§ 6.1.135 - L.R. 17 novembre 2004, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:17/11/2004
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Integrazioni all’art. 133 della L.R. 15/2004.
Art. 2.  Integrazioni all’art. 194 della L.R. 15/2004.
Art. 3.  Integrazioni all’art. 195 della L.R. 15/2004.
Art. 4.  Integrazioni all’art. 196 della L.R. 15/2004.
Art. 5.  Integrazioni all’art. 221 della L.R. 15/2004.
Art. 6.  Modifiche all’art. 21 della L.R. 15/2004.
Art. 7.  Modifica ed integrazione alla L.R. 15/2004.
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 9.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 10.  Integrazioni alla L.R. 15/2004.
Art. 11.  Integrazioni alla L.R. 15/2004.
Art. 12.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 13.  Modifiche della L.R. 15/2004.
Art. 14.  Modifiche agli artt. 13 e 85 della L.R. 15/2004.
Art. 15.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 16.  Modifica alla L.R. 15/2004.
Art. 17.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 18.  Modifiche all’art. 88 della L.R. 15/2004.
Art. 19.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 20.  Modifiche all’art. 4 della L.R. 15/2004.
Art. 21.  Integrazioni alla L.R. 15/2004.
Art. 22.  Modifica all’art. 65 della L.R. 15/2004.
Art. 23.  Modifiche all’art. 85 della L.R. 15/2004.
Art. 24.  Modifiche alla L.R. 15/2004.
Art. 25.  Integrazione L.R. 15/2004.
Art. 26.  Modifiche all’art. 23 della L.R. 15/2004.
Art. 27.  Integrazione all’art. 12 della L.R. 15/2004.
Art. 28.  Programma comunitario interr. III A Transfrontaliero Adriatico.
Art. 29.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 30.  Modifica alla L.R. 16/2004.
Art. 31.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 32.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 33.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 34.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 35.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 36.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 37.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 38.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 39.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 40.  Modifiche alla L.R. 16/2004.
Art. 41.  Modifiche alla L.R. 131/1998.
Art. 42.  Modifica all’art. 1 della L.R. 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 43.  Adozione e affidamento dei minori.
Art. 44.  Concorso all’ottimale gestione del personale delle amministrazioni pubbliche collocato in disponibilità.
Art. 45.  Modifiche alla L.R. 49/1995.
Art. 46.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 132/1997.
Art. 47.  Interpretazione autentica art. 33, comma 2/ter della L.R. 26/1993.
Art. 48.  Interpretazione autentica degli artt. 2 e 31 comma 2, lett. g) della L.R. 10/2004.
Art. 49.  Modifica art. 85 L.R. 15/2004: Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti.
Art. 50.  Modifiche alla L.R. 30/2004.
Art. 51.  Integrazione art. 29 L.R. 7/2003.
Art. 52.  Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale de L’Aquila.
Art. 53.  Modifica alla L.R. 44/1992.
Art. 54.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/2000 "Fondazione Ciapi".
Art. 55.  Modifica della L.R. 56/1994.
Art. 56.  Modifiche alla L.R. 32/2004.
Art. 57.  Statuti consorzi industriali.
Art. 58.  Spese per l’Osservatorio per i lavori pubblici.
Art. 59.  Modifiche alla L.R. 11/1999.
Art. 60.  Anagrafe bovina.
Art. 61.  Modifiche alla L.R. 126/1995.
Art. 62.  Urgenza.


§ 6.1.135 - L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 . Bilancio pluriennale 2004 . 2006 della Regione Abruzzo).

(B.U. 26 novembre 2004, n. 35).

 

     Art. 1. Integrazioni all’art. 133 della L.R. 15/2004.

     1. Dopo l’art. 133 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 133/bis:

«Art. 133/bis. (Modifiche all’art. 106 sexies della L.R. 7/2003).

1. All’art. 106 sexies, comma 3, della L.R. 7/2003 recante: Legge finanziaria regionale 2003, inserito con l’art. 32 della L.R. 19.11.2003, n. 20, le parole «con regolamento» sono sostituite dalle parole «con proprio atto.»

 

     Art. 2. Integrazioni all’art. 194 della L.R. 15/2004. [1]

     [1. Dopo l’art. 194 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 194/bis:

«Art. 194/bis. (Integrazioni all’art. 13 della L.R. 11/1983).

1. All’art. 13 della L.R. 11/1983 recante: Normativa in materia di bonifica, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo da determinarsi da parte del consiglio dei delegati all’atto della loro elezione e comunque nel limite massimo di € 4.200,00.

5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti il compenso di cui al precedente comma 4 è maggiorato del 50%.»]

 

     Art. 3. Integrazioni all’art. 195 della L.R. 15/2004. [2]

     [1. Dopo l’art. 195 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 195/bis:

«Art. 195/bis. (Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei consorzi di bonifica).

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Presidente, previo recepimento da parte del consorzio dei CC.CC.NN.LL. vigenti rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti dei consorzi di bonifica, la Deputazione amministrativa avvia le procedure propedeutiche per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze propedeutiche per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze funzionali e finanziarie dell’Ente.

2. Nei successivi sessanta giorni la Deputazione amministrativa approva gli atti di organizzazione per l’aggiornamento del piano di organizzazione variabile.

3. Approvati gli atti di organizzazione su proposta del presidente, la Deputazione amministrativa conferisce, per un periodo superiore al biennio, rinnovabile, gli incarichi di dirigente e di responsabile rispettivamente delle aree e dei settori ordinari e straordinari di attività in cui si articola la struttura consortile.

4. In difetto della designazione dei dirigenti e dei responsabili da parte della Deputazione amministrativa nei successivi tre mesi dall’approvazione degli atti di organizzazione o dalla scadenza del biennio, dirigenti e responsabili in carica restano confermati per il biennio successivo.

5. Nel rispetto degli indirizzi e delle priorità fissate dagli organi consortili e negli ambiti di competenza assegnata ai dirigenti dei consorzi di bonifica, dal CCNL e dal POV, i dirigenti assicurano la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti assegnati loro dagli organi consortili, provvedono a garantire il miglior funzionamento delle strutture organizzative e l’ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali dell’ente, contribuiscono mediante l’elaborazione di proposte e pareri allo svolgimento dell’attività degli organi consortili.

6. I commi 1 e 2, dell’art. 8, della L.R. 36/1996 recante: Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei consorzi di bonifica, sono abrogati.

7. Il comma 3, dell’art. 8, della L.R. 36/1996, dalla data di entrata in vigore della presente legge è sostituito dal seguente:

«3. Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l’amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 215/1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione del consorzio, ovvero provvede a far indire dai Commissari regionali, sentita la 3a Commissione consiliare, nuove elezioni.».

8. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge i consorzi di bonifica provvedono ad aggiornare gli statuti consortili con le disposizioni contenute nei commi che precedono.»]

 

     Art. 4. Integrazioni all’art. 196 della L.R. 15/2004.

     1. All’art. 196 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente comma:

«2. Le lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 13, della L.R. 7.6.1996, n. 36, dalla data di entrata in vigore delle presente legge, sono sostituite dalle seguenti:

a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori;

b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;

c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell’irrigazione;

d) 10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo.»

 

     Art. 5. Integrazioni all’art. 221 della L.R. 15/2004.

     1. Dopo l’art. 221 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 221/bis

«Art. 221/bis. (Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova).

1. La Regione concede un contributo straordinario di € 100.000,00 al Comune di Civitella Casanova per la rimozione dello stato di pericolo esistente in Largo della Torre, in Vestea frazione di Civitella Casanova (PE).

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) UPB 04.02.001 Cap. 152398, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova (PE) - in aumento € 100.000,00

b) UPB 07.02.016 Cap. 102403 denominato: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/1999- Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Quota a carico della Regione - in diminuzione € 100.000,00.»

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 21 della L.R. 15/2004.

     1. L’art. 21 della L.R. 15/2004 è così modificato e riformulato:

«Art. 21. (Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione).

1. E’ istituito il fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione costituito dalle entrate finanziarie regionali a titolo di restituzione dei mutui agevolati e di restituzione per qualsiasi altra causa conseguenti alle incentivazioni e agevolazioni concesse ai sensi delle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 a valere sul fondo unico delle politiche del lavoro. Costituiscono, altresì, entrate finanziarie del fondo di rotazione, i pagamenti effettuati dalla Commissione Europea (F.S.E.) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (F.d.R.) a titolo di rimborso delle spese afferenti agli interventi di cui alle LL.RR. 55/1998, 136/1996, 143/1995 e 96/1997, eleggibili al POR Abruzzo 2000/2006 – Misure A3,D3,E1 - e finanziati con anticipazione di fondi regionali.

2. Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo del fondo di rotazione è istituito il capitolo di entrata 42201 - UPB 04.02.002, denominato: Entrate per rimborsi derivanti dalle incentivazioni e agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 e per pagamenti effettuati dalla CE, (F.S.E.) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (F.d.R.) a titolo di rimborso delle spese finanziate con anticipazione di fondi regionali e connesse ad interventi di cui alle medesime leggi eleggibili al POR Abruzzo 2000/2006, destinate al fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, e il correlato capitolo di spesa 22440 – UPB 11.02.002 denominato: Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione.

3. Le restituzioni di cui al precedente comma 1, valutate per l’anno 2004 in € 11.057.348,00, costituiranno risorse oggetto di nuova programmazione nel triennio 2004/2006 da parte della Direzione politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, solo a seguito dell’effettivo accertamento delle entrate e per le stesse finalità previste dalle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 e dal POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006.»

 

     Art. 7. Modifica ed integrazione alla L.R. 15/2004.

     1. L’allegato 6 della L.R. 49/1999 di cui al comma 6 dell’art. 1 della L.R. 15/2004 è così integrato:

- Associazione abruzzesi a Roma € 40.000,00.

- Associazione Abruzzo Volley € 30.000,00

- Associazione Donna è Vita € 20.000,00

- Arciconfraternita San Filippo Neri di Lanciano € 12.500,00

- C&C Fiera Tecno-mec di Vasto € 5.000,00 [3]

     2. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 11301 UPB 02.01.005 (Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo LL.RR. 57/1978 e 90/1988)

     - in diminuzione € 107.500,00

     - Cap. 61631 UPB 10.01.004 (Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale L.R. 49/1999)

     - in aumento € 107.500,00

     3. Nell’elenco n. 6, allegato alla L.R. 15/2004, le parole «Associazione ANFA Vasto (CH) € 3.000,00» sono sostituite con le parole «ANFFAS ONLUS . Vasto (CH) € 3.000,00.

     4. I termini per la presentazione delle domande ex L.R. 49/1999 sono riaperti fino a 30 gg. dalla pubblicazione della presente legge.».

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. Il contributo previsto al Cap. 62436 denominato: Interventi a favore del teatro di prosa - L.R. 5/1999, è incrementato di € 300.000,00.

     2. All’onere derivante dal precedente comma 1, valutato per l’esercizio 2004 in € 300.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 10.02.009 sul Cap. 62436 denominato: Interventi a favore del teatro di prosa - L.R. 5/1999.

     3. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     - Cap. 62436, UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del teatro di prosa - L.R. 5/1999;

          - in aumento € 300.000,00

     - Cap. 11301, UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo LL.RR. 57/1978 e 90/1988

          - in diminuzione € 300.000,00

 

     Art. 9. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. Alla tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "allegato 1" di cui al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 15/2004 concernente: Disposizioni per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo, il rifinanziamento relativo alla L.R. 36/1999, Cap. 12301, è soppresso.

     2. Al comma 1 dell’art. 220 della L.R. 15/2004 dopo le parole «per un massimo di € 5.000,00 ciascuno » sono inserite le parole «e fino a concorrenza dello stanziamento iscritto in bilancio in base al comma 4».

     3. L’importo di € 515.000,00 di cui al comma 4 dell’art. 220 della L.R. 15/2004 iscritto nell’ambito della UPB 14.01.005 sul Cap. 121543 è sostituito dall’importo di € 165.000,00.

 

     Art. 10. Integrazioni alla L.R. 15/2004.

     1. Dopo l’art. 52 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 52/bis:

«Art. 52/bis. (Finanziamento degli interventi in materia di impianti sportivo-ricreativi).

1. La Regione Abruzzo al fine di favorire e migliorare interventi di impiantistica sportiva concede ai comuni fino a 10.000 abitanti aiuti in conto capitale.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati per l’anno 2004 in € 516.000,00, trovano copertura finanziaria con quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 092401, UPB 10 02 002, denominato: Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo - L.R. 7.3.2000, n. 20.

3. La Giunta regionale è autorizzata a fissare criteri e modalità per la concessione dei citati contributi».

 

     Art. 11. Integrazioni alla L.R. 15/2004.

     1. All’art. 45 della L.R. 15/2004 sono aggiunti il seguenti commi 3 e 4:

«3. Il beneficiario dello stanziamento della somma di cui al comma 2 è l’IPSSAR di Villa S. Maria (CH).

4. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.»

 

     Art. 12. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. Il contributo di € 15.000,00 di cui all’allegato 7 "Interventi L.R. 56/2001 della L.R. 15/2004 in favore del Comune di Teramo per Contributo per la fiera di San Giuseppe 2004 è spostato nell’allegato 6 L.R. 49/1999 della medesima legge.

     2. L’intervento di € 15.000,00 di cui all’allegato 7 della L.R. 15/2004 riferito alla L.R. 56/2001 denominato: Progetto Biblioteca e Dintorni - Comune di Torre de’ Passeri (PE), è soppresso.

     3. L’allegato 6 della L.R. 49/1999 di cui al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 15/2004 è così integrato: Progetto biblioteca e dintorni associazione socio-culturale "Gli archetti" di € 15.000,00.

     4. La denominazione del contributo concesso ai sensi dell’allegato 6 L.R. 49/1999 della L.R. 15/2004 all’AVIS sezione Abruzzo di Montesilvano è sostituita con l’associazione AVSI sezione Abruzzo di Montesilvano (associazione volontari per il servizio internazionale).

     5. Nell’allegato 6 della L.R. 15/2004 la dicitura «Comune di Sulmona per la valorizzazione della settimana santa» è sostituita con la dicitura «Comune di Sulmona per la valorizzazione della Settima Lauretana Natalizia».

     6. All’allegato 7 della L.R. 15/2004 è inserito un contributo per l’ANFASS di Lanciano di € 30.000,00 per la costruzione del centro diurno di S. Maria Imbaro.

     7. Nell’allegato 7 della L.R. 15/2004 il beneficiario «Circolo ricreativo Sant’Amico» è sostituito con il beneficiario «Comune di Archi» e la tipologia dell’intervento «costruzione sede» con la tipologia «costruzione sede circolo ricreativo Sant’Amico».

     8. L’art. 72 della L.R. 15/2004 è abrogato.

     9. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     a) UPB 10.01.004, Cap. 61631 denominato: Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante intesse culturale o sportivo L.R. 49/1999;

          - in aumento € 30.000,00

     b) UPB 03.01.002, Cap. 261531 denominato: Spese per l’istituzione del fascicolo del fabbricato

          - in diminuzione € 30.000,00.

 

     Art. 13. Modifiche della L.R. 15/2004.

     1. L’art. 170 della L.R. 15/2004 viene integrato con il seguente comma:

«4. All’art. 8 della L.R. 98/1999 il comma 4 è sostituito con il seguente: Per l’anno 2004 l’intervento finanziario per le finalità del presente articolo è fissato in € 65.000,00.»

 

     Art. 14. Modifiche agli artt. 13 e 85 della L.R. 15/2004.

     1. L’art. 13 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«1. E’ concesso un contributo di € 100.000,00 al Consorzio universitario di Sulmona, per l’anno accademico 2004/2005, per il tramite della Direzione qualità della vita.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.002 sul Cap. 12306, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Intervento a favore del Consorzio universitario di Sulmona.

3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione affari della presidenza della Giunta regionale, procede ad acquisire quote del Consorzio universitario di Sulmona per un importo massimo di € 100.000,00.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 3, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

- UPB 02.02.002, Cap. 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara

- in diminuzione € 100.000,00

- UPB 10.02.008, Cap. 12117 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Spese per acquisto di quote del Consorzio universitario di Sulmona

- in aumento € 100.00,00.»

     2. Al comma 11 dell’art. 85 della L.R. 15/2004 l’importo di € 2.000.000,00 relativo al Cap. 12113 è sostituito dall’importo di € 1.900.000,00.

     3. L’elenco dei capitoli di cui al comma 11 dell’art. 85 della L.R. 15/2004 è così integrato.

     - per l’importo di € 100.00,00 sul Cap 12117 denominato: Spese per acquisto di quote del Consorzio universitario di Sulmona - UPB 10.02.008.

 

     Art. 15. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. Al comma 2 dell’art. 176 della L.R. 15/2004 sono cancellate le parole «riguardare edifici di culto e».

     2. Al comma 3 dell’art. 221 della L.R. 15/2004 aggiungere «I comuni a seguito di urgenze documentate, possono attivare il mutuo in questione anche a tassi superiori a quelli di riferimento della Cassa DD.PP. a condizione che la differenza tra tasso di riferimento e tasso applicato sia finanziata con risorse proprie.».

     3. Al comma 4 dell’art. 221 della L.R. 15/2004 sostituire la parola «accendere» con la parola «richiedere».

 

     Art. 16. Modifica alla L.R. 15/2004. [4]

     1. All’art. 97 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

     5 bis. La liquidazione del contributo per l’anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31 marzo 2004.

     5 ter. Il comma 1, dell’art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 è sostituito con il seguente:

     1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 37/1993, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili.

 

     Art. 17. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. All’art. 96 della L.R. 15/2004 concernente la modifica della L.R. 71/1999 è inserito il seguente comma:

«4. L’art. 1 della L.R. 71/1999 è modificato come segue:

«1. La Regione Abruzzo concede contributi, determinati annualmente con legge di bilancio, ai comitati provinciali dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, e ai comitati regionali delle suddette associazioni, per gli scopi previsti dallo statuto delle stesse.

2. Il contributo annualmente assegnato alle associazioni di cui al comma precedente è ripartito, in parti uguali, per il 10% ai comitati regionali e per il 90% ai comitati provinciali.»

 

     Art. 18. Modifiche all’art. 88 della L.R. 15/2004.

     1. Il comma 4 dell’art. 88 della L.R. 15/2004 è così modificato:

«4. Dopo il comma 2 dell’art. 6 L.R. 78/1978 è aggiunto il seguente comma:

2/bis. Per gli interventi previsti dall’art. 5/bis, la Giunta regionale garantisce nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province: la restante parte viene garantita da ciascuna provincia».

 

     Art. 19. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. Il comma 1 dell’art. 101 della L.R. 15/2004 è sostituito con il seguente:

«1. All’art. 2, comma 1, della L.R. 33/1998 avente ad oggetto: Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio, al quarto interlinea sostituire "£. 60.000 pro-capite giornaliere" con: € 35,000 pro-capite giornalieri.»

 

     Art. 20. Modifiche all’art. 4 della L.R. 15/2004.

     1. All’elenco allegato 4, di cui al comma 2, dell’art. 4 della L.R. 15/2004 (Rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003) della L.R. 15/2004, cosi come modificato dall’art. 2 della L.R. 19/2004, l’espressione «Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Campionati del Mondo» è sostituita con «Comitato Organizzatore Campionati del Mondo di Pattinaggio.»

 

     Art. 21. Integrazioni alla L.R. 15/2004.

     1. Dopo l’art. 166 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 166/bis:

«Art. 166/bis. (Modifica all’art. 11 della L.R. 84/1996).

1. Al comma 4 dell’art. 11 della L.R. 84/1996 le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni».

 

     Art. 22. Modifica all’art. 65 della L.R. 15/2004.

     1. L’art. 65 della L.R. 15/2004 è così modificato e integrato:

«1. Il primo periodo dell’art. 65 della L.R. 15/2004 è così sostituito:

La Regione Abruzzo contribuisce con la somma di € 700.000,00 al ristoro dei danni subiti dai cittadini a seguito degli eventi calamitosi verificatesi in provincia di Teramo nel luglio 1999.

     2. Al secondo periodo dell’art. 65 della L.R. 15/2004 le parole «Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole «Entro il 31 dicembre 2004».

     3. Dopo il comma 1 dell’art. 65 della L.R. 15/2004 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Alla copertura finanziaria si provvede:

- quanto a € 500.000,00 mediante finalizzazione dei fondi di cui allo stanziamento del capitolo di spesa 152187 - UPB 05.02.010;

- quanto a € 200.000,00 mediante finalizzazione dei fondi di cui allo stanziamento del Cap. 152188 - UPB 05.02.010.»

 

     Art. 23. Modifiche all’art. 85 della L.R. 15/2004.

     1. All’art. 85 della L.R. 15/2004, comma 11, la terza elencazione riportante «- per l’importo di € 2.500.000,00 sul Cap. 152319 denominato: Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale L.R. 50/2001, UPB 04.02.001» è eliminata.

     2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di concessione edilizia per il recupero dei sottotetti previsti nell’art. 85, comma 9 della L.R. 15/2004, come modificato dalla L.R. 21/2004, dal giorno della pubblicazione della presente legge e fino al 10 dicembre 2004.

 

     Art. 24. Modifiche alla L.R. 15/2004.

     1. Dopo l’art. 73 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 73/bis:

«Art. 73/bis. (Consorzio ASI Chieti . Pescara).

1. La Regione finanzia il completamento dei lavori del viadotto e delle opere connesse sul tratto di strada provinciale in concessione della Lungo Fino, per un importo di € 232.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere un accordo di programma tra il consorzio ASI Chieti-Pescara, la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo per l’utilizzo della somma di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) UPB 08.02.020 Cap. 282313, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Accordo di programma completamento viadotto Lungo Fino

- in aumento € 232.000,00

b) UPB 07.02.016 Cap. 102403 denominato: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/1999 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 . Quota a carico della Regione

- in diminuzione € 232.000,00»

 

     Art. 25. Integrazione L.R. 15/2004.

     1. Dopo l’art. 32 della L.R. 15/2004 è inserito il seguente art. 32/bis:

«Art. 32/bis. (Contributo al Comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco).

1. E’ autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61600, di nuova istituzione denominato Contributo al comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) UPB 10.01.004 Cap. 61600, denominato: Contributo al comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco

- in aumento € 10.000,00

b) UPB 02.01.005 Cap. 11301 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo

- in diminuzione € 10.000,00».

 

     Art. 26. Modifiche all’art. 23 della L.R. 15/2004.

     1. L’art. 23 della L.R. 15/2004 è così modificato:

- al comma 1 dopo la parola «tramite» sono aggiunte le parole «l’erogazione di un contributo per l’anno 2004 di € 2.000.000,00 per la costituzione»

- al comma 1 le parole «la Regione, L’Ente Italia Lavoro» sono sostituite da il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo»

     - il comma 2 è così sostituito:

L’erogazione è disposta con determina del dirigente del settore attività produttive.

     - Il comma 3 è così sostituito:

All’onere derivante dal presente articolo quantificato per l’anno 2004 in € 2.000.000,00 annui si provvede con l’istituzione di un nuovo Cap. 282452, UPB 08.02.002 denominato: Intervento per la costituzione di società pubblica in Provincia di Teramo

     - Il Cap. 22446, UPB 11.02.005 è ridotto di € 2.000.000,00.

 

     Art. 27. Integrazione all’art. 12 della L.R. 15/2004.

     1. All’art. 12 della L.R. 15/2004 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. I consorzi suddetti possono utilizzare il contributo regionale entro diciotto mesi dalla effettiva erogazione del contributo.

La predetta disposizione di applica anche ai contributi erogati ai sensi della L.R. 7/2003 e successive modificazioni.»

 

     Art. 28. Programma comunitario interr. III A Transfrontaliero Adriatico.

     1. Dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è eliminato il Cap. 12423 - UPB 02.02.010 denominato: Coofinanziamento Regione Abruzzo programma comunitario interreg. III A Transfrontaliero Adriatico.

 

     Art. 29. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 che costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 sono eliminati i seguenti capitoli:

     - Cap. 102401, UPB 07.02.003 denominato: Interventi per l’abbattimento costi assicurativi a carico dei produttori agricoli per l’importo di € 500.000,00;

     - Cap. 142332, UPB 07.02.013 denominato: Fondo per la tutela e l’incremento della fauna e la disciplina della caccia per l’importo di € 1.000.000,00.

     2. All’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00, che costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, sono apportate le seguenti modifiche di importi:

     - l’importo del capitolo di spesa 152319 - UPB 04.02.001 denominato: Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale, è sostituito con l’importo di € 5.000.000,00;

     - l’importo del capitolo di spesa 142337 - UPB 02.02.006 denominato: DOCUP - Pesca marittima e acquicoltura - quota a carico regione, è sostituito con l’importo di € 450.000,00;

     - l’importo del capitolo di spesa 102421 - UPB 07.02.003 denominato: Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 62/1994 e successive modificazioni, è sostituto con l’importo di € 450.000,00 [5];

     - l’importo del capitolo di spesa 102499 - UPB 07.02.011 denominato: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare, è sostituito con l’importo di € 2.800.000,00;

     - l’importo del capitolo di spesa 102417 - UPB 07.02.016 denominato: Programmi comunitari 2000-2006. Interventi finanziati dalla Regione, è sostituito con l’importo di € 3.250.000,00;

     - l’importo del capitolo di spesa 112346 - UPB 07.02.002 denominato: Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale, è sostituito con l’importo di € 4.300.000,00.

     3. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla L.R. 16/2004, è apportata la seguente variazione:

     - lo stanziamento del capitolo di entrata 35020 - UPB 03.05.002 denominato: Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, è ridotto di € 2.500.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo, è ridotto di € 650.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 312600 - UPB 10.03.003 denominato: Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie, è ridotto di € 1.000.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11826 - UPB 02.01.003 denominato: Compenso allo stato per la gestione dell’IRAP, è ridotto di € 750.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11827 - UPB 02.01.003 denominato: Riversamento allo Stato di maggiori introiti IRAP 2001 è ridotto di € 450.000,00.

 

     Art. 30. Modifica alla L.R. 16/2004.

     1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla L.R. 16/2004 è apportata la seguente variazione:

Stato di previsione entrata

Cap. 23558 Assegnazione dello Stato per la realizzazione del progetto: Rafforzamento e riconversione specialistica ai fini della prevenzione secondaria dei problem

variazione in conto competenza e cassa  € 6.000.000,00

Stato di previsione spesa

Cap. 81542: Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni emoderivati

variazione in conto competenza e cassa  € 6.000.000,00.

 

     Art. 31. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Al bilancio di previsione per l.esercizio finanziario 2004 di cui alla L.R. 16/2004, è apportata la seguente variazione:

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 181511 - UPB 06.01.002 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 62/1983 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di € 3.000.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 312600 - UPB 16.03.003 denominato: Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie, è ridotto di € 3.000.000,00.

 

     Art. 32. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla L.R. 16/2004, è apportata la seguente variazione.

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo, è ridotto di € 783,904,00;

     - lo stanziamento del capitolo di entrata 51000 - UPB 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dalla emissione di obbligazioni, è ridotto di € 783.904,00.

 

     Art. 33. Modifiche alla L.R. 16/2004. [6]

     1. Al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

     - Cap. 71525 in aumento € 15.000,00

     - Cap. 71628 in aumento € 100.000,00

     - Cap. 11301 in diminuzione € 115.000,00

     - Capitolo di spesa 242422 in aumento euro 146.960,00;

     - Capitolo di spesa 182351 in diminuzione euro 146.960,00.

 

     Art. 34. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Lo stanziamento di € 65.000,00, previsto sul Cap. 62423 - UPB 10.02.009 del bilancio di previsione per l.esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo, è da intendersi finalizzato per € 65.000,00 al rifinanziamento dell’art. 8 della L.R. 98/1999.

 

     Art. 35. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla L.R. 16/2004, sono apportate le seguenti variazioni:

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 251581 - UPB 08.01.012 denominato: Contributi per la partecipazione e l’organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, è ridotto di € 114.060,70;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 12101 - UPB 02.02.002 denominato: Spese per nuove opere e ristrutturazioni degli immobili regionali, è ridotto di € 450.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di entrata 51000 - UPB 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dalla emissione di obbligazioni, è ridotto di € 500.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11826 - UPB 02.01.003 denominato: Compenso allo Stato per la gestione dell’IRAP, è ridotto di € 250.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 312600 . UPB 16.03.003 denominato: Oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie, è ridotto di € 100.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo LL.RR. 57/1978 e 90/1988, è ridotto di € 50.000,00;

     - è istituito il capitolo di spesa 282224 - UPB 08.02.020 denominato: Coofinanziamento regionale del programma interreg. III C - Progetto Ecosind Ecosistema Industriale, con uno stanziamento pari a € 14.060,70.

 

     Art. 36. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Dall’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è eliminato il Cap. 252433 - UPB 08.02.002 denominato: Fondo finalizzato al finanziamento delle iniziative e dei progetti promossi dalla Direzione regionale attività produttive e oneri connessi all’attuazione di programmi nazionali e comunitari.

 

     Art. 37. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in diminuzione

 

 

 

competenza

cassa

10 02 004

12301

Interventi per favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati L.R. 36/1999

-€ 100.000,00

-€ 100.000,00

14 02 001

32320

Contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di polizia L.R. 83/1997

-€ 66.000,00

-€ 66.000,00

14 01 005

121543

Contributi ai piccoli comuni per applicazione ICI agevolata a favore dei residenti, art. 220 L.R. 15/2004

-€ 350.000,00

-€ 350.000,00

 

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Variazione in aumento

 

 

 

competenza

cassa

10 02 002

92401

Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo L.R. 20/2000

+€ 516.000,00

+€ 516.000,00

 

     2. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo di € 190.000.000,00 è modificato nei seguenti termini:

     - il capitolo di spesa 12301, UPB 10.02.004 è escluso dall’elenco;

     - il capitolo di spesa 92401, UPB 10.02.002 è inserito nell’elenco con un importo pari ad € 100.000,00.

 

     Art. 38. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. Al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 di cui alla L.R. 16/2004 sono apportate le seguenti variazioni:

     - in aumento UPB 08.02.002 - Cap. 282452 - € 2.000.000,00

     - in diminuzione UPB 11.02.005 - Cap. 22446 - € 2.000.000,00.

 

     Art. 39. Modifiche alla L.R. 16/2004.

     1. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo è integrato nei seguenti termini:

Capitolo

Descrizione

F.O.

Titolo

Upb

Stanziamento 2004

152398

Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova (PE)

04

02

001

100.000,00

282313

Accordo di programma completamento viadotto Lungo Fino

08

02

020

232.000,00

 

     2. Nell’elenco delle spese in conto capitale finanziate con il mutuo lo stanziamento relativo al Cap. 102403 è ridotto nei seguenti termini:

Capitolo

Descrizione

F.O.

Titolo

Upb

Stanziamento 2004

102403

Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Quota a carico della Regione

07

02

016

-€ 332.000,00

 

     Art. 40. Modifiche alla L.R. 16/2004. [7]

     1. Al bilancio di previsione 2004 di cui alla L.R. 16/2004 sono apportate le seguenti variazioni: in aumento sul Cap. 34021 dell’entrata per € 1.500.000,00 e sul Cap. 242434 della spesa per € 1.500.000,00 in termini di competenza e cassa.

 

     Art. 41. Modifiche alla L.R. 131/1998.

     1. All’art. 3/ter, comma 2 della L.R. 131/1998, sostituire le parole «entro il 30 settembre di ciascun anno» con «entro il 31 dicembre di ciascun anno».

 

     Art. 42. Modifica all’art. 1 della L.R. 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

     1. All’art. 1 della L.R. 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: Interventi in favore della comunità montane per la finalità della Legge 23.3.1981, n. 93 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. A partire dall’esercizio finanziario 2004, le comunità montane devono presentare al competente Servizio regionale, entro e non oltre un anno dall’assegnazione dei finanziamenti, una relazione illustrativa degli investimenti posti in essere nell’anno di riferimento.

7. La relazione deve contenere anche una apposita dichiarazione a firma del responsabile dell’ente di utilizzazione del finanziamento conforme alle finalità della presente legge.

8. In caso di inadempienza relativamente a quanto stabilito nei precedenti commi 6 e 7, il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate.»

 

     Art. 43. Adozione e affidamento dei minori.

     1. Le ASL esentano dal pagamento del ticket per gli accertamenti sanitari che i richiedenti devono effettuare al fine di conseguire l’idoneità nazionale ed internazionale per l’adozione di minori o per l’affidamento familiare di minori che devono essere rilasciate dal Tribunale per i minorenni ai sensi della Legge 4.5.1983, n. 184: Disciplina dell’adozione e dell’affidamento, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. I soggetti interessati devono presentare istanza alle ASL allegando alla stessa idonea documentazione dalla quale risulti che la richiesta di prestazioni sanitarie è finalizzata ad ottenere le idoneità di cui al comma 1.

 

     Art. 44. Concorso all’ottimale gestione del personale delle amministrazioni pubbliche collocato in disponibilità.

     1. Ai fini della verifica della professionalità necessaria per la copertura dei posti destinati a selezione pubblica, l’eventuale disponibilità di personale segnalata in quanto inserita nell’elenco di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, è sottoposto ad una prova scritta integrata da un colloquio sulle materie attinenti il profilo concorso.

     2. Le disposizioni contenute al comma 1 si applicano nei confronti della Regione Abruzzo, degli enti strumentali e delle aziende regionali.

 

     Art. 45. Modifiche alla L.R. 49/1995.

     1. All’art. 1 sostituire la voce «£. (lire) 70.000.000» con «€ (euro) 36.152,00».

     2. All’art. 1 eliminare la frase «il cui costo unitario superi £. 500.000».

     3. All’art. 2, comma 1 sostituire la frase «apparecchi OPTACON, computers» con «personal computers».

     4. All’art. 2, comma 1, aggiungere il punto 1/bis)

«1/bis) soggetti con titolo di studio o qualifica professionale in attesa di collocazione al lavoro».

     5. All’art. 2, comma 3 dopo le parole «nonché all’acquisto di essi.», aggiungere «favorendo quanto più possibile la centralizzazione degli acquisti, per motivi di ordine economico, da uno o pochi rivenditori qualificati anche ai fini dell’assistenza.»

     6. All’art. 3, sostituire le parole «sette anni» con «quattro anni.»

 

     Art. 46. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 132/1997.

     1. All’ultimo comma dell’art. 9 della L.R. 132/1997 avente per oggetto: Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive, dopo le parole «sarà corrisposto un gettone di presenza» aggiungere «di € 75,00 oltre al rimborso spese, ove ne ricorrano le condizioni».

 

     Art. 47. Interpretazione autentica art. 33, comma 2/ter della L.R. 26/1993.

     1. Il comma 2/ter dell’art. 33 della L.R. 26/1993 deve essere inteso come segue:

«1. Ai dipendenti trasferiti ai consorzi da Enti diversi dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, la ricostruzione retributiva di base e di anzianità è determinata in applicazione dei CC.CC.NN.LL., vigenti e pregressi. La ricostruzione dell’anzianità di servizio è determinata applicando al periodo di attività svolta presso l’ente di provenienza i CC.CC.NN.LL., succedutesi nel tempo, applicati nell’ente di destinazione nel medesimo periodo.»

 

     Art. 48. Interpretazione autentica degli artt. 2 e 31 comma 2, lett. g) della L.R. 10/2004.

     1. L’art. 2 della L.R. 10/2004 è da interpretarsi come segue:

«Il Consiglio regionale esercita le funzioni di regolamentazione nonché di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti d’indirizzo, di promozione, di divulgazione e coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge e nell’ambito delle funzioni amministrative regionali delegate alle province.

Le province esercitano le funzioni regolamentari esclusivamente nell’ambito dei regolamenti provinciali esplicitamente previsti nella presente legge, nonché le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

Sono considerate funzioni amministrative regionali delegate alle province quelle relative agli artt. 10 (piani faunistico-venatori provinciali), 15 (oasi di protezione), 16 (zone di ripopolamento e cattura), 18 (zone per l’addestramento e l’allevamento dei cani per le gare cinofile . aree cinofile), 26, comma 3 (caccia programmata), 28, comma 20 (accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC), 44 (controllo della fauna selvatica). Le restanti funzioni amministrative sono proprie delle province».

     2. L’art. 31, comma 2 lett. g) è da interpretarsi come segue:

«L’autorizzazione delle gare cinofile e delle prove di lavoro rilasciata dall’ATC costituisce autorizzazione anche all’ammissione di selvaggina per dette attività in quanto tali immissioni sono espressamente sottratte al regime autorizzatorio della provincia ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 10/2004».

 

     Art. 49. Modifica art. 85 L.R. 15/2004: Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di dotare i comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e la razionalizzazione degli interventi edilizi, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

     4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

     6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.

     8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero, in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei comuni.

     10. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è istituito nell’ambito della UPB 03.05.002 il Cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 11.000.000,00.

     11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono destinate prioritariamente per € 600.000,00 al Cap. 242422 denominato: L.R. 57/2002 - Valorizzazione aeroporto d’Abruzzo. La restante somma sui capitoli di seguito elencati nella stessa percentuale fino a concorrenza degli importi sotto indicati:

     - per l’importo di € 900.000,00 sul capitolo di spesa 141001 denominato: Intervento straordinario alle Imprese di pesca danneggiate dalla moria di vongole dell’anno 2003 - UPB 07.01.012;

     - per l’importo di € 1.500.000,00 sul capitolo di spesa 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara - UPB 02.02.002;

     - per l’importo di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa 152319 denominato: Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale - L.R. 50/2001 - UPB 04.02.001;

     - per l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 22446 denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili - UPB 11.02.005;

     - per l’importo di € 2.500.000,00 sul capitolo di spesa 42410 denominato: Interventi per l’attuazione del Diritto allo studio - UPB 10.02.001;

     - per l’importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 51611 denominato: Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni - UPB 11.01.003;

     - per l’importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa 11517 denominato: Contributo a favore dell’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica per spese di funzionamento L.R. 25/2000 - UPB 02.01.013;

     - per l’importo di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale - UPB 01.01.005 [8].

     12. A seguito dell’eventuale mancato impiego di stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al precedente comma entro la data del 15 dicembre 2004, si procederà alla ripartizione percentuale con esclusione dei capitoli non utilizzati.»

 

     Art. 50. Modifiche alla L.R. 30/2004.

     1. L’art. 4, comma 3 della L.R. 30/2004 è così sostituito:

«3. L’iscrizione all’albo provinciale costituisce, per le Pro-loco, condizione indispensabile per l.assegnazione dei contribuiti pubblici e per la designazione dei rappresentanti previsti dall’art. 2, comma 3.»

     2. L’art. 7 comma 3 della L.R. 30/2004 è così sostituito:

«3. Al fine di consentire alla regione la ripartizione sulla base dei criteri di cui al comma 2, le province devono presentare alla Giunta regionale, entro il termine del 31 maggio, l’elenco delle Pro-loco che hanno presentato i bilanci preventivi per l’anno in corso ed i bilanci consuntivi dell’anno precedente, indicando, altresì, l’importo totale delle somme preventivate.»

     3. L’art. 13 comma 2 della L.R. 30/2004 è così sostituito:

«2. Ogni riferimento alla L.R. 47/1975, contenuto nella normativa regionale è soppresso e sostituito con il riferimento alla presente legge.»

 

     Art. 51. Integrazione art. 29 L.R. 7/2003.

     1. Dopo il comma 2 dell’art. 29 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente comma 2/bis:

«2/bis. Per una migliore e più incisiva opera di vigilanza per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le aziende sanitarie dovranno provvedere con effetto immediato all’affidamento di un incarico di dirigente nel settore vigilanza e ispezione nei luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione, le aziende sanitarie provvederanno a reperire tra il proprio personale laureato del ruolo tecnico, amministrativo e professionale in possesso di qualifiche non inferiori all’ultimo grado ex carriera direttiva, chi abbia effettivamente svolto le funzioni riconducibili all’attività di cui all’art. 21 della Legge 833/1978 e che sia ancora in possesso della relativa qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tale incarico con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente dovrà essere attribuito attraverso concorso per titoli di anzianità nelle funzioni di cui all’art. 21 della Legge 833/1978 e di cultura sulla specifica materia, integrato da colloquio.»

 

     Art. 52. Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale de L’Aquila.

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza e promozione sociale promuove la costituzione della Fondazione "S. Maria dei Raccomandati Polo Culturale de L’Aquila".

     2. Le attività di cui al comma precedente non comportano onere di spesa per il bilancio regionale 2004.

 

     Art. 53. Modifica alla L.R. 44/1992.

     1. All’allegato 1 dell’art. 227 della L.R. 44/1992, il Cap. 61431 è aumentato di € 100.000,00 (centomila).

     2. All’onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di € 100.000,00 (centomila) al Cap. 61672 - UPB 10.01.004.

 

     Art. 54. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/2000 "Fondazione Ciapi". [9]

     1. Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 1/2000 è rinominato "comma 3".

     2. All’art. 1 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. La Fondazione è funzionale allo sviluppo e alle attività dell’Associazione Ciapi Campus internazionale della formazione perché realizzi un consolidato posizionamento strategico sul mercato della formazione.»

     3. All’art. 3 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Il patrimonio della Fondazione, fatta salva la sua autonomia patrimoniale, potrà essere disponibile a sostegno dello sviluppo dell’Associazione CIAPI attraverso atti di liberalità, prestiti, prestazioni di fideiussioni o garanzie reali, dismissioni parziali a titolo oneroso del proprio patrimonio se necessario, previa analisi e valutazione dell’efficacia degli interventi da farsi da parte del Consiglio di amministrazione della fondazione.»

 

     Art. 55. Modifica della L.R. 56/1994.

     1. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 56/1994 dopo il punto c) viene aggiunto il punto d):

«d) i contributi annuali, versati dalla Regione Abruzzo, dopo l’entrata in vigore della legge, sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai consorzi industriali è determinata dall’ammontare complessivo dei contributi annuali versati.»

     2. L’ultimo comma dell’art. 6 della L.R. 56/1994 viene eliminato.

     3. L’art. 7 della L.R. 56/1994 è così sostituito:

«Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:

a) l’Assemblea generale dei rappresentanti degli enti partecipanti, di cui all’art. 1 della L.R. 56/1994;

b) il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra soggetti muniti di provate e documentate capacità manageriali;

c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato dalla Giunta regionale fra i 3 membri del C.d.A di cui al punto precedente su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione attività produttive;

d) il collegio sindacale, nominato dal Consiglio regionale, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti fra gli iscritti all’apposito registro dei revisori contabili. Il Presidente del collegio sindacale è nominato, sempre dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione attività produttive, fra i tre membri effettivi. La durata in carica degli organi di cui al presente comma è fissata a tutto l’esercizio 2005.»

     4. Al punto c) dell’art. 8 della L.R. 56/1994, dopo la parola «industriale» viene aggiunta la frase «sentito il parere della Direzione regionale attività produttive».

     5. Il punto d) del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 56/1994 viene sostituito con il seguente:

«d) nomina il Consiglio di amministrazione dei consorzi industriali.»

     6. Al punto 3 del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 56/1994 la frase «adottati dall’Assemblea generale entro il 30 settembre» viene soppressa.

     7. Il contenuto di cui alle lettere d) ed e) del punto 5) dell’ultimo comma dell’art. 9 della L.R. 56/1994 viene sostituito con il seguente:

«d) alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione nonché del collegio sindacale;

e) alla determinazione delle indennità di carica, indennità di presenza e rimborso spese per missioni, spettanti ai componenti degli organi consortili ai sensi della normativa vigente.»

     8. Nel medesimo comma viene aggiunto il punto f):

«f) all’approvazione dello Statuto Tipo dei consorzi.»

     9. Al punto b) del comma 1 dell’art. 10 della L.R. 56/1994 viene sostituita la frase «di qualche organo consortile» con la frase «dell’organo di amministrazione.»

     10. Al comma 1 dell’art. 11 della L.R. 56/1994 la frase «il Settore della promozione industriale della Giunta regionale» viene sostituita con la frase «la Direzione regionale alle attività produttive.»

     11. Il comma 2 del medesimo articolo è sostituito come segue:

«Tale consulta è composta dal componente la Giunta regionale preposto alle attività produttive e dai presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di sviluppo industriale o loro delegati.»

     12. Dopo l’art. 11 della L.R. 56/1994 viene introdotto l’art. 11/bis:

«Art. 11/bis.

Per ogni consorzio è istituita la consulta dei sindaci con sede presso la sede legale del consorzio stesso.

Tale consulta è composta dal Presidente del consiglio di amministrazione del consorzio industriale e dai sindaci dei comuni di cui all’allegato A in riferimento al consorzio stesso.

La consulta è presieduta dal Presidente del consorzio industriale che ha il potere di convocarla secondo il regolamento interno approvato dalla consulta stessa.

La consulta è organo consultivo del Consiglio di amministrazione del consorzio ed esprime pareri consultivi in materia di:

- programmi per la realizzazione di infrastrutture

- piani revisionali economici e finanziari

- bilancio di esercizio.»

     13. L’art. 12 della L.R. 56/1994 viene sostituito con il seguente:

«Art. 12.

Nelle more della costituzione dell’assemblea, della consulta dei sindaci e della consulta regionale, tutti i poteri, anche quelli propri dell’assemblea, sono delegati al Consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio Industriale.

La gestione commissariale viene prorogata fino alla nomina del Consiglio di amministrazione.»

 

     Art. 56. Modifiche alla L.R. 32/2004.

     1. Il comma 5, prima parte dell’art. 18 della L.R. 32/2004 è così modificato:

«5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito procedere all’assunzione di personale e modificare la pianta organica, riferita al numero dei dipendenti già comunque in servizio, salvo che si renda necessario provvedervi in conseguenza dell’esercizio delle nuove competenze attribuite in materia di espropri, di approvazione dei progetti di cui alle LL.RR. 56/1994 e 16/2002 o per il turn-over, i relativi provvedimenti sono comunicati alla Giunta regionale».

     2. Il comma 7 dell’art. 18 della L.R. 32/2004 è così modificato:

«7. I consorzi per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo approvano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, i progetti di cui alle LL.RR. 56/1994 e 16/2002».

 

     Art. 57. Statuti consorzi industriali.

     1. Entro e non oltre 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo statuto tipo adeguato alle presenti disposizioni ed alle altre disposizioni di diritto societario in materia di società per azioni.

     2. Nei successivi perentori termini di venti giorni i consorzi di sviluppo industriale, sentiti i soci appositamente riuniti, adeguano i propri statuti a quello tipo approvato dalla Giunta regionale; decorso detto termine si applicano comunque le norme contenute nell’art. 7 della L.R. 56/1994 recante: Testo coordinato ed integrato della legge sui consorzi per le aree ed i e nuclei di sviluppo industriale così come sostituito dal comma 3 dell’art. 55 [10].

     2 bis. Nei successivi quindici giorni il Consiglio regionale nomina i membri e i presidenti dei Consigli di amministrazione nonché i membri ed i presidenti dei collegi sindacali, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 41/1977 e di cui alla L.R. 41/2004 nei tre giorni successivi la scadenza di detto termine, qualora il Consiglio regionale non provveda, il Presidente del Consiglio regionale procede alle nomine con propri decreti [11].

     2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di prima attuazione delle modifiche introdotte con la presente legge alla L.R. 56/1994 [12].

 

     Art. 58. Spese per l’Osservatorio per i lavori pubblici.

     1. La Regione Abruzzo, per il funzionamento della sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, partecipa nella gestione delle attività con propri fondi, che integrano quelli che l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici annualmente destina a tale scopo.

     2. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 05.01.022 denominata: Spese per la sezione regionale per l’Osservatorio dei lavori pubblici, sul Cap. 151422 denominato: Spese per il funzionamento della sezione regionale dell’osservatorio dei lavori pubblici.

     3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.

     4. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla L.R. 16/2004, è apportata la seguente variazione:

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 151422 - UPB 05.01.022 denominato: Spese per la sezione regionale per l’Osservatorio dei lavori pubblici, è incrementato di € 50.000,00;

     - lo stanziamento del capitolo di spesa 11301 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo, è ridotto di € 50.000,00.

 

     Art. 59. Modifiche alla L.R. 11/1999.

     1. Il comma 4 dell’art. 66 della L.R. 11/1999, introdotto dall’art. 1 della L.R. 35/2001, sostituito dall’art. 77 della L.R. 7/2003, è così sostituito:

«4. E’ istituito un fondo unico per la viabilità nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché risorse aggiuntive proprie della Regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità e sicurezza stradale. Una quota pari al 15% del fondo di cui sopra può essere destinato dalla Giunta regionale quale contributo ai Comuni ed alle province per:

a) interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza delle strade dagli stessi enti acquisite ope legis o a seguito di provvedimenti di classificazione;

b) interventi di somma urgenza per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di eventi calamitosi secondo le procedure di cui all’art. 147 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

c) interventi, infrastrutturali e non, miranti a migliorare la sicurezza stradale ed il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale o nazionale ricomprese nel D.Lgs 29.10.1999 e nel D.P.C.M. 21.2.2000 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i tratti delle medesime arterie situate anche nell’interno dei centri abitati, anche se tali tratti sono stati oggetto di specifico provvedimento di declassificazione antecedente al D.Lgs. ed al D.P.C.M. Per il triennio 2004-2006, la quota del fondo suddetto è aumentata dal 15% al 25%».

 

          Art. 60. Anagrafe bovina.

     1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione sanità, concede un contributo di € 200.000,00 a sostegno del progetto "Anagrafe bovina" promosso, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo - UPB 12.02.005, Cap. 82399 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo per il progetto Anagrafe bovina

     - in aumento € 200.000,00

     2. All’onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante diminuzione del Cap. 102403, UPB 07.02.016: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – quota a carico della Regione

     - in diminuzione € 200.000,00.

 

     Art. 61. Modifiche alla L.R. 126/1995.

     1. Al Difensore civico spetta il 60% della indennità di carica stabilita per i consiglieri regionali dalla L.R. 30.5.1973, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nonché l’indennità di trasferta ed il rimborso spese di trasporto previsti per i consiglieri regionali per quanto disciplinato all’art. 8, commi 1 e 2.

     2. Qualora il Difensore non risieda nella sede istituzione del Consiglio regionale spetta solo il rimborso spese per la percorrenza dal comune di residenza alla sede del Consiglio ovvero per le percorrenze dal comune di residenza alle sedi periferiche del difensore stabilite dalle norme regionali, con le modalità applicate per i consiglieri regionali.

     3. L’applicazione della presente disposizione trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate alla F.O. relativa al Difensore civico del bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 62. Urgenza.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[3] Alinea così sostituita dall’art. 249 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 40.

[5] Alinea così modificato dall’art. 249 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2004, n. 41.

[7] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 24 dicembre 2004, n. 41.

[8] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.

[10] Comma così sostituito dall’art. 121 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[11] Comma aggiunto dall’art. 121 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Comma aggiunto dall’art. 121 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.