14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998"."> § 4.5.55 - L.R. 28 luglio 1999, n. 45.
Modifica ed integrazione della L.R. 28 luglio 1998, n. 60 "Derivazione del traffico pesante dalla SS. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:28/07/1999
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Periodicità dell'intervento.
Art. 3.  Studi di settore.
Art. 4.  Intervento degli enti locali.
Art. 5.  Rimborso quote di pedaggio agli autotrasportatori.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 4.5.55 - L.R. 28 luglio 1999, n. 45.

Modifica ed integrazione della L.R. 28 luglio 1998, n. 60 "Derivazione del traffico pesante dalla SS. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998".

(B.U. 30 luglio 1999, n. 31).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La presente legge integra e modifica la disciplina stabilita dalla L.R. n. 60 del 28 luglio 1998, a seguito del raggiungimento dell'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sulla A/14 tra le Regioni marche, Abruzzo e Molise, le Province ed i Comuni costieri delle stesse, la Società Autostrade S.p.A. e le Associazioni degli auto trasportatori ed intende disciplinare la suddetta materia anche per gli anni dal 1999 al 2008 [2].

 

     Art. 2. Periodicità dell'intervento.

     1. L'intervento di deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese sarà attuato anche per gli anni dal 1999 al 2008 e coinvolgerà oltre le regioni interessate, gli enti locali costieri, la Società Autostrade e le associazioni di categoria [3].

     2. Le modalità di attuazione degli interventi saranno stabilite annualmente con accordi di programma tra i soggetti di cui al comma 1 messi a punto nel corso delle attività del Gruppo di lavoro insediato presso il Ministero dei Lavori Pubblici con l'Accordo di Programma "Dirottamento della circolazione dei mezzi pesanti dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14" siglato a Roma il 30.7.1998 fra Ministero dei Lavori Pubblici, Autostrade S.p.A., ANAS, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise, associazioni degli auto trasportatori e con intese con gli enti locali interessati.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, a disciplinare le modalità degli interventi annuali di cui al commi 1 e 2 del presente articolo; tali modalità potranno anche prevedere estensione dei periodi di intervento e delle fasce orarie, nonché limitazioni delle categorie di utenti e delle modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso. La spesa relativa graverà sul Cap. 182420 dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2008 [4].

 

     Art. 3. Studi di settore.

     1. La Regione Abruzzo promuove, mediante l'approvazione di appositi progetti attuativi da parte della Giunta Regionale, iniziative, consulenze, e attività di studio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e di monitoraggio dei dati ambientali connessi che possano servire di supporto alle attività del Gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 2, anche con utilizzazione ed elaborazione dei dati a disposizione dell'ANAS e della Società Autostrade S.p.A.

     2. La Giunta Regionale affiderà l'esecuzione dello studio di cui ai commi precedenti a termini della L.R. 52/86 recante: "Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali".

     3. All'onere derivante dal commi precedenti dalla presente legge, valutato complessivamente per l'anno 1999 in L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 11424.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

     - Cap. 11424 - in diminuzione L. 250.000.000 Cap. 181400 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 18, Tit. 1 Categ. 4, con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 250.000.000.

 

     Art. 4. Intervento degli enti locali.

     1. Gli enti locali intervengono ogni anno con quote da determinare con apposite intese con la Regione Abruzzo nel provvedimenti di deviazione stabiliti al sensi dell'art. 2 della presente legge.

     2. Per l'anno 1998 l'intervento è limitato agli enti locali che hanno sottoscritto apposita intesa con la Regione Abruzzo.

     3. Per introitare e per utilizzare le somme di spettanza degli enti locali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione dell'Entrata e della Spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     Entrata: Cap. 32104 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3, Ctg. 2 denominato: "Deviazione traffico pesante dalla S.S. 16 All'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, introito quote degli enti locali", con uno stanziamento, per competenza e cassa, di L. 400.000.000;

     Spesa: Cap. 181410 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 4, denominato: "Interventi nel campo della deviazione del traffico pesante, con uno stanziamento, per competenza e cassa di L. 400.000.000.

     4. Gli oneri relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2008 troveranno copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio [5].

 

     Art. 5. Rimborso quote di pedaggio agli autotrasportatori.

     1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 5 della presente legge, ed anche per gli anni dal 1999 al 2008 se così stabilito in base alla procedura prevista dal comma 2 dell'art. 2 della presente legge, l'intervento finanziario della Regione Abruzzo è destinato al rimborso alla Società Autostrade S.p.A. delle quote di pedaggio pagate dagli autotrasportatori mediante Telepass e Viacard di conto corrente ed al rimborso direttamente agli autotrasportatori da parte delle regioni sottoscrittrici dell'Accordo di programma delle quote di pedaggio pagate con tutte le altre modalità [6].

     2. Al fine di semplificare le procedure di cui al comma i del presente articolo, ciascuna regione effettuerà anche rimborsi di pedaggi relativi a tratte autostradali del percorso Fano-Termoli di competenza delle altre due procedendo in seguito alla compensazione contabile dei rispettivi debiti e crediti. Le modalità attuative di tali compensazioni saranno stabilite con apposite intese tra le regioni interessate.

     3. Per l'introito di eventuali crediti della Regione Abruzzo nel confronti della Regione Marche e della Regione Molise nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     Entrata: Cap. 32105 di nuova istituzione ed iscrizione al Tit. 3, Ctg. 2 denominato: "Deviazione traffico pesante dalla S.S. 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese, introito somme derivanti da compensazioni contabili con le Regioni Marche e Molise", con uno stanziamento per memoria;

     Spesa: Cap. 181411 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 18, Tit. 1, Ctg. 4, denominato: "Interventi per deviazione del traffico pesante dalla SS. 16 per rimborso quote di pedaggio" con uno stanziamento per memoria.

     4. L’onere a carico della Regione Abruzzo trova copertura finanziaria con le disponibilità del Capitolo di spesa 182420 dei bilanci di previsione degli esercizi dal 2000 al 2005 [7].

     4 bis. L'onere a carico della Regione Abruzzo trova copertura finanziaria, per l’anno 2006, con le risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.002 sul Capitolo di spesa 182420 denominato: “Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all’autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese – L.R. 2 agosto 1997, n. 86, L.R. 28 luglio 1998, n. 60 e L.R. 28 luglio 1999, n. 45”. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) [8].

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo così modificato dall'art. 48 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[2] Comma già modificato dall’art. 75 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, dall’art. 156 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, dall’art. 85 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 12 maggio 2006, n. 14.

[3] Comma già modificato dall'art. 48 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, dall’art. 75 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, dall’art. 156 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, dall’art. 85 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 14.

[4] Comma già modificato dall'art. 48 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, dall’art. 75 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, dall’art. 156 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, dall’art. 85 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 12 maggio 2006, n. 14.

[5] Comma già modificato dall'art. 48 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, dall’art. 75 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, dall’art. 156 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, dall’art. 85 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 della L.R. 12 maggio 2006, n. 14.

[6] Comma già modificato dall'art. 48 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, dall’art. 75 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, dall’art. 156 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, dall’art. 85 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall’art. 4 della L.R. 12 maggio 2006, n. 14.

[7] Comma già sostituito dall'art. 48 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, dall’art. 75 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e dall’art. 156 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 85 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 12 maggio 2006, n. 14.