§ 6.1.129 – L.R. 28 maggio 2004, n. 19.
Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/05/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’art. 50 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004).
Art. 2.  Modifiche all’art. 4 e all’Allegato 4 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004).
Art. 3.  Modifiche all’art. 27 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004).
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 6.1.129 – L.R. 28 maggio 2004, n. 19.

Modifiche alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria).

(B.U. 11 giugno 2004, n. 16).

 

Art. 1. Sostituzione dell’art. 50 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004).

     1. L’art. 50 (interventi nel campo dello sport) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) è così sostituito:

“1. La Regione, nel quadro della promozione delle attività sportive, al fine di incentivare il turismo regionale attraverso la migliore diffusione e valorizzazione della propria immagine, contribuisce al sostegno delle Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto maschili e delle Società di basket femminile, Società di Pallamano maschili e femminili e basket in carrozzina 'Amicacci', militanti nella serie A” [1].

     2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2006 il contributo di cui al comma 1, da contenersi nel limite massimo di € 450.000,00 per ciascuna società sportiva avente diritto, sarà ripartito ed assegnato con provvedimento della Giunta regionale [2].

     3. Le Società di cui al comma 2 devono presentare la domanda per il contributo relativo alla stagione agonistica 2003/2004 entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. Per le stagioni agonistiche successive, le Società interessate presentano la domanda per il contributo all’atto di iscrizione al campionato di serie A. L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della copertura dello stanziamento nel bilancio di previsione dell’anno successivo a quello di iscrizione.

     5. All’erogazione della somma si provvede mediante determina del Dirigente del settore Sport.

     6. A partire dalla stagione agonistica 2004/2005, le Società che ricevono il contributo appongono il logo della Regione Abruzzo sulla divisa dei componenti della squadra, secondo le modalità stabilite nella determina di cui al comma 5.

     7. È istituito un nuovo Cap. 91504 denominato “Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A”; nell’ambito della UPB 10 01 003, con lo stanziamento di Euro 760.000,00.

     8. Per gli anni successivi al 2004 lo stanziamento è determinato ed iscritto nel Capitolo di cui al comma 7, con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 4 e all’Allegato 4 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004).

     1. Nell’allegato 4, recante: Interventi di cui all’art. 102 della L.R. 7/2003 “Manifestazioni sportive più prestigiose”, della L.R. 15/2004, il contributo previsto a favore della Federazione Hockey e Pattinaggio - Campionati del mondo è incrementato di Euro 250.000,00.

     2. Nell’allegato di cui al comma 1, l’importo totale, pari a Euro 1.534.500,00 è aggiornato alla somma di Euro 1.784.500,00.

     3. Al comma 1 dell’art. 4 (rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003) della L.R. 15/2004, l’importo di Euro 1.534.500,00 è aggiornato alla somma di Euro 1.784.500,00.

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 27 della L.R. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004).

     1. Alla rubrica dell’art. 27 della L.R. 15/2004, dopo la parola “Eritrea”, sono aggiunte le parole “e del Sud Africa”.

     2. Al comma 1 dell’art. 27 della L.R. 15/2004, dopo la parola “Anserà”, sono aggiunte le parole “e un contributo di Euro 90.000,00 a favore del Sud Africa, per un intervento nella Provincia Eastern Cape”.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’art. 1, valutati per l’esercizio finanziario 2004 in Euro 760.000,00 si provvede:

     a) per Euro 600.000,00 con lo stanziamento già iscritto nell’ambito della UPB 10.01.003, Cap. 91504 denominato “Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A”;

     b) per Euro 160.000,00 con la variazione allo stato di previsione della spesa per l’esercizio 2004, di cui al comma 4.

     2. Agli oneri derivanti dall’art. 2, valutati per l’esercizio finanziario 2004 in Euro 250.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’UPB 10 01 003 sul Cap. 91624 denominato “Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive abruzzesi”.

     3. Agli oneri derivanti dall’art. 3, valutati per l’esercizio finanziario 2004 in Euro 90.000,00 si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01 01 007 sul Cap. 61637, denominato “Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo”.

     4. Allo stato di previsione della spesa dell’esercizio 2004 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     a) UPB 10 01 003 - Cap. 91504 denominato “Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto militanti nella serie A” in aumento Euro 160.000,00;

     b) UPB 10 01 003 - Cap. 91624 denominato “Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive abruzzesi” in aumento Euro 250.000,00;

     c) UPB 01 01 007 - Cap. 61637, denominato “Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo” in aumento Euro 90.000,00;

     d) UPB 02.01.005 Cap. 11208 denominato: Oneri riflessi a carico dell’Amministrazione su retribuzioni al personale assunto a tempo determinato

     - in diminuzione Euro 252.445,00 [3];

     e) UPB 02.01.007 Cap. 11452 denominato: Spese per coperture assicurative

     - in diminuzione Euro 247.555,00 [4].

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[2] Comma modificato dall’art. 165 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall’art. 82 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[3] L’originaria lettera d) è stata così sostituita dalle attuali lett. d) ed e) per effetto dell’art. 2 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21.

[4] L’originaria lettera d) è stata così sostituita dalle attuali lett. d) ed e) per effetto dell’art. 2 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21.