§ 3.2.31 – L.R. 7 giugno 1996, n. 36.
Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:07/06/1996
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Delimitazioni dei Comprensori di bonifica e dei perimetri di contribuenza.
Art. 3.  Costituzione dei Consorzi di Bonifica.
Art. 4.  Organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica.
Art. 5.  Gestione commissariale dei Consorzi di Bonifica e norme di avvio della gestione ordinaria.
Art. 6.  Personale dipendente.
Art. 7.  Elezioni - Formazione degli ordinari organi di amministrazione dei Consorzi.
Art. 8.  Validità delle votazioni.
Art. 9.  Compiti alle Province.
Art. 10.  Compiti delle Comunità Montane.
Art. 11.  Funzioni dei Consorzi di bonifica.
Art. 12.  Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate.
Art. 12 bis.  (Esecuzione e mantenimento delle opere minori)
Art. 13.  Contributi regionali.
Art. 14.  Soppressione dei Consorzi di bonifica.
Art. 15.  Finanziamento straordinario dei Consorzi da sopprimere.
Art. 16.  Abrogazione e sostituzione di disposizioni regionali.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Urgenza.


§ 3.2.31 – L.R. 7 giugno 1996, n. 36.

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica.

(B.U. 18 giugno 1996, n. 11).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 616/77 e dell'art. 3 della Legge n. 142/90, è finalizzata al risanamento dei Consorzi di bonifica integrale e montana disciplinati dalla L.R. 10 marzo 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, alla riduzione del numero ed alla ridefinizione delle loro funzioni.

 

     Art. 2. Delimitazioni dei Comprensori di bonifica e dei perimetri di contribuenza.

     1. Per assicurare la difesa del territorio e per conseguire la gestione coordinata delle risorse idriche, con riferimento ai provvedimenti di programmazione e pianificazione regionale, nonché all’applicazione della Legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), del D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e della Legge 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la riclassificazione e ridelimitazione dei comprensori con ambiti territoriali, ove possibile, coincidenti con quelli previsti per la gestione degli altri servizi, e ricomprendendo in essi territori di uno o più bacini idrografici [1].

     2. [Con apposito decreto del Presidente della Giunta sono successivamente delimitati, a termini e per gli effetti di cui agli articoli 3 e 10 del R.D. n. 215/33, i perimetri di contribuenza, mediante individuazione degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica] [2].

     3. L'onere conseguente all'eventuale utilizzo delle reti idrauliche di bonifica da parte degli enti gestori degli impianti fognari compete, a termine dell'articolo 27 della Legge n. 36/94, agli enti gestori stessi.

 

     Art. 3. Costituzione dei Consorzi di Bonifica.

     1. Per ogni comprensorio di nuova delimitazione, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di Bonifica che succede, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio stesso.

 

     Art. 4. Organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi di Bonifica.

     1. Entro 3 mesi dall'avvenuta delimitazione dei nuovi comprensori, il Consiglio regionale approva, su proposta del Componente la Giunta preposto al settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, e previa deliberazione della Giunta regionale, il «Piano di organizzazione funzionale e finanziaria» dei nuovi Consorzi di Bonifica. Il Componente la Giunta sente, prima di rimettere la proposta alla Giunta Regionale, i Commissari e le Consulte di ciascun nuovo Consorzio.

     2. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria deve tra l'altro prevedere:

     a) il programma di dismissione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale del Consorzio;

     b) la determinazione del personale, individuato per professionalità e qualifica, necessario ad assicurare la funzionalità di ciascun Consorzio;

     c) il quadro dei contributi posti a carico della Regione per la copertura del disavanzo finanziario, e dei debiti il cui ammortamento è posto a carico dei consorziati attraverso ruoli annuali e/o pluriennali. La quota, da versare da ciascun consorziato a titolo straordinario per il ripiano debitorio dell'ente, dovrà essere computata applicando un aumento percentuale rispetto alla misura della contribuzione ordinaria dovuta al consorzio da cui deriva la situazione debitoria;

     d) il tempo previsto per il raggiungimento del risanamento finanziario.

     3. Il Piano di organizzazione funzionale e finanziaria prevede altresì, per i territori che non sono più classificati di bonifica ed i cui consorzi preesistenti, in conseguenza vengono sciolti e non ricostituiti, o per la parte non accorpata in altro consorzio:

     a) il «piano di dismissione dei beni mobili ed immobili». I beni realizzati con totale finanziamento pubblico qualora ritenuti essenziali allo sviluppo della zona, in alternativa alla dismissione, possono essere attribuiti agli enti pubblici territoriali che operano nel territorio o agli altri Consorzi di bonifica, a condizione che gli stessi accettino di assumere a proprio carico gli oneri di gestione;

     b) la quota del debito che la Regione intende assumere a proprio carico e quella che rimane a carico dei consorziati da versare attraverso ruoli annuali o poliennali ad esaurimento fino alla estinzione dei debiti residui.

     4. Per la redazione del piano di organizzazione funzionale e finanziario dei Consorzi di Bonifica, la Giunta Regionale può conferire appositi incarichi di consulenza al cui onere si farà fronte nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 17.

 

     Art. 5. Gestione commissariale dei Consorzi di Bonifica e norme di avvio della gestione ordinaria.

     1. Contestualmente alla istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del componente preposto al Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione, nomina per ciascun consorzio, come risultante della riorganizzazione di cui al precedente art. 2, un commissario, cui è demandato il compito di portare a termine il risanamento e provvedere alla gestione dei nuovi enti, secondo le disposizioni della presente legge, ed in base al piano di cui al precedente articolo, ovvero per i casi in cui il territorio è stato sclassificato, per procedere alla liquidazione secondo i criteri previsti nel comma 3 dell'art. 4.

     2. I consorzi non possono assumere personale oltre quanto stabilito dal piano di organizzazione funzionale e finanziario approvato.

     3. Eventuali deroghe a tale divieto possono essere disposte con provvedimento dal Consiglio regionale sulla base di motivata richiesta del Consorzio.

     4. Fino all'approvazione del piano di organizzazione funzionale e finanziaria è vietata ai Consorzi procedere a qualunque assunzione, fatte salve quelle a tempo determinato, se giustificate da specifica certificazione approvata dalla Giunta regionale.

     5. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono predisposti secondo modelli di riferimento predisposti dal settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo.

     6. Al Commissario è pure demandato il compito di predisporre il «Piano di classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consortili» e lo Statuto del Consorzio, quest'ultimo sulla base di uno schema predisposto dal Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo. Sino ad intervenuta approvazione dei predetti Piano e Statuto, restano applicabili gli stessi strumenti relativi ai preesistenti Consorzi di Bonifica ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio del singolo Consorzio.

     7. Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta Regionale, sentita la 3ª Commissione consiliare, nomina una Consulta composta di 5 membri in rappresentanza dei consorziati scelti sulla base delle designazioni fatte dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del DPR 23.6.1962, n. 947 [3].

     8. Nei provvedimenti di nomina sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari [4].

     9. Gli schemi di Statuto e di bilanci dei Consorzi di bonifica (consuntivo e di previsione) devono essere riformulati in base alla nuova legge di contabilità (L.R. 3/2002) modificativa della L.R. 81/1977 [5].

 

     Art. 6. Personale dipendente.

     1. Il personale dipendente dei Consorzi di Bonifica, che in seguito all'applicazione della presente legge vengono soppressi, è trasferito ai nuovi Consorzi di Bonifica, fatta salva l'applicazione delle provvidenze previste dal Contratto Nazionale di lavoro della categoria in merito al collocamento anticipato a riposo.

     2. Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di Bonifica viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite nei Consorzi di provenienza con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione nazionale di lavoro per i Consorzi di Bonifica.

 

     Art. 7. Elezioni - Formazione degli ordinari organi di amministrazione dei Consorzi.

     1. Conseguiti gli obiettivi di risanamento dei consorzi fissati dal piano di cui al precedente articolo 4, il Commissario regionale trasmette al settore Agricoltura Foreste e Alimentazione della Giunta regionale una relazione che illustri dettagliatamente la situazione economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica.

     2. Entro sessanta giorni dalla contestuale approvazione da parte della Giunta Regionale della relazione e della successiva azione di monitoraggio complessivo dello stato dei Consorzi di Bonifica da attuare, in via generale sulle risultanze del Piano di organizzazione funzionale e finanziario di cui all'art. 4 della L.R. 36/96, secondo modalità predisposte dal Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, il Commissario indice le elezioni consortili [6].

     3. Qualora il commissario nominato non attui puntualmente il piano di risanamento, ovvero non ottemperi alle direttive impartite dal Settore, il Componente della Giunta preposto al settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del commissario, e procede alla sua sostituzione con la stessa procedura di nomina.

 

     Art. 8. Validità delle votazioni. [7]

     1. [In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio dei Delegati dei Consorzi di Bonifica sono valide qualora, il numero dei consorziati partecipanti al voto in almeno due delle tre sezioni previste dall'art. 8 della L.R. 11/83 come modificato dall'art. 3 della presente legge, sia almeno pari al [8]:

     - 10% degli aventi diritto al voto iscritti nella I sezione o della contribuenza della sezione;

     - 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella II sezione o della contribuenza della sezione;

     - 15% degli aventi diritto al voto iscritti nella III sezione o della contribuenza della sezione] [9].

     2. [Nel caso non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, in particolare col compito di indire, entro un anno, nuove elezioni] [10].

     3. Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l’amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 215/1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione del consorzio, ovvero provvede a far indire dai Commissari regionali, sentita la 3a Commissione consiliare, nuove elezioni [11].

 

     Art. 9. Compiti alle Province.

     1. Alle Province sono trasferiti, in attuazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000, i compiti di programmazione in materia di opere di bonifica integrale; ad esse è altresì attribuito il compito di delimitare, ai termini e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 10 del R.D. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale), i perimetri di contribuenza, mediante l’individuazione degli immobili che traggano un beneficio diretto e specifico dall’attività di bonifica sulla base della mappatura effettuata dai Comuni interessati inserendoli nel Piano di difesa del territorio e di bonifica, predisposto in osservanza del Piano di bacino e, in assenza, alle direttive impartite dall'Autorità di bacino, ovvero dalla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, relativamente a ciascun consorzio di bonifica compreso nel rispettivo territorio. Nel caso il comprensorio di bonifica si estenda su più province, il Piano di cui ai commi successivi, nonché la delimitazione dei perimetri di contribuenza, sono adottati dalla provincia con ambito territoriale prevalente, previa intesa tra le province interessate [12].

     2. Le Province, in osservanza alle indicazioni del Piano di Bacino, e in mancanza, alle direttive impartite dall'Autorità di Bacino ovvero dalla Giunta Regionale, settore Agricoltura Foreste Alimentazione, predispongono il «Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica» relativamente a ciascun Consorzio di Bonifica compreso nel rispettivo territorio. Detto Piano costituisce strumento programmatorio così come previsto nell'art. 15 lett. c) della L. 142/90 [13].

     3. Per la predisposizione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica, le Province tengono conto degli strumenti di programmazione regionali, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane, degli strumenti di pianificazione urbanistica, del piano di risanamento delle Acque e provvedono motivatamente sulle proposte fatte pervenire dai Consorzi di Bonifica. I Piani devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica anche ai fini di una migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi e individuano e disciplinano gli interventi demandati alla competenza dei Consorzi di Bonifica, ovvero previsti nel successivo art. 11.

     4. Il Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica ha validità triennale e può essere aggiornato ogni qualvolta la Provincia lo ritenga opportuno.

     5. La Giunta Regionale con apposita delibera individua i contenuti e gli atti che formano il Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica.

     6. Il Piano è adottato dal Consiglio Provinciale ed è depositato per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione.

     7. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, negli albi dei Comuni interessati e con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura della Provincia.

     8. Entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Provincia.

     9. Il Consiglio Provinciale entro i quarantacinque giorni successivi esamina le osservazioni, ed eventualmente rielabora il Piano e lo trasmette alla Giunta Regionale.

     10. Il Piano è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     11. Le opere comprese nel Piano sono dichiarate urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.

     12. I finanziamenti erogati dalla Regione ai Consorzi di Bonifica per la realizzazione di opere possono essere utilizzate esclusivamente per interventi previsti nel Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica.

     13. La Provincia controlla la rispondenza degli interventi dei Consorzi di Bonifica al Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica, e comunica alla Giunta Regionale settore Agricoltura Foreste ed Alimentazione lo stato di attuazione del Piano.

     14. Fino all'approvazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale, sentita la Provincia competente.

     15. La Giunta regionale nell'ambito dello stanziamento previsto dal successivo art. 17, determina ed eroga un contributo alle Province per la redazione del Piano previsto dal presente articolo.

 

     Art. 10. Compiti delle Comunità Montane.

     1. Nei territori montani non classificati di bonifica ai sensi del precedente art. 2, in attuazione dell'art. 7 della L. 97/94, le Comunità Montane individuano, nell'ambito del piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della L. 142/90, gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche.

 

     Art. 11. Funzioni dei Consorzi di bonifica.

     1. Fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla Legge n. 183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della Legge n. 142/90, in attuazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni relative a:

     a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;

     b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;

     c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità Montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri Enti decidano di affidarli ad essi in concessione;

     d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;

     e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;

     f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata [14];

     g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

     1 bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell’Ente competente che mantiene la titolarità dell’intervento e dei risultati e l’obbligo di vigilanza e controllo sull’intervento:

a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;

b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

c) interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;

d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;

e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;

f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;

g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;

h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari;

h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;

h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi [15].

     1 ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:

a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006 [16].

     1 quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del d.lgs. 152/2006;

b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;

c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;

d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi [17].

     1 quinquies. In materia di protezione civile:

a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;

b) previa convenzione stipulala con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondili e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche [18].

     1 sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell’articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari [19].

     1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale [20].

     1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento [21].

     2. [Nella ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente i Consorzi assicurano una gestione fondata su criteri di economicità, sulla rispondenza ai quali il Presidente ed il direttore assumono responsabilità diretta e solidale con apposita certificazione] [22].

 

     Art. 12. Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate.

     1. I proprietari degli immobili, agricoli ed extra agricoli inclusi nel perimetro di contribuenza di cui al precedente articolo 2 concorrono alle spese di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi di Bonifica.

     2. La ripartizione delle spese è attuata sulla base dei dati dei bilanci preventivi mediante annuali «Piano di riparto», in applicazione dei «Piani di classifica degli immobili» inclusi nel perimetro di contribuenza.

     3. La contribuzione dei consorziati è articolata in base ai servizi di cui i fondi beneficiano, pertanto sono definite annualmente tariffe diverse e finalizzate a concorrere:

     I) al funzionamento degli Organi ed Uffici del Consorzio di Bonifica.

     II) alla gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica.

     III) alla gestione dell'irrigazione.

     IV) alla gestione di servizi speciali.

     4. Nei ruoli di contribuenza è indicato il coacervo delle diverse contribuzioni, da indicare, però, mediante apposito allegato alla cartella esattoriale.

 

     Art. 12 bis. (Esecuzione e mantenimento delle opere minori) [23]

     1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

     2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

     3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

     4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.

     5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

     6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

     7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.

 

     Art. 13. Contributi regionali.

     1. Considerate le finalità anche di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di Bonifica e della opportunità di contenere, entro limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, la Giunta regionale, annualmente, secondo le effettive disponibilità di bilancio e la programmazione di cui al precedente art. 9 ripartisce tra i consorzi contributi per l'irrigazione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di pubblico interesse, osservando i seguenti criteri:

     a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori [24];

     b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica [25];

     c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell’irrigazione [26];

     d) 10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo [27].

     2. La ripartizione è effettuata sulla base dei conti consuntivi del precedente esercizio finanziario ed è comunicato ai Consorzi di bonifica entro il 30 settembre di ogni anno.

     3. A completamento del trasferimento di competenze dall'ARSSA al Consorzio di Bonifica Ovest, relativo alla gestione e manutenzione delle opere stradali ed idrauliche del Fucino, l'ARSSA, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzata a cedere gratuitamente mezzi e strutture logistiche ed operative, realizzate o acquistate dall'ex Ente Fucino per l'espletamento dei compiti connessi con la bonifica fucenze, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.A. Per le spese di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento dell’alveo del Fucino, la Regione concede al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri-Garigliano un contributo annuo pari ad € 250.000,00. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi di cui al presente comma, unitamente agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 07.02.005 sul Cap. 102396 denominato: Finanziamento ai consorzi di bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70 [28].

 

     Art. 14. Soppressione dei Consorzi di bonifica.

     1. Con l'istituzione dei nuovi Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 3, sono soppressi, con le procedure previste dalla presente legge, tutti i Consorzi di bonifica integrale e montane attualmente esistenti e precisamente:

 

     a) Provincia de L'Aquila

     1) Alto e Medio Aterno

     2) Fucino

     3) Tirino, Piana di Navelli, Campo Imperatore

     4) Canale Corfinio

     5) Valle Subequana

 

     b) Provincia di Chieti

     6) Alento-Destra Pescara

     7) Val di Foro

     8) Frentana

     9) Sangro Aventino

     10) Sinistra Trigno, Sinello e Osento

 

     c) Provincia di Pescara

     11) Vestina

     12) Orta-Lavino

 

     d) Provincia di Teramo

     13) Laga

     14) Vomano

     15) Salinello - Vibrata e Tronto.

 

     2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione scioglie gli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria dei Consorzi esistenti, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti e nomina, per ciascuno dei Consorzi di Bonifica, un commissario che ne cura sino alla nomina dei commissari dei Consorzi di bonifica di cui al primo comma dell'art. 5, la gestione provvisoria.

     3. Il commissario, entro tre mesi dal conferimento della nomina, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio di Bonifica, sulla base di un questionario appositamente preparato dal Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione.

     4. In particolare il commissario:

     a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di Bonifica;

     b) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;

     c) provvede alla ricognizione del personale dipendente di ruolo e non di ruolo, formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo-funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

     5. Nei provvedimenti di nomina, sono determinati i compensi e le indennità spettanti ai Commissari.

 

     Art. 15. Finanziamento straordinario dei Consorzi da sopprimere.

     1. Al fine di assicurare il proseguimento, per l'anno 1996, dell'attività dei Consorzi di Bonifica, la Regione assume a proprio carico le rate dei mutui contratti dai Consorzi così come risultanti dall'ultimo consuntivo approvato nella misura massima del 95% del loro importo, corrispondendo direttamente la somma agli enti mutuanti.

     2. L'esatto ammontare delle rate di cui al comma precedente è comunicato entro dieci giorni dalla nomina dei commissari di cui al precedente articolo 13 della Giunta regionale - Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, cui compete disporre il pagamento in favore degli enti mutuanti.

 

     Art. 16. Abrogazione e sostituzione di disposizioni regionali.

     1. Gli articoli 3, 16, 19, 22, 23, 25 e 27 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 sono abrogati.

     2. Al quinto comma dell'art. 1 della L.R. n. 11/83, ultimo rigo, l'espressione: «dal comitato regionale per la bonifica previsto dall'art. 22 della presente legge» è così sostituito: «dal Servizio Bonifica, Economia Montana e Foreste del settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione, fino alla completa attuazione della L. n. 183/89».

     3. Il secondo comma dell'art. 20 della L.R. n. 11/83 è abrogato.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 12.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

     - Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

     - in diminuzione L. 12.000.000.000;

     - Cap. 102396 (di nuova istituzione ed iscrizione - Settore 10, Titolo II, Categ. 3), denominato «Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti. L.R.....»

     - in aumento L. 12.000.000.000

     2. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

     3. Per gli esercizi 1997/98 i necessari stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali con le rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R.C. 81/77.

 

     Art. 18. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall’art. 96 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[2] Comma abrogato dall’art. 96 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[5] Comma aggiunto dall’art. 196 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39. Per "presente legge" si intenda la stessa L.R. 39/2001.

[9] Comma abrogato dall’art. 195/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[10] Comma abrogato dall’art. 195/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall’art. 195/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[12] Comma così sostituito dall’art. 96 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[13] Comma così modificato dall’art. 96 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19 e così sosituito dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

[20] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[21] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[22] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

[23] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

[24] Lettera così sostituita dall’art. 196 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[25] Lettera modificata dall'art. 7 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39 e così sostituita dall’art. 196 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[26] Lettera così sostituita dall’art. 196 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[27] Lettera modificata dall'art. 7 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39 e così sostituita dall’art. 196 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[28] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39, già modificato dall’art. 27 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.