§ 2.2.47 - Legge 9 agosto 1954, n. 639.
Modificazione alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:09/08/1954
Numero:639


Sommario
Art. 1.      E' istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione [...]
Art. 2.      L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3.      Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente art. 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale [...]
Art. 4.      A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del [...]
Art. 5.      Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la [...]
Art. 6.      Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, [...]


§ 2.2.47 - Legge 9 agosto 1954, n. 639. [1]

Modificazione alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino.

(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).

 

     Art. 1.

     E' istituito, con sede in Avezzano, l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, con lo scopo di promuovere od effettuare direttamente, in detto territorio, la trasformazione fondiario-agraria, di favorire lo sviluppo dell'industria e del turismo, di perseguire l'alleggerimento della pressione demografica, mediante trasferimento di lavoratori manuali della terra nel territorio dell'Ente Maremma e loro insediamento su terreni da acquisire e, in generale, di compiere quanto occorra per facilitare la trasformazione e la valorizzazione del territorio stesso.

 

          Art. 2.

     L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     Sono trasferiti all'Ente, di cui al precedente art. 1, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e le funzioni già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, limitatamente al territorio indicato nell'art. 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

     La denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino viene così sostituita: "Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale".

 

          Art. 4.

     A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono devolute all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino le somme assegnate all'Ente Maremma ai termini degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, ed ogni altra assegnazione a favore di detto Ente, relativa all'attività che lo stesso era chiamato a svolgere nel territorio del Fucino.

     Il finanziamento dell'Ente per gli altri compiti di cui alla presente legge verrà tratto dai fondi previsti dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

     Alla chiusura ed al trasferimento della gestione speciale per il Fucino procederanno i presidenti, a mezzo di funzionari all'uopo delegati.

 

          Art. 5.

     Il Governo della Repubblica è incaricato di emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'esecuzione di essa e per il suo coordinamento con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e con le successive disposizioni concernenti l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, variando anche la delimitazione del territorio indicato nel n. 7 dell'art. 1 di tale decreto Presidenziale, per includervi, in tutto od in parte, i territori di altri Comuni compresi nel bacino idrografico del Fucino, nel bacino del Salto ed in quello dell'alto Liri. Tutte le superfici, incluse in tale territorio, sono classificate, a tutti gli effetti, comprensori di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

     Per l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente, istituito con l'art. 1 della presente legge, saranno tenute presenti le norme contenute nella legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e nel decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66.

 

          Art. 6.

     Si applicano a favore dell'Ente, di cui all'art. 1, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'art. 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, dall'art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, e da ogni altra disposizione a favore degli Enti di bonifica e di colonizzazione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.