§ 6.1.101 – L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
Ordinamento contabile della Regione Abruzzo


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:25/03/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Criteri e principi dell'ordinamento finanziario della Regione.
Art. 3.  Criteri e principi dell'ordinamento contabile della Regione.
Art. 4.  Regolamento di contabilità.
Art. 5.  Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 6.  Bilancio pluriennale.
Art. 7.  Programma operativo.
Art. 8.  Legge finanziaria.
Art. 9.  Provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale.
Art. 10.  Bilancio annuale di previsione.
Art. 11.  Formazione delle previsioni.
Art. 12.  Legge di bilancio Esercizio provvisorio.
Art. 13.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 14.  Classificazione delle entrate.
Art. 15.  Specificazione e classificazione delle spese.
Art. 16.  Codificazione del bilancio di previsione.
Art. 17.  Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
Art. 18.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 19.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 20.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Art. 21.  Fondi speciali.
Art. 22.  Assestamento del bilancio.
Art. 23.  Mutui passivi e prestiti.
Art. 24.  Garanzie prestate dalla Regione.
Art. 25.  Variazioni al bilancio.
Art. 26.  Divieto di storni.
Art. 27.  Copertura finanziaria delle leggi.
Art. 28.  Oggetto.
Art. 29.  Entrate.
Art. 30.  Annullamento dei crediti.
Art. 31.  Crediti tributari regionali di modesta entità e limite dei rimborsi relativi a tributi regionali.
Art. 32.  Residui attivi.
Art. 33.  Spese.
Art. 34.  Residui passivi.
Art. 35.  Avanzo di amministrazione.
Art. 36.  Servizio di Tesoreria.
Art. 37.  Aperture di credito.
Art. 38.  Casse Economali.
Art. 39.  Rendiconto della gestione.
Art. 40.  Conto del bilancio.
Art. 41.  Conto generale del patrimonio.
Art. 42.  Risultati economici della gestione.
Art. 43.  Controlli interni.
Art. 44.  Modalità dei controlli interni.
Art. 45.  Risorse e procedure.
Art. 46.  Bilancio e rendiconto.
Art. 47.  Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 48.  Coordinamento contabilità sanitaria.
Art. 49.  Gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 50.  Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 51.  Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 52.  Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 53.  Funzioni conferite agli enti locali.
Art. 54.  Fondi derivanti dal conferimento di funzioni.
Art. 55.  Altri fondi statali.
Art. 56.  Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.
Art. 57.  Obbligo di denuncia.
Art. 58.  Introduzione dell'EURO.
Art. 59.  Norma finale e transitoria.
Art. 60.  Urgenza.


§ 6.1.101 – L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo

(B.U. 10 aprile 2002, n. 6).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento finanziario e contabile della Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208.

     2. Per quanto non previsto nel suo contesto essa rinvia alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo.

     3. La Regione, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, si ispira al sistema della programmazione finanziaria e di bilancio al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione regionale.

     4. Il Consiglio Regionale esercita la propria autonomia finanziaria e contabile secondo la disciplina dettata dalla presente legge e dalla L.R. 18/2001.

 

     Art. 2. Criteri e principi dell'ordinamento finanziario della Regione.

     1. L'ordinamento finanziario della Regione è retto da criteri atti a consentire alla finanza regionale di concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

 

     Art. 3. Criteri e principi dell'ordinamento contabile della Regione.

     1. L'ordinamento contabile della Regione si attiene ai seguenti criteri e principi fondamentali:

     a) chiarezza e trasparenza dei documenti contabili al fine di consentire la massima conoscenza e comprensibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano l'attività della Regione, e di favorire forme di partecipazione previste dallo Statuto;

     b) economicità ed efficacia dell'attività;

     c) distinzione tra i ruoli di direzione politico - amministrativa e di gestione amministrativa;

     d) delegificazione, semplificazione ed accelerazione delle procedure.

 

     Art. 4. Regolamento di contabilità.

     1. Mediante specifico "regolamento di contabilità", di seguito denominato regolamento, da predisporre entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed assunto dalla Giunta regionale, sono dettate le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella presente legge.

 

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA

Sezione I

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 

     Art. 5. Documento di programmazione economico-finanziaria.

     1. La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione.

     2. In osservanza del principio indicato nel comma 1 e dei disposti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta, presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 settembre, il documento di programmazione economico finanziaria che, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale della Regione, e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della Regione [1].

     3. Ai fini della programmazione regionale, il DPEFR (Documento di Programmazione Economico-Finanziaria) costituisce l'aggiornamento annuale del Programma di Sviluppo di cui all'art. 3 della Legge Regionale 2 agosto 1997, n. 85 e ne integra le indicazioni programmatiche per il triennio di riferimento.

     4. Per i fini di cui all'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, il DPEFR è inviato alla Conferenza permanente Regione-Enti Locali prevista dalla legge regionale 18.04.1996 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, che esprime il proprio parere entro 10 giorni dall'invio.

     5. Il DPEFR è deliberato dal Consiglio entro il 30 settembre. La mancata deliberazione del documento di Programmazione Economico-Finanziaria entro il detto termine non impedisce, comunque, la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e della legge finanziaria [2].

     7. L'impostazione e i contenuti del DPEFR nonché le sue correlazioni con il programma regionale di sviluppo e le procedure di elaborazione, nel rispetto del metodo della concertazione, sono definiti con il regolamento.

     8. Il DPEFR, unitamente agli atti previsti all'art. 3, comma 1 della L.R. 85/97, costituisce documento della programmazione.

 

          Art. 6. Bilancio pluriennale.

     1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

     2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:

     a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

     b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).

     3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

     4. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della legge 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

     5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.

     6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale.

 

     Art. 7. Programma operativo.

     1. Sulla base del bilancio pluriennale approvato dal Consiglio, la Giunta definisce ogni anno, prima dell'inizio dell'esercizio e, in ogni caso, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, determinando gli obiettivi finanziari da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, o ne l periodo compreso nel bilancio pluriennale, e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie nei termini di cui all'art. 10, comma 11, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa [3].

     2. La Giunta modifica, con proprio provvedimento, il programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni che ne richiedano un riadattamento.

     3. Il regolamento stabilisce che i titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, e per il conseguimento degli obiettivi previsti nel programma. Lo stesso regolamento stabilisce che, qualora il programma operativo preveda che per il conseguimento di alcuni obiettivi siano richiesti interventi successivi alla chiusura annuale dell'esercizio, le dotazioni finanziarie assegnate per il conseguimento di questi obiettivi e impegnate entro il detto termine possano essere riferite al periodo ricadente nell'esercizio successivo.

     4. Il regolamento determina, altresì, le modalità per la predisposizione del programma operativo.

 

Sezione II

STRUMENTI DI MANOVRA FINANZIARIA

 

     Art. 8. Legge finanziaria.

     1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

     2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

     a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

     b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

     c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

     d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

     3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

     4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.

 

     Art. 9. Provvedimenti collegati alla manovra finanziaria annuale.

     1. La Giunta, entro il 30 ottobre, può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria relativa all'anno in corso, aventi riflesso sul bilancio corrente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

 

Sezione III

BILANCIO ANNUALE

 

     Art. 10. Bilancio annuale di previsione.

     1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico- finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

     3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico- finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 76/2000.

     3.bis Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un’analoga Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma [4].

     4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si suddividono le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate unicamente in capitoli.

     5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'art. 31.

     7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

     8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

     9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

     10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

     11. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese [5].

     12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

     13. Sono allegati al bilancio di previsione:

     a) le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

     b) l'elenco degli Enti, delle Agenzie e delle Aziende Regionali;

     c) l'elenco delle Società partecipate;

     d) i bilanci degli Enti, Agenzie e Aziende Regionali di cui al successivo art. 47.

 

     Art. 11. Formazione delle previsioni.

     1. In relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 10 la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

     2. Per l'analisi e la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività, la Regione si avvale di un piano dei conti, coerente con quello adottato a livello nazionale con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).

     3. Le disposizioni occorrenti ai fini dell'attuazione di quanto disposto nel presente articolo sono dettate con il regolamento.

 

     Art. 12. Legge di bilancio Esercizio provvisorio.

     1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

     2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori a quelli stabiliti dallo Statuto.

     3. La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.

     4. Nel corso dell'esercizio provvisorio, la Regione è autorizzata a gestire il bilancio in ragione di tanti dodicesimi della spesa prevista per ciascuna unità revisionale di base, quanti sono i mesi di esercizio provvisorio autorizzati, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     5. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire l'entità degli stanziamenti utilizzabili fino all'approvazione della legge di bilancio.

     6. Non soggiacciono al limite dei dodicesimi, gli stanziamenti relativi alle spese finanziate con risorse statali con vincolo di destinazione già assegnate.

 

     Art. 13. Gestione provvisoria del bilancio.

     1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio approvate dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     2. Qualora nei confronti della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente alle unità previsionali di base non coinvolte nell'impugnativa, ovvero, nel caso che l'impugnativa investa l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unità previsionale di base per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spese necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi [6].

 

     Art. 14. Classificazione delle entrate.

     1. Nel bilancio le entrate sono ripartire nei seguenti titoli:

     Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea,

dello Stato e di altri soggetti;

     Titolo III: Entrate extratributarie;

     Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

     Art. 15. Specificazione e classificazione delle spese.

     1. Nel bilancio le spese sono ripartite in:

     a) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

     b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del Consiglio, le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti;

     c) capitoli, nell'apposito allegato al bilancio di cui all'art. 10, comma 11, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa ed il carattere giuridicamente obbligatorio.

     I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. La Regione procede alle modificazioni in materia di entrate e di spese sulla base dei criteri stabiliti con l'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs. 76/2000.

 

     Art. 16. Codificazione del bilancio di previsione.

     1. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

 

     Art. 17. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

     2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'art. 52, commi 4 e 5.

 

     Art. 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.

     2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per garanzie prestate dalla Regione ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

     3. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.

 

     Art. 19. Fondo di riserva per le spese impreviste.

     1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per spese che non abbiano natura obbligatoria, che non fossero comunque prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, che abbiano carattere di assoluta necessità ed improrogabilità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino, in alcun modo, i bilanci futuri.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali e relativi capitoli.

     3. La deliberazione della Giunta deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio entro 30 giorni dalla adozione.

 

     Art. 20. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

     1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

     2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base e dei relativi capitoli della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta.

 

     Art. 21. Fondi speciali.

     1. Nel bilancio annuale sono iscritti i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

     4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 1 costituiscono economie di spesa.

     5. Al bilancio annuale possono essere allegati elenchi indicativi, per oggetto ed importo, dei fondi speciali iscritti. Il provvedimento legislativo può autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad introdurre le conseguenti variazioni di bilancio.

     6. I provvedimenti legislativi che autorizzano spese mediante preleva mento dai fondi speciali, devono essere adottati dal Consiglio Regionale entro il 30 ottobre [7].

     7. Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi presentati e non approvati dall’Assemblea consiliare entro il termine dell’esercizio relativo, possono essere utilizzate le suddette quote dei fondi speciali nell’esercizio immediatamente successivo, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto e, comunque, entro il termine dell’esercizio successivo. Restano ferme in tal caso le assegnazioni dei fondi speciali all’esercizio di iscrizione, le nuove o maggiori spese sono assegnate al bilancio inerente all’esercizio nel quale si definiscono i relativi provvedimenti legislativi.

     8. Il ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente deve risultare esplicitamente nel bilancio nel quale le spese sono iscritte.

     9. Dell’utilizzo delle quote dei fondi di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini del computo dell’eventuale disavanzo fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio.

 

     Art. 22. Assestamento del bilancio.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all' esercizio antecedente a quello in corso.

     2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'art. 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

     3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'art. 10, comma 3.

 

     Art. 23. Mutui passivi e prestiti.

     1. La legge regionale di approvazione del bilancio annuale o di variazione del bilancio stesso autorizza, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti obbligazionari a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si dispone l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

     2. La legge predetta specifica altresì l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima del periodo di ammortamento nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri con riferimento alle previsioni, rispettivamente, del bilancio annuale e di quello pluriennale. Il compimento delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta Regionale, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

     3. Non può essere autorizzata la stipulazione di nuovi mutui se non sia stato approvato dal Consiglio Regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

     4. Possono essere autorizzate in ciascun esercizio la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento per capitale e interesse, comprese le annualità derivanti da mutui e prestiti già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le connesse variazioni di bilancio, non superi il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione [8].

     5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in rapporto alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     6. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa di avere vigore al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In conseguenza le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio e non riscosse vengono iscritte fra i residui attivi, mentre le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 24. Garanzie prestate dalla Regione.

     1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla stipulazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, indica la copertura finanziaria del rischio ai sensi del successivo art. 27.

     2. In allegato al bilancio di previsione sono elencate, con indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo.

 

     Art. 25. Variazioni al bilancio.

     1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

     2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni i provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale [9].

     3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

     3 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici; il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale [10].

     4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     4 bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione [11].

     4 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali.

     4 quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo [12].

     5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21 [13].

     6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, salvo quelle di cui agli articoli 18 e 20.

     7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'art. 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni [14].

 

     Art. 26. Divieto di storni.

     1. Salvo quanto disposto negli articoli 18, 19, 20 e 21, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.

 

     Art. 27. Copertura finanziaria delle leggi.

     1. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:

     a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'art. 21;

     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

     c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria;

     d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.

     2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento.

     Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

 

Sezione IV

GESTIONE DEL BILANCIO

 

     Art. 28. Oggetto.

     1. La gestione del bilancio concerne il processo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese.

 

     Art. 29. Entrate.

     1. Le fasi delle entrate sono: l'accertamento, la riscossione e il versamento.

     2. L'accertamento delle entrate avviene:

     a) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei relativi atti o provvedimenti statali;

     b) per le entrate tributarie, sulla base di ruoli o di altre forme specifiche previste dalla legge;

     c) per le entrate patrimoniali e per le altre entrate non rientranti tra quelle indicate alle lettere a) e b), sulla base dei provvedimenti, contratti o altri documenti certi che ne precisino l'ammontare;

     d) per le entrate delle contabilità speciali, sulla base dei relativi titoli.

     3. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate, e individua, sulla base delle disposizioni della L.R. 77/1999, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle entrate della Regione.

 

     Art. 30. Annullamento dei crediti.

     1. I crediti della Regione di modesto importo possono essere annullati con provvedimento della Giunta su proposta del titolare del centro di responsabilità amministrativa competente. L'annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

 

     Art. 31. Crediti tributari regionali di modesta entità e limite dei rimborsi relativi a tributi regionali.

     1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ogni credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di trentaduemilalire.

     2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

     3. La disposizione di cui al comma 1, non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

     4. In caso di difformità tra l'importo di cui al comma 1 e quello fissato dal regolamento statale, di cui alla legge 8.5.1998, n. 146, art. 16, comma 2, si farà riferimento, ai sensi del presente articolo, all'importo fissato dal regolamento statale.

     5. Il regolamento detta le modalità per l'esecuzione dei rimborsi relativi ai tributi regionali. Il relativo limite è fissato annualmente con la legge finanziaria di cui all'art. 8.

 

     Art. 32. Residui attivi.

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

     2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

     3. Il regolamento detta le modalità per la definizione e la conservazione nel bilancio dei residui attivi.

 

     Art. 33. Spese.

     1. Le fasi della spesa sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

     2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

      2 bis. Per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo delle risorse a destinazione vincolata si procede previo accertamento della relativa entrata da parte della medesima Struttura che dispone l’impegno [15].

     2 ter. Per l’erogazione delle spese per le quali la Regione procede ad anticipare i fondi a destinazione vincolata, in sede di disposizione dell’impegno di spesa la struttura competente procede contestualmente alla disposizione dell’accertamento dell’entrata [16].

     3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti derivanti da contratto e quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

     5. La Regione può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall'art. 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.

     7. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno, sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

     a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonché per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

     b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

     c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

     Le modalità di gestione di tali spese sono rinviate al regolamento di cui al precedente art. 4.

     8. Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità [17].

     9. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni, entro il termine perentorio del 30 ottobre, relativi a procedure di gara in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione, posta in essere entro il 30 ottobre, si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

     10. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della L.R. 77/1999, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede, altresì, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

 

     Art. 34. Residui passivi.

     1. Costituiscono residui passivi:

     a) le somme impegnate, a norma dell'art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     b) le somme assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea con vicolo di destinazione anche se non impegnate;

     2. Le somme di cui alla lett. a) del precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

     3. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio quali residui; le stesse, unitamente a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

     4. I residui passivi relativi a spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

     5. I residui passivi relativi a spese in conto capitale e ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

     6. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, le somme conservate nel conto residui e non pagate, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     7. Nel bilancio annuale sono iscritti appositi fondi necessari per:

     a) la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori;

     b) la riassegnazione dei residui passivi perenti, derivanti da assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione;

     c) la riassegnazione di economie relative ad assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione.

 

     Art. 35. Avanzo di amministrazione.

     1. L'avanzo di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui all'art. 34, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

     2. L'avanzo di amministrazione viene distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

     3. L'avanzo di amministrazione può essere destinato unicamente per far fronte alle spese di carattere non ricorrente.

 

     Art. 36. Servizio di Tesoreria.

     1. Il Servizio di Tesoreria della Regione Abruzzo è disimpegnato da uno o più Istituti di credito.

     2. La disciplina del Servizio di Tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza della Regione è regolata da apposita convenzione sottoscritta dalle parti.

     3. L'affidamento del Servizio di Tesoreria avviene a mezzo gara d'appalto.

 

     Art. 37. Aperture di credito.

     1. Sono consentite aperture di credito presso la Tesoreria Regionale, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica, entro i limiti e secondo le modalità che verranno definiti con apposito regolamento regionale.

     2. L'elenco dei capitoli di spesa su cui è possibile effettuare aperture di credito è allegato al bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 38. Casse Economali.

     1. E’ consentita l'istituzione di casse economali necessarie al funzionamento delle strutture regionali.

     2. Le modalità del loro funzionamento sono disciplinate da apposito atto di organizzazione della Giunta Regionale.

 

Sezione V

RENDICONTO GENERALE

 

     Art. 39. Rendiconto della gestione.

     1. Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione.

     2. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'art. 41 sono disciplinati dal regolamento.

 

     Art. 40. Conto del bilancio.

     1. Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

 

     Art. 41. Conto generale del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale.

     2. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

     3. Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del patrimonio dello Stato dal D.Lgs. 279/1997, in quanto applicabili.

     4. I beni della specie di quelli indicati all'art. 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'art. 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione.

     5. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indica le modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.

 

     Art. 42. Risultati economici della gestione.

     1. Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione.

     2. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.

     3. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica con quelle del rendiconto generale.

 

TITOLO III

CONTROLLI

 

     Art. 43. Controlli interni.

     1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla L.R. 77/1999.

     2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

     a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

     b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

     c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

     d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

 

     Art. 44. Modalità dei controlli interni.

     1. Mediante atto amministrativo, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 43, comma 2, lettere c) e d).

 

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DEL CONSIGLIO

 

     Art. 45. Risorse e procedure.

     1. Il Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto regionale e dalla legge 6 dicembre 1973 n. 853, così come ribadito dall'art. 30 del D.Lgs. 76/2000, è dotato di autonomia finanziaria e contabile.

     2. Il Consiglio, ai sensi della legge regionale del 9 maggio 2001 n. 18, disciplina le procedure e le modalità di gestione del proprio bilancio, mediante apposito regolamento interno.

     3. Il complessivo fabbisogno del Consiglio regionale è inserito quale spesa obbligatoria nel bilancio regionale in apposita Unità Previsionale di Base ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 76/2000 senza suddivisione in capitoli [18].

     4. L’elenco delle spese obbligatorie di cui all’art. 16 della legge di bilancio per l’esercizio 2004, a termini dell’art. 18 della L.R. 3/2002, è integrato con il Cap. 11102 della F.O. 01.01.005 [19].

 

     Art. 46. Bilancio e rendiconto. [20]

     1. Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall’Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

     2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall’Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall’art. 39 della presente legge.

     3. Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.

 

TITOLO V

ENTI, AGENZIE E AZIENDE REGIONALI

 

     Art. 47. Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

     1. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. I bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di cui al comma precedente vengono redatti in conformità alle norme e ai principi di cui alla presente legge, ovvero secondo le disposizioni stabilite nei propri ordinamenti che già prevedono l'utilizzo di contabilità di tipo economico.

     3. L’approvazione della legge relativa all’esercizio provvisorio di cui all’art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio [21].

     4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria [22].

     5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 12 [23].

 

     Art. 48. Coordinamento contabilità sanitaria.

     1. Il coordinamento con la contabilità sanitaria è disciplinato dalle norme della L.R. 146/1996 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 49. Gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione.

     1. La gestione del bilancio degli enti dipendenti dalla Regione, indicati nell'articolo 47, avviene con l'osservanza dei principi stabiliti nella presente legge e nel regolamento, in quanto applicabili.

 

     Art. 50. Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione.

     1. I rendiconti degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, a norma del precedente art. 47, sono redatti in conformità alle disposizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti e presentati annualmente alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario. La suddetta Direzione, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il 20 aprile.

     2. La Giunta Regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato al rendiconto generale, al Consiglio regionale, il qua le li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.

 

     Art. 51. Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione.

     1. Gli enti di cui all'art. 47, sono tenuti ad inviare alla Regione, dopo l'approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi l'utilizzazione delle risorse regionali assegnate ed i costi sostenuti per il raggiungimento dei relativi obiettivi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati adottano idonee forme di controllo di gestione.

 

     Art. 52. Conti di cassa degli enti dipendenti dalla Regione.

     1. Entro il termine indicato dal regolamento e comunque ogni trimestre, gli enti indicati nell'art. 47, inviano alla Regione la situazione dei propri flussi di cassa di entrata e di spesa, nonché le stime di quelli attesi per il trimestre successivo. I flussi di cassa devono essere redatti secondo lo schema dettato dal regolamento.

     2. Il mancato invio dei flussi di cassa di cui al precedente comma determina la sospensione dei pagamenti da parte della Regione.

 

TITOLO VI

ENTI LOCALI

 

     Art. 53. Funzioni conferite agli enti locali.

     1. Nell'entrata e nella spesa del bilancio della Regione sono previste specifiche unità previsionali di base per la gestione delle risorse relative alle funzioni conferite agli enti locali. Le unità previsionali di base della spesa tengono conto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera b).

     2. I fondi trasferiti agli enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell'ambito del bilancio dell'ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dal D.Lgs. 267/2000.

     3. Il controllo e la verifica da parte della Regione relativamente alle funzioni trasferite sono effettuati ai sensi delle LL.RR. 72/98 a 11/99. Il rendiconto delle spese relative alle funzioni delegate è allegato al rendiconto generale della Regione.

 

TITOLO VII

FONDI STATALI ASSEGNATI ALLA REGIONE

 

     Art. 54. Fondi derivanti dal conferimento di funzioni.

     1. I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione ai sensi della legge 59/1997 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, coerentemente con le finalità delle assegnazioni, tenendoli distinti dai fondi regionali.

     2. Qualora le funzioni siano conferite agli enti locali, si applicano le disposizioni previste nell'art. 53.

 

     Art. 55. Altri fondi statali.

     1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 54, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, coerentemente con le finalità delle assegnazioni, tenendole distinte dai fondi regionali.

     2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento, fermo restando le disposizioni di cui al precedente art. 34.

     3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti determinazioni.

     4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l'assegnazione.

     5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

     6. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 31, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

     7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.

 

TITOLO VIII

RESPONSABILITA' - OBBLIGO DI DENUNCIA

 

     Art. 56. Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.

     1. In materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dall'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti).

 

     Art. 57. Obbligo di denuncia.

     1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possano arrecare danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 58. Introduzione dell'EURO.

     1. La Regione si attiene, per quanto concerne l'introduzione dell'EURO nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nell'art. 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

 

     Art. 59. Norma finale e transitoria.

     1. Le disposizioni contenute nella L.R. 29.12.1977, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e nella L.R. 23.11.77, n. 66 continuano a trovare applicazione, ove compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione.

     2. Il titolo VII, comprendente gli artt. 14 e 15 della L.R. 85/97, è abrogato.

 

     Art. 60. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 178 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma così modificato dall’art. 81 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 179 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[5] Comma così modificato dall’art. 179 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[6] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e ripristinato per effetto dell’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

[7] Termine prorogato al 30 novembre dall’art. 7 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25 e così ripristinato dall’art. 183 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[9] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[10] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[11] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[13] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[15] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[16] Comma aggiunto dall'art. 69 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[17] Termine prorogato al 15 dicembre dall’art. 7 della L.R. 26 novembre 2002, n. 25 e così ripristinato dall’art. 183 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[18] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 180 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[19] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 180 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 181 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[21] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[22] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[23] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.