§ 3.5.32 - L.R. 22 agosto 1994, n. 56.
Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:22/08/1994
Numero:56


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, dell'art. 36 della legge 5.10.1991, n. 317 e della legge 19.7.93, n. 237 disciplina l'assetto dei Consorzi per le [...]
Art. 2.      Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di Sviluppo Industriale sono quelle previste dal Testo Unico sul Mezzogiorno 6 Marzo 1978, n. 218, dalla legge 1 Marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 [...]
Art. 3.      Per la gestione delle aree di cui al 2° comma dell'art. precedente, i Consorzi usufruiscono delle provvidenze di cui alle norme contenute nel Tit. VI della L.R. 26 novembre 1986, n. 70 e nel [...]
Art. 4.      Nel quadro delle previsioni di settore della programmazione socio- economica della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati di propria competenza, le condizioni necessarie [...]
Art. 5.      Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in c/capitale, dagli utili e dalle [...]
Art. 6.      I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre a quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività anche
Art. 7.  [6]
Art. 8.      Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni
Art. 9.      La Giunta Regionale esercita le seguenti funzioni
Art. 10.      Il Presidente della Giunta Regionale
Art. 11.      E' istituita la Consulta Regionale dei Consorzi di Sviluppo Industriale d'Abruzzo con sede presso la Direzione regionale alle attività produttive
Art. 11/bis.  [17]
Art. 12.  [18]
Art. 13.      La Giunta Regionale, in sede di predisposizione del «Quadro di riferimento regionale» di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, dei «Piani di settore e progetti speciali [...]
Art. 14.      Nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali, risulti soggetto, anche in via presuntiva, a diritti di uso civico e sia quindi di natura demaniale [...]
Art. 15.      Sono abrogate le leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 1, 4 gennaio 1985, n. 2 e 6 aprile 1989, n. 29
Art. 16.      I Presidenti dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, o loro delegati, fanno parte di diritto della Consulta di cui all'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63
Art. 17.      L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti Organi Statali, Regionali, degli altri Enti territoriali, dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale equivale a dichiarazione [...]
Art. 18.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1993 e 1994 in L. 1.288.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, con il [...]
Art. 19.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.5.32 - L.R. 22 agosto 1994, n. 56.

Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale.

(B.U. n. 31 dell'8 settembre 1994).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, dell'art. 36 della legge 5.10.1991, n. 317 e della legge 19.7.93, n. 237 disciplina l'assetto dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale operanti in Abruzzo, costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218 e successive modifiche.

     I predetti Enti assumono la denominazione di «Consorzi per lo Sviluppo Industriale».

     Ad essi partecipano la Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, gli Enti Economici pubblici e/o privati, gli Istituti di Credito e le Associazioni Imprenditoriali che operano nel territorio provinciale.

     I Consorzi costituiti hanno sede in Avezzano, Casoli (Sangro), L'Aquila, S. Giovanni Teatino (Val Pescara), Sulmona, Teramo e Vasto.

     I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita.

     Nel pieno rispetto delle autonomie locali è stabilito, quale linea di indirizzo programmatico, che i Comuni d'Abruzzo possano aderire ai predetti Consorzi di Sviluppo Industriale secondo la ripartizione di cui all'Allegato A alla presente legge.

     Ai sensi dell'art. 36 della legge 5.10.1991, n. 317, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale sono Enti pubblici economici ai quali, ai sensi dell'art. 2, comma 12 del Decreto Legge 20.5.93, n. 149, convertito in Legge 19.7.93, n. 237, si applica la normativa generale in materia di Società per Azione. Essi sono regolati da uno statuto che è predisposto secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2.

     Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di Sviluppo Industriale sono quelle previste dal Testo Unico sul Mezzogiorno 6 Marzo 1978, n. 218, dalla legge 1 Marzo 1986, n. 64, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla legge 19.7.93, n. 237 e dalle altre disposizioni riguardanti i suddetti Consorzi.

     I medesimi Enti, nei limiti e con le modalità fissate dalla presente legge, provvedono altresì:

     a) all'assegnazione di aree nei propri Piani Regolatori territoriali ad aziende che esercitano l'attività artigianale produttiva e del commercio all'ingrosso [1].

     A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con variante al PRT vigente, individua le aree da destinare a dette attività ed i criteri per l'assegnazione delle stesse.

     b) alla gestione delle aree produttive artigianali e/o commerciali individuate dagli strumenti urbanistici dei Comuni, previa necessaria intesa con gli stessi.

     Ai Consorzi fra gli operatori commerciali ed artigianali è riconosciuta priorità nell'assegnazione delle aree e fra questi sono preferiti quelli di cui agli artt. 6 e 17 della legge 21 maggio 81 n. 240 e agli artt. 17 e 27 della legge 5.10.91, N. 317.

     I Consorzi rientrano in possesso delle aree senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti, ovvero trascorsi ulteriori quattro anni essi non siano entrati in funzione, salvo proroga motivata, da parte del C.S.I., di un anno sia per l'inizio dei lavori che per l'entrata in funzione degli impianti.

     Nel caso di recupero delle aree, come previsto nel presente comma, le modalità del recupero dovranno essere previste da un apposito regolamento predisposto dal C.S.I. e accettato dall'assegnatario all'atto di consegna dell'area.

     I Consorzi, ferme restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti e la loro natura di enti pubblici economici, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali.

 

     Art. 3.

     Per la gestione delle aree di cui al 2° comma dell'art. precedente, i Consorzi usufruiscono delle provvidenze di cui alle norme contenute nel Tit. VI della L.R. 26 novembre 1986, n. 70 e nel Tit. III della L.R. 6 Novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     Nel quadro delle previsioni di settore della programmazione socio- economica della Regione, i Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati di propria competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività nei settori dell'industria, dell'artigianato produttivo, del commercio all'ingrosso [2].

     A tale scopo realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori.

     Per la realizzazione e la gestione delle attività di cui ai commi precedenti, il consiglio di amministrazione del Consorzio opera anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tale scopo promuove la costituzione di società e di consorzi per la realizzazione di iniziative e/o la gestione di servizi in comune nell'area.

 

     Art. 5.

     Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in c/capitale, dagli utili e dalle perdite.

 

     Art. 6.

     I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre a quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività anche:

     a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli organismi partecipanti ai sensi del 3 comma del precedente art. 1 per le spese di funzionamento da ripartirsi secondo parametri oggettivi;

     b) dai fondi Regionali, Statali, Comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

     c) da finanziamenti concessi da Istituti di credito anche a medio termine.

     d) [i contributi annuali, versati dalla Regione Abruzzo, dopo l’entrata in vigore della legge, sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai consorzi industriali è determinata dall’ammontare complessivo dei contributi annuali versati] [3].

     [Per l'ottenimento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in attuazione del citato T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b) approvato dai competenti Organi Regionali] [4].

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7. [6]

     Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:

     a) l’Assemblea generale dei rappresentanti degli enti partecipanti, di cui all’art. 1 della L.R. 56/1994;

     b) il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra soggetti muniti di provate e documentate capacità manageriali;

     c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato dalla Giunta regionale fra i 3 membri del C.d.A di cui al punto precedente su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione attività produttive;

     d) il collegio sindacale, nominato dal Consiglio regionale, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra gli iscritti all’apposito registro dei revisori contabili. Il Presidente del collegio sindacale è nominato, sempre dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione attività produttive, fra i tre membri effettivi. La durata in carica degli organi di cui al presente comma è fissata a tutto l’esercizio 2005.

 

     Art. 8.

     Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

     a) approva l'istituzione di nuovi Consorzi per lo Sviluppo Industriale;

     b) approva fino alla istituzione dei Piani Territoriali di cui all'art. 7 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, i Piani Regolatori dei Consorzi Industriali, sentito il Comitato regionale Tecnico Amministrativo della Sezione Urbanistica e Beni Ambientali;

     c) approva, secondo la procedura stabilita dall'art. 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19.7.93, n. 237, le varianti dei Piani Territoriali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale sentito il parere della Direzione regionale attività produttive [7];

     d) nomina il Consiglio di amministrazione dei consorzi industriali [8].

 

     Art. 9.

     La Giunta Regionale esercita le seguenti funzioni:

     a) adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale;

     b) scioglie l'Amministrazione dei Consorzi, oltre ai casi previsti dagli Statuti stessi, nelle ipotesi in cui riscontri nella gestione, palese stravolgimento dei fini istituzionali;

     c) attua di norma attraverso i Consorzi, gli indirizzi di promozione delle attività produttive ed economiche stabiliti dalla programmazione economica e territoriale della Regione Abruzzo.

     A tal fine:

     1) stabilisce gli indirizzi di coordinamento delle attività consortili;

     2) approva i programmi di ciascun Consorzio per la realizzazione di infrastrutture, sentita la Consulta degli Enti di cui al successivo art. 11;

     3) approva, entro il 30 novembre i piani economici e finanziari [9].

     Detti piani diventano esecutivi qualora, entro il 31 dicembre la Giunta Regionale non abbia adottato alcun provvedimento.

     E' soppressa la lettera L) del 1° comma dell'art. 3 della L.R. 8.6.93, n. 24.

     4) stabilisce gli interventi finanziari in favore di ciascun Consorzio;

     5) delibera, inoltre, in ordine:

     a) ai finanziamenti per la manutenzione di opere realizzate a cura del Consorzio;

     b) all’erogazione dei fondi ordinari annuali per le spese di funzionamento dei Consorzi, in base al consuntivo delle spese di funzionamento effettuate nell’esercizio dell’anno precedente, e per la revisione ed adeguamento, fino all’approvazione dei piani territoriali di cui all’art. 7 della L.R. 12.4.1983, n. 18, e dei relativi piani [10];

     c) alla erogazione di fondi ai Consorzi per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di opere o per l'espletamento di particolari compiti di promozione delle attività produttive di interesse della Regione;

     d) alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione nonché del collegio sindacale [11];

     e) alla determinazione delle indennità di carica, indennità di presenza e rimborso spese per missioni, spettanti ai componenti degli organi consortili ai sensi della normativa vigente. [12].

     f) all’approvazione dello Statuto Tipo dei consorzi [13].

 

          Art. 10.

     Il Presidente della Giunta Regionale:

     a) nomina, con proprio Decreto, il Commissario per la provvisoria gestione dei Consorzi, la cui Amministrazione è stata sciolta dalla Giunta;

     b) nomina con proprio Decreto il Commissario «ad acta» su richiesta del Presidente del Consorzio per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata, tutte le volte che cause di forza maggiore lo rendano necessario, per temporanea impossibilità di funzionamento dell’organo di amministrazione, ovvero per adempimenti tecnici ben definiti che eccezionalmente il Consorzio non è in grado di compiere [14].

     Gli incarichi commissariali, in deroga al 4 comma dell'art. 2 della L.R. 8.9.88, n. 72, durano fino alla soluzione dei compiti assegnati.

 

     Art. 11.

     E' istituita la Consulta Regionale dei Consorzi di Sviluppo Industriale d'Abruzzo con sede presso la Direzione regionale alle attività produttive [15].

     Tale consulta è composta dal componente la Giunta regionale preposto alle attività produttive e dai presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di sviluppo industriale o loro delegati [16].

     La Consulta è presieduta dal Componente la Giunta Regionale che ha il potere di convocarla secondo il regolamento interno approvato dalla Consulta stessa ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

     La Consulta è Organo consultivo della Giunta Regionale che deve obbligatoriamente acquisirne il parere nelle materie di cui al punto 2 dell'art. 9 e all'art. 13 della presente legge, facoltativamente negli altri casi.

 

     Art. 11/bis. [17]

     Per ogni consorzio è istituita la consulta dei sindaci con sede presso la sede legale del consorzio stesso.

     Tale consulta è composta dal Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio industriale e dai sindaci dei comuni di cui all’allegato A in riferimento al consorzio stesso.

     La consulta è presieduta dal Presidente del consorzio industriale che ha il potere di convocarla secondo il regolamento interno approvato dalla consulta stessa.

     La consulta è organo consultivo del Consiglio di amministrazione del consorzio ed esprime pareri consultivi in materia di:

     - programmi per la realizzazione di infrastrutture

     - piani revisionali economici e finanziari

     - bilancio di esercizio.

 

     Art. 12. [18]

     Nelle more della costituzione dell’assemblea, della consulta dei sindaci e della consulta regionale, tutti i poteri, anche quelli propri dell’assemblea, sono delegati al Consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio Industriale.

La gestione commissariale viene prorogata fino alla nomina del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 13.

     La Giunta Regionale, in sede di predisposizione del «Quadro di riferimento regionale» di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, dei «Piani di settore e progetti speciali territoriali» di cui all'art. 6 della medesima legge regionale aventi riflessi nel settore dello Sviluppo Industriale, artigianale e del commercio all'ingrosso e per modifiche agli stessi, interpella anche la Consulta Regionale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale d'Abruzzo di cui all'art. 11 della presente legge.

     Parimenti le Amministrazioni Provinciali, nel disporre il Piano territoriale di cui all'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, consultano anche i Consorzi per lo Sviluppo Industriale competenti per territorio.

     I Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla presente legge possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

     Fino all'approvazione dei Piani Territoriali previsti dall'art. 7 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nei confronti dei Consorzi continuano ad applicarsi le norme di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di cui all'art. 2 commi 11, 11 bis e 11 ter della L. 19.7.93, n. 237.

 

     Art. 14.

     Nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali, risulti soggetto, anche in via presuntiva, a diritti di uso civico e sia quindi di natura demaniale civica, il provvedimento del Presidente della Giunta regionale con il quale viene approvato il progetto, e dichiarata la sua pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, costituisce contestualmente autorizzazione all'alienazione, ex art. 6 della L.R. n. 25 del 1988, del suolo civico da occupare, purché nella relativa istruttoria siano acquisiti i pareri della Giunta Municipale dell'Amministrazione interessata, del Servizio Bonifica ed Economia Montana del Settore Agricoltura, dell'Amministrazione separata se i beni appartengono a demanio frazionale, dell'UTE se occorrente.

     Gli effetti della alienazione, con la conseguente sdemanializzazione del suolo, sono condizionati alla stipulazione dell'atto negoziale e al pagamento del corrispettivo indicato, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma sesto, L.R. n. 25/1988, è utilizzata quale conferimento, anche a mezzo contratto di permuta, della quota di partecipazione del Comune al Consorzio di Sviluppo Industriale.

     Fino alla stipula del contratto e al pagamento del prezzo di alienazione i suoli conservano la loro destinazione originaria. La mancata stipulazione del contratto, o il mancato pagamento del prezzo, nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di cui al comma 1, che deve essere comunicato nelle forme di legge al richiedente, produce di pieno diritto la permanente inefficacia del provvedimento accordato.

     Le autorizzazioni accordate ai sensi del precedente comma 1 sono trascritte alla Conservatoria dei RR.II. e volturata al N.C.T. a cura e spese del soggetto privato interessato, non appena avvenuta la stipulazione e il pagamento del prezzo.

 

     Art. 15.

     Sono abrogate le leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 1, 4 gennaio 1985, n. 2 e 6 aprile 1989, n. 29.

 

     Art. 16.

     I Presidenti dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, o loro delegati, fanno parte di diritto della Consulta di cui all'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63.

 

     Art. 17.

     L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti Organi Statali, Regionali, degli altri Enti territoriali, dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     Sono dichiarate altresì di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli artt. 49

- 50 - 56 del T.U. approvato dal D.P.R. 6.3.78, n. 218. Per le

espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25.6.1865, n. 2539

e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'art.

53 del D.P.R. 6 Marzo 1978, n. 218.

     La Regione Abruzzo, esercita le funzioni relative all'espropriazione per pubblica utilità a favore dei Consorzi di Sviluppo Industriale ai sensi della L.R. 3.11.1987, n. 68, integrata e modificata dalla L.R. 1.2.1989, n. 4.

     Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla approvazione del progetto.

 

     Art. 18.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1993 e 1994 in L. 1.288.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 mediante riduzione, di pari importo della partita n. 9 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio dell'esercizio 1993.

     Lo stanziamento del Cap. 282435, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994, denominato: «Contributi ai Consorzi per lo sviluppo industriale per spese investimento» è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 1.288.000.000.

     La somma anzidetta di complessive L. 1.288.000.000 viene suddivisa in parti uguali fra i sette Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti nella Regione.

 

     Art. 19.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A:

  TESTO COORDINATO ED INTEGRATO DELLA LEGGE SUI CONSORZI PER LE AREE ED I

NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

 

RIPARTIZIONE DEI COMUNI

 

a) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVEZZANO: [1] (oltre i Comuni già aderenti al Consorzio i seguenti)

 

Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Cappadocia, Capistrello, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Collarmele, Civita D'Antino, Civitella Roveto, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona de' Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, S. Benedetto dei Marsi, S. Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

 

b) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SANGRO: [2] (oltre i Comuni già aderenti al Consorzio i seguenti)

 

Civitella Messer Raimondo, Colle di Mezzo, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Palena, Pietraferrazzana, Roio del Sangro, Torricella Peligna.

 

c) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA: [3] (oltre i Comuni già aderenti al Consorzio i seguenti)

 

Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Of ena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, S. Benedetto in Perillis, S. Demetrio nei Vestini, S. Eusanio Forconese, S. Pio delle Camere, S. Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia.

 

d) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL PESCARA: [4] (oltre ai Comuni già aderenti al Consorzio i seguenti)

 

Abbateggio, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Picciano, Pietranico, Roccamorice, Salle, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, S. Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casacanditella, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Giuliano Teatino, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, S. Martino sulla Marrucina, Vacri, Villamagna.

 

e) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA: [5] (oltre i Comuni già aderenti al Consorzio i seguenti)

 

Alfedena, Anversa, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca Pia, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

 

f) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI TERAMO: [6] (oltre i Comuni già aderenti al Consorzio i seguenti)

 

Alba Adriatica, Ancarano[19], Arsita, Basciano, Bellante, Bisenti, Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca S. Maria, Roseto, S. Omero, Silvi, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

 

g) CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI VASTO: [7] (Tutti i Comuni del Comprensorio hanno aderito al Consorzio).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 settembre 1996, n. 85.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 settembre 1996, n. 85.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41 e abrogata dall'art. 35 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[4] Comma eliminato dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[5] Comma abrogato con art. unico L.R. 22 agosto 1994, n. 57.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[7] Punto così modificato dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[8] Punto così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[9] Punto così modificato dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[10] Lettera così modificata dall’art. 159 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[12] Lettera abrogata con art. unico L.R. 22 agosto 1994, n. 57 e così sostituita dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[13] Punto aggiunto dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[14] Punto così modificato dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[15] Comma così modificato dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[16] Comma così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[17] Articolo introdotto dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[19] Comune aggiunto dall’art. 1 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.