§ 3.2.5 - L.R. 10 marzo 1983, n. 11.
Normativa in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:10/03/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Finalità e funzioni dei Consorzi di Bonifica).
Art. 2.  (Affidamento di lavoro a consorziati).
Art. 3.  (Comprensorio di bonifica).
Art. 4.  (Riordino dei Consorzi di bonifica).
Art. 5.  (Organi consorziali).
Art. 6.  (Assemblea).
Art. 7.  (Consiglio dei delegati).
Art. 8.  (Sistema elettivo del Consiglio dei delegati).
Art. 9.  (Ricorsi).
Art. 10.  (Durata del Consiglio dei Delegati).
Art. 11.  (Nomina del Presidente della Deputazione Amministrativa).
Art. 12.  (Funzioni del Presidente).
Art. 13.  (Collegio dei Revisori dei conti).
Art. 14.  (Vigilanza e controllo).
Art. 15.  (Amministrazione commissariale).
Art. 16.  (Piano generale di bonifica).
Art. 17.  (Assistenza ai Consorziati).
Art. 18.  (Viabilità ed infrastrutture rurali).
Art. 19.  (Spesa per le opere di bonifica).
Art. 20.  (Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati).
Art. 21.  (Compiti del II Dipartimento - Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione).
Art. 22.  (Comitato Regionale per la bonifica).
Art. 23.  (Stipulazione contratti).
Art. 24.  (Rinvio).
Art. 25.  (Costituzione del Consorzio di Bonifica del Fucino).    E' costituito il Consorzio di Bonifica del Fucino sul territorio delimitato con D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1246, ricadente in provincia [...]
Art. 26.  (Norme transitorie e finali).
Art. 27.  (Concessione fidejussione).


§ 3.2.5 - L.R. 10 marzo 1983, n. 11. [1]

Normativa in materia di bonifica.

(B.U. n. 13 del 13 aprile 1983).

 

Art. 1. (Finalità e funzioni dei Consorzi di Bonifica).

     Gli interventi nel settore delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente.

     Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociali delle Comunità Montane, dei progetti regionali di assetto del territorio e dei programmi e piani zonali agricoli.

     I Consorzi di Bonifica sono organismi di partecipazione dei consorziati alla gestione consorziale e svolgono le funzioni di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive integrazioni, nel quadro della programmazione economica e dei piani territoriali, ai fini dello sviluppo della produzione agricola, del reddito agricolo, della difesa del suolo, della regolazione e dell'utilizzazione delle acque.

     I Consorzi di Bonifica sono organismi tecnici ed operativi delle Comunità Montane e degli altri enti territoriali.

     Lo studio, la predisposizione degli interventi di bonifica, la verifica della compatibilità dei programmi e dei progetti di bonifica con i programmi della Regione, delle Comunità Montane e degli altri Enti territoriali, vengono eseguiti dal Comitato Regionale per la bonifica previsto all'art. 22 della presente legge.

 

     Art. 2. (Affidamento di lavoro a consorziati).

     I Consorzi di Bonifica, compatibilmente con esigenze tecniche, economiche e giuridiche, affidano i lavori di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere di loro competenza a consorziati che ne facciano richiesta e che coltivano direttamente terreni di dimensione non sufficiente per il conseguimento di redditi individuali comparabili a quelli degli addetti ad altri settori economici.

 

     Art. 3. (Comprensorio di bonifica).

     Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentiti i Comuni, le Comunità Montane, le Province, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, le Organizzazioni Sindacali e professionali agricole ed i Consorzi di Bonifica interessati, provvede al riordino dei Consorzi di Bonifica in funzione dei sistemi idrici della Regione sulla base di accertate esigenze.

     Nella classificazione e nella delimitazione dei comprensori anzidetti deve essere di norma salvaguardata l'esigenza della infrazionabilità dei territori di bacini idrografici [2].

 

     Art. 4. (Riordino dei Consorzi di bonifica).

     Qualora il riordino previsto dal precedente art. 3 comporti la soppressione di Consorzi di Bonifica, il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato in base ai contratti Collettivi Nazionali di lavoro e comunque non oltre il 16 ottobre 1982, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi Consorzi sono trasferiti ai nuovi Consorzi di Bonifica dai quali sono assorbita.

     Al personale inquadrato nei nuovi Consorzi di Bonifica, sulla base di organici approvati come per legge, viene attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

     L'inquadramento è effettuato sulla base della parificazione delle qualifiche già attribuite in conformità ai regolamenti organici dei Consorzi di Bonifica, con riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio prestato a norma della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dei Consorzi di Bonifica.

     Il personale eccedente sarà assegnato ad altri Consorzi di Bonifica, alle Comunità Montane o ad altri Enti Locali, operanti nella Regione, mediante provvedimenti proposti dai nuovi Consorzi ed adottati dalla stessa Regione.

     Ove ciò non sia possibile, oppure nel caso in cui il personale interessato non accetti la nuova destinazione, si applicano le norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relative, a seconda dei casi, alla soppressione dei posti di ruolo, oppure alla risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa non attribuibile alla volontà dei lavoratori.

     Al personale di cui al quarto comma del presente articolo è, attribuito il trattamento giuridico-economico previsto per il personale dell'Ente di destinazione. L'eventuale eccedenza di trattamento economico viene conservata come assegno personale riassorbibile.

 

     Art. 5. (Organi consorziali).

     Gli Organi dei Consorzi di Bonifica sono:

     1) l'Assemblea;

     2) il Consiglio dei Delegati;

     3) la Deputazione Amministrativa;

     4) il Presidente;

     5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 6. (Assemblea).

     Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

     Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

     Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.

     Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e, sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o

dall'Amministratore.

     In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 7. (Consiglio dei delegati).

     Il Consiglio dei Delegati è composto da dodici membri, di cui 2/3 membri elettivi e 1/3 membri di diritto. I quattro membri di diritto, di cui uno in rappresentanza della minoranza, sono nominati dal Consiglio Regionale tra cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile [3].

     Risultano eletti i tre candidati designati dalla maggioranza e il candidato designato dalla minoranza, che abbiano riportato il maggior numero di voti [4].

     A tal fine, i gruppi della maggioranza e quelli delle minoranze, presentano al Presidente del Consiglio Regionale le proprie designazioni.

     (Omissis) [5].

     Qualora le candidature siano inferiori al numero dei membri da eleggere, il Consiglio regionale sceglie tra i nominativi designati dai Gruppi di maggioranza o di minoranza e, nel caso in cui manchino o siano comunque insufficienti le candidature espresse dai Gruppi, tra i cittadini aventi i requisiti di cui al comma 2° [6].

     Il Consorzio è tenuto a comunicare alla Regione la data delle elezioni consortili, almeno 90 giorni prima.

     Le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono designare ciascuna un loro rappresentante, che partecipa con voto consultivo.

     Entro trenta giorni dalle avvenute elezioni il Presidente della Giunta Regionale nomina i membri di diritto previa deliberazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 8. (Sistema elettivo del Consiglio dei delegati).

     I Consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio dei delegati mediante voto procapite e segreto. A tal fine, i membri dell'assemblea sono suddivisi in tre sezioni in base al carico contributivo dei consorziati.

     Sono inclusi nella prima sezione coloro che, pur pagando contributi consorziali, appartengono a categorie extragricole, nonché i consorziati con interessi marginali in agricoltura.

     Sono inclusi nella seconda sezione i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo: il minimo è rappresentato dal contributo massimo della prima sezione e il massimo dal contributo minimo della terza sezione.

     Sono inclusi nella terza sezione i consorziati con carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione.

     Sono considerati interessi marginali in agricoltura quelli facenti capo a consorziati con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione.

     All'individuazione dei contributi per suddividere l'assemblea in sezioni, provvede il consiglio dei delegati in base ad apposita indagine in cui siano, tra l'altro, valutate le giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi delle aziende prescelte per l'indagine stessa. La relativa deliberazione è soggetta ad approvazione a norma dell'articolo 15 della presente legge, con facoltà, per l'organo di controllo, di modificarne il testo.

     La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro delegati e la terza da tre delegati, eletti su liste di candidati sezionali presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto nella sezione; le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale ovvero da funzionario incaricato del Consorzio di Bonifica [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.

     L'elezione del Consiglio dei Delegati ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.

     Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto a voto della sezione.

     (Omissis) [10].

     Il numero dei candidati di ogni lista sezionale non può superare il numero dei Consiglieri elettivi spettanti alla relativa sezione a norma del presente articolo.

     Ad ogni lista viene attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti.

     Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

     In mancanza di lista o di voti per una sezione, il numero dei delegati ad essa spettante è attribuito alle altre sezioni, in proporzione del rispettivo numero dei consiglieri.

     A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

 

     Art. 9. (Ricorsi).

     I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta Regionale entro 3 giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

     La Giunta Regionale, su parere della Commissione Consiliare Permanente per l'Agricoltura, decide sui ricorsi.

 

     Art. 10. (Durata del Consiglio dei Delegati).

     Il Consiglio dei delegati resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

     I delegati eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati, non eletti nella medesima lista.

     Alla sostituzione dei membri di diritto si provvede a norma dell'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 11. (Nomina del Presidente della Deputazione Amministrativa). [11]

     1. La Deputazione Amministrativa è costituita da cinque membri.

     2. Il Consiglio dei Delegati, convocato dal Presidente uscente entro trenta giorni dalla data delle elezioni nomina il Presidente, il Vicepresidente e gli altri tre membri.

 

     Art. 12. (Funzioni del Presidente).

     Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni a norma dello Statuto dell'Ente.

     Le cariche di Presidente, Vice Presidente, e membro della Deputazione hanno la durata di cinque anni.

     Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può anche essere da lui delegato ad esercitare incarichi specifici [12].

     (Omissis) [13].

 

     Art. 13. (Collegio dei Revisori dei conti).

     1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

     2. Il Consiglio Regionale designa un membro effettivo, cui dovrà essere riservata la funzione di Presidente del Collegio, e uno supplente; tutti gli altri sono eletti dal Consiglio dei delegati, anche tra non consorziati.

     3. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono confermabili.

     4. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo da determinarsi da parte del consiglio dei delegati all’atto della loro elezione e comunque nel limite massimo di € 4.200,00 [14].

     5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti il compenso di cui al precedente comma 4 è maggiorato del 50% [15].

 

     Art. 14. (Vigilanza e controllo).

     Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette a particolari approvazioni, diventano esecutive dopo venti giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo consorziale e l'invio alla Giunta Regionale, 2° Dipartimento Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

     Entro venti giorni dal ricevimento la Giunta Regionale, con provvedimento motivato, annulla le deliberazioni ritenute illegittime.

     Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura, le deliberazioni concernenti:

     1) lo Statuto;

     2) i regolamenti di amministrazione;

     3) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali, nonché le assunzioni, il trattamento economico e lo stato giuridico organico del personale;

     4) i criteri di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza consorziale e il riparto della contribuenza stessa;

     5) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

     6) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     7) la partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni;

     8) le liti attive e passive;

     9) l'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;

     10) il finanziamento provvisorio dei lavori di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;

     11) l'alienazione di immobili e di titoli del debito pubblico, di partecipazione ad enti, società ed associazioni, nonché la costituzione di servitù passive e di enfiteusi;

     12) la locazione di immobili oltre i dodici anni;

     13) i servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria.

     Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate alla Giunta Regionale, 2° Dipartimento Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, subito dopo la scadenza della pubblicazione.

     Il Settore Agricoltura trasmette al Consiglio regionale tali deliberazioni, assieme ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data del loro arrivo, per la richiesta del parere della Commissione Consiliare Agricoltura, che dovrà emanarlo entro trenta giorni dalla data di acquisizione di tale richiesta presso i propri Uffici [16].

     La Giunta regionale, ottenuto tale parere o decorso il termine senza che la Commissione Consiliare abbia provveduto, adotta le decisioni di propria competenza entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta regionale non abbia deciso entro tale termine [17].

     (Omissis) [18].

     I termini previsti dai commi quinto e sesto del presente articolo sono interrotti dall'eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dagli Uffici del Settore o dalla Commissione [19].

     In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili dall'organo che le adotta.

     La gestione consorziale ha luogo sulla base dello schema-tipo di bilancio predisposto dalla Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura.

     Tutti i termini inerenti all'esercitazione della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di inattività dei relativi organi regionali in occasione dello svolgimento delle elezioni, ed iniziano a decorrere dalla data dell'effettivo insediamento dei nuovi organi [20].

 

     Art. 15. (Amministrazione commissariale).

     Qualora nella gestione dei Consorzi di Bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta Regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi e contestualmente provvede alla nomina del Commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

 

     Art. 16. (Piano generale di bonifica).

     I Consorzi di Bonifica, ciascuno nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, provvedono alla predisposizione del piano di bonifica e di difesa del territorio ed ai suoi aggiornamenti, nel rispetto della programmazione regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale, degli strumenti urbanistici vigenti e facenti parte integrante dei piani di sviluppo economico sociale delle Comunità Montane.

     I piani generali di bonifica devono avere particolare riguardo alle esigenze di sistemazione idraulica, anche ai fini della migliore utilizzazione delle acque dei bacini imbriferi.

     La predisposizione e la modifica dei piani generali di bonifica dovranno essere effettuati d'intesa ed in collaborazione con il Comitato Regionale per, la bonifica di cui all'art,, 22 della presente legge.

     Il piano generale di bonifica e di difesa del territorio deve disporre:

     a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le migliori utilizzazioni produttive o, in osservanza di quanto previsto al riguardo, dai piani di sviluppo socio-economico;

     b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e lo sviluppo della produttività agricola, stabilendo le priorità e i tempi di esecuzione, specie in relazione alle necessità degli eventuali piani zonali di sviluppo agricolo e comunque in conformità degli obiettivi indicati all'art. 1 della presente legge;

     c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali per l'imposizione dei vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio, nonché l'indicazione degli stessi ai fini dell'inserimento nei piani urbanistici delle Comunità Montane.

     Il piano generale di bonifica, adottato dagli organi deliberanti del Consorzio di Bonifica, deve essere depositato presso la Giunta Regionale e presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo, per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati, nonché con pubblico manifesto da affiggere negli stessi Comuni a cura dei Consorzi.

     Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica.

     Il competente organo deliberante del Consorzio di Bonifica, entro i successivi 45 giorni, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame, alla Giunta Regionale.

     Alla scadenza del termine fissato dal precedente comma, il piano, su proposta della Giunta Regionale, è approvato dal Consiglio Regionale che può adottare prescrizioni nei confronti dell'Ente interessato.

     In caso di inerzia del Consorzio di Bonifica, la Giunta Regionale può fissare un termine entro il quale devono completarsi le predisposizioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

     Decorso inutilmente il termine medesimo il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, nomina un Commissario ad acta per i necessari adempimenti.

L'esecuzione delle opere di bonifica di esclusivo interesse pubblico, previste nei piani generali approvati, è a totale carico della Regione.

     L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

     Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.

     Fino all'approvazione del piano generale di bonifica, la presentazione di progetti esecutivi di singole opere deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 17. (Assistenza ai Consorziati).

     Al fine di migliorare il reddito e le condizioni sociali degli addetti all'agricoltura e frenare lo spopolamento dei terreni collinari e montani, il Consorzio di Bonifica fornisce ai propri soci l'assistenza da questi richiesta, nell'ambito dei poteri statutari.

 

     Art. 18. (Viabilità ed infrastrutture rurali).

     (Omissis)) [21].

 

     Art. 19. (Spesa per le opere di bonifica).

     La spesa per lo studio, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è a carico della Regione o di altri Enti obbligati.

     La Regione, dopo averne accertato l'utile funzionamento, trasferisce le opere eseguite in concessione dal Consorzio di Bonifica allo stesso Consorzio, con l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ed esercizio.

     Tutte le infrastrutture assunte in manutenzione dai Consorzi di Bonifica, ove non si configuri la loro prevalente funzione agricola, non costituiranno riferimento per gli aiuti previsti dalla L.R. 10.3.83, n. 11 [22].

     Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione delle attrezzature meccaniche.

     Il contributo è erogato, in forma di anticipazione, per il 50% all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

     La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo o, ove consentito, al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

     Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge.

     La Giunta Regionale, con le modalità di cui alla L.R. 30 maggio 1974, n. 17, provvede, altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica.

 

     Art. 20. (Contributi e mutui sulla spesa a carico dei privati).

     Le spese per le opere non coperte da contributi regionali, e quelle per il funzionamento dei Consorzi di Bonifica, sono a carico dei privati, in ragione di beneficio.

     La Regione, qualora per motivi di politica economica regionale, oppure allo scopo di contenere gli oneri privati di bonifica entro i limiti della capacità economica dei contribuenti, non approvi le delibere consorziali di ripartizione delle spese a carico dei consorziati, eroga contributi integrativi per un importo complessivo a carico della Regione non superiore a 500 milioni.

 

     Art. 21. (Compiti del II Dipartimento - Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione).

     Sono attribuiti al II Dipartimento, Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, le seguenti funzioni, nel rispetto delle direttive degli Organi della Regione e sentendo, ove necessario, il Comitato di cui al successivo articolo 22:

     - indirizzo e coordinamento dei Consorzi di Bonifica;

     - rispetto dei programmi e delle priorità approvate dal Consiglio Regionale;

     - istruttoria di pratiche riguardanti la bonifica e che siano di competenza degli organi della Regione.

 

     Art. 22. (Comitato Regionale per la bonifica).

     Presso l'Ufficio della Giunta Regionale, Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, è istituito il Comitato Regionale per la Bonifica.

     Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della stessa Giunta, ed è composto:

     a) dal componente della Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, o un suo delegato, Presidente;

     b) da tre rappresentanti dei Consorzi di Bonifica della Regione designati dall'Assemblea dei consorzi stessi;

     c) da due tecnici dipendenti regionali, esperti in materia di bonifica, di ecologia e di amministrazione designati dalla Giunta Regionale;

     d) da un rappresentante dell'ERSA designato dallo stesso;

     e) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali dei produttori agricoli, più rappresentativi nella Regione, con il massimo di tre;

     f) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali di lavoratori agricoli più rappresentative nella Regione, con il massimo di tre.

     Il Comitato esprime parere:

     - sulla delimitazione e sulla classificazione dei comprensori di bonifica;

     - sul piano generale di bonifica;

     - sui progetti di opere di bonifica e di sistemazione idraulico- forestale di importo superiore a L. 200 milioni;

     - su ogni altro problema concernente la bonifica in ordine al quale il Componente della Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione reputa opportuno sentire il Comitato. Il parere del Comitato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e, in mancanza, il parere stesso si intende tacitamente concesso ad ogni effetto.

     Sulle pratiche di incompetenza del Comitato, il Presidente può chiedere la consulenza di esperti, di regola qualificati a livello accademico, o che abbiano fatto parte di Consigli Tecnici dello Stato o della Regione; tali esperti possono essere invitati alle sedute dello stesso Comitato, in veste consultiva.

 

     Art. 23. (Stipulazione contratti).

     Ove non sia impedito da specifiche norme di legge, la Giunta Regionale può autorizzare i Consorzi di Bonifica a stipulare in forma privata i contratti d'appalto relativi all'esecuzione, manutenzione, ed esercizio delle opere di bonifica e di quelle comunque affidate agli stessi Consorzi di Bonifica.

 

     Art. 24. (Rinvio).

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 25. (Costituzione del Consorzio di Bonifica del Fucino).    E' costituito il Consorzio di Bonifica del Fucino sul territorio delimitato con D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1246, ricadente in provincia dell'Aquila, classificato comprensorio di bonifica di prima categoria, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, con legge 8 gennaio 1952, n. 991 e con legge 9 agosto 1954, n. 639.

     L'Ente ha sede in Avezzano (Aquila) e svolge le funzioni di cui alla presente legge, nel territorio innanzi indicato, a partire dalla sua entrata in vigore.

     In deroga a quanto previsto dal 3° comma del precedente art. 20 [23], la Regione concede contributi straordinari sulla spesa di manutenzione e di esercizio delle opere di prosciugamento del territorio suddetto e concorre nelle spese per il funzionamento dell'Ente con un contributo speciale annuo.

     La Giunta Regionale, nomina la Deputazione provvisoria del nuovo Consorzio, con il compito di amministrarlo sino all'insediamento degli organi amministrativi ordinari, di deliberarne lo statuto e il regolamento organico entro il 30 giugno 1983 e di indire le elezioni per la formazione dell'amministrazione ordinaria entro 6 mesi dalla data di ricezione del provvedimento relativo all'approvazione dello statuto.

     La Deputazione provvisoria è costituita da sei membri da scegliersi fra consorziati e dai Presidenti, o loro delegati, delle Comunità Montane operanti nel territorio [24].

     La Deputazione provvisoria nomina, nel suo seno, il Presidente del Consorzio.

     La dotazione di tutto il personale e le strutture per il suo funzionamento sono fornite, in sede di costituzione del Consorzio, dall'ERSA che vi provvede attingendo dal proprio organico e dai propri beni.

 

     Art. 26. (Norme transitorie e finali).

     I Consorzi di Bonifica sono obbligati ad indire le elezioni per il rinnovo dei loro Organi, qualunque ne sia la data di insediamento, entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     A tal fine i Consorzi di Bonifica interessati, con apposita deliberazione, individuano la misura dei contributi da assumere per la delimitazione delle sezioni e stabiliscono il numero del Consiglio dei Delegati, il numero e la sede dei seggi elettorali, nonché ogni altra eventuale norma riguardante lo svolgimento delle elezioni consorziali.

     Gli Organi consorziali scaduti e quelli che scadranno nel corso del periodo occorrente per svolgere le elezioni, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.

     Il parametro relativo alla contribuenza è sostituito da quello relativo alla superficie dei Consorzi che non hanno ancora istituito la contribuenza.

     Entro sei mesi dalla data di insediamento dell'Amministrazione eletta a norma del I comma del presente articolo, i Consorzi devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge.

     La Legge Regionale del 30 giugno 1976, n. 32 è abrogata.

 

     Art. 27. (Concessione fidejussione).

     Per consentire ai Consorzi di Bonifica di superare l'attuale stato di crisi e di far fronte alle passività di bilancio risultanti a tutto il 1981, la Regione concede loro fidejussione per contrarre mutui agevolati quinquennali, con decorrenza 1 gennaio 1983 e dell'entità complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartirsi con delibera della Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, tra i predetti Consorzi in proporzione all'entità delle proprie passività, sulla base anche di rendiconti relativi alle suddette passività.

     Alla concessione formale della fidejussione si provvede con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[2] Comma così modificato con art. unico L.R. 16 gennaio 1991, n. 1.

[3] Gli originari commi primo, secondo e quarto sono sostituiti dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[4] Gli originari commi primo, secondo e quarto sono sostituiti dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[5] Gli originari commi primo, secondo e quarto sono sostituiti dagli attuali commi primo e secondo per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[6] Comma inserito con art. unico L.R. 2 giugno 1993, n. 19.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[9] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[12] Gli originari commi terzo e quarto sono sostituiti dall'attuale comma terzo per effetto dell'art. 5 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[13] Gli originari commi terzo e quarto sono sostituiti dall'attuale comma terzo per effetto dell'art. 5 della L.R. 24 agosto 2001, n. 39.

[14] Comma inserito dall’art. 194/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[15] Comma inserito dall’art. 194/bis della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[16] Comma così modificato con L.R. 27 giugno 1986 n. 21.

[17] Comma così modificato con L.R. 27 giugno 1986 n. 21.

[18] Comma abrogato dalla L.R. n. 21/1986.

[19] Comma aggiunto dalla L.R. n. 21/1986.

[20] Comma abrogato dalla L.R. n. 21/1986.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1994, n. 21.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1994, n. 21.

[23] Nel presente comma si fa erroneamente riferimento al 3° comma dell'art. 20 anzichè al 3° comma dell'art. 19.

[24] Comma così modificato dalla L.R. 7 maggio 1985, n. 30.