§ 1.5.7 - L.R. 12 agosto 1998, n. 72.
Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:12/08/1998
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Autonomia e decentramento delle funzioni amministrative regionali.
Art. 2.  Principi per il conferimento delle funzioni.
Art. 3.  Disciplina delle funzioni conferite.
Art. 4.  Conferenza permanente Regione Enti locali.
Art. 5.  Funzioni della Regione e norma transitoria.
Art. 6.  Princìpi.
Art. 7.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 8.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 9.  Funzioni subdelegate ai comuni.
Art. 10.  Funzioni della Regione delle province e dei comuni.
Art. 11.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 12.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 13.  Funzioni delle province e dei comuni.
Art. 14.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 15.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 16.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 17.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 18.  Funzioni delegate alle province.
Art. 19.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 20.  Funzioni attribuite a province e comuni.
Art. 21.  Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali.
Art. 22.  Funzioni della Regione e funzioni attribuite a province, comuni e comunità montane.
Art. 23.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 24.  Funzioni attribuite ai comuni.
Art. 25.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 26.  Funzioni della Regione e degli enti locali.
Art. 27.  Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.
Art. 28.  Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.
Art. 29.  Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.
Art. 30.  Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.
Art. 31.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 32.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 33.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 34.  Funzioni attribuite ai comuni.
Art. 35.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 36.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 37.  Funzioni attribuite ai comuni.
Art. 38.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 39.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 40.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 41.  Vigilanza e controllo.
Art. 42.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 43.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 44.  Funzioni della Regione e degli enti locali.
Art. 45.  Funzioni delegate alle province.
Art. 46.  Funzioni attribuite ai comuni.
Art. 47.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 48.  Funzioni subdelegate ai comuni.
Art. 49.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 50.  Funzioni attribuite e delegate alle province.
Art. 51.  Funzioni attribuite ai comuni.
Art. 52.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 53.  Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli Enti locali.
Art. 54.  Funzioni attribuite e/o delegate alle province ed ai comuni.
Art. 55.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 56.  Funzioni riservate alla Regione e delegate a province, comunità montane e comuni per l'agricoltura e le foreste.
Art. 57.  Funzioni della Regione e degli enti locali.
Art. 58.  Funzioni attribuite alle province.
Art. 59.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 60.  Funzioni delegate alle province e ai comuni.
Art. 61.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 62.  Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali.
Art. 63.  Funzioni delegate alle province.
Art. 64.  Funzioni attribuite ai comuni.
Art. 65.  Funzioni riservate alla Regione e ai comuni.
Art. 66.  Funzioni delegate ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane.
Art. 67.  Funzioni delegate alle province.
Art. 68.  Competenza del Presidente della Giunta regionale.
Art. 69.  Assistenza tecnica agli enti delegati.
Art. 70.  Risorse strumentali.
Art. 71.  Risorse finanziarie.
Art. 72.  Trasferimento del personale regionale.
Art. 73.  Norma transitoria.
Art. 74.  Sanzioni amministrative.
Art. 75.  Procedimenti in corso.
Art. 76.  Documentazione.
Art. 77.  Funzioni conferite.
Art. 78.  Successione di norme.
Art. 79.  Norma finanziaria.
Art. 80.  Riordino della legislazione.
Art. 81.  Coordinamento.
Art. 82.  Abrogazione di norme.


§ 1.5.7 - L.R. 12 agosto 1998, n. 72.

Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale.

(B.U. n. 20 dell'8 settembre 1998).

 

TITOLO I

PRINCIPI E PROCEDURE DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI E FUNZIONALI

 

Art. 1. Autonomia e decentramento delle funzioni amministrative regionali.

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 5 della Costituzione e degli altri principi costituzionali, nonché dei principi e criteri di cui alla legge 15.3.1997, n. 59, esercita direttamente esclusivamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.

     2. Nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, ai sensi dell'art. 4 della legge 59/97, la presente legge organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso il loro conferimento a comuni, province, comunità montane e altri enti locali e funzionali. Nelle restanti materie la Regione emana norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

     3. La legge regionale individua le funzioni amministrative attinenti a esigenze di carattere unitario esercitate direttamente dalla Regione. Le altre funzioni sono conferite in base ai principi della presente legge identificando i rispettivi interessi locali e funzionali, in particolare in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

     4. La disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, ai sensi dell'art. 1 della legge 59/97, è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa e dei propri ordinamenti, dalla Regione, e dai soggetti di cui al precedente comma 2.

 

     Art. 2. Principi per il conferimento delle funzioni.

     1. Ai fini della presente legge per "conferimento" si intende trasferimento o attribuzione o delega di funzioni e compiti e per "Enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

     2. Ai fini dell'esercizio diretto delle funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario la Regione può, nel rispetto del principio di collaborazione di cui al successivo comma 3, avvalersi degli uffici degli enti locali e delle autonomie funzionali, mediante specifiche convenzioni, sulla base di atti di organizzazione della Giunta regionale.

     3. L'individuazione delle funzioni esercitate direttamente dalla Regione e il conferimento delle altre funzioni agli enti locali e funzionali avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

     a) sussidiarietà, mediante l'individuazione delle funzioni esercitate direttamente dalla Regione e il conferimento della generalità degli altri compiti e funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, e agli altri enti locali e funzionali, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

     b) efficienza ed economicità, secondo cui la funzione è conferita al livello territoriale che consente un'ottimale utilizzazione delle risorse, lasciando alla libera disponibilità dei privati e delle formazioni sociali le funzioni e i compiti sussidiari a quelli costituzionalmente garantiti;

     c) completezza, con la riserva alla Regione della potestà di sostituzione, in caso di inerzia dell'ente, nei compiti e nelle funzioni amministrative conferite, di rilevante interesse pubblico;

     d) collaborazione tra Regione ed enti locali e funzionali, e tra questi, anche al fine di assicurare la cooperazione con lo Stato e garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione Europea;

     e) responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con il conseguente conferimento ad un unico soggetto di tutti gli atti e dei compiti connessi, strumentali e complementari, relativi a una stessa funzione, in modo da consentire la semplificazione, la trasparenza e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e identificare in capo ad un unico soggetto, anche associativo, la responsabilità politica, amministrativa e gestionale di ciascun servizio o attività amministrativa, nel rispetto dei propri ordinamenti amministrativi, finanziari e contabili;

     f) omogeneità, tenendo conto delle funzioni già esercitate, mediante il conferimento di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

     g) adeguatezza, in relazione alla specifica idoneità organizzativa di ciascun Ente a garantire, anche in forma associata con altri Enti, l'esercizio delle funzioni, anche nel caso in cui si realizzi una differenziazione nell'allocazione delle funzioni tra Enti dello stesso tipo, in considerazione delle diverse caratteristiche concrete, associative, economiche, demografiche, territoriali e strutturali degli Enti stessi;

     h) copertura organizzativa, finanziaria e patrimoniale per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

     i) autonomia organizzativa e regolamentare e la responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, anche al fine della individuazione e delimitazione della responsabilità della gestione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, dell'art. 51 della legge 8.6.1990, n. 142, e del DD.Lgs. 25.2.1995, n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

     j) programmazione, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e seguenti, della legge 142/90 e secondo i rispettivi ordinamenti della L.R. 85/97.

     4. Ai fini della presente legge, la Regione, previo parere della Conferenza permanente Regione-Enti locali, di cui alla L.R. 18.4.1996, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, sentiti gli Enti interessati, e in applicazione dei principi di cui al terzo comma, individua i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i livelli ottimali necessari per lo svolgimento delle funzioni conferite e per le finalità di cui al secondo comma, e ne trasferisce la disponibilità agli enti locali e funzionali.

 

     Art. 3. Disciplina delle funzioni conferite.

     1. Le funzioni conferite dalla Regione ai sensi della presente legge sono esercitate in piena autonomia dagli enti locali, i quali concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione, in conformità dell'art. 3 della legge 142/90.

     2. La Regione esercita, ai fini di cui al primo comma, le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento nonché quelle di vigilanza e di controllo. In caso di conferimento mediante delega la Regione esercita, nei confronti dell'Ente delegato, in relazione alle materie delegate, i poteri di direttiva.

     3. Gli atti di indirizzo e coordinamento sulle funzioni amministrative conferite, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-Enti locali, o con il singolo ente interessato.

     4. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 3, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.

     5. In caso di urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 3 e 4. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 3 e 4, secondo la procedura ivi prevista, entro i successivi quindici giorni.

     6. In caso di persistente inerzia, ritardo e inattività nell'esercizio di funzioni conferite, verificati, sulla base dell'istruttoria di cui al successivo comma 7, in riferimento ai criteri stabiliti dalla specifica normativa di conferimento, dagli indirizzi e dalle direttive di cui al comma 3, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Enti locali, sentito l'Ente interessato, lo diffida a provvedere entro il termine stabilito, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta. La relativa spesa è a carico dell'ente inadempiente.

     7. Ai fini del presente articolo, la verifica relativa all'accertamento dell'inerzia o di violazioni delle normative di conferimento e dello stato di attuazione da parte degli Enti destinatari, è effettuato su iniziativa del Settore enti locali attraverso il nucleo di monitoraggio costituito presso la Conferenza permanente Regione-Enti locali. Gli Enti sono tenuti a fornire al nucleo di monitoraggio ogni informazione utile ai fini dell'istruttoria.

     8. Le funzioni conferite a un singolo ente non possono essere da questo conferite ad altri enti, o comunque esercitate mediante altri soggetti, salvo i casi, e con le modalità, previsti dalle leggi vigenti e dalla specifica normativa di conferimento, compresi gli indirizzi e le direttive di cui al comma 3.

 

     Art. 4. Conferenza permanente Regione Enti locali.

     1. Presso la Conferenza permanente Regione-Enti locali di cui alla L.R. 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni è costituito il nucleo di monitoraggio composto da un Dirigente del Settore Enti Locali e da due esperti di alta qualificazione nelle discipline giuspubblicistiche e amministrativistiche, designati dalla Conferenza e nominati, con decreto, dal Presidente della Giunta regionale. Il nucleo, organizzato mediante specifico provvedimento della Giunta, fa capo al Settore Enti Locali, avvalendosi dei necessari supporti organizzativi e funzionali. Esso può acquisire i necessari dati presso le amministrazioni regionali, provinciali e locali.

 

     Art. 5. Funzioni della Regione e norma transitoria.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle disposizioni statali e regionali di attuazione della legge 59/97, elabora un piano globale di conferimento delle funzioni agli Enti locali e funzionali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, in particolare prevedendo, in successione:

     a) le funzioni da sopprimere;

     b) le funzioni amministrative che sono esercitabili unicamente a livello regionale;

     c) la ripartizione delle restanti funzioni alle province, ai comuni, anche in forma associata, alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

     2. Il piano è approvato con legge regionale.

     3. In conformità con il quadro funzionale risultante dal piano globale di conferimento la Giunta regionale elabora un progetto di riordino dell'organizzazione amministrativa regionale individuando in termini quantitativi e qualitativi le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie.

     4. Le risorse regionali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lett. c), sono ripartite fra i vari livelli territoriali, mediante un piano di ripartizione approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione - Enti locali, elaborato sulla base delle disposizioni della presente legge e del piano globale di conferimento delle funzioni.

     5. In attesa dell'approvazione del piano globale di conferimento e di ripartizione delle risorse, le disposizioni del titolo secondo della presente legge conferiscono agli Enti locali esclusivamente le funzioni amministrative regionali ai sensi e in attuazione dei decreti legislativi da 1 a 11 del 1972, del D.Lgs. 616/77 e delle altre disposizioni statali attuative o integrative dei predetti decreti legislativi, e di altre leggi statali di conferimento di funzioni alle Regioni.

     6. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge.

 

TITOLO II

INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DI FUNZIONI FRA GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DA 1 A 11 DEL 1972, DEL D.LGS. 616/77 E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI STATALI ATTUATIVE O INTEGRATIVE DEI PREDETTI DECRETI LEGISLATIVI E DI ALTRE LEGGI NAZIONALI DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI

 

     Art. 6. Princìpi.

     1. Il presente titolo individua e ripartisce fra Regione ed Enti Locali le funzioni amministrative di gestione, ai sensi degli artt. 3, 9 e 14 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che alla Regione sono riservate le funzioni di programmazione e pianificazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo anche in tutte le materie di competenza regionale conferite agli Enti Locali.

 

CAPO I

DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E PREVENZIONE DELLE CALAMITA'

 

DIFESA DEL SUOLO

 

     Art. 7. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di difesa del suolo sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo;

     - la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904, e successive modificazioni ed integrazioni;

     - i provvedimenti di competenza dei servizi del Genio Civile e della Difesa del suolo, relativi alle costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 64/74 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'art. 13 e della L.R. 138/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge 1086/71, e successive modificazioni ed integrazioni;

     - gli adempimenti di cui alla legge 584/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse di cui all'art. 1 della medesima legge;

     - la progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 9.7.1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento;

     - i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/37, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua;

     - le concessioni di estrazione e di materiale litoide dai corsi d'acqua;

     - le concessioni spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

     - la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. 1175/33;

     - le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica e alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee.

 

     Art. 8. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di difesa del suolo sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

     - la delimitazione territoriale dei bacini idrografici di rilievo regionale e dei sub-bacini, sentite le province interessate;

     - l'approvazione del piano dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché, per la parte di competenza, dei piani di rilievo interregionale;

     - la nomina degli organi dell'Autorità di bacino per bacini di rilievo regionale;

     - l'adozione, relativamente ai bacini di rilievo regionale, dei programmi di intervento di cui agli artt. 21 e 22 della legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni, sentite le province interessate;

     - i lavori di pronto intervento di cui alla L.R. 17/74 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - la gestione del demanio idrico, ivi comprese le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi;

     - la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Restano di competenza regionale le funzioni conferite dallo Stato per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri. La Regione disciplinerà, con norme successive, le forme di collaborazione con province e comuni.

     3. Le intese ed i pareri richiesti dagli organi dello Stato relativamente ai programmi di opere e di sistemazioni idrauliche sono espressi dalla Giunta regionale, sentite le province interessate.

 

BENI AMBIENTALI

 

     Art. 9. Funzioni subdelegate ai comuni.

     1. In materia di beni ambientali restano confermate le funzioni subdelegate ai comuni e riservate alla Regione, così come disposto dalla L.R. 47/96 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, 1° comma della presente legge.

 

URBANISTICA

 

     Art. 10. Funzioni della Regione delle province e dei comuni.

     1. In materia di Urbanistica le funzioni esercitate dalla Regione, dalle province e dai comuni sono quelle di cui alle LL.RR. 18/83 e 70/95 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, 1° comma della presente legge.

 

ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

     Art. 11. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di attività estrattive sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni, autorizzazioni, rinnovi, proroghe, subingressi, dichiarazioni relative alla cessazione di efficacia per la coltivazione di cave e torbiere ed escavazione di sabbie e ghiaie.

     2. Sono delegate alle province l'istruttoria e il rilascio dei decreti di concessione per le acque minerali e la relativa vigilanza.

 

     Art. 12. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di attività estrattive e acque minerali sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione di settore, la vigilanza, il controllo e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, la polizia mineraria, il contenzioso e quelle relative alla statistica mineraria.

 

CAPO II

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE

 

RISORSE IDRICHE

 

     Art. 13. Funzioni delle province e dei comuni.

     1. In materia di risorse idriche concernenti servizi pubblici di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e depurazione delle acque reflue le competenze dei comuni e delle province sono disciplinate dalla legge 36/94 e dalla L.R. 2/97 e successive modificazioni ed integrazioni fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, 1° comma della presente legge.

 

RISORSE ENERGETICHE

 

     Art. 14. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di energia sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - nell'ambito dei diversi livelli di pianificazione, la promozione e l'incentivazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia anche alternativa, quali la concessione, l'erogazione ed eventuale revoca di contributi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, di cui alle LL.RR. 31/84, 98/89 e 48/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di energia sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

     - la predisposizione del Piano Energetico Regionale;

     - il coordinamento e lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili sul territorio regionale, nella salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

     - promuovere ed agevolare indagini ed iniziative concernenti l'utilizzo razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

 

CAPO III

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI

 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

 

     Art. 16. Funzioni attribuite alle province.

     1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative, di seguito indicate, relative alla valorizzazione dei beni culturali, con esclusione delle funzioni riservate dalla presente legge alla Regione.

     2. Tutte le funzioni per i beni culturali di cui al presente articolo vengono esercitate conformemente alle disposizioni del Piano Regionale di Settore e degli altri strumenti della programmazione regionale.

     3. In particolare, sono attribuite le funzioni concernenti:

     a) la codeterminazione, unitamente alla Regione, ai comuni e alle comunità montane, degli ambiti territoriali adeguati alla istituzione di sistemi bibliotecari e museali locali;

     b) la partecipazione all'elaborazione e la successiva valutazione e finanziamento dei progetti promozionali predisposti a livello regionale per lo sviluppo delle biblioteche, dei musei e dei relativi sistemi, nonché di progetti di rilevazione, conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio delle biblioteche, dei musei e delle raccolte, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio, nonché l'esercizio delle attività e dei compiti previsti dal Piano Regionale di Settore;

     c) l'organizzazione dell'informazione sui beni culturali e ambientali del territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione degli archivi di dati coordinati in un sistema unitario regionale;

     d) la promozione e coordinamento delle iniziative dirette all'integrazione delle competenze, dei beni e dei servizi delle biblioteche e dei musei con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, e con l'associazionismo culturale operante nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i consigli scolastici distrettuali e con le Università.

 

     Art. 17. Funzioni riservate alla Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la programmazione generale in materia di ordinamento, funzionamento e valorizzazione di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali, complessi monumentali e aree archeologiche e l'allocazione delle risorse regionali;

     b) la disciplina degli standard tecnici relativi alla conservazione, integrità e sicurezza dei beni culturali, compresi i metodi e le tecniche di restauro, di catalogazione e di inventariazione, tenuto conto delle norme statali per la compilazione del catalogo e della carta del restauro;

     c) la realizzazione di inventari e cataloghi del patrimonio culturale regionale e il concorso alla realizzazione dei cataloghi nazionali;

     d) le attività assegnate alla Regione dalla vigente legislazione per i beni culturali;

     e) la valorizzazione dei beni culturali di notevole interesse regionale;

     f) l'individuazione di sistemi regionali dei fondi storici da assoggettare a progetti unitari per tipologie di beni o per argomenti;

     g) la costituzione e/o il sostegno di servizi comuni per i sistemi museali e bibliotecari;

     h) l'elaborazione dei progetti promozionali per lo sviluppo delle biblioteche, dei musei e dei relativi sistemi, nonché dei progetti di rilevazione, conservazione, tutela e restauro del patrimonio delle biblioteche, dei musei e delle raccolte, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;

     i) l'adozione del Piano Regionale di Settore;

     l) l'accertamento della conformità dei Piani provinciali rispetto al Piano Regionale di Settore e altri strumenti della programmazione regionale comunque concernenti beni, istituti e servizi culturali;

     m) la stipula di convenzioni e di intese con le autorità religiose per la conservazione, la sicurezza, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale d'interesse religioso;

     n) le attività assegnate dalla vigente legislazione al Centro Regionale per i beni museali;

     o) l'individuazione, in concorso con le Soprintendenze, i Parchi, le province ed i comuni, di itinerari culturali d'area e/o tematici;

     p) la promozione e la realizzazione di iniziative proprie, nonché di cooperazione e scambi volti alla valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese in collaborazione con istituzioni statali ed estere, con altre Regioni e con altri enti pubblici e privati con particolare riguardo a quelle che si svolgono nell'ambito dell'Unione europea.

 

ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 18. Funzioni delegate alle province.[1]

 

     Art. 19. Funzioni riservate alla Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

     - la programmazione settoriale in materia di attività culturali e di attività dello spettacolo e l'allocazione delle risorse regionali;

     - la realizzazione di iniziative dirette assegnate alla Regione dalla vigente legislazione per le attività culturali e dello spettacolo;

     - l'adozione dei piani regionali per le attività culturali e per le attività dello spettacolo;

     - l'accertamento della conformità dei Piani provinciali rispetto al Piano Regionale di settore ed altri strumenti della programmazione regionale comunque attinente alle attività dello spettacolo, alle attività e servizi culturali;

     - l'individuazione ed il finanziamento di istituzioni culturali di preminente interesse regionale in concorso con altri soggetti pubblici e privati;

     - la promozione e la realizzazione di iniziative culturali dirette nell'ambito dei paesi appartenenti all'Unione Europea;

     - iniziative di cooperazione e di scambi culturali internazionali che promuovano il patrimonio culturale abruzzese anche in collaborazione con istituzioni statali ed estere, con le altre Regioni e con altri enti pubblici o privati.

 

CAPO IV

VIABILITA' E TRASPORTI

 

VIABILITA'

 

     Art. 20. Funzioni attribuite a province e comuni. [2]

     [1. In materia di circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, sono attribuite a province e comuni le funzioni amministrative di gestione già delegate dalla LL.RR. 71/85 e 27/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le funzioni relative alla classificazione e declassificazione delle strade, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite alle province.]

 

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

 

     Art. 21. Funzioni riservate alla Regione e funzioni conferite agli enti locali.

     1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza della Regione tutti i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, e in particolare:

     a) programmazione dei servizi di trasporto con qualsiasi modalità effettuati;

     b) programmazione degli investimenti secondo gli indirizzi di sviluppo e le scelte degli strumenti programmatici generali e di settore;

     c) ripartizione delle risorse finanziarie relative per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali;

     d) definizione con legge regionale dei criteri per il conferimento di funzioni agli enti locali in base ai principi della legge 59/97;

     e) definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti da parte degli enti locali;

     f) definizione dei criteri per l'applicazione della politica tariffaria da parte degli enti destinatari del conferimento di funzioni;

     g) programmazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e dei servizi interregionali di interesse locale in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipula dei contratti di servizio relativi alla loro gestione;

     h) programmazione ed amministrazione della "Gestione Governativa Ferrovia Penne-Pescara" e della "Gestione Governativa Ferrovia Adriatico- Sangritana";

     i) programmazione ed amministrazione della rete dei servizi ritenuti di carattere regionale ed interregionale.

     l) trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti a fune e, più in generale, di impianti fissi e infrastrutture ed accessori come definiti dalla L.R. 61/83 [3].

     2. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza degli enti locali tutte le funzioni ed i compiti che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, e in particolare:

     a) programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale con qualsiasi modalità effettuati;

     b) programmazione dei servizi ferroviari di interesse locale;

     c) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni conferite, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale e della pianificazione locale;

     d) gestione degli impianti e dei beni strumentali necessari all'esercizio del conferimento di funzioni e compiti amministrativi relativi a tutte le modalità di trasporto di interesse locale;

     e) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione.

     3. Il conferimento delle funzioni e la ripartizione delle competenze tra gli enti locali sarà stabilita, unitamente alla definizione di una nuova classificazione dei servizi di trasporto pubblico ed alla loro riorganizzazione da un apposito provvedimento di legge regionale in attuazione del D.Lgs. 422/97 "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 59/97".

 

IMPIANTI FISSI

 

     Art. 22. Funzioni della Regione e funzioni attribuite a province, comuni e comunità montane. [4]

     [1. Le funzioni amministrative di gestione in materia di:

     - sistemi di trasporto attuati, per qualsivoglia finalità, a mezzo di impianti a fune;

     - piste di discesa;

     - infrastrutture ed accessori degli impianti e delle piste.

     Sono riservate alla Regione, solo se interessanti il territorio di più province; sono di competenza provinciale se interessanti il territorio di più comuni non montani di una stessa provincia; sono di competenza comunale se interessanti il territorio di un solo comune; sono di competenza delle comunità montane, se interessanti il territorio di più comuni montani ad essa appartenenti.

     2. Sono comunque riservate alla Regione i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

     3. In particolare sono attribuite le seguenti funzioni amministrative secondo la ripartizione fra gli enti di cui al 1° comma:

     - il rilascio, la revoca ed il rinnovo delle concessioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto a fune, in servizio pubblico;

     - l'approvazione e il collaudo dei progetti dei nuovi impianti a fune, delle piste di discesa e delle relative infrastrutture, e loro varianti, nonché dei progetti di trasformazione, potenziamento, modifiche e adeguamento degli impianti e delle piste di discesa esistenti;

     - il rilascio delle autorizzazioni al pubblico esercizio provvisorio e definitivo;

     - l'approvazione dei regolamenti di esercizio;

     - la concessione delle deroghe alle norme di cui alla L.R. 45/75 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - la partecipazione degli enti destinatari delle funzioni attribuite alle verifiche ed alle prove funzionali rivolte ad accertare le condizioni di sicurezza e regolarità di esercizio degli impianti;

     - la vigilanza diretta a controllare la regolarità dell'esercizio e della funzionalità dell'impianto;

     - la rimozione delle tabelle e dei segnali collocati abusivamente;

     - la contestazione delle infrazioni ed applicazione delle relative sanzioni;

     - le attività connesse all'erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati ai Concessionari dalla Regione nell'ambito della programmazione da quest'ultima predisposta per la qualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita.

     4. In materia di filovie restano ferme le disposizioni di cui alla L.R. 28/83 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda le filovie il cui esercizio ricade nell'ambito di uno stesso territorio comunale. Per quanto riguarda le filovie il cui esercizio ricade nell'ambito di più territori comunali, dovranno essere raggiunte opportune intese fra le amministrazioni locali interessate, relativamente alla gestione delle funzioni amministrative. Le intese saranno promosse dalla Regione e dovranno tener conto di quanto previsto dalla programmazione regionale.

     5. Sono comunque riservate alla Regione le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.]

 

CAPO V

PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA, PARCHI E RISERVE NATURALI

 

PROTEZIONE DELLA FLORA

 

     Art. 23. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di protezione della flora sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione di cui alla L.R. 45/79, tranne quelle riservate agli enti Parco dalla L.R. 38/96, relativamente ai territori ricadenti negli stessi:

     - il rilevamento sistematico dei fenomeni di degradazione dell'ambiente naturale;

     - l'attuazione di interventi tesi alla manutenzione e al risanamento delle specie vegetali protette e delle zone di particolare interesse vegetale e delle bellezze naturali;

     - le autorizzazioni, le limitazioni e i divieti per la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l'estirpazione della flora protetta;

     - la vigilanza sulla flora protetta e l'applicazione delle relative sanzioni;

     - l'organizzazione di corsi per l'addestramento degli aspiranti agenti volontari giurati, compresa l'autorizzazione all'effettuazione dei corsi e il rilascio dei tesserini di abilitazione.

 

     Art. 24. Funzioni attribuite ai comuni.

     1. In materia di protezione della flora restano confermate le funzioni di competenza dei comuni di cui alla L.R. 45/79 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 25. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di protezione della flora è riservata alla Regione la disciplina generale delle specie protette e il censimento delle piante che s'intendono tutelare.

 

PROTEZIONE DELLA FAUNA

 

     Art. 26. Funzioni della Regione e degli enti locali.

     1. In materia di protezione della fauna selvatica e minore resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli enti locali così come disposto dalle LL.RR. 30/94 e 50/93 e successive modificazioni ed integrazioni fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

     2. Sono, altresì, attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative, tranne quelle riservate agli enti Parco dalla L.R. 39/96 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai territori ricadenti degli stessi:

     - le funzioni di vigilanza, per le specie di cui al 1° comma, con l'applicazione delle relative sanzioni;

     - la concessione di contributi per i danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico, di cui alla L.R. 3/74 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

PARCHI E RISERVE NATURALI

 

     Art. 27. Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.

     1. In materia di parchi e riserve naturali resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli enti, così come disposto dalla L.R. 38/96 e successive modificazioni ed integrazioni fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

CAPO VI

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

 

CACCIA

 

     Art. 28. Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.

     1. In materia di caccia resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli Enti locali, così come disposto dalla L.R. 30/94 e successive modificazioni ed integrazioni fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

     2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di gestione loro già delegate dalla legge di cui al comma 1.

 

PESCA

 

     Art. 29. Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.

     1. In materia di pesca resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli enti locali così come disposto dalla L.R. 44/85 e successive modificazioni ed integrazioni fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

     2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di gestione già delegate dalle leggi di cui al 1° comma.

 

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE

 

GESTIONE DEI RIFIUTI

 

     Art. 30. Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli enti locali.

     1. In materia di gestione dei rifiuti, in attesa del nuovo "Piano regionale di gestione dei rifiuti", resta confermata la ripartizione delle funzioni fra gli enti locali così come disposta dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi regionali vigenti.

 

INQUINAMENTO IDRICO

 

     Art. 31. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di inquinamento idrico tutte le funzioni relative al rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque sono attribuite alle province, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione o attribuite ai comuni dalla presente legge.

     2. In particolare sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     a) gestione del catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

     b) controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua a fini produttivi, irrigui, industriali e civili;

     c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

     d) autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi;

     e) controllo degli scarichi pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi;

     f) controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

     g) installazione e manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici.

 

     Art. 32. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di inquinamento idrico sono riservate alla Regione le funzioni di cui alla legge 319/76, e alla legge 172/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

     Art. 33. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di inquinamento atmosferico sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti;

     - la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

     - l'adozione di misure per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle emissioni degli impianti industriali;

     - le funzioni relative alle emissioni ad inquinamento poco significativo di cui al D.P.R. 25.7.1991 - all. 1.

 

     Art. 34. Funzioni attribuite ai comuni.

     1. In materia di inquinamento atmosferico sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici;

     - il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico prodotto da auto e motoveicoli.

 

     Art. 35. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di inquinamento atmosferico sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla disciplina generale, ai sensi del D.P.R. 203/88, art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

INQUINAMENTO ACUSTICO

 

     Art. 36. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di inquinamento acustico, sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse.

 

     Art. 37. Funzioni attribuite ai comuni.

     1. In materia di inquinamento acustico sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

     a) il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da auto e motoveicoli e altre sorgenti mobili;

     b) rilevazione, controllo, disciplina integrativa e prevenzione delle emissioni sonore.

 

     Art. 38. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di inquinamento acustico sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alla legge 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

 

     Art. 39. Funzioni attribuite alle province.

     1. In materia di inquinamento elettromagnetico sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione, di cui alla L.R. 20/91 e successive modificazioni ed integrazioni:

     - il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti, fissi o mobili, nuovi ed esistenti, e la revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie.

 

     Art. 40. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di inquinamento elettromagnetico sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla disciplina generale, come disposto dalle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 41. Vigilanza e controllo.

     1. Nelle materie relative al presente Capo VII, le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 3, comma 2, sono esercitate mediante l'agenzia regionale per l'ambiente e, in attesa della sua istituzione, dai presidi multizonali di prevenzione e di igiene ambientale competenti per territorio.

 

CAPO VIII

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDILIZIA SCOLASTICA

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 42. Funzioni attribuite alle province.

     1. Sono attribuite alle province le competenze in materia di formazione ed orientamento professionale non espressamente riservate alla Regione dal successivo art. 43.

     2. Nei limiti del conferimento e nell'ambito degli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, le province esercitano funzioni di pianificazione annuale ed attuazione di interventi integrati di orientamento, formazione ed assistenza all'inserimento lavorativo. La Regione formula annualmente un piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili che fissa altresì criteri analitici per la redazione dei programmi provinciali di intervento.

     3. Le province realizzano le azioni programmate mediante gestione diretta, ovvero avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 196/97.

     4. La gestione diretta è realizzata attraverso i centri regionali di formazione professionale che, ridenominati "Centri provinciali di formazione professionale", sono trasferiti alle province. Per avviare la graduale successione nello svolgimento delle attività di orientamento e formazione da realizzare attraverso le strutture formative pubbliche, limitatamente al 1999 Regione e province ne curano congiuntamente la programmazione e l'attuazione.

     5. Per le attività realizzate mediante soggetti accreditati, le province curano le procedure di selezione dei medesimi. La Giunta regionale formula direttive per la valutazione delle proposte progettuali ed individua, nell'ambito della vigente normativa primaria, procedure di affidamento che facciano comunque salve le esigenze della concorrenzialità e del pluralismo nell'accesso alle risorse finanziarie. Con riferimento agli interventi di propria pertinenza, le province svolgono inoltre le funzioni di verifica amministrativo-contabile e di vigilanza amministrativa e tecnico-didattica, nell'ambito di direttive regionali.

     6. Con delibera della Giunta regionale si procede a trasferire alle province gli Istituti professionali di Stato individuati ai sensi dell'art. 144, comma 2, del D.Lgs. 112/98, con la decorrenza specificata nel comma 3 dello stesso articolo. L'atto deliberativo trasferisce alle province le funzioni, i compiti, i beni e le risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed umane che gli artt. 144 e 145 del D.Lgs. attribuiscono alla Regione.

     7. Le province definiscono le linee generali di intervento in materia di orientamento, avuto riguardo agli indirizzi all'uopo impartiti dalla struttura di coordinamento regionale, e ne realizzano l'implementazione per mezzo dei centri per l'impiego costituiti a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 469/97. Esse definiscono i piani annuali di intervento formativo sulla base delle proposte che gli stessi centri per l'impiego formulano con riferimento alle diverse tipologie di destinatari, tenendo conto delle indicazioni espresse dagli appositi servizi di inserimento lavorativo per gli interventi finalizzati ad utenze svantaggiate.

     8. L'esercizio delle funzioni di programmazione provinciale è oggetto di concertazione, nell'ambito della commissione paritetica tripartita provinciale costituita ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 469/97.

 

     Art. 43. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di formazione professionale sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

     1) i rapporti con l'Unione Europea ed il Ministero del Lavoro, ed in particolare le attività finalizzate alla definizione dei programmi operativi per l'accesso al Fondo sociale europeo ed al Fondo di Rotazione, nonché la titolarità della partecipazione ai Comitati di sorveglianza;

     2) la programmazione triennale degli interventi formativi, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dalla legge quadro sulle politiche regionali di sostegno all'occupazione;

     3) la definizione dei criteri cui ispirare le attività di vigilanza e rendicontazione;

     4) la definizione di piani annuali di riparto delle risorse finanziarie tra le province, coerenti con il programma triennale e la contestuale formulazione di indirizzi per la redazione degli strumenti programmatici provinciali ispirati anche al fine di caratterizzare in termini di integrabilità e complementarietà gli interventi formativi da attuare in ambiti provinciali diversi, e di promuovere e tutelare la specializzazione dei centri provinciali di formazione professionale. La Giunta regionale formula inoltre direttive per la valutazione delle proposte progettuali e definisce, nell'ambito della vigente normativa primaria, criteri di affidamento delle attività che facciano salve le esigenze della concorrenzialità e del pluralismo nell'accesso alle risorse;

     5) la programmazione e attuazione delle politiche formative superiori, ed in particolare la formazione di terzo livello, la formazione tecnico- professionale superiore integrata ed i centri di interesse regionale, nonché gli interventi sperimentali e di rilevanza regionale;

     6) le intese con il Ministero della P.I. e con le Università per l'integrazione di sistemi formativi regionali e statali, e la loro finalizzazione all'occupazione;

     7) la vigilanza sugli interventi formativi di residua pertinenza regionale;

     8) il finanziamento degli interventi formativi previsti nel Titolo II

- Capi II e III - della legge quadro sulle politiche regionali di sostegno

all'occupazione;

     9) le politiche di rafforzamento del sistema formativo, nell'ottica dei servizi integrati all'impiego e l'assistenza tecnica alle amministrazioni provinciali per il tramite dell'ente regionale previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 469/97;

     10) il coordinamento delle attività di orientamento professionale;

     11) il coordinamento delle attività finalizzate all'individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito delle funzioni di osservazione del mercato del lavoro, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

     12) la certificazione delle attività formative;

     13) il monitoraggio degli interventi formativi, il controllo dell'efficienza della spesa e di efficacia dei risultati;

     14) l'accreditamento delle agenzie formative, nella cornice dei criteri nazionali elaborati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 196/97;

     15) il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate.

     2. Le funzioni di programmazione di cui al comma 1 sono esercitate previa concertazione con la commissione paritetica tripartita ed acquisizione del parere dell'organismo interistituzionale, previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 469/97.

 

EDILIZIA SCOLASTICA

 

     Art. 44. Funzioni della Regione e degli enti locali.

     1. In materia di edilizia scolastica restano ferme le competenze degli enti locali così come ripartite dalla legge 11.1.1996, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. In materia di edilizia scolastica minore, di cui alla L.R. 52/84 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite alle province le funzioni amministrative di gestione per la concessione di contributi concernenti la realizzazione delle opere di adattamento e riadattamento di costruzioni e servizi complementari all'attività scolastica materna, elementare e media.

     3. Restano riservate alla Regione le competenze in materia di programmazione anche finanziaria, nonché la verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti.

 

CAPO IX

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

 

PROMOZIONE INDUSTRIALE

 

     Art. 45. Funzioni delegate alle province.

     1. In materia di promozione industriale sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione di cui alla L.R. 56/94 e successive modificazioni ed integrazioni:

     - la prestazione di garanzie e/o la concessione di fondi ai consorzi ASI, destinati alla progettazione, realizzazione e manutenzione di opere e servizi, nonché la concessione dei fondi ordinari annuali per le spese di funzionamento e per la revisione e l'adeguamento dei piani;

     - l'approvazione dei programmi di ciascun consorzio ASI per la realizzazione di infrastrutture.

 

     Art. 46. Funzioni attribuite ai comuni.

     1. In materia di promozione industriale sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - la promozione e l'incentivazione a favore del sistema delle PMI, comprese quelle a favore dell'imprenditoria femminile, di cui alle LL.RR. 59/80, 55/91, 143/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 47. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di promozione industriale restano riservate alla Regione tutte le altre funzioni di cui alle LL.RR. 56/94, 55/97, 143/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

COMMERCIO

 

     Art. 48. Funzioni subdelegate ai comuni.

     1. In materia di commercio sono subdelegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - la promozione dell'associazionismo e della cooperazione, nonché gli interventi relativi alla realizzazione di aree attrezzate per il commercio, di cui alla L.R. 49/81 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 49. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di commercio restano ferme tutte le altre funzioni di competenza regionale, così come disciplinate dalle leggi vigenti, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

ARTIGIANATO

 

     Art. 50. Funzioni attribuite e delegate alle province.

     1. In materia di artigianato sono attribuite alle province le funzioni amministrative di gestione relative alla formazione professionale, di cui alla Parte II, Titolo I, Cap. II della L.R. 60/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I della L.R. 60/96;

     - gli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 41 della Parte II, Titolo III della L.R. 60/96 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioè enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane o di enti finalizzati alla promozione dell'Artigianato riconosciuti dalla Regione, ad eccezione delle iniziative che possono rivestire un interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione, o per il tramite dei soggetti di cui al suddetto art. 41;

     - i progetti di studio e di ricerca socio-economica e territoriale e gli interventi economici in favore delle imprese artigiane per promuovere la salvaguardia ambientale di cui alla Parte III della L.R. 60/96.

 

     Art. 51. Funzioni attribuite ai comuni.

     1. In materia di artigianato sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - tutte le funzioni già delegate dalla L.R. 60/96, art. 5 con esclusione delle lettere f) e g) che restano delegate;

     - le funzioni per interventi speciali a sostegno dell'artigianato di cui alla Parte IV Titolo VI della L.R. 60/96.

 

     Art. 52. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di artigianato sono riservate alla Regione le funzioni amministrative:

     - di cui all'art. 41 Parte II Titolo III della L.R. 60/96 concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui al suddetto art. 41;

     - di cui all'art. 42, Parte II, Titolo III della L.R. 60/96 concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato;

     - di cui alla Parte IV, Titoli I, II, III, IV, V e VII, della L.R. 60/96 concernenti:

     - gli interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e loro forme associative e cioè quelli a favore delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi di garanzia collettiva fidi, dei consorzi regionali tra le cooperative artigiane di garanzia; gli interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione; gli interventi a favore degli enti locali territoriali ed ai consorzi o società consortili artigiani, a tale scopo costituiti, per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti artigianali; i contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni sindacali degli artigiani;

     - resta fermo quanto disposto nella Parte I, Titolo IV e nella Parte V della L.R. 60/96, tranne le funzioni amministrative per la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla Parte I, Titolo III della L.R. 60/96, che sono delegate alle Camere di Commercio.

 

CAPO X

TURISMO E SPORT

 

TURISMO

 

     Art. 53. Ripartizione delle funzioni fra la Regione e gli Enti locali.

     1. In materia di turismo resta confermata la ripartizione delle funzioni tra gli enti così come disposto dalla L.R. 54/97 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

     2. In materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, resta confermata la ripartizione delle funzioni tra gli enti, così come disposto dalla L.R. 141/97, e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge[5].

 

SPORT

 

     Art. 54. Funzioni attribuite e/o delegate alle province ed ai comuni.

     1. In materia di sport le funzioni amministrative di gestione, quali la promozione e l'incentivazione degli impianti e delle attività sportive e fisico-ricreative, di cui alle LL.RR. 43/87, 126/96, 25/97 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate alle province, se di interesse provinciale e, ai comuni, se di interesse locale.

     2. Sono attribuite alle province le iniziative volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-organizzativa degli operatori sportivi.

 

     Art. 55. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di sport sono riservate alla Regione le funzioni di promozione e incentivazione, di cui al 1° comma del precedente articolo, se di interesse regionale.

 

CAPO XI

AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

 

AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

 

     Art. 56. Funzioni riservate alla Regione e delegate a province, comunità montane e comuni per l'agricoltura e le foreste.

     1. In materia di agricoltura e forestazione sono delegate alle province, alle comunità montane ed ai comuni ed agli Enti Parco le funzioni amministrative di gestione di competenza regionale ed eccezione di quelle non delegate o espressamente riservate alla Regione [6].

     Fermo restando le norme e procedure previste dalle LL.RR. 53/97 e 28/94 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Regione sono riservate le funzioni relative alla predisposizione ed approvazione dei Programmi operativi di interventi comunitari, nazionali e regionali, nonché le seguenti funzioni:

     - i rapporti con l'U.E. e il Ministero per le Politiche agricole, in particolare per quel che concerne la definizione dei programmi operativi finalizzati all'accesso dei fondi comunitari ed al fondo di rotazione e la loro negoziazione con la Commissione Europea;

     - la ricerca applicata, la sperimentazione agraria, l'assistenza tecnica e la divulgazione in agricoltura;

     - l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;

     - la valorizzazione e promozione delle produzioni agro-alimentari e gli interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;

     - la tenuta dei libri genealogici, la selezione ed i controlli funzionali sul bestiame e il miglioramento genetico;

     - il demanio tratturi;

     - il demanio forestale regionale;

     - gli interventi per la lotta contro gli incendi boschivi;

     - il Servizio fitosanitario regionale;

     - le autorizzazioni in materia di produzione e distribuzione di materiale seminale ed embrionale;

     - la delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche ai fini della concessione dei benefici previsti dal fondo di solidarietà nazionale;

     - il riparto tra gli Istituti di Credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei tassi, criteri e parametri ad esso relativi, la liquidazione dei rendiconti;

     - l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 2200/96 e n. 952/97 relativi alle Associazioni di produttori;

     - l'applicazione del regolamento comunitario n. 951/97 in materia di agroindustria;

     - l'applicazione della legge 203/82 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di contratti agrari;

     - lo sviluppo della proprietà contadina;

     - gli interventi previsti dall'art. 12 della L.R. 32/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di agriturismo;

     - le funzioni per gli inventari delle terre civiche;

     - le funzioni per il piano regionale di utilizzazione dei beni civici;

     - le funzioni di vigilanza e tutela in ordine a enti o aziende a carattere regionale.

     2. In materia di bonifica integrale e montana, resta ferma la ripartizione delle funzioni, secondo quanto disposto dalla L.R. 36/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Restano ferme le funzioni svolte dall'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, secondo quanto disposto dalla L.R. 29/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     a) CREDITO AGRARIO AGEVOLATO

     - Prestiti di conduzione;

     - Prestiti a strutture collettive per acconto ai soci conferenti;

     - Prestiti per gli acquisti di bestiame;

     - Prestiti per acquisto macchine.

     b) MIGLIORAMENTI FONDIARI

     - Interventi di miglioramento fondiario aziendali;

     - Irrigazione aziendale;

     - Aiuto insediamento giovani;

     - Interventi per la tenuta della contabilità aziendale;

     - Interventi per l'agriturismo.

     c) PRODUZIONE VEGETALE

     - Interventi a favore delle colture erbacee ed arboree ivi comprese le piante non food;

     - Verifica denuncia vigneti DOC;

     - Difesa coltivazioni erbacee ed arboree;

     - Autorizzazioni reimpianti vigneti;

     - Interventi per l'agricoltura biologica;

     - Aiuto stoccaggio vini;

     - Riconoscimento idoneità frantoi oleari;

     - Vidimazione e consegna registri molitura olive;

     - Vidimazione registri esportazione paste alimentari;

     - Interventi per avversità atmosferiche;

     - Autorizzazioni per l'abbattimento di alberi di olivo di cui all'art. 64 del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - Attività relativa agli aiuti alla produzione.

     d) PRODUZIONE ANIMALE

     - Interventi in zootecnia;

     - Interventi per l'allevamento dei pesci in acqua dolce;

     - Quota latte produttori e primi acquirenti;

     - Approvazione stazioni monta equini;

     - Interventi per impianti di trattamento liquami;

     - Riconoscimento commercializzazione uova;

     - Interventi per la distribuzione latte, prodotti lattiero-caseari e latte scremato;

     - Attività relativa ai premi per bestiame (vacche nutrici, bovini maschi, ovini-caprini, ecc.);

     - Apicoltura.

     e) INFRASTRUTTURE RURALI

     - Strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;

     f) FORESTAZIONE

     - Sistemazione idraulico-forestale

     - Interventi per il verde urbano e periurbano

     - Vivai forestali

     g) USI CIVICI

     - Interventi per gli usi civici

     h) UTENTI MACCHINE AGRICOLE

     - Interventi relativi alla concessione di agevolazioni carburanti;

     - Iscrizione utenti macchine agricole.

     5. Sono delegate alle comunità montane, per i territori ricadenti nel loro ambito, e alle province, per i territori non montani, le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - interventi di forestazione produttiva e protettiva;

     - interventi per il miglioramento dei prati-pascolo;

     - interventi per la tutela di funghi e tartufi;

     - interventi per la tutela delle piante protette;

     - interventi per danni causati da fauna selvatica protetta.

     6. Restano confermate le funzioni amministrative delle comunità montane per la concessione delle indennità compensative di cui al Reg. (CEE) n. 950/97.

     7. Ai comuni sono delegate le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - attestati di imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge 153/75 e alla L.R. 37/86 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

     - attestati di imprenditori agrituristici;

     - attestati agli imprenditori agricoli per agevolazioni fiscali;

     - altri attestati e/o certificati riguardanti gli operatori agricoli;

     - rilascio licenze per trebbiatura;

     - le funzioni per l'elezione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

     8. Le procedure di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della L.R. 25/98, sono sostituite da quelle previste all'art. 5 della presente legge.

 

CAPO XII

SICUREZZA SOCIALE

 

SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 57. Funzioni della Regione e degli enti locali.

     1. Il comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti la sicurezza sociale.

     2. I comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi in materia di sicurezza sociale.

     3. L'esercizio delle funzioni esercitate dagli enti locali è disciplinato dal Piano Sociale Regionale, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

CAPO XIII

ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

 

ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

 

     Art. 58. Funzioni attribuite alle province.

     1. Tutte le funzioni amministrative di cui alla L.R. 78/78 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite alle province.

     2. In materia di diritto allo studio universitario restano confermate le funzioni esercitate dalle aziende regionali per il Diritto allo studio Universitario, di cui alla L.R. 91/94 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

     Art. 59. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di diritto allo studio restano riservate alla Regione tutte le altre funzioni amministrative disciplinate dalle leggi vigenti, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

CAPO XIV

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

 

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

 

     Art. 60. Funzioni delegate alle province e ai comuni.

     1. Sono delegati alle Amministrazioni provinciali gli interventi in materia di emigrazione disciplinati dall'art. 19 lett. e), g) (punti 1-2) della L.R. 79/95 e le relative funzioni amministrative e gestionali.

     2. In materia di emigrazione e immigrazione sono delegati ai comuni gli interventi e le relative funzioni amministrative e gestionali, di cui agli artt. 19 lett. i), 20 e 22 commi 1, 2, 3, 4, 5, tranne gli interventi concernenti corsi universitari, accademie e conservatori e le borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post- universitari.

     3. Le competenze delegate sono esercitate in aderenza alle determinazioni annualmente assunte dalla Regione in ordine al riparto delle risorse disponibili tra le varie destinazioni contemplate dalla normativa vigente sulla materia.

 

     Art. 61. Funzioni riservate alla Regione.

     1. In materia di emigrazione e immigrazione restano riservate alla Regione le altre funzioni di competenza regionale di cui alla L.R. 79/95 e successive modificazioni ed integrazioni, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

CAPO XV

LAVORI PUBBLICI: OPERE PUBBLICHE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ESPROPRIAZIONI

 

OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 62. Funzioni riservate alla Regione e funzioni delegate alle province ed altri enti locali.

     1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

     - la responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi regionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'U.E., escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

     - la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse regionale con legge regionale;

     - la programmazione, localizzazione, finanziamento, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici o strutture della Regione;

     - l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

     - la valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza regionale, ivi compresa la nomina dei collaudatori, ai sensi del presente articolo;

     - le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'art. 23 della legge 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono delegate alle province e agli enti locali, per le opere di rispettiva competenza, le funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione straordinaria di tutte le opere non espressamente mantenute alla Regione ai sensi del precedente comma.

     3. Sono inoltre delegate alle province le seguenti funzioni:

     - l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 Kv;

     - il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici.

     4. Sono inoltre delegate ai comuni le funzioni relative all'edilizia di culto.

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 63. Funzioni delegate alle province.

     1. In materia di edilizia residenziale pubblica sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

     - individuazione del fabbisogno abitativo sul territorio provinciale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni;

     - l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico;

     - l'autorizzazione ai comuni a riservare alloggi ai sensi dell'art. 15, 1° comma, L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 64. Funzioni attribuite ai comuni.

     1. In materia di edilizia abitativa sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative di gestione:

     - l'individuazione dei beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in caso di carenza di domande di assegnazione di cui all'art. 11, 4° e 5° comma della L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - le assegnazioni provvisorie di cui all'art. 15, 2° comma, L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 65. Funzioni riservate alla Regione e ai comuni.

     1. In materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia abitativa restano ferme le ulteriori funzioni esercitate dalla Regione e dai comuni di cui alle leggi statali e regionali di settore.

 

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' E DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA E DI URGENZA

 

     Art. 66. Funzioni delegate ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane. [7]

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità comprese quelle di cui agli art. 11 e segg. di cui alla legge 865/71, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è realizzata dai comuni è delegato ai comuni stessi.

     2. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità comprese quelle di cui agli artt. 11 e segg. di cui alla legge 865/71, è delegato ai consorzi di comuni ed alle comunità montane per tutte le opere la cui esecuzione ed i cui lavori sono realizzati dai rispettivi enti.

 

     Art. 67. Funzioni delegate alle province.

     1. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità comprese quelle di cui agli artt. 11 e segg. di cui alla legge 865/71, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è realizzata dalle amministrazioni provinciali, è delegata agli enti provinciali stessi.

     2. Agli Enti, di cui al comma precedente, è parimenti delegato l'esercizio delle funzioni amministrative nella stessa materia relativamente alle opere ed ai lavori pubblici e di pubblica utilità la cui esecuzione è di competenza dei Consorzi per le Aree e i Nuclei di Sviluppo Industriale nonché dei Consorzi di Bonifica.

     3. Sono altresì delegate agli stessi Enti le medesime funzioni, di cui ai commi precedenti, in materia di edilizia sanitaria di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e linee elettriche dell'Enel.

 

     Art. 68. Competenza del Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi per tutte le opere di competenza regionale e per tutte quelle non ricadenti nel conferimento di funzioni di cui agli artt. 66 e 67 della presente legge.

 

     Art. 69. Assistenza tecnica agli enti delegati.

     1. In materia di espropriazioni e di occupazioni provvisorie e di urgenza, l'Amministrazione regionale, attraverso il Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, fornisce ai soggetti delegati ogni collaborazione necessaria per il migliore espletamento delle funzioni delegate.

 

TITOLO III

BENI, PERSONALE E FINANZA PER L'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI CONFERITE AI SENSI DEL TITOLO SECONDO

 

     Art. 70. Risorse strumentali.

     1. Fino all'approvazione del piano di ripartizione delle risorse di cui all'art. 5 i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, attualmente utilizzati per le funzioni conferite dal Titolo II della presente legge, sono assegnati agli enti locali e funzionali in comodato, o, tenuto conto della natura delle funzioni conferite e del bene in oggetto, in locazione.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, previo parere della Conferenza permanente Regione-Enti locali, all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario, redatto dal competente servizio regionale, e con il quale viene stabilito il titolo dell'assegnazione e l'importo, se dovuto, del canone della locazione.

     3. La L.R. 42/98 non si applica alle risorse strumentali ripartite ai sensi della presente legge.

 

     Art. 71. Risorse finanziarie.

     1. La presente legge attribuisce agli enti locali e funzionali le risorse finanziarie in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali ai sensi di quanto disposto dal seguente art. 79.

     2. Ai sensi dell'art. 79 della presente legge le risorse di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali e funzionali secondo i principi della loro corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate.

     3. In sede di primaria applicazione della presente legge, e comunque fino all'approvazione del piano di ripartizione delle risorse di cui all'art. 5, sono trasferite agli enti locali e funzionali le risorse finanziarie che il bilancio della Regione destina alle funzioni conferite ai sensi del Titolo II della presente legge, detratte le spese relative al personale attualmente utilizzate per l'esercizio delle funzioni conferite.

     4. Le risorse, così determinate, confluiscono in appositi capitoli di spesa, istituiti con la presente legge, per le province, i comuni, le comunità montane e altri enti locali e funzionali.

     5. Le risorse di cui al terzo comma sono ripartite fra gli enti interessati, per ciascuna delle funzioni conferite, o per ciascun gruppo omogeneo di funzioni conferite, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Conferenza permanente Regione-Enti locali, di norma secondo i seguenti parametri:

     a) il 35% in proporzione alla popolazione desunta dai più recenti dati ISTAT disponibili;

     b) il 35% in proporzione al territorio;

     c) il 10% sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione di cui alla lett. g) del comma terzo del precedente art. 2;

     d) il 20% in proporzione all'indice di spopolamento.

     5 bis. In caso di funzioni relative a materie e/o Settori di intervento peculiari, per i quali i parametri di cui al precedente comma 5 risultano no adeguati, le risorse possono essere ripartite secondo parametri diversi, da definire, su proposta della Conferenza permanente Regione-Enti locali, mediante gli atti di Giunta regionale che conferiscono concretamente le funzioni e le risorse agli enti interessati [8].

     6. Il nucleo di monitoraggio presso la Conferenza Permanente Regione- Enti locali acquisisce presso gli enti locali interessati i dati e le certificazioni relative alla utilizzazione delle risorse di cui al presente articolo, formulando per ciascun ente e per ciascuna funzione o gruppo omogeneo di funzioni una valutazione tecnico di conformità ai principi della presente legge, con particolare attenzione alle disposizioni dell'art. 2 e del comma 2 del presente articolo.

     Il rapporto del nucleo unitamente ai dati e alle certificazioni è trasmesso, entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, al Servizio Bilancio della Giunta regionale, che ne terrà conto ai sensi delle vigenti leggi regionali di contabilità.

 

     Art. 72. Trasferimento del personale regionale.

     1. Per consentire agli enti locali e funzionali l'esercizio delle funzioni ad essi conferite dalla Regione ai sensi della presente legge, la Conferenza Permanente Regione-Enti locali di cui all'art. 4 individua, previa intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative, secondo i criteri oggettivi, sulla scorta delle funzioni previste dall'art. 5, lett. c) e d) della presente legge e delle esigenze espresse dai singoli enti locali e funzionali, il contingente di personale da destinare allo svolgimento delle funzioni medesime.

     2. A seguito delle proposte formulate dalla Conferenza di cui al comma 1 e nel rispetto del C.C.N.L. e delle disposizioni normative vigenti in materia, ferme restando le procedure di assegnazione provvisoria già in itinere alla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva appositi elenchi contenenti quantità, categorie e profili del personale da trasferire, distinti per Ente destinatario, e attiva le procedure di mobilità concertate con le Organizzazioni Sindacali, favorendo dapprima la mobilità volontaria e, quindi, ove necessario, quella d’ufficio [9].

     3. Qualora le intese con le OO.SS. di cui al 1° e 2° comma, non siano raggiunte entro il termine di 45 gg. dalla prima consultazione, la conferenza permanente e la Giunta regionale adottano, comunque, i rispettivi provvedimenti di competenza.

     4. La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del Piano globale e di ripartizione di cui all’art. 5, procede al definitivo trasferimento del personale agli Enti destinatari del conferimento di funzioni. La Regione garantisce ai dipendenti trasferiti forme di incentivazione per la mobilità, previste dalla legislazione e dal

C.C.N.L. vigenti e, entro un anno dall’avvenuto trasferimento del personale, realizza corsi di formazione finalizzati all’esercizio delle funzioni conferite e destinati al personale trasferito [10].

     5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

     6. Per disciplinare più compiutamente la materia, è consentita la stipula di accordi tra la Regione e enti destinatari delle funzioni conferite.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI TITOLI II E III

 

     Art. 73. Norma transitoria.

     1 Fino al definitivo trasferimento delle risorse strumentali, finanziarie e umane, gli enti destinatari del conferimento di funzioni provvedono ad utilizzarle unicamente per l'esercizio delle funzioni conferite.

 

     Art. 74. Sanzioni amministrative.

     1. Sono di competenza degli enti destinatari delle funzioni conferite, le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e quelle di polizia amministrativa previste da leggi statali e regionali, qualora non sia disposto diversamente dalle norme di cui al titolo secondo della presente legge.

 

     Art. 75. Procedimenti in corso.

     1. Restano di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Rimane parimenti di competenza regionale, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al conferimento di funzioni.

     3. Resta di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione pendenti presso la Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 76. Documentazione.

     1. La Giunta regionale provvede a trasmettere agli enti locali e funzionali, la documentazione necessaria alla individuazione delle fonti normative di riferimento e dei relativi procedimenti per ciascun tipo di atti inerenti alle funzioni conferite.

     2. Le strutture regionali provvedono a consegnare agli enti destinatari, unitamente ad elenchi descrittivi, gli atti concernenti le funzioni amministrative conferite.

     3. Le strutture regionali, su richiesta degli enti destinatari delle funzioni, sono tenuti a trasmettere le pratiche già esaurite, funzionalmente connesse ad atti di loro competenza.

     4. Gli enti locali sono tenuti a restituire alla Regione ogni documento anche in copia conforme, tra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento delle competenze regionali.

 

     Art. 77. Funzioni conferite.

     1. Restano di competenza degli enti locali le funzioni già conferite da leggi statali e regionali, fino all'approvazione delle leggi regionali di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge.

 

     Art. 78. Successione di norme.

     1. Fino a quando non sarà data attuazione a quanto disposto dal titolo terzo della presente legge, per l'esercizio delle funzioni conferite dal titolo secondo della stessa, continua a rimanere in vigore la normativa regionale vigente.

 

     Art. 79. Norma finanziaria.

     1. La Regione partecipa alle spese degli enti locali derivanti dall'esercizio delle funzioni ad essi conferite secondo quanto disposto dall'art. 71, 1° comma della presente legge.

     2. La determinazione delle risorse del bilancio regionale da destinare alla partecipazione alle spese di cui al 1° comma, è individuata nel limite massimo delle attribuzioni finanziarie destinate allo svolgimento diretto delle funzioni stesse, tenendo conto dei bilanci regionali degli ultimi cinque anni.

     Per gli esercizi finanziari successivi a quello di prima applicazione, le relative leggi di bilancio, determinano, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale di contabilità, le risorse da assegnare ai pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, relative alla partecipazione alle spese di cui al 1° comma; la quantificazione degli stanziamenti di cui ai pertinenti capitoli è determinata compatibilmente alle risorse individuate ed iscritte nel documento previsionale e, comunque, nel limite massimo così come individuato nel precedente punto del presente comma.

     3. Le risorse di cui al precedente comma 2 sono trasferite agli enti interessati in ragione delle funzioni conferite e sono ripartite dalla Giunta regionale secondo i parametri individuati dalla presente legge.

     4. In deroga alle limitazioni di cui al 2° comma, per le risorse a destinazione vincolata, che confluiscono nel bilancio regionale per il perseguimento di specifiche finalità si terrà conto, per ciascun esercizio finanziario, delle risorse attribuite dallo Stato e dall'U.E..

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario sono istituiti ed iscritti - per memoria - i seguenti capitoli:

     - Cap. 011540 (di nuova istituzione e iscrizione nel Sett. 01, Tit. I, Ctg. 5) denominato: Trasferimento di fondi regionali per spese correnti derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli enti locali e funzionali - per memoria;

     - Cap. 012340 (di nuova istituzione e iscrizione nel Sett. 01, Tit. II, Ctg. 3) denominato: Trasferimento di fondi regionali per spese di investimento derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli enti locali e funzionali - per memoria.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 4, comma 1, valutati, presuntivamente, in L. 20.000.000 per il corrente esercizio, trovano copertura finanziaria mediante pari riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento del Cap. 11523.

     Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto nel Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 1, il Cap. 11109 denominato: Spese per il funzionamento del nucleo di monitoraggio di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 20.000.000.

     7. Gli stanziamenti, relativi ai capitoli di spesa, individuati ed istituiti come ai commi che precedono, sono iscritti con apposito provvedimento di variazione al bilancio e la relativa copertura finanziaria è assicurata nei limiti delle conseguenti riduzioni degli stanziamenti del bilancio del corrente esercizio, e di quelli successivi, già iscritti nei capitoli concernenti le funzioni conferite, così come disciplinato nella presente legge.

     8. Per le assegnazioni derivanti da risorse a destinazione vincolata dello Stato o dell'U.E. alle opportune variazioni si provvede ai sensi dell'art. 41 della L.R. 81/77.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 80. Riordino della legislazione.

     1. Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge costituiscono norme di principio per tutte le successive leggi regionali di conferimento di funzioni.

     2. La Regione provvede alla revisione e al riordino della propria legislazione, in coerenza con la presente legge.

 

     Art. 81. Coordinamento.

     1. Il coordinamento per l'attuazione della presente legge è di competenza del Settore Enti locali della Giunta regionale.

 

     Art. 82. Abrogazione di norme.

     1. Ogni norma in contrasto con quanto disposto dalla presente legge è abrogata.


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 63.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2007, n. 24.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 44.

[4] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 44.

[5] Per la sospensione del presente comma vedi art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68.

[6] Alinea così modificato dall’art. 125 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[7] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 1 della L.R. 29 luglio 2002, n. 18.

[8] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[9] Comma così sostituito dall’art. 132 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall’art. 132 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.