§ 4.5.47 - L.R. 28 luglio 1998, n. 60.
Deviazione del traffico pesante dalla SS. 16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese - anno 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:28/07/1998
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 4.5.47 - L.R. 28 luglio 1998, n. 60.

Deviazione del traffico pesante dalla SS. 16 Adriatica all'autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese - anno 1998.

(B.U. n. 16 del 4 agosto 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa adriatica abruzzese, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesante lungo la S.S. 16, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 3, assume l'onere del pagamento della tariffa di pedaggio autostradale degli autoveicoli rientranti nelle classi di pedaggio 3, 4 e 5 adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto del Tronto-Vasto Sud e viceversa, per un periodo di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di cui al successivo art. 3.

     2. Qualora venga raggiunta nel contempo l'intesa per la sperimentazione della deviazione obbligatoria del traffico pesante sulla A/14, durante le ore notturne, tra le regioni Marche, Abruzzo e Molise, le Province ed i Comuni costieri delle stesse, la Società Autostrada SpA e le associazioni degli autotrasportatori, lo stanziamento di cui al successivo art. 3, ove non impegnato per l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, sarà destinato alla suddetta operazione con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 2. Competenze.

     Il competente Settore Trasporti dispone la liquidazione ed il pagamento, previo impegno della Giunta Regionale, della spesa derivante dagli interventi di cui al precedente art. 1, in favore della Società Autostrada S.p.A. - con sede in Roma - concessionaria dell'Autostrada A/14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali conseguenti all'applicazione della presente legge regionale.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale, valutato per l'anno 1998 in lire unmiliardocentomilioni, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio finanziario:

     Cap. 182351 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento legge 10.4.1981, n. 151"

     - in diminuzione L. 1.100.000.000;

     Cap. 182420 denominato "Deviazione traffico pesante dalla SS. 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese"

     - in aumento L. 1.100.000.000.

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.