§ 6.1.131 - L.R. 28 luglio 2004, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/07/2004
Numero:21

§ 6.1.131 - L.R. 28 luglio 2004, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

(B.U. 30 luglio 2004, n. 21).

 

Art. 1. Modifiche all’art. 85 della L.R. 15/2004.

     1. Il comma 9 dell’art. 85 è così sostituito:

     “La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere inoltrata al Comune di competenza entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Contestualmente alla proposizione della domanda il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento sul conto corrente posale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente”.

 

Art. 2. Modifiche ed integrazioni all’art. 4 della L.R. 19/2004.

     1. Al comma 4 dell’art. 4 della L.R. 19/2004 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), la lett. d) è sostituita dalle seguenti lettere:

     d) UPB 02.01.005 Cap. 11208 denominato: Oneri riflessi a carico dell’Amministrazione su retribuzioni al personale assunto a tempo determinato

     - in diminuzione Euro 252.445,00

     e) UPB 02.01.007 Cap. 11452 denominato: Spese per coperture assicurative

     - in diminuzione Euro 247.555,00.

 

Art. 3. Modifiche ed integrazioni all’art. 26 della L.R. 15/2004.

     1. Al comma 1 dell’art. 26 (Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo e dell’Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana) della L.R. 15/2004, le parole “...senza che i relativi progetti triennali risultino gravati da passività pregresse, anche derivanti da sopravvenuta inesigibilità di crediti da essa vantati...” sono sostituite dalle seguenti parole “...con adeguate possibilità di investimento...”.

     2. Al comma 1 dell’art. 26 della L.R. 15/2004 le parole “...è concesso per l’esercizio 2004...” sono sostituite dalle seguenti parole “...è concesso a decorrere dall’esercizio 2004”.

     3. Al comma 1 dell’art. 26 della L.R. 15/2004 dopo le parole “...della predetta L.R. 82/1996...” sono aggiunte le parole “..., di cui è prevista la scadenza in data 30.6.2012”.

     4. Al comma 2 dell’art. 26 della L.R. 15/2004 le parole “...a cura del Servizio politiche culturali...” sono sostituite dalle seguenti parole “...a cura della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale - Servizio politiche culturali, che interverrà alla stipula dei relativi atti presso la banca concessionaria,...”.

     5. Il comma 4 dell’art. 26 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

     “4. Per gli esercizi successivi al 2004 e fino al 2012, saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci gli stanziamenti determinati nella misura di cui al precedente comma 1”.

 

Art. 4. Modifiche all’art. 52 della L.R. 15/2004.

     1. All’art. 52 della L.R. 15/2004 ovunque ricorra l’espressione “Centro Sportivo di Educazione Nazionale” questa va sostituita con “Centro Sportivo Educativo Nazionale”.

 

Art. 5.

     1. Il comma 6 dell’art. 43 della L.R. 10/2004, come modificato dall’art. 128 della L.R. 15/2004 è così integralmente sostituito:

     “6. Ai soli fini dell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l’esercizio dell’attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della Legge 157/1992, di dimensioni regionali, denominato “comparto unico regionale per l’esercizio della caccia da appostamento alla migratoria”.

     6 bis. Sono iscritti di diritto al comparto unico regionale per l’esercizio della caccia da appostamento alla migratoria esclusivamente i cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese.

     6 ter. La Giunta regionale, sentiti l’OFR e la consulta regionale della caccia, può consentire, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, limitatamente all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione fino a cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì”.

     2. Le tasse di concessione regionale di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 dell’art. 47 della L.R. 10/2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, sono ridotte del 50% per i cacciatori ultrasettantenni.

 

Art. 6.

     1. I termini per la presentazione delle domande per i benefici di cui alla L.R. 49/1999 sono prorogati fino al 30.9.2004.

     2. Analogamente sono prorogati alla stessa data i termini per la presentazione delle domande relative ai benefici di cui alla legge regionale sul cinema ed alla L.R. 15/2004 recante: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

 

Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.