinare i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio nonché per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al comma 3. [18]

 

     Art. 48. Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano.

     1. La Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità Montane.

     2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.

     3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.

     4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione, dagli Enti Pubblici ovvero presentati da una o più Amministrazioni Provinciali, oppure da almeno due Comunità Montane, o da almeno due Comuni appartenenti a due diverse Comunità Montane, o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane [19].

TITOLO IV

ORGANISMO DI CONSULTAZIONE

 

     Art. 49. Organi di coordinamento e consultazione.

     1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione delle politiche per la montagna e con l'obiettivo di raccogliere indicazioni, suggerimenti e coordinare le iniziative di attuazione della presente legge, è riformulata la composizione della Consulta per la montagna istituita con la Legge Regionale n. 92 del 6/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 50. Consulta regionale per la montagna.

     1. La Consulta regionale per la montagna, istituita con la Legge Regionale n. 92 del 6/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è così composta:

     a) Il Presidente del Consiglio Regionale, o suo delegato, che la presiede;

     b) Cinque Consiglieri Regionali, dei quali tre di maggioranza e due di minoranza, nominati dal Consiglio Regionale;

     c) I Presidenti Regionali dell'UNCEM, dell'UPA e dell'ANCI;

     d) Il Dirigente della Direzione Programmazione, Riforme Istituzionali e Rapporto con gli Enti Locali competente per materia;

     e) I Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati;

     f) I Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati;

     g) I Presidenti degli Enti Parco nazionali o regionali interessanti l'ambito montano;

     h) I Presidenti delle Comunità dei Parchi interessanti l'ambito montano;

     i) Quattro rappresentanti delle amministrazioni separate, uno per ogni provincia, designati dall'Unione regionale delle amministrazioni separate;

     j) Il rappresentante regionale del Club Alpino Italiano (CAI);

     k) Il rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA);

     l) Il Presidente dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale;

     m) Un rappresentante designato della FEDERBIM regionale;

     n) I rappresentanti regionali delle Associazioni degli imprenditori;

     o) I rappresentanti regionali delle Associazioni sindacali dei lavoratori;

     p) I rappresentanti regionali delle Associazioni dei Commercianti;

     q) I rappresentanti regionali delle Associazioni degli Artigiani;

     r) I Presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     s) Il Presidente regionale dell'Associazione nazionale Segretari Comunità Montane della Regione Abruzzo.

     t) Un rappresentante del CRESA;

     u) Un rappresentante delle Associazioni di volontariato per la famiglia;

     v) I rappresentanti regionali della cooperazione;

     w) I rappresentanti regionali delle Associazioni degli Agricoltori;

     y) I Consiglieri nazionali UNCEM residenti nella Regione Abruzzo;

     z) un Sindaco per ciascuna Comunità Montana, eletto dai Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana;

     aa) un rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;

     bb) un rappresentante designato dalle Associazioni dei Produttori montani.

     2. Il Presidente del Consiglio Regionale, acquisite le nomine e le designazioni, provvede con proprio decreto a costituire la Consulta regionale per la Montagna.

     3. La Consulta per la montagna è organo della Giunta e del Consiglio regionale con poteri consultivi, in merito alla definizione e al coordinamento della politica regionale sulla montagna. La Consulta esprime i pareri entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, gli organi della Regione possono prescindere dal parere.

     4. La Consulta per la montagna si riunisce almeno due volte l'anno, per iniziativa del Presidente della Consulta ovvero per richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei componenti della Consulta stessa.

     5. La Consulta è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione. Le determinazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segreteria tecnica della Consulta sono svolte da un funzionario della Regione.

     6. Per l'attività svolta in seno alla Consulta per la montagna, ai componenti assegnati competono i permessi, i rimborsi spese e le indennità di missione a carico degli enti di appartenenza, secondo la normativa vigente per gli stessi enti.

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 51. Legislazione specifica per la montagna e termini temporali.

     1. Gli atti legislativi della Regione, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere normative specifiche della materia trattata con riferimento alle zone montane.

     2. Il principio generale di cui al comma 1 è attuato ogni volta che risulta necessario provvedere a normare la materia trattata in maniera differenziata, in considerazione degli elementi generali di principio e di attuazione pratica introdotti con la presente normativa.

     3. Laddove non diversamente specificato, gli adempimenti di competenza della Regione ovvero degli Enti Locali, sono svolti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Al fine di assicurare lo scambio di informazioni e notizie di specifico interesse tra le diverse Direzioni regionali su questioni attinenti le problematiche generali delle zone montane, è individuata la Direzione Regionale Programmazione, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, quale struttura competente per materia. Detta Direzione coordina le iniziative nonché l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge e assicura il collegamento tecnico-amministrativo con la Consulta, di cui all'art. 51.

     5. L'attuazione dei principi e delle disposizioni della presente legge, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza regionale, ove non diversamente previsto, è disposta secondo le normative di cui alla L.R. 77/1990.

 

     Art. 52. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle azioni previste nella presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi alle leggi di settore iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi finanziari e con gli stanziamenti del "Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di cui all'art. 5.

     2. Gli stanziamenti relativi al Fondo sono determinati con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ed hanno carattere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti delle singole leggi di settore ed ai trasferimenti ordinari alle Comunità Montane.

     3. L’erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi previsti dalla presente legge o con il Fondo per la montagna sono erogati nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato [20].

     3. L'ammontare dei benefici concessi dalle Comunità Montane ai sensi della presente legge non può, in alcun caso, superare il limite del "de minimis" ed il massimale del cumulo su un periodo di tre anni imposti dai vigenti orientamenti comunitari in materia di aiuti o finalità regionali [21].

 

     Art. 53. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a. la Legge Regionale n. 134 del 1/12/1995;

     b. la Legge Regionale n. 95 del 25/10/1996;

     c. la Legge Regionale n. 27 del 21/4/ 1998.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili con essa.

     3. Sono fatti salvi gli effetti attuativi in corso e, comunque, fino al loro definitivo esaurimento.

 

     Art. 54. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

[*] Con nota n. 870/1082 C.G. del 5.5.2000, il Commissario del Governo nella Regione Abruzzo, nel trasmettere debitamente vistata la presente legge, ha comunicato che: "Il Governo ne ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3.05.2000 osservando, con l'occasione:

     a) circa il comma 1 dell'articolo 9 ed il comma 1 dell'articolo 37 che per le funzioni ivi indicate il Sistema Informativo della Montagna, curato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali costituisce strumento idoneo;

     b) circa il comma 3 dell'articolo 9, il comma 1 dell'articolo 14 ed il comma 1 dell'articolo 15, che il Corpo Forestale dello Stato può prestare la sua collaborazione.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[2] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[4] Alinea così modificato dall’art. 133 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[6] Comma così modificato dall.art. 32 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall.art. 32 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[9] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[10] Comma aggiunto dall’art. 254 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[11] Comma aggiunto dall’art. 254 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[12] Comma aggiunto dall’art. 254 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e non presente nel nuovo testo del medesimo articolo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 giugno 2006, n. 21.

[14] Comma così modificato dall’art. 168 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[15] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2001, n. 33.

[16] Comma aggiunto dall’art. 254 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[17] Comma aggiunto dall’art. 254 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma aggiunto dall’art. 254 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[19] Comma così modificato dall’art. 133 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[20] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[21] Comma aggiunto dall.art. 32 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.